Il contributo (Legge 13/1989) è concesso per interventi su immobili privati già esistenti i cui progetti sono stati presentati entro la data dell’11 agosto 1989 (Edifici Ante 1989) ove risiedono disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti e su immobili adibiti a centri o istituti residenziali per l’assistenza ai disabili.
Il contributo (Legge Regionale 32/91) è concesso per interventi su immobili privati già esistenti i cui progetti sono stati presentati successivamente alla data dell’11 agosto 1989 (Edifici Post 1989) ove risiedono disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti e su immobili adibiti a centri o istituti residenziali per l’assistenza ai disabili (Del.GR 11/22 del 24 marzo 2021).
Il contributo (L. 13/89 e/o LR. 32/91) può essere concesso per opere da realizzare su parti comuni di un edificio (ad esempio: ingresso di un condominio, percorsi comuni) oppure immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in godimento al disabile (ad esempio: all’interno di un appartamento).
A chi si rivolge
Disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti, oppure coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente oppure i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari oppure i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinati all’assistenza di persone con disabilità.
Accedere al servizio
La domanda è presentata dall’interessato o da chi lo rappresenta, sul modulo predisposto dal servizio urbanistica (Settore 3 – Urbanistica, Gestione Autorizzazioni Ambientali, Tutela del Paesaggio e Gestione del Patrimonio), con gli allegati richiesti, per l’ottenimento del contributo economico per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
In allegato la documentazione:
- Avviso L. 13/89
- Bando Permanente Fondi Abbattimento Barriere
- Dichiarazione Asseverativa
- Domanda richiesta contributi - Allegato 1
- Dichiarazione sostitutiva - Allegato 2