Lo Statuto comunale stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune ed in particolare specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia, di partecipazione delle minoranze e i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio (art. 6 d.lgs. n. 267/2000).
Il Comune di Capoterra ha adottato il seguente Statuto in data 19/09/2000 con atto del Consiglio Comunale n. 50.
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PREAMBOLO
La comunità di Capoterra è l'insieme delle donne e degli uomini che per nascita, o per tradizione familiare, o per loro libera scelta, ritengano di farne parte per i legami di natura culturale, economica e sociale che hanno col territorio e con gli altri membri della comunità.
La comunità di Capoterra si riconosce nella più vasta comunità della Sardegna, cioè nel popolo sardo, la cui storia economica, sociale e culturale ha contribuito a scrivere, e al quale la Costituzione repubblicana ha riconosciuto le specificità etniche, storiche e culturali attraverso forme speciali di autonomia.
Il Comune di Capoterra, erede delle tradizioni storiche plurisecolari della comunità, basate sul lavoro dei suoi membri, sulla solidarietà personale e familiare fra i propri componenti, ispirandosi ai principi di tolleranza, libertà, uguaglianza e fraternità, ai principi di tutela della vita e della dignità della persona, favorisce:
- la tutela, la valorizzazione e l'espansione degli istituti del solidarismo e del comunitarismo praticati tradizionalmente nella comunità;
- l'esercizio dei diritti individuali e collettivi;
- lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità in armonia con la sua tradizione, con la sua cultura e con il suo territorio che è unico ed irriproducibile.
A tal fine il Comune di Capoterra si dà il presente Statuto come norma fondamentale del suo ordinamento.
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Disposizioni generali
1. Il Comune di Capoterra è comunità locale autonoma fondata sui principi transnazionali della democrazia, della pace e della solidarietà e realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dal presente Statuto nell'ambito dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana e in armonia delle sue leggi.
2. Il Comune ha potestà normativa che esercita secondo le previsioni del presente Statuto.
3. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.
4. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla vita pubblica, garantendo condizioni di pari opportunità a tutti i cittadini senza distinzione di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
5. Il Comune promuove, favorisce ed indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità.
6. Il Comune di Capoterra favorisce e sviluppa la collaborazione con gli altri Enti Locali a qualsiasi livello, per il perseguimento di interessi comuni.
7. Il Comune sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni.
8. Il Comune di Capoterra realizza l'autogoverno della comunità sulla base del principio di sussidarietà con i poteri e gli istituti del presente Statuto, in una visione unitaria, federativa e solidale dello Stato.
Art. 2 Funzioni
1. La potestà di governo del Comune per l'esercizio delle competenze e funzioni ha come riferimento l'ambito di interesse locale, tenuto conto anche di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 1 del presente Statuto.
2. L'esercizio delle funzioni proprie che riguardano la popolazione ed il territorio comunale è organizzato secondo i principi del presente Statuto.
Art. 3 Rappresentanza della comunità
1. Il comune cura gli interessi della comunità per ciò che attiene all'ambito di rispettiva competenza secondo il proprio ordinamento.
2. Il Comune rappresenta altresì gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione e al territorio.
3. Per i medesimi ed avvalendosi degli strumenti e degli istituti previsti dall'ordinamento, il Comune promuove intese ed accordi con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 2.
4. Il Comune emana direttive e fornisce indicazioni di cui devono tenere conto i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di interesse del territorio e della popolazione.
5. Ove ciò non interferisca con il corretto esercizio delle loro funzioni, il Comune provvede a coordinare l'erogazione dei servizi resi da soggetti pubblici e privati per armonizzarli con le esigenze della comunità.
Art. 4. Sviluppo sociale, culturale ed economico
1. Il Comune tutela e valorizza le tradizioni storiche, culturali e linguistiche salvaguardando l'identità, l'assetto del territorio e lo sviluppo armonico dell'intera comunità, in particolare il Comune integra l'attuale toponomastica con quella originaria risultante dalla tradizione scritta ed orale.
2. Lo sviluppo economico, sociale, culturale, nonchè la valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali ed umane è perseguito attraverso la promozione e gestione diretta ed indiretta dei servizi nelle forme e con le modalità di cui al presente Statuto, nonchè mediante le attività di pianificazione, programmazione e promozione nei riguardi dei soggetti pubblici e privati operanti nel Comune.
3. In particolare, il Comune cura lo sviluppo economico, nel rispetto della programmazione nazionale, regionale e comunale, adottando piani di intervento volti precipuamente a favorire l'occupazione anche mediante società di incentivo.
4. Il regolamento disciplina le società di incentivo costituite a seconda delle esigenze, nelle forme previste dalle società civilistiche ad esclusione delle società di persone, per favorire la nascita e lo sviluppo di attività produttive, agricole, commerciali, turistiche e direzionali.
Art. 5. - Elementi distintivi: territorio, sede comunale, stemma, gonfalone
1. Il Comune di Capoterra ha una estensione di Kmq. 68,25, situato nella Sardegna Meridionale e confinante con i Comuni di Cagliari, Assemini, Uta, Sarroch, si identifica nell'insieme del centro storico e degli abitati distribuiti nel suo territorio.
2. In relazione alla configurazione territoriale il Comune istituirà appositi uffici e servizi decentrati per un migliore soddisfacimento delle esigenze dei propri cittadini.
3. Il Consiglio e la Giunta si riuniscono normalmente nella sede comunale che è ubicata nel palazzo civico. In casi particolari il Consiglio può riunirsi in altro luogo rispetto alla sede comunale.
4. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone deliberati dal Consiglio comunale e riconosciuti ai sensi di legge.
5. L'uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.
6. Nella sede comunale si espongono la bandiera della Repubblica Italiana, la bandiera dell'Unione europea, la bandiera della Regione Autonoma della Sardegna e la bandiera del Comune di Capoterra, nel rispetto delle leggi italiane. Ogni qualvolta la legge prevede l'esposizione di una delle bandiere, esse vanno esposte contemporaneamente (in qualsiasi luogo del territorio comunale). Il Comune espone inoltre la propria bandiera sia il 15 gennaio, data del Santo Patrono Sant'Efisio, sia il 28 aprile, giornata del popolo sardo.
Art. 6. Consiglio Comunale dei ragazzi
1.Il Comune di Capoterra al fine di promuovere l'incontro ed in confronto dei giovani sui temi fondamentali della vita collettiva, onde concorrere in maniere determinante alla piena integrazione sociale ed alla formazione di una coscienza civica consapevole dell'unità territoriale, sociale, economica e culturale della comunità locale, potrà provvedere, con apposito regolamento, alla istituzione ed alla disciplina del funzionamento e della modalità di elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
Art.7 Programmazione, Cooperazione, Albo Pretorio ed Informazioni
1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto dei principi della programmazione, della cooperazione, della pubblicità e della trasparenza.
2. Nel Municipio e negli uffici periferici sono previsti appositi spazi da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità.
3. Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del Comune, sono previste forme di pubblicità con apposito regolamento.
4. In una visione solidale e cooperativa dello Stato, il Comune di Capoterra fonda la propria azione amministrativa sulla programmazione delle finalità e degli obiettivi da perseguire, ricercando una costante cooperazione con tutti gli enti preposti in via concorrente al soddisfacimento degli interessi avventi dimensione locale.
CAPO II - DELL'ATTIVITA' NORMATIVA
Art.8 Statuto
1. Il presente Statuto disciplina l'attività del Comune di Capoterra nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati dalle norme generali della Repubblica. Conformemente alle disposizioni del presente statuto vengono emanate le norme regolamentari di cui al successivo art. 9.
Art. 9. Regolamenti
1. Il Comune adotta regolamenti:
a) sulla propria organizzazione;
b) per le materie ad esso demandate dalla legge e dal presente Statuto.
2. Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi stesse, dalle disposizioni statutarie e dalla normativa comunitaria.
Art. 10. Pubblicità
1. Lo Statuto, i regolamenti, nonchè qualsiasi altro provvedimento anche di carattere non generale deve, oltre alle forme di pubblicazione previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto, essere accessibile a chiunque vi abbia interesse.
2. Apposito regolamento determinerà quali atti debbano essere mantenuti riservati al fine di tutelare particolari situazioni soggettive dei destinatari.
3. Il regolamento prevederà le modalità dell'esercizio del potere di cui sopra da assumere con atto motivato del Sindaco.
CAPO III - ORDINAMENTO
Art. 11. Riparto competenze
1. L'attribuzione delle competenze agli organi dell'ente, ivi comprese quelle previste dalla vigente normativa, per l'esercizio delle funzioni proprie, attribuite o delegate sono disciplinate, nel rispetto della vigente legislazione e delle riserve di legge dalla stessa previste, dalle disposizioni del presente statuto.
2. Il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco nelle rispettive competenze individuano gli obiettivi dell'attività dell'Ente; adottano i programmi generali e settoriali; ripartiscono le risorse disponibili; dettano gli indirizzi politico-amministrativi; vigilano sulla loro attuazione e, in generale sul buon andamento degli uffici.
3. L'attività di gestione operativa volta ad attuare i programmi approvati, a realizzare gli obiettivi assegnati competono, ai sensi della legge, al Direttore Generale, al Segretario Comunale, ai Dirigenti e ai funzionari dell'Ente. Con apposito regolamento sarà stabilita la dotazione organica del personale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
ART. 12.Organi Rappresentativi
1. Sono organi del Comune:
- IL CONSIGLIO
- LA GIUNTA
- IL SINDACO
ART. 13. - Il Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale ed esplica la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali e atti di controllo.
2. Il Consiglio esprime l'indirizzo politico-amministrativo in atti quali risoluzioni e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informatori delle attività dell'ente.
3. Quando gli atti di cui al precedente comma assumono il valore di direttive, l'attività degli organi dell'ente dovrà uniformarsi ai contenuti degli atti stessi potendosene discostare per il miglior perseguimento dell'interesse dell'ente con adeguate motivazioni.
4. Indirizza altresì l'attività dell'ente con l'adozione di atti amministrativi fondamentali di carattere normativo, programmatico ed organizzativo. Gli atti fondamentali contengono la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell'azione, le prescrizioni da osservare, individuando gli elementi la cui variazione richieda un ulteriore intervento del Consiglio.
5. Negli atti fondamentali non possono essere ricomprese determinazioni di carattere attuativo e di dettaglio e gli stessi devono corrispondere alla funzione di indirizzo e di controllo per contenuti non già previsti in atti fondamentali e che non siano di mera esecuzione e che non rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi.
6. Per l'esercizio delle funzioni di controllo dell'attività dell'ente il regolamento disciplinerà le modalità di esame e controllo dei consuntivi, delle relazioni della Giunta e dei revisori, dei rendiconti previsti in atti fondamentali, le interrogazioni e le interpellanze, le indagini conoscitive che prevedono altresì l'audizione degli organi elettivi monocratici e, previa intesa con il Sindaco, del Segretario e dei funzionari responsabili dei servizi. Con apposita deliberazione il Consiglio può procedere ad inchieste nominando apposita commissione.
7. Spetta al Consiglio Comunale stabilire gli indirizzi ai quali il Sindaco dovrà attenersi per la nomina,(la designazione e la revoca)dei rappresentanti dei Comuni presso enti, aziende ed istituzioni, ai sensi dell'art.36-comma 5- della legge n.142/90. Tali criteri resteranno in vigore fino a quando il Consiglio Comunale stesso non provveda all'emanazione di nuovi indirizzi.
8. Le proposte di iniziativa dei singoli consiglieri, presentate ai sensi della legge 142/90 e successive modificazioni e integrazioni, saranno inserite all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
9. Il regolamento consiliare disciplina la costituzione dei gruppi consiliari,le modalità di convocazione delle sedute, l'istituzione della conferenza dei capi gruppo e le relative attribuzioni.
10. La convocazione e la presidenza del Consiglio Comunale, successive alla prima, che si terrà ai sensi dell'art. 1 c. 2 bis e 2 ter della legge n. 81/93, sono attribuite ad un Presidente eletto a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati nella prima seduta del Consiglio tra i suoi componenti. Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere Anziano ai sensi dell'art.1 c. 2 ter, della legge n.81/93.
11. Il Consiglio Comunale si avvale di Commissioni consiliari permanenti costituite, con criterio proporzionale, all'inizio di ogni legislatura. I poteri, le norme organizzative, le forme di pubblicità delle dette commissioni nonchè le modalità di elezione dei componenti e il numero saranno stabiliti nel regolamento del Consiglio Comunale.
12. Con apposito regolamento il Comune provvede a disciplinare le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio Comunale servizi, attrezzature e risorse finanziarie oltre che le strutture apposite per il funzionamento dello stesso. Col medesimo regolamento è disciplinata la gestione di tutte le risorse attribuite al Consiglio per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
ART. 14. I Consiglieri
1. Lo stato giuridico, le modalità di iniziativa, di presentazione di istanza di sindacato ispettivo e di accesso del Consigliere Comunale sono disciplinati nel rispetto delle norme vigenti dal regolamento consiliare.
2. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.
3. I Consiglieri chiamati a rappresentare il Consiglio Comunale in organismi di qualsiasi natura devono annualmente relazionare sulla attività svolta.
4. Ogni Consigliere deve comunicare ogni anno, secondo le modalità stabilite dal regolamento, i redditi posseduti.
5. Ogni Consigliere comunale ha diritto ad espletare il proprio mandato disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità di rimborsi spese nella misura deliberata dal Consiglio Comunale nei modi e nei limiti previsti dalla legge. A ciascun Consigliere compete, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione. Il regime delle indennità di funzione per i Consiglieri sarà stabilito ai sensi della legge n. 265/99.
6. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Presidente del Consiglio a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990 n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque deve pervenire non oltre i 30 giorni dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti almeno 3 giorni prima della seduta nella quale deve essere deliberata la decadenza.
ART. 15. La Giunta
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero variabile di assessori, comunque non superiore a 7, di cui un vicesindaco, nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere, e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone comunicazione al Consiglio Comunale.[1]
3. La Giunta è presieduta dal Sindaco, il quale coordina e promuove l'attività degli Assessori per l'attuazione degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio e per l'attività propositiva nei confronti dello stesso. La Giunta collabora con il Sindaco nella amministrazione del Comune e pone in essere tutti gli atti deliberativi che le disposizioni in vigore e il presente Statuto riservano alla propria competenza e riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta.
4. La Giunta provvede con propria deliberazione a regolamentare la modalità di convocazione, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento.
5. La Giunta Comunale periodicamente fornisce al Consiglio rapporti globali e/o per Settore, che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi fissati dal consiglio medesimo.
ART. 16. - Il Sindaco
1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini secondo la legge, è il legale rappresentante dell'ente ed esercita le funzioni di presidenza della Giunta con i poteri attribuitigli dalla legge e dal regolamento, di sovraintendenza sull'attività e l'organizzazione del Comune con potestà di impartire direttive di vigilanza, di controllo e di verifica nei confronti degli organi burocratici dell'ente.
2. Nei limiti delle proprie competenze attua gli obiettivi indicati negli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio Comunale e le linee programmatiche esecutive della Giunta.
3.Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori ed è l'Organo responsabile dell'amministrazione del Comune, in particolare:
a) indirizza agli assessori le direttive politiche ed amministrative in attuazione degli indirizzi e degli atti fondamentali del Consiglio e dei provvedimenti deliberativi generali della giunta nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione generale dell'attività di governo e propositive della Giunta;
b) ha facoltà di sospendere l'esecuzione di atti emessi dai singoli Assessori per sottoporne l'esame alla Giunta;
c) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti;
d) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
f) conferisce e revoca al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale;
g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
h) esercita le attribuzioni in relazione alla propria competenza, previste dalla legge dallo statuto e dai regolamenti.
3. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
4. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
5. Con cadenza annuale, entro il 30 settembre, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria,a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che devessero emergere in ambito locale.
6. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.
ART. 17. - Vice-Sindaco ed Assessore Anziano
1. Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990 1990, n.55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n.16.
2. Nell caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice-Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore anziano, intendendo per tale il più anziano di età.
ART. 18. - Tutela Degli Amministratori
1. Il Comune stipula polizza assicurativa a favore degli Amministratori comunali (Consiglieri, Assessori e Sindaco) per la copertura di eventuali rischi e/o danni nei confronti del Comune e di terzi derivanti dall'esercizio delle proprie funzioni e dal compimento di atti amministrativi nell'espletamento della carica.
2. La copertura assicurativa non si estende agli amministratori che abbiano operato con dolo o colpa grave.
3. Il Comune rimborserà integralmente le spese sostenute dagli amministratori che siano stati sottoposti a procedimento civile penale o contabile concluso con formula assolutoria, per atti compiuti nell'espletamento della carica.
CAPO IV - DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE
Articolo 19. Uffici e Personale
1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata nell'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) la massima flessibilità delle strutture e del personale in un'ottica di piena collaborazione tra uffici.
2. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica di indirizzo e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di mera gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale, ai Dirigenti, ai Funzionari e Responsabili degli uffici e dei servizi.
3. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di trasparenza, efficienza e collaborazione e i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
4. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore Generale e gli organi amministrativi.
5. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie come disposto dall'apposito regolamento, anche mediante ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
6. Il Comune applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
7. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie e profili professionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi sindacali, sono tenuti ciascuno ad assolvere con tempestività e correttezza agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati.
ART.20. Il Direttore Generale
1. Il Sindaco previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione e comunque per un tempo non eccedente la durata del proprio mandato. Il Sindaco può altresì revocare in qualsiasi tempo il Direttore Generale ovvero conferire, le funzioni di direzione generale al Segretario Comunale.
2.Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco. In particolare egli:
a) predispone la proposta del piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi dagli organi politico-amministrativi;
b) organizza e dirige personale coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco, dalla Giunta e dal Consiglio;
c) verifica l'efficacia l'efficienza degli uffici e del personale ad essi preposto, promuovendo anche i procedimenti disciplinari nei confronti dei Dirigenti, dei Funzionari e dei Responsabili degli uffici e dei servizi e adottando le prescritte sanzioni;
d) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei Dirigenti o dei Responsabili dei Servizi;
e) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
f) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei Dirigenti, dei Funzionari e dei Responsabili dei Servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti o inadempienti, previa istruttoria curata dal servizio competente.
ART. 21.Il Segretario Comunale E Il Vice Segretario Comunale
1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalemente, ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Segretario Comunale:
a) partecipa alle riunioni di Giunta e di Consiglio e ne redige i verbali, che sottoscrive rispettivamente insieme al Sindaco o al Presidente del Consiglio;
b) può partecipare a commissioni distudio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne;
c) esprime, su richiesta, pareri di ordine tecnico-giuridico agli Organi del Comune;
d) riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo;
e) roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto, dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.
3. La dotazione organica del personale prevede un Vice-Segretario Comunale, individuandolo in uno dei Dirigenti/Funzionari apicali dell'Ente, che collabori con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisca in caso di assenza o impedimento. Le procedure e le modalità di tale nomina saranno contenute nel relativo regolamento di organizzazione.
4. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio deve contenere il parere in ordine alla regolarita' tecnica e contabile, rispettivamente dal servizio interessato e dal responsabile di Ragioneria.Tali pareri sono inseriti nella deliberazione. Tali soggetti rispondono in via amministrativa dei pareri espressi.
5. Nel caso che il Comune temporaneamente non abbia il Resposnsabile o i Responsabili dei servizi il parere è espresso dal Segretario dell'Ente in relazione alle sue competenze.
ART.22 - Incarichi Dirigenziali e di Alta Specializzazione
1. Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può disporre al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato di personale dirigenziale o di alta specializzazione.
2. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
ART.23. - Collaborazioni Esterne
1. Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
ART.24.Ufficio di staff del Sindaco e degli Assessori
1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purchè l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturali deficitarie di cui all'art.45 del D.lgs.504/92.
ART. 25. I Responsabili Degli Uffici e dei Servizi
1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi, ove sono attribuite le loro competenze di cui alla legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni secondo le previsioni del presente statuto e dei regolamenti dell'Ente.
2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni del Direttore Generale, se nominato, ovvero dal Segretario Comunale e comunque secondo le direttive impartite dal Sindaco. Per l'esercizio delle loro funzioni i responsabili dei servizi adottano gli atti ed i provvedimenti anche a rilevanza esterna.
3.Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta.
4. I Responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le precedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
5. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;
b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, ad esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;
f) emettonole ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle previste dall'art.38 della legge 142/90;
h) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;
i) rispondono, nei confronti del Direttore Generale e dell'Amministrazione, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;
l) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposti ed adottano le sanzioni nei limiti e con le precedure previste dalla legge e dal regolamento;
m) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie,i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore Generale.
ART. 26. Decentramento
1. Al fine di assicurare la migliore fruibilità dei servizi svolti dal Comune nonchè l'esercizio delle funzioni in ambiti che assicurino la massima funzionalità ed efficacia, il Consiglio provvede all'individuazione, nel regolamento di organizzazione, delle attività da decentrare sul territorio.
3. Con lo stesso regolamento sono stabiliti i principi concernenti l'organizzazione e il funzionamento delle strutture per lo svolgimento delle attività decentrate.
ART. 27. Attività Amministrativa
1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dall'ordinamento del Comune. Per il perseguimento dei propri fini e per il raggiungimento del miglior risultato, in termini di economicità ed efficacia, il Comune deve avvalersi dello strumento e del procedimento più idoneo, tra quelli pubblici o privati, ammessi nell'ordinamento e che non siano espressamente vietati dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ente.
2. L'attività amministrativa deve rispettare i principi dell'economicità, efficacia, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati secondo le modalità e le procedure determinate dai regolamenti comunali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento, della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e dei criteri di cui al presente articolo.
3. Ove non espressamente previsto dalle norme che disciplinano il procedimento, i pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta e gli atti comunque denominati, non possono essere acquisiti se non con adeguata motivazione.
ART. 28.Interventi Nel Procedimento Amministrativo
1. Nel procedimento amministrativo possono essere rappresentati tutti gli interessi comunque coinvolti nell'emanazione del provvedimento, siano essi diritti soggettivi, interessi legittimi collettivi, ovvero interessi diffusi che facciano capo ad associazioni o comitati.
2. I soggetti portatori di interessi hanno diritto di accedere agli atti amministrativi del procedimento con memorie, scritti o documenti, che debbono essere valutati quando attinenti ad interessi comunque coinvolti. I predetti soggetti potranno richiedere di essere ascoltati dal responsabile del procedimento prima della emanazione dell'atto stesso. Dell'audizione dovrà essere steso apposito verbale firmato dal responsabile del procedimento e dell'intervento.
3. Il regolamento disciplinerà le modalità ed i termini dell'intervento, nonchè le loro relazioni con il termine finale per l'emanazione del provvedimento.
4. Il soggetto competente all'emanazione del provvedimento finale potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento, secondo i principi stabiliti dalla legge 7 Agosto 1990, n. 241.
ART. 29. Comunicazione Dell'inizio Del Procedimento E Accesso Agli Atti E Documenti Amministrativi
1. L'avvio di ogni procedimento amministrativo è comunicato, contestualmente all'emanazione dell'atto di impulso o alla ricezione dello stesso, ai diretti interessati ed ai soggetti cui può derivare un pregiudizio dal provvedimento, quando siano facilmente individuabili.
2. Ove sia possibile, il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere comunicati. Il responsabile del procedimento tenuto ad effettuare la comunicazione valuta, altresì, in riferimento al singolo procedimento, se ci siano altri interessati alla comunicazione.
3. Nei casi di urgenza o nei casi in cui il destinatario o coloro che possono subire un pregiudizio dal procedimento, non siano individuati o facilmente individuabili, il responsabile può, con adeguata motivazione, prescindere dalla comunicazione.
4. Tutti gli atti dell'amministrazione Comunale sono pubblici.
5. Tutti i cittadini possono accedere a tutti gli atti e documenti amministrativi, comunque formati, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, ed estrarne copia, salve le limitazioni di cui all'art. 10
ART. 30. Pareri E Attestazioni Di Copertura Finanziaria
1. I pareri tecnico e contabile costituiscono un necessario apporto collaborativo dell'attività amministrativa dell'Ente.
2. I provvedimenti comportanti impegni di spesa non possono essere adottati, sia da organi collegiali che individuali, senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dei servizi finanziari. Senza tale attestazione l'atto è nullo.
ART. 31.Attività Contrattuale
1. Il Comune disciplina la propria attività contrattuale con apposito regolamento ai sensi del primo comma dell'art. 59 della legge 8 Giugno 1990 n. 142.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento, nella quale deve essere indicato il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la formula e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
ART. 32. I Servizi Locali
1. Il Comune approva il piano generale dei servizi pubblici svolti dal Comune, il piano deve indicare l'oggetto, le dimensioni e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione scelta previa valutazione comparativa per il suo esercizio, le dotazioni patrimoniali e di personale, le finalità che si intendono perseguire attraverso la gestione dei singoli servizi, ed il piano finanziario di investimento e gestione.
2. L'assunzione di un nuovo servizio da parte del Comune deve essere corredata da un piano tecnico-finanziario che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta anche con riferimento all'ambito territoriale ottimale e agli altri servizi gestiti dal Comune.
3. Il piano dei servizi costituisce un allegato della relazione previsionale e programmatica.
4. La valutazione comparativa deve tener conto di tutte le forme di gestione, ivi comprese quelle di associazione mediante convenzione, unione di Comuni e Consorzio, anche previo accordo di programma.
5. In sede di prima applicazione il Comune effettua una ricognizione dei propri servizi, al fine di valutare se le forme di gestione in atto, anche in riferimento all'ambito territoriale, siano le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti nella legge e nello statuto.
6. A seguito delle risultanze derivanti dall'atto di ricognizione, il Comune assume le necessarie iniziative volte alla scelta delle forme ottimali di gestione le cui modalità di esercizio debbono rendere effettivi i principi di informazione partecipazione e tutela dei cittadini utenti.
7. Salvo che ciò non risulti possibile per motivi funzionali o economici, il personale dell'Ente adibito a servizi per cui sia stata scelta un forma di gestione diversa da quella diretta deve essere assegnato ai nuovi soggetti gestori o mantenuto in servizio presso l'Ente stesso anche con gli opportuni adattamenti della relativa pianta organica.
8. La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì al personale delle aziende speciali, istituzioni e consorzi.
8. Qualunque sia la forma di gestione prescelta per la organizzazione dei servizi dovranno essere previsti criteri di rapporto e forme di raccordo fra il soggetto gestore ed il Comune idonei ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse.
ART.33. Aziende Speciali
1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e approva lo Statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati possono essere anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.
4. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
5. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore ed il Collegio di Revisione.
6. Il Consiglio Comunale provvede alle nomine di propria competenza in seno agli organi delle Aziende Speciali, nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende.
7. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
ART. 34. Istituzioni
1. Le Istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Le Istituzioni sono regolate da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
3. Sono organi delle Istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
4. La nomina del direttore dell'istituzione è disposta in capo al Sindaco.[2]
5. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle Istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo, esercitando la vigilanza sul loro operato.
Art. 35. Società per azioni o a responsabilità limitate
1. Il Consiglio Comunale può approvare la costituzione o la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità per la gestione di servizi pubblici.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali Enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo,lo Statuto o l'acquista di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata ed a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.
CAPO V - DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DEI DIRITTI DEI CITTADINI
ART.36. Partecipazione popolare
1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini,singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il Consiglio Comunale predispone ed approva un Regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerigative previste dal presente capo.
ART. 37. Associazionismo
1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale, in un apposito Albo Comunale delle Associazioni.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in comune copia dello Statuto, comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante, dichiari di non avere finalità o caratteristiche contrarie alla Costituzione, alle norme vigenti ed al presente Statuto, e si impegni a presentare annualmente il proprio bilancio.
4. Il Comune può promuovere ed istituire la Consulta delle Associazioni, che prevede a disciplinare con apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
5. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati strettamente inerenti la propria attività di cui è in possesso l'Amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente del settore in cui essa opera.
ART.38. Contributi alle Associazioni
1. Il Comune può erogare alle Associazioni, con esclusione dei Partiti Politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle Associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire pari opportunità a tutte le associazioni.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale, inserite nell'apposito albo regionale ed iscritte all'albo comunale delle associazioni. L'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposita convenzione.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.
ART.39 Volontariato
1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'Ente inerenti le materie di competenza, e collaborare a progetti, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita, compatibilmente alle possibilità e disponibilità dell'Ente.
ART.40 - Consultazioni
1. L'Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito Regolamento.
ART.41 Istanze, Petizioni e Referendum
1. Gli organismi associativi e i cittadini, anche in forma collettiva, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni per chiedere ragioni su determinati atti o comportamenti inerenti l'attività amministrativa dell'Ente. Il Sindaco ha il dovere di rispondere direttamente e in Sede di Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla proposizione.
2. Il regolamento sulla partecipazione dovrà disciplinare le forme della proposizione di petizioni, proposte ed istanze nonché ulteriori misure di pubblicità ed ogni altro criterio, modalità e procedura per rendere effettive tali facoltà.
3. Quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune o almeno il 20% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune, il Sindaco ha il dovere di indire un referendum su questioni di esclusiva competenza locale. Il referendum deve essere indetto dal Sindaco, previa deliberazione favorevole sulla sua ammissibilità del Consiglio Comunale, entro 90 giorni dalla detta deliberazione. Ove in tale periodo si verificasse coincidenza con altre elezioni, politiche o amministrative, il termine di cui sopra viene prorogato al 90° giorno successivo alle avvenute operazioni di voto.
4. Il Consiglio Comunale deve essere investito dalla questione della richiesta del referendum entro 30 giorni dal deposito dell'istanza al Sindaco e dovrà adottare la propria deliberazione con la maggioranza dei consiglieri assegnati all'Ente.
5. Il regolamento sulla partecipazione, di cui al comma 2, disciplinerà le modalità di richiesta e di svolgimento del referendum in modo da attuare le più ampie forme di pubblicità.
ART. 42. Difensore Civico
1. Nel quadro di una disciplina diretta a garantire l'imparzialità, la trasparenza e l'accesso all'Amministrazione Comunale, nonchè il suo buon andamento, potrà essere istituito l'ufficio del difensore civico Comunale.
2. Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto, con una maggioranza dei 2/3 dei componenti fra coloro che, avendo i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale, possiedono il diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio o equipollenti, ed un'adeguata preparazione comprovata da un'esperienza almeno decennale come dirigente nelle amministrazioni pubbliche, private, o nell'esercizio delle libere professioni.
3. Il difensore civico agisce, su istanza o di propria iniziativa, ogni qualvolta sia segnalato o venga a conoscenza di abusi, disfunzioni o carenze dell'attività dell'Ente delle Aziende Speciali e Istituzioni. Il difensore civico ha diritto di accesso negli uffici e i relativi funzionari hanno l'obbligo di favorire la sua azione mettendo a sua disposizione i documenti richiesti.
4. Il difensore civico riferisce direttamente al Sindaco e al Consiglio Comunale sulla propria azione ma è assolutamente indipendente da qualsiasi organo dell'Ente. Il difensore civico può essere convocato dal Consiglio Comunale per riferire su questioni oggetto della propria attività.
5. Il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi di legge.
7. Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Per la durata del mandato gode di un indennità di funzione il cui importo è deliberato annualmente dal Consiglio Comunale. L'Amministrazione dovrà fornire i mezzi materiali e il personale perché il difensore possa espletare la propria attività.
8. Il difensore civico può essere rimosso dalla sua carica, prima della scadenza del mandato, per gravi violazioni di legge e per comprovata inefficienza della sua azione, con motivata deliberazione del Consiglio Comunale adottata con una maggioranza dei 2/3 dei componenti. Il Consiglio Comunale ha l'obbligo di sentire, prima di procedere alla rimozione, il difensore civico.
9. La carica di difensore civico è incompatibile con qualsiasi impiego, pubblico o privato, con l'esercizio di attività professionali nonchè con qualsiasi attività commerciale o imprenditoriale.
9. Sono ineleggibili alla carica di difensore civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri del comitato regionale controllo, i ministri di culto;
c) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa sovvenzioni o contributi a qualsiasi titolo;
d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;
e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, con suoi dipendenti o col Segretario Comunale.
10. Con apposito regolamento sarà disciplinata l'organizzazione dell'ufficio del difensore civico.
CAPO VI - DELL'ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA E CONTABILE
ART.43 - Ordinamento e Attività Finanziaria
1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal Regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di postestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
4. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali e regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
5. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
6. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
7. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
Art. 44 - Beni Comunali
1. Il Responsabile del Servizio Finanziario, unitamente al Dirigente responsabile del patrimonio comunale, dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, da rivedersi annualmente, ed è responsabile, con quest'ultimo, dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non utilizzati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegati in titoli nominativi dello Stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.
ART.45 - Bilancio Annuale di Previsione
1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al Regolamento di Contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al Bilancio annuale di Previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale,[3] osservando i principi dell'università, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il Bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.
ART.46 - Rendiconto di Gestione
1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
ART. 47.Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione e le modalità di funzionamento del collegio dei revisori dei conti, individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Saranno altresì previsti i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del Comune e i revisori.
2. Saranno disciplinate nel regolamento le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all'ufficio di revisore, in modo da assicurare i principi di imparzialità ed indipendenza e verranno altresì previste le modalità di revoca e di decadenza, estendendo ai revisori, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative a Sindaci revisori della società per azioni.
3. Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio Comunale segnalando eventuali disfunzioni nell'attività contabile e finanziaria. Nella relazione del conto consuntivo nonchè in qualsiasi momento della loro attività ha il dovere di segnalare eventuali irregolarità con la massima tempestività onde consentire adeguati interventi del Consiglio.
4. Il Consiglio Comunale può sentire i componenti del collegio dei revisori per avere chiarimenti su segnalazioni ricevute e sull'attività dell'Ente.
5. Al Collegio dei Revisori dei Conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'articolo 20 del d.lgs.29/93.
ART.48 - Controllo economico della gestione
1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il Collegio dei Revisori dei Conti.
CAPO VII - DELLE DISPOSIZIONI DIVERSE
ART. 49. - Termine Per L'adozione Dei Regolamenti
1. Il Consiglio Comunale delibera i regolamenti previsti dal presente statuto entro 12 (dodici) mesi dall'entrata in vigore dello stesso.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandati, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto, in quanto con esso compatibili.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto, il Consiglio Comunale effettua una ricognizione di tutte le norme regolamentari approvate prima dell'entrata in vigore dello statuto stesso, al fine di abrogarle espressamente, modificarle adeguarle ovvero adattarle al nuovo ordinamento comunale.
ART. 50.Commissione Consiliare per la riforma dello Statuto
1. Per provvedere agli aggiornamenti, alla revisione ed alla riforma del presente Statuto deve essere istituita una Commissione Consiliare speciale per la riforma dello Statuto.
2. La Commissione è composta da un numero variabile di Consiglieri comunque compreso fra 3 e 6, di cui il 40% espressione dei gruppi di minoranza, eletti dal Consiglio Comunale. Possono altresì, partecipazione ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, un Consigliere per ognuno dei Gruppi Consiliari che non abbiano propri rappresentanti eletti in seno alla stessa.
3. Si applicano alla Commissione, in quanto compatibile, le norme per il funzionamento delle Commissioni Consiliari Permanenti contenuto nel Regolamento del Consiglio Comunale.
Indice generale
Capo I - DELLE DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Disposizioni generali
Art. 2 Funzioni
Art. 3 Rappresentanza della Comunità
Art. 4 Sviluppo sociale, culturale ed economico
Art. 5 Elementi distintivi: territorio, sede comunale, stemma, gonfalone
Art. 6 Consiglio Comunale dei Ragazzi
Art. 7 Albo pretorio ed informazioni
Capo II - DELL'ATTIVITA` NORMATIVA
Art. 8 Statuto
Art. 9 Regolamenti
Art. 10 Pubblicità
Capo III - DELL'ORDINAMENTO
Art. 11 Riparto competenze
Art. 12 Organi rappresentativi
Art. 13 Il Consiglio Comunale
Art. 14 I Consiglieri
Art. 15 La Giunta
Art. 16 Il Sindaco
Art. 17 Il Vice-Sindaco e l'Assessore Anziano
Art. 18 Tutela degli Amministratori
Capo IV - DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE
Art. 19 Uffici e Personale
Art. 20 Il Direttore Generale
Art. 21 l Segretario Comunale e il Vice Segretario Comunale
Art. 22 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
Art. 23 Collaborazioni esterne
Art. 24 Ufficio di staff del Sindaco e degli Assessori
Art. 25 I resonsabili degli uffici e dei servizi
Art. 26 Decentramento
Art. 27 Attività amministrativa
Art. 28 Interventi nel procedimento amministrativo
Art. 29 Comunicazione dell'inizio del procedimento e accesso agli atti e Documenti amministrativi
Art. 30 Pareri e attestazioni di copertura finanziaria
Art. 31 Attività contrattuale
Art. 32 I servizi locali
Art. 33 Aziende Speciali
Art. 34 Istituzioni
Art. 35 Società per azioni o a responsabilità limitata
Capo V - DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DEI DIRITTI DEI CITTADINI
Art. 36 Partecipazione popolare
Art. 37 Associazionismo
Art. 38 Contributi alle associazioni
Art. 39 Volontariato
Art. 40 Consultazioni
Art. 41 Istanze, petizioni e referendum
Art. 42 Difensore civico
CAPO VI - DELL'ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA E CONTABILE
Art. 43 Ordinamento e attività finanziaria
Art. 44 Beni comunali
Art. 45 Bilancio annuale di previsione
Art. 46 Rendiconto di Gestione
Art. 47 Collegio dei Revisione dei Conti
Art. 48 Controllo economico della gestione
CAPO VII - DELLE DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 49 Termine per l'Adozione dei Regolamenti
Art. 50 Commissione Consiliare per la Riforma dello Statuto
[1] (art.15-2° comma: così modificato con ordinanza CO.RE.CO. n.003450/041/2000 del 15/11/2000).
[2] (art.34-4° comma: così modificato con ordinanza CO.RE.CO. prot. n.003450/041/2000 del 15/11/2000).
[3] (art.45-2° comma:così modificato con ordinanza CO.RE.CO. prot. n.003450/041/2000 del 15/11/2000).