Ordinanza n. 5 del 9/3/2020 del Presidente della Regione Sardegna e del Direttore Generale della Protezione Civile scaricabile in allegato.
Per ulteriori informazioni possono rivolgersi al numero verde 800311377.
Art. 1
Tutti i soggetti in arrivo, nonchè quelli che abbiano fatto ingresso in Sardegna nei
quattordici giorni antecedenti alla data di emanazione della presente ordinanza
hanno l'obbligo:
a) di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni,
con divieto di spostamenti e viaggi nel territorio regionale fatto salvo il tragitto
strettamente necessario a lasciare stabilmente l'isola, da compiersi muniti dei
prescritti dispositivi di protezione individuale per la prevenzione di eventuali
contagi; i conviventi dei soggetti in permanenza domiciliare con isolamento
fiduciario dovranno attenersi alle condotte prescritte dal Ministero della Salute e
dall'lstituto superiore di sanità;
b) di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al
pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità
pubblica territorialmente competente;
c) di compilare il modulo allegato sotto la lettera "A" alla precedente ordinanza n.
4 in data 08.03.2020 secondo le modalita indicate nella sezione "NUOVO
CORONAVIRUS" accessibile dalla homepage del sito istituzionale della
Regione Sardegna;
d) di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; in caso di
comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale
o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente
competente per ogni conseguente determinazione.
Art. 2
Al fine di dare attuazione delle disposizioni di cui al precedente art. 1, è fatto obbligo
ai vettori aerei e navali, alle società di gestione degli scali e alle altre autorità
comunque competenti di acquisire e mettere a disposizione della Regione Sardegna
i nominativi ed i recapiti dei viaggiatori trasportati a decorrere dal 24 febbraio 2020
sulle linee di collegamento con la Sardegna, secondo le modalità da concordare con
la Direzione generale della protezione civile.
Art. 3
I nominativi ed i recapiti acquisiti ai sensi dei precedenti articoli e deIl'Ordinanza n.
4 del 08.03.2020, sono trattati dalla Regione Sardegna, ai sensi de|l'articolo 5
dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio
2020 e nel rispetto del Regolamento n. 2016/679lUE, secondo misure appropriate e
proporzionata alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, sono inseriti in un
apposito database regionale, utilizzato esclusivamente perle azioni di monitoraggio
dei soggetti interessati nei quattordici giorni di prescritto isolamento fiduciario ed in
collaborazione con le forze delI'ordine, i Comuni e le Aziende Sanitarie
territorialmente competenti.
Art. 4
Per il personale di equipaggio di navi e aeromobili di linea in arrivo in Sardegna
nonché per gli autisti dei sen/izi navetta addetti ai loro trasferimenti si applicano le
seguenti disposizioni speciali:
a) gli equipaggi come sopra meglio descritti non devono allontanarsi dalla
struttura ricettiva presso la quale pernottano o dalle proprie dimore fino alla
ripartenza prevista evitando, nel periodo di permanenza in Sardegna, ogni
contatto;
b) i bagagli degli anzidetti equipaggi, dopo la riconsegna ai nastri, devono
essere movimentati esclusivamente dai rispettivi proprietari;
c) gli autisti dei servizi navetta addetti al trasferimento degli equipaggi, devono
essere dotati di idonei dispositivi di protezione individuale, quali mascherina
con filtro non inferiore a FFP2, guanti e occhialini o visiera protettiva. Al
termine di ogni servizio, le superfici interne del mezzo di trasporto devono
essere disinfettate con ipoclorito di sodio allo 0,1% dopo una preventiva
pulizia con detergente neutro.