Attivazione centro operativo comunale C.O.C. per rischio idrogeologico codice arancio (criticita' moderata)
- Protezione Civile
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In allegato il testo completo dell'ordinanza
Notizie in evidenza
IL SINDACO
PREMESSO che un cittadino di Capoterra è irreperibile da oltre 24 ore e la famiglia ne ha dato comunicazione alle autorità competenti al fine di attivare tutte le azioni possibili per rintracciarlo al più presto;
PRESO ATTO pertanto che tale evento comporterà la necessità di apprestare una efficiente organizzazione di persone e mezzi per attivare tutte le azioni di ricerca necessarie;
RILEVATO che per ricorrere all’utilizzo dei Volontari sia necessario un atto dell’Autorità competente per il territorio che attivi il Centro Operativo Comunale (C.O.C.);
RITENUTO pertanto di procedere all’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) da costituirsi presso la sede Comunale di Via Diaz /Via Cimarosa;
RITENUTO altresì necessario attivare le Associazioni di Protezione Civile per le attività che si rendano necessarie al ritrovamento del soggetto scomparso;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
ORDINA
L’ATTIVAZIONE, per le motivazioni esposte in premessa, dalla giornata di domenica 20 novembre 2022 e fino al termine di questa emergenza, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare nell’ambito del territorio Comunale la direzione ed il coordinamento di tutte le attività di ricerca necessarie per il ritrovamento del cittadino scomparso;
In allegato sotto l' ordinanza completa
IL SINDACO
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale ha programmato a Capoterra per le giornate di sabato 12 novembre e domenica 13 novembre l’evento turistico denominato “Lollas e Pratzas Antigas”;
PRESO ATTO pertanto che tale evento comporterà la necessità di apprestare un efficiente organizzazione di persone e mezzi per disciplinare il massiccio flusso turistico che prevedibilmente arriverà nel Centro Storico di Capoterra;
RITENUTO necessario, come da precedenti esperienze maturate, garantire adeguata sicurezza alle persone residenti e/o dimoranti in tutto il territorio comunale, anche mediante l’impiego delle organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, a supporto della Polizia Locale;
ORDINA
L’ATTIVAZIONE, per le motivazioni esposte in premessa, dalle ore 6.00 di sabato 12 novembre 2022 alle ore 23.59 di domenica 13 novembre 2022 e comunque fino al termine dell’evento, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare nell’ambito del territorio Comunale la direzione ed il coordinamento di tutte le attività necessarie a garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone.
In allegato il testo completo dell'Ordinanza.
Si comunica che con Ordinanza Sindacale n. 31 del 11/08/2022 è stato attivato il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile per avviso di criticità per rischio idrogeologico per temporali.
In allegato il testo dell'Ordinanza.
Nuova Ordinanza regionale n. 37/2020 contenente misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19
Ordinanza regionale n. 34 del 15/07/2020
Ordinanza regionale n. 35 del 15/07/2020
L’ordinanza n. 34 conferma, fino al 31 luglio 2020, le disposizioni di apertura delle attività già consentite dalle ordinanze n. 20 del 2 maggio 2020, 22 del 13 maggio 2020, 23 del 17 maggio 2020, 26 del 29 maggio 2020, 27 del 02 giugno 2020, 29 del 14 giugno 2020, 30 e 31 del 4 luglio 2020. L’ordinanza n. 35 conferma e proroga fino al 31 luglio 2020 i collegamenti aerei e marittimi, già consentiti, da e per la Sardegna. Tutti i passeggeri sono tenuti a registrarsi prima dell’imbarco utilizzando l’apposito modello raggiungibile all’indirizzo: https://sus.regione.sardegna.it/sus/covid19/regimbarco/init
Ordinanza regionale n. 30 del 04/07/2020
Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai
sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Attività sportiva e motoria.
Ordinanza regionale n. 31 del 04/07/2020
Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica – Processioni religiose e manifestazioni tradizionali
Ordinanza regionale n. 29 del 14 giugno 2020
Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica.
Ordinanza regionale n. 28 del 7 giugno 2020
Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica.
Ordinanza regionale n. 27 del 2 giugno 2020
Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica.
Le disposizioni della presente ordinanza, fatto salvo quanto previsto all’articolo 10, producono i loro effetti a far data dal 03 giugno 2020 e fino al 14 giugno 2020.
Ordinanza regionale n. 23 del 17/05/2020
Ordinanza regionale n. 22/2020: riapertura delle attività inerenti servizi alla persona e degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie.
È disponibile il modello di autodichiarazione per gli spostamenti dal 4 maggio 2020. Può essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali.
AVVISO ALLA CITTADINANZA
Servizio Floreale - In Concomitanza della chiusura temporanea del cimitero comunale
In ottemperanza alle misure per il contenimento del diffondersi del COVID-19 che prevede la proroga della chiusura del cimitero comunale sino al prossimo 3 maggio 2020, visto il desiderio comune di voler rendere omaggio ai propri cari defunti, si è provveduto all’attivazione di un servizio per garantire ai cittadini interessati di omaggiare i propri defunti con un pensiero floreale.
Pertanto si informa la cittadinanza che a far data da martedì 21 aprile sarà consentito l’accesso concordato dei fiorai al cimitero comunale. I cittadini che volessero deporre dei fiori sulle tombe dei propri defunti potranno prenotarne la consegna presso il fioraio di fiducia, che si farà carico di deporre i fiori in cimitero.
A tal fine proposito si comunica che i fiorai potranno eseguire il suddetto servizio previo appuntamento con il seguente calendario e orari:
Martedì dalle 8:00 alle 12:00 - Giovedì dalle 8:00 alle 12:00
Si invitano i fiorai a prendere contatto con l’Ufficio Servizi Cimiteriali al numero 070721076 – 0707239225, prima di recarsi presso il cimitero, al fine di concordare giorni e modalità di intervento.
Si precisa che negli orari indicati il cimitero sarà presidiato dagli addetti comunali che si occupano del servizio cimiteriale, che la struttura resterà chiusa al pubblico, che l’accesso è riservato esclusivamente ai fiorai che dovranno rispettare tutte le prescrizioni previste dal DPCM e non sarà in alcun caso consentito l’accesso dei cittadini.
Si informa che con ordinanza sindacale n. 4 del 19/03/2020 è stata disposta una nuova regolamentazione dell'orario di apertura delle attivita' commerciali aperte al pubblico.
Estratto dell'ordinanza:
ORDINA
Ai titolari e gestori delle attività commerciali: supermercati, negozi di generi alimentari, frutta e verdura, prodotti
surgelati , distributori automatici alimenti vari e bibite
- la chiusura dell’attività non oltre le ore 20:00 dal lunedì al sabato;
- la chiusura dell’attività non oltre le ore 13:00 la domenica e i giorni festivi;
DISPONE
Che I titolari e gestori delle attività commerciali di cui sopra espongano all’esterno del locale, in modo visibile
all’utenza e agli organi preposti al controllo, la presente ordinanza con gli orari di apertura.
Estratto dell'Ordinanza n.19 del 13/04/2020 del Presidente della Regione Sardegna - Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna:
ART. 1)
L'efficacia delle disposizioni delle ordinanze numero 6 del 13 marzo 2020 (così come prorogata dalle ordinanze n. 12 del 25.03.2020 e n. 14 del 3.04.2020), n. 9
del 14.03.2020 (così come modificata e prorogata dalle ordinanze n. 13 del 25.03.2020 e 15 del 3.04.2020) e n. 18 del 7.04.2020 è prorogata fino al 3 maggio
2020, salvo ulteriore proroga esplicita. È parimenti prorogata fino alla medesima data, salvo ulteriore proroga esplicita, l’ordinanza n. 17 del 4.04.2020 con le
seguenti integrazioni:
- all’art. 1, nel primo rigo, dopo le parole “aperti al pubblico” sono aggiunte le parole “, le spiagge”. Alla fine dell’articolo è, altresì, aggiunto il seguente periodo: “E’ comunque consentita, in armonia con le prescrizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020, l’attività motoria strettamente personale nelle immediate vicinanze della propria abitazione con il rispetto delle distanze minime di sicurezza da qualunque altra persona di almeno un metro e, comunque, muniti di adeguata mascherina”;
- all’art. 5, nel primo rigo, dopo la parola “parafarmacie” sono inserite le seguenti“nonché i tabacchini e le edicole”. Alla fine dell’ultimo rigo è aggiunto il seguente periodo “E’ altresì vietata l’apertura nelle giornate festive del 25 aprile e del primo maggio. L’apertura degli esercizi commerciali, in tutti gli altri giorni, è consentita esclusivamente col rispetto delle misure igienico-sanitarie esplicitamente prescritte dall’allegato 5 al DPCM 10 aprile 2020. E’ fatto obbligo a chiunque intenda accedere ad un esercizio commerciale di indossare idonea mascherina e guanti monouso, che devono essere mantenuti per l’intero periodo di permanenza
all’interno della struttura”
ART. 2)
I richiami contenuti nelle ordinanze di cui all’art. 1 al DPCM 8.03.2020, al DPCM 9.03.2020, al DPCM 11.03.2020, al DPCM 22.03.2020 e al DPCM 1.04.2020
devono intendersi riferiti al DPCM 10.04.2020 e relativi allegati;
ART. 3)
In armonia con le indicazioni del Comitato tecnico scientifico istituito con deliberazione della Giunta Regionale n. 17/4 del primo aprile 2020, sono
confermate in Sardegna, almeno fino al 26 aprile 2020, salvo nuova proroga esplicita, le misure maggiormente restrittive di ulteriore chiusura delle attività di
commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria; di commercio al dettaglio di libri e di commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati, nonché la riapertura al pubblico degli studi professionali.
ART. 4)
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa espresso rinvio al DPCM 10 aprile 2020 e relativi allegati.
ART. 5)
Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti a far data dal 14 aprile 2020.
Ordinanza Sindacale n. 7 del 08/04/2020 - Obbligo per tutti i gestori delle attività commerciali aperte al pubblico del Comune di Capoterra, di posizionare appositi dispensatori di soluzioni disinfettanti a disposizione della clientela per il lavaggio delle mani, sia in entrata che in uscita dai locali.
AVVISO
Al fine di limitare quanto più possibile le occasioni di contatto e quindi la diffusione del Covid19:
- A seguito dell’ordinanza Sindacale n. 5 del 26.03.2020 è fatto obbligo a tutti i cittadini di indossare la mascherina prima di entrare negli esercizi commerciali, nelle farmacie, parafarmacie e in tutti i luoghi dove si possono creare assembramenti. Le mascherine sono distribuite gratuitamente dal Comune e rese disponibili all’ingresso degli esercizi commerciali, dei panifici , degli uffici postali e bancari presenti nel territorio.
L’uso della mascherina è raccomandato a chi esce di casa per comprovate esigenze lavorative, per situazione di necessità e per motivi di salute.
- A seguito dell’ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 11 del 24.03.2020:
2) è consentito ad un solo componente di ciascun nucleo familiare uscire, una sola volta al giorno, dalla propria abitazione per provvedere all’acquisto di beni necessari ed essenziali.
La mancata osservanza degli obblighi previsti nelle suddette ordinanze, verificabile anche attraverso gli strumenti di videosorveglianza presenti negli esercizi commerciali, è sanzionata come per legge.
Il Sindaco Francesco Dessì
Si informa che, con ordinanza sindacale n. 6/2020, è stato disposto il divieto d'uso per scopi potabili dell’acqua immessa in rete nella lott. Torre degli Ulivi sett. B in quanto non idonea per il consumo umano diretto.
Estratto dell'ordinanza:
IL SINDACO
Vista la nota Prot. n. 10646 del 06 aprile 2020, inviata dall’Amministratrice lottizzazione Torre Degli Ulivi Sett. B Sig.ra Maria Lucia Coronas, in cui ha comunicato di voler immettere nella rete idrica del Sett. B della lottizzazione, l’acqua prelevata dal nuovo pozzo sito nel sett. B, a seguito dello stato di emergenza idrica dovuto alla presenza fissa dei residenti nelle proprie abitazioni a causa dell’emergenza sanitaria in corso (COVID-19) grave insufficienza dell’emungimento dell’acqua, dall’unico pozzo utilizzato per l’approvvigionamento idrico della lottizzazione Torre Degli Ulivi Sett. A e Sett. B;
Ritenuto urgente provvedere in merito, costituendo tale inconveniente un pericolo per la salute pubblica si fa presente che l’acqua del pozzo sito nel Sett. B è privo del giudizio di qualità e idoneità d’uso pertanto non è idonea al consumo umano;
Considerata tuttavia la grave situazione igenico-sanitaria che potrebbe determinarsi a causa dell’assenza di distributori di acqua e le difficoltà per effettuare un approvvigionamento idrico alternativo, si ritiene che l’acqua prelevata dal nuovo pozzo sito nel Sett. B, che si intende distribuire nella rete idrica, può essere utilizzata solo ed esclusivamente per l’igiene della casa;
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
ORDINA
È fatto divieto nella Lottizzazione Torre Degli Ulivi Sett. B l’uso dell’acqua di rete per consumo umano diretto, in quanto non idonea.
Si fa presente inoltre che l’acqua proveniente dal suddetto pozzo non potrà essere utilizzata come bevanda, per la preparazione dei cibi e per l’igiene della persona e che, per i suddetti usi dovrà essere assicurata agli abitanti una fornitura di acqua idonea al consumo umano.
È disponibile on line il modello di autodichiarazione per gli spostamenti, in formato pdf compilabile, modificato sulla base delle ultime misure adottate per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, aggiornato al 26/03/2020
https://www.interno.gov.it/it/notizie/aggiornato-modulo-lautodichiarazione
Estratto dell'Ordinanza n.11 del 24/3/2020 del Presidente della Regione Sardegna - Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone
ART. 1) I parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico o analoghi ambiti che si prestino all’intrattenimento di persone per attività motoria di qualsiasi natura, siti nel territorio regionale, sono chiusi e interdetti all’accesso di persone al fine di evitare assembramenti idonei a determinare la diffusione del contagio epidemiologico da CoViD-19.
ART. 2) L’uso della bicicletta, anche a pedalata assistita, o di analogo o altro mezzo di locomozione e lo spostamento a piedi, nei centri urbani e in aree extraurbane dell’intero territorio regionale, sono soggetti alle limitazioni previste per gli spostamenti dal combinato disposto dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e dell'art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale.
ART. 3) È sospesa l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante sull’intero territorio regionale al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica.
ART. 4) Fatte salve le farmacie e le parafarmacie, è vietata l’apertura nella giornata di domenica di ciascuna settimana di vigenza della presente ordinanza degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta con l’art. 1 del DPCM 11.3.2020, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, ferme restando le altre restrizioni relative alla vendita al dettaglio di cui all’anzidetto DPCM dell’11.3.2020.
ART. 5) È consentito ad un solo componente di ciascun nucleo familiare uscire, una sola volta al giorno, dalla propria abitazione per provvedere all’acquisto di beni necessari ed essenziali. La limitazione sul numero delle uscite non si applica all’acquisto di farmaci. Per l’espletamento delle esigenze fisiologiche degli animali d’affezione sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ed esclusivamente entro i 200 metri dalla propria abitazione principale. È consentita, altresì, limitatamente ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare, l’uscita per la conduzione hobbistica di poderi, orti, vigneti ed ortofrutticole in genere, finalizzati al sostentamento familiare.
ART. 8) Negli esercizi commerciali, inclusi i tabacchini, che ai sensi delle norme nazionali e regionali possano restare legittimamente aperti al pubblico è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco.
ART. 10) In attuazione dell’art. 1, primo comma, lett. b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Conseguentemente, la previsione di assenso agli spostamenti per “il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”, nelle precedenti ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna n. 5 del 09.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 13.03.2020 e n. 9 del 14.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 3EM del 16.03.2020 è da intendersi ovunque soppressa.
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIA AL TRASPORTO DA E PER LA SARDEGNA
In base al DM n. 117 del 14.03.2020, e all'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 9 del 14.03.2020, tutti i soggetti in arrivo e in partenza dalla Sardegna hanno l'obbligo di compilare e inviare esclusivamente on line la richiesta di autorizzazione.
Per eventuali richieste di informazioni in merito, la Direzione generale della protezione civile ha attivato la casella mail dedicata:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo Dpcm recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale con l'elenco delle attività consentite
CHIUSURA MOMENTANEA DEL CIMITERO COMUNALE
Si informa la cittadinanza che a seguito dell'emergenza da COVID-19, a seguito delle disposizioni del DPCM e per la tutela di tutti i concittadini, il cimitero rimarrà chiuso fino a data da destinarsi, saranno garantite le tumulazioni per le quali si limita l’ingresso ai soli familiari stretti e mantenendo tutte le misure di sicurezza previste.
Nota esplicativa per l'attuazione delle misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna di cui all'ordinanza n. 5 del 09.03.2020.
Ordinanza n. 5 del 9/3/2020 del Presidente della Regione Sardegna e del Direttore Generale della Protezione Civile scaricabile in allegato.
Per ulteriori informazioni possono rivolgersi al numero verde 800311377.
Art. 1
Tutti i soggetti in arrivo, nonchè quelli che abbiano fatto ingresso in Sardegna nei
quattordici giorni antecedenti alla data di emanazione della presente ordinanza
hanno l'obbligo:
a) di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni,
con divieto di spostamenti e viaggi nel territorio regionale fatto salvo il tragitto
strettamente necessario a lasciare stabilmente l'isola, da compiersi muniti dei
prescritti dispositivi di protezione individuale per la prevenzione di eventuali
contagi; i conviventi dei soggetti in permanenza domiciliare con isolamento
fiduciario dovranno attenersi alle condotte prescritte dal Ministero della Salute e
dall'lstituto superiore di sanità;
b) di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al
pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità
pubblica territorialmente competente;
c) di compilare il modulo allegato sotto la lettera "A" alla precedente ordinanza n.
4 in data 08.03.2020 secondo le modalita indicate nella sezione "NUOVO
CORONAVIRUS" accessibile dalla homepage del sito istituzionale della
Regione Sardegna;
d) di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; in caso di
comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale
o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente
competente per ogni conseguente determinazione.
Art. 2
Al fine di dare attuazione delle disposizioni di cui al precedente art. 1, è fatto obbligo
ai vettori aerei e navali, alle società di gestione degli scali e alle altre autorità
comunque competenti di acquisire e mettere a disposizione della Regione Sardegna
i nominativi ed i recapiti dei viaggiatori trasportati a decorrere dal 24 febbraio 2020
sulle linee di collegamento con la Sardegna, secondo le modalità da concordare con
la Direzione generale della protezione civile.
Art. 3
I nominativi ed i recapiti acquisiti ai sensi dei precedenti articoli e deIl'Ordinanza n.
4 del 08.03.2020, sono trattati dalla Regione Sardegna, ai sensi de|l'articolo 5
dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio
2020 e nel rispetto del Regolamento n. 2016/679lUE, secondo misure appropriate e
proporzionata alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, sono inseriti in un
apposito database regionale, utilizzato esclusivamente perle azioni di monitoraggio
dei soggetti interessati nei quattordici giorni di prescritto isolamento fiduciario ed in
collaborazione con le forze delI'ordine, i Comuni e le Aziende Sanitarie
territorialmente competenti.
Art. 4
Per il personale di equipaggio di navi e aeromobili di linea in arrivo in Sardegna
nonché per gli autisti dei sen/izi navetta addetti ai loro trasferimenti si applicano le
seguenti disposizioni speciali:
a) gli equipaggi come sopra meglio descritti non devono allontanarsi dalla
struttura ricettiva presso la quale pernottano o dalle proprie dimore fino alla
ripartenza prevista evitando, nel periodo di permanenza in Sardegna, ogni
contatto;
b) i bagagli degli anzidetti equipaggi, dopo la riconsegna ai nastri, devono
essere movimentati esclusivamente dai rispettivi proprietari;
c) gli autisti dei servizi navetta addetti al trasferimento degli equipaggi, devono
essere dotati di idonei dispositivi di protezione individuale, quali mascherina
con filtro non inferiore a FFP2, guanti e occhialini o visiera protettiva. Al
termine di ogni servizio, le superfici interne del mezzo di trasporto devono
essere disinfettate con ipoclorito di sodio allo 0,1% dopo una preventiva
pulizia con detergente neutro.
Il Presidente del Consiglio Ministri, Giuseppe Conte, ha firmato in data 8 marzo 2020 il nuovo Dpcm recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale.
Viste le decisioni del Governo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria, al fine di limitare quanto più possibile le occasioni di contatto e quindi di possibile diffusione del Covid19, invita tutta la cittadinanza a limitare l’affluenza verso gli uffici comunali e inviare, ove possibile, le proprie richieste attraverso la mail istituzionale Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o la mail PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Tutti gli uffici possono essere contattati telefonicamente ai numeri indicati nel sito istituzionale.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Relazioni con il Pubblico 070/7239430 – 070/7239409.