Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
- AntiCorruzione
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Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
L’art. 1 , comma 7 della predetta Legge prevede che l’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario salva diversa e motivata determinazione.
Il Segretario generale pro tempore del Comune è il responsabile della prevenzione della corruzione.
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza svolge attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni pubblicate. Segnala i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina (articolo 43 del d. lgs n. 33/2013).
Il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione, della trasparenza e degli obblighi di pubblicazione è affidato al Segretario generale Dott.ssa Felicina Deplano. I responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti sono indicati nell’ allegato C del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2025.Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti dell'Anac in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione ai sensi del d.lgs 39/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".
Alla data del 28/05/2025 non risultano provvedimenti adottati dall' ANAC, né atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al DLGS 39/2013.
art. 43 del d. lgs. N. 33/2013 e art. 1 della L. 190/2012
(art. 1 comma 7 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione")
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
L’art. 1 , comma 7 della predetta Legge prevede che l’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario salva diversa e motivata determinazione.
Il Segretario generale pro tempore del Comune è il responsabile della prevenzione della corruzione.
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza svolge attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni pubblicate. Segnala i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (Oiv), all'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina (articolo 43 del d. lgs n. 33/2013).
Il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione, della trasparenza e degli obblighi di pubblicazione è affidato al Segretario generale Dott.ssa Felicina Deplano. I responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti sono indicati nell’ allegato C del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2025.
L’articolo 54bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dalla Legge Anticorruzione n.190/2012 e poi modificato dalla Legge n.179/2017, introduce le “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, il cosiddetto whistleblowing. In particolare, il comma 5 dispone che, in base alle nuove linee guida di ANAC, le procedure per il whistleblowing debbano avere caratteristiche precise. In particolare “prevedono l’utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione”.
Il Comune di Capoterra ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali e ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi e in quanto ritiene importante dotarsi di uno strumento sicuro per le segnalazioni.
Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:
Link: Informativa sul trattamento dati personali a seguito segnalazione condotte illecite (Whistleblowing)
Le segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo web: Comune di Capoterra (Whistleblowing.it)
DPIA approvata con Delibera di Giunta Comunale n° 270 del 29/11/2023
(art. 2 commi 8 e 9 della Legge 241/90 novellati dall’art. 1 D.L. 5/2012 – Decreto semplificazioni e sviluppo - convertito con modificazioni in Legge 4 aprile 2012 n. 35)
Potere sostitutivo in caso di inerzia o ritardo del responsabile del procedimento. Individuazione del soggetto competente.
La Legge 7 agosto 1990 n. 241 indicante le norme sul procedimento amministrativo è stata recentemente modificata con l’introduzione di alcune novità in materia di conclusione del procedimento amministrativo volte a rafforzare la tutela del privato contro l’eventuale mancata o tardiva emanazione del provvedimento finale da parte dell’Amministrazione.
In tali ipotesi scattano l’esercizio del potere sostitutivo e il riconoscimento della conseguente responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile in capo al soggetto inadempiente.
L’introduzione a regime di un potere sostitutivo attribuisce al privato, prima del ricorso all’eventuale azione giudiziale, un ulteriore strumento esperibile a garanzia della corretta azione amministrativa.
Il disposto normativo prevede una misura di pianificazione organizzativa in base alla quale, nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, l’organo di governo deve indicare, tra le figure apicali il soggetto a cui attribuire il potere di iniziativa in caso di inerzia.
Il Segretario generale pro tempore del Comune è il soggetto titolare del potere sostitutivo nei confronti del Funzionario responsabile del servizio che nei termini di legge non abbia concluso il procedimento per inerzia o ritardo dello stesso.
L’esercizio del potere sostitutivo deve comunque essere sollecitato, con richiesta del privato interessato al provvedimento, indirizzata al Segretario generale.
Il Segretario generale, ricevuta la denuncia di omessa chiusura del procedimento, servendosi delle strutture competenti, ha un termine pari alla metà di quello originariamente previsto per l’adozione del provvedimento.
Le istanze vanno inoltrate al Segretario Generale ai seguenti recapiti:
telefono: 0707239232
email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.