Estratto dell'Ordinanza n.11 del 24/3/2020 del Presidente della Regione Sardegna - Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone
ART. 1) I parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico o analoghi ambiti che si prestino all’intrattenimento di persone per attività motoria di qualsiasi natura, siti nel territorio regionale, sono chiusi e interdetti all’accesso di persone al fine di evitare assembramenti idonei a determinare la diffusione del contagio epidemiologico da CoViD-19.
ART. 2) L’uso della bicicletta, anche a pedalata assistita, o di analogo o altro mezzo di locomozione e lo spostamento a piedi, nei centri urbani e in aree extraurbane dell’intero territorio regionale, sono soggetti alle limitazioni previste per gli spostamenti dal combinato disposto dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e dell'art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale.
ART. 3) È sospesa l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante sull’intero territorio regionale al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica.
ART. 4) Fatte salve le farmacie e le parafarmacie, è vietata l’apertura nella giornata di domenica di ciascuna settimana di vigenza della presente ordinanza degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta con l’art. 1 del DPCM 11.3.2020, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, ferme restando le altre restrizioni relative alla vendita al dettaglio di cui all’anzidetto DPCM dell’11.3.2020.
ART. 5) È consentito ad un solo componente di ciascun nucleo familiare uscire, una sola volta al giorno, dalla propria abitazione per provvedere all’acquisto di beni necessari ed essenziali. La limitazione sul numero delle uscite non si applica all’acquisto di farmaci. Per l’espletamento delle esigenze fisiologiche degli animali d’affezione sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ed esclusivamente entro i 200 metri dalla propria abitazione principale. È consentita, altresì, limitatamente ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare, l’uscita per la conduzione hobbistica di poderi, orti, vigneti ed ortofrutticole in genere, finalizzati al sostentamento familiare.
ART. 8) Negli esercizi commerciali, inclusi i tabacchini, che ai sensi delle norme nazionali e regionali possano restare legittimamente aperti al pubblico è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco.
ART. 10) In attuazione dell’art. 1, primo comma, lett. b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Conseguentemente, la previsione di assenso agli spostamenti per “il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”, nelle precedenti ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna n. 5 del 09.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 13.03.2020 e n. 9 del 14.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 3EM del 16.03.2020 è da intendersi ovunque soppressa.
Documenti:
File | Ord. | Dimensione del File | Creato |
ord_11_signed.pdf | | 419 kB | 25-03-2020 09:37 |