Elezione dei membri del Parlamento Europeo 2024 - Lista Candidati
- Servizi elettorali
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In allegato sotto il manifesto completo
Notizie in evidenza
Data | Orario |
27 Aprile | dalle ore 09:00 alle ore 13:00 |
28 Aprile | dalle ore 09:00 alle ore 13:00 |
29 Aprile | dalle ore 14:00 alle ore 18:00 |
30 Aprile | dalle ore 08:00 alle ore 20:00 |
01 Maggio | dalle ore 08:00 alle ore 20:00 |
Il Sindaco rende noto che, con Decreto del Presidente della Repubblica del 10 Aprile 2024, sono stati convocati per i giorni di sabato 8 giugno e di domenica 9 giugno 2024 i comizi per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia.
Le operazioni preliminari degli uffici elettorali di sezione cominceranno alle ore 9:00 di sabato 8 giugno 2024.
La votazione si svolgerà nei giorni di:
In allegato il Manifesto Convocazione Comizi.
In occasione delle prossime Elezioni del Parlamento Europeo, dell’ 8 e 9 Giugno 2024, anche i cittadini degli altri Paesi dell’Unione Europea potranno votare in Italia per i membri del Parlamento europeo, inoltrando apposita domanda al Sindaco del Comune di residenza.
La domanda, il cui modello è disponibile sia in allegato a questo articolo che sul sito internet del Ministero dell’Interno all’indirizzo: https://dait.interno.gov.it/elezioni/documentazione/europee-2024-modulo-optanti, dovrà essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune oppure spedita mediante raccomandata entro il 11 Marzo 2024, al seguente indirizzo: Comune di Capoterra, via Cagliari n. 91 cap. 09012 Capoterra, oppure trasmessa via posta elettronica ordinaria/certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:
PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
E-Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Nel primo caso, la sottoscrizione della domanda, in presenza del dipendente addetto, non sarà soggetta ad autenticazione; negli altri due casi, invece, la domanda dovrà essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, del DPR 28/12/2000, n. 445).
Nella domanda – oltre all’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita – dovranno essere espressamente dichiarati:
la volontà di esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto;
la cittadinanza;
l’indirizzo nel comune di residenza e nello Stato di origine;
il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine;
l’assenza di un provvedimento giudiziario a carico, che comporti per lo Stato di origine la perdita dell’elettorato attivo.
Gli Uffici comunali comunicheranno tempestivamente l’esito della domanda; in caso di accoglimento, gli interessati riceveranno la tessera elettorale con l’indicazione del seggio ove potranno recarsi a votare.
Con l'iscrizione nella suddetta lista aggiunta, si potrà esercitare il voto esclusivamente per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e non anche per i membri del Parlamento europeo spettanti al Paese di origine: vi è, infatti, il divieto del doppio voto.
Si rammenta che gli iscritti nella lista aggiunta in occasione delle precedenti elezioni europee possono esercitare il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia senza dover presentare una nuova istanza.
A questo proposito, si ricorda che l’eventuale trasferimento di residenza in altri comuni italiani di iscritti nella suddetta lista aggiunta determina l’iscrizione d’ufficio dei medesimi nelle liste aggiunte del comune di nuova residenza, una volta espletata positivamente l’istruttoria di rito.
Gli uffici comunali sono, in ogni caso, a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.
Sotto l' allegato da scaricare e compilare.
Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, l'ufficio elettorale comunale resterà aperto nei seguenti giorni e orari:
Si comunicano gli orari di apertura dell’Ufficio Elettorale, disposti al fine di garantire la documentazione preliminare alla presentazione delle liste dei candidati per l’elezione del Presidente e del XII Consiglio della Regione Sardegna.
Questo il dettaglio:
Gli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione possono chiedere di votare a domicilio nelle prossime elezioni. In allegato l'avviso contenente tutte le informazioni e i moduli per richiedere di beneficiare di questa possibilità.
Il Sindaco rende noto che con decreto del Presidente della Regione n. 70 del 14 dicembre 2023, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna dell’11 gennaio 2024, sono stati convocati per la giornata di domenica 25 febbraio 2024 i comizi elettorali per l’elezione del Presidente della Regione e del XVII Consiglio regionale della Sardegna.
Le operazioni preliminari degli uffici di sezione cominceranno alle ore 16.00 di sabato 24 febbraio 2024. Nella giornata di domenica 25 febbraio alle ore 6:30 riprenderanno le operazioni preliminari al termine delle quali sarà dichiarata aperta la votazione che proseguirà fino alle ore 22.00
In allegato gli avvisi di aggiornamento degli elenchi delle persone idonee a ricoprire il ruolo di Presidente o di scrutatore nei seggi elettorali.
In allegato i manifesti dei candidati per le elezioni del 25 Settembre 2022 nei collegi plurinominale ed uninominale per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica
Voto domiciliare per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19
L’articolo 4, comma 1, del Decreto Legge 4 maggio 2022, n. 41, ha previsto che, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2022, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19 siano ammessi al voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza.
Gli elettori che si trovano in tali condizioni di salute devono far pervenire al Sindaco del Comune di Capoterra, nel periodo compreso tra il 2 e 7 giugno 2022 i seguenti documenti:
a) una dichiarazione in cui si attesta la volontà dell’elettore di esprimere il voto presso il proprio domicilio indicando con precisione l’indirizzo completo di questo;
b) un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione (29 maggio 2022), che attesti l’esistenza delle condizioni di cui sopra.
L’ufficiale Elettorale del Comune di Capoterra, sentita l’azienda sanitaria locale assegna l’elettore ammesso al voto domiciliare, al seggio speciale incaricato della raccolta del voto, istituito nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19.
Il voto di questi elettori viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione nei seggi ordinari. Viene assicurata, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell’elettore.
Per qualsiasi informazione contattare l’Ufficio Elettorale al numero 070/7239212 - 070/7239428
IL SINDACO
Visto l’articolo 75 della Costituzione;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;
Visto l’articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, applicabile ai referendum a norma dell’articolo 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352;
Visto l’articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014);
rende noto
che, con decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 82 del 7 aprile 2022, sono stati convocati per il giorno di domenica 12 giugno 2022 i comizi per lo svolgimento dei seguenti referendum popolari:
Referendum popolare n. 1
Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi
Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)?
Referendum popolare n. 2
Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale
Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale) risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni.”?
Referendum popolare n. 3
Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati
Volete voi che siano abrogati: l’“Ordinamento giudiziario” approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: “, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura”; la legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l’aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3: “La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre”; il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante «Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150», nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: “nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa”; il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante “Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150”, nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dall’art. 2, comma 4 della legge 30 luglio 2007, n. 111 e dall’art. 3-bis, comma 4, lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n. 24, limitatamente alle seguenti parti: art. 11, comma 2, limitatamente alle parole: “riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti”; art. 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: “e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa”; art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,”; art. 13, comma 3: “3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all’interno dello stesso distretto, né all’interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato, per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.”; art. 13, comma 4: “4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.”; art. 13, comma 5: “5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.”; art. 13, comma 6: “6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all’art. 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso art. 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.”; il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “Il trasferimento d’ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall’art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.”?
Referendum popolare n. 4
Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte
Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, recante «Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005, n. 150», risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1, limitatamente alle parole “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’art. 7, comma 1, lettera a)”; art. 16, comma 1, limitatamente alle parole: “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’art. 15, comma 1, lettere a), d) ed e)”?
Referendum popolare n. 5
Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura
Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione
e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 25, comma 3, limitatamente alle parole “unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’art. 23, né possono candidarsi a loro volta”?
Le operazioni preliminari degli uffici di sezione cominceranno alle ore 16 di sabato 11 giugno 2022.
LA VOTAZIONE SI SVOLGERÀ DOMENICA 12 GIUGNO 2022 DALLE ORE 7 ALLE ORE 23.
L’ELETTORE, PER VOTARE, DEVE ESIBIRE AL PRESIDENTE DI SEGGIO LA TESSERA ELETTORALE PERSONALE (o un attestato sostitutivo) E UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO |
Elettori temporaneamente residenti all'estero.
L'art.4-bis, comma 2, della legge n.459/01, modificato da ultimo dall'articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n.165, prevede che l'opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero pervenga direttamente al comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro l'11 maggio p.v., in tempo utile per l'immediata comunicazione al Ministero dell'interno.
L'opzione potrà pervenire al comune per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato.
Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d'identità valido dell'elettore, deve in ogni caso contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art.4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.
La prescrizione di un'espressa dichiarazione da parte degli elettori è riconducibile all'esigenza di avere formale notizia della presenza temporanea all'estero degli interessati in possesso dei prescritti requisiti, nonché di acquisire nel contempo i dati necessari per la successiva formazione dell'elenco degli elettori con l'aggiornato indirizzo postale estero, previa necessaria cancellazione, da parte dei comuni, dei rispettivi nominativi dalle liste sezionali in uso per il corrente referendum.
Peraltro, con riferimento al presupposto temporale della presenza dell'elettore all'estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove si dichiari espressamente tale circostanza, ed anche se l'interessato non si trovi all'estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.
Ciò, al fine di tutelare il diritto di elettorato attivo, garantendo comunque la corretta organizzazione e la regolarità del procedimento elettorale.
Al fine di permetterne la necessaria diffusione a vista con ogni mezzo ritenuto idoneo (tra cui in ogni caso il sito internet della Prefettura-UTG e quello di ogni comune), viene allegato l'apposito modello di opzione, che potrebbe essere utilizzato dai suddetti elettori temporaneamente residenti all'estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza.
Tale modello - in formato PDF editabile con alcuni campi resi obbligatori – è formulato in modo da poter essere utilizzato da tutti i temporanei all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza, ivi compresi gli elettori di cui ai commi 5 e 6 del citato art.4-bis.
Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purché siano conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis.
Si rappresenta che il suddetto termine del trentaduesimo giorno per le trasmissioni delle generalità degli elettori richiedenti dovrà essere rigorosamente osservato dai comuni, in quanto al relativo adempimento si correla una serie di successivi passaggi procedurali aventi termini ristrettissimi: in particolare, il Ministero dell'interno dovrà, a sua volta, comunicare immediatamente l'elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri, per consentirne l'immediato invio del plico per l'esercizio del voto per corrispondenza.
Si segnala, infine, che per i familiari conviventi dei temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all'estero.
Specifiche modalità organizzative per il voto di alcune categorie di elettori temporaneamente all'estero.
Con una formale Intesa del 4 dicembre 2015 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'interno ed il Ministero della difesa, in attuazione dell'art.4-bis, commi 5 e 6, della legge n.459/2001, hanno definito particolari modalità tecnico-organizzative per il voto degli appartenenti alle Forze armate e di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali e, rispettivamente, degli elettori di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) della legge 27 ottobre 1988, n.470 (domiciliati presso le Ambasciate e i Consolati).
Si ricorda che la legge, ai suddetti commi 5 e 6 dell'art.4-bis, prevede che tali elettori potranno votare con apposite modalità anche negli Stati (riportati nel già citato elenco allegato) ove non è ammesso il voto per corrispondenza per gli elettori ivi residenti.
Alla luce della suddetta Intesa, alcune delle opzioni presentate dagli elettori di cui ai suddetti commi 5 e 6 verranno inviate ai comuni dagli uffici consolari.
Si rappresenta, inoltre, che alcune opzioni potrebbero essere inviate ai comuni direttamente dai Comandi militari.
In occasione dei cinque Referendum abrogativi in tema di Giustizia previsti per domenica 12 giugno 2022, gli elettori iscritti all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE) che volessero esercitare l'opzione per il voto in Italia, avranno tempo fino a domenica 17 aprile 2022, per far pervenire relativa comunicazione scritta alla Rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza. Il modulo da utilizzare, oltre che sul sito del Comune e allegato al presente comunicato, è disponibile sui siti della Rappresentanze diplomatiche italiane.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli indirizzi sotto:
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Allegati sotto:
L SINDACO
Viste le risultanze delle elezioni amministrative tenutesi in data 10/11 e 24/25 ottobre 2021, in ottemperanza degli articoli 66 e 70 del D.P.R. 16 maggio 1960 n° 570 e del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267
RENDE NOTO
che un esemplare del verbale di votazione di ogni sezione elettorale si trova da oggi depositato presso l’Ufficio Segreteria del Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.
IL SINDACO F.to Dott. Beniamino Garau
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale. Turno di ballottaggio.
In allegato sotto il manifesto completo
Le votazioni per eleggere il nuovo Sindaco ed il nuovo Consiglio comunale si terranno domenica 10 ottobre (dalle 07.00 alle 23.00) e lunedì 11 ottobre (dalle 07.00 alle 15.00); nel caso in cui si rendesse necessario un turno di ballottaggio tra le due coalizioni più votate, le urne riapriranno domenica 24 ottobre (dalle 07.00 alle 23.00) e lunedì 25 ottobre (dalle 07.00 alle 15.00).
In questa sezione vengono pubblicati i documenti fondamentali in ossequio al principio di Trasparenza.
CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI
In allegato l'elenco degli scrutatori.
Per l'ubicazione dei seggi vedi la Convocazione dei Comizi elettorali:https://www.comune.capoterra.ca.it/aree-tematiche/servizi-elettorali/5496-convocazione-dei-comizi-elettorali-amministrative-10-e-11-ottobre-2021
In allegato i Programmi delle 5 coalizioni che si presenteranno alle prossime elezioni comunali.
Vedi anche le liste dei candidati: https://www.comune.capoterra.ca.it/comunicazione/archivio-notizie-in-primo-piano/5546-convocazione-dei-comizi-elettorali
In allegato il documento in oggetto
Al seguente link è possibile scaricare la modulistica necessaria per la presentazione e l'ammissione delle candidature per le Elezioni Amministrative 2021.
I cittadini dell'Unione Europea residenti a Capotetta possono votare nelle imminenti elezioni amministrative iscrivendosi alla Lista elettorale aggiunta compilando il modulo allegato e presentandolo all'Ufficio elettorale.
In allegato l'aggiornamento dell'albo degli scrutatori e dei presidenti di seggio.
Quando si vota
domenica 20 dalle 7 alle 23 e lunedì 21 settembre 2020 dalle 7 alle 15
Dove si vota
Elenco e ubicazione delle sezioni elettorali
N. sezione | Ubicazione | Località |
1 | Scuola Media - Via Amendola | Capoterra centro |
2 | Scuola Media - Via Amendola | Capoterra centro |
3 | Scuola Media - Via Amendola | Capoterra centro |
4 | Scuola Media - Via Amendola | Capoterra centro |
5 | Scuola Media - Via Amendola | Capoterra centro |
6 | Scuola Elementare - Corte Piscedda | Capoterra centro |
7 | Scuola Elementare - Corte Piscedda | Capoterra centro |
8 | Scuola Elementare - Via Battisti | Capoterra centro |
9 | Scuola Elementare - Via Battisti | Capoterra centro |
10 | Scuola Elementare - Via Battisti | Capoterra centro |
11 | Scuola Elementare - Residenza del Poggio | Residenza del Poggio |
12 | Scuola Elementare - Residenza del Poggio | Residenza del Poggio |
13 | Scuola Elementare - Viale Albatros | Frutti d'Oro |
14 | Scuola Elementare - Viale Albatros | Frutti d'Oro |
15 | Scuola Elementare - Via Serpentara | Residenza del Sole |
16 | Scuola Elementare - Viale Albatros | Frutti d'Oro |
17 | Scuola Elementare - Via Serpentara | Residenza del Sole |
18 | Scuola Elementare - Su Loi | Su Loi |
19 | Scuola Elementare - Su Loi | Su Loi |
20 | Scuola Elementare - Su Loi | Su Loi |
21 | Scuola Elementare - Via Battisti | Capoterra centro |
Chi puo' votare
Possono votare tutti i cittadini italiani, iscritti nelle liste elettorali del Comune di Capoterra, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il 20 settembre 2020.
Cosa occorre per votare
Per essere ammessi a votare presso la sezione elettorale di appartenenza, è necessario esibire, unitamente ad un documento di riconoscimento, la tessera elettorale.
Chi viene iscritto nelle Liste elettorali per la prima volta (ad esempio chi diventa maggiorenne, chi acquisisce la cittadinanza italiana, chi trasferisce la residenza da un altro Comune) riceve al proprio domicilio la tessera elettorale; in caso di mancato recapito, la tessera rimane in giacenza presso l'Ufficio Elettorale, dove può essere ritirata negli orari di apertura. Il ritiro potrà essere effettuato personalmente dall'interessato o, da parente/affine od altro soggetto, ai quali l'interessato abbia conferito delega scritta. In ogni caso è richiesta l'esibizione del documento di riconoscimento.
La tessera elettorale riporta l'indicazione delle generalità dell'elettore (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), il numero di sede ed indirizzo della sezione elettorale di assegnazione dove è possibile esprimere il diritto di voto.
Gli elettori disposti ad essere inseriti nell’Albo dei Presidenti di seggio elettorale sono invitati a farne domanda entro il prossimo 30 ottobre
Indicazioni operative sulle modalità di richiesta di voto per corrispondenza per gli elettori temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche e loro familiari conviventi.
Quando si vota
solo domenica 29 marzo 2020, la votazione avrà inizio alle ore 07:00 fino alle ore 23:00
Dove si vota
Elenco e ubicazione delle sezioni elettorali
N. sezione | Ubicazione | Località |
1 | Scuola Media - Via Amendola | Capoterra centro |
2 | Scuola Media - Via Amendola | Capoterra centro |
3 | Scuola Media - Via Amendola | Capoterra centro |
4 | Scuola Media - Via Amendola | Capoterra centro |
5 | Scuola Media - Via Amendola | Capoterra centro |
6 | Scuola Elementare - Corte Piscedda | Capoterra centro |
7 | Scuola Elementare - Corte Piscedda | Capoterra centro |
8 | Scuola Elementare - Via Battisti | Capoterra centro |
9 | Scuola Elementare - Via Battisti | Capoterra centro |
10 | Scuola Elementare - Via Battisti | Capoterra centro |
11 | Scuola Elementare - Residenza del Poggio | Residenza del Poggio |
12 | Scuola Elementare - Residenza del Poggio | Residenza del Poggio |
13 | Scuola Elementare - Viale Albatros | Frutti d'Oro |
14 | Scuola Elementare - Viale Albatros | Frutti d'Oro |
15 | Scuola Elementare - Via Serpentara | Residenza del Sole |
16 | Scuola Elementare - Viale Albatros | Frutti d'Oro |
17 | Scuola Elementare - Via Serpentara | Residenza del Sole |
18 | Scuola Elementare - Su Loi | Su Loi |
19 | Scuola Elementare - Su Loi | Su Loi |
20 | Scuola Elementare - Su Loi | Su Loi |
21 | Scuola Elementare - Via Battisti | Capoterra centro |
Chi puo' votare
Possono votare tutti i cittadini italiani, iscritti nelle liste elettorali del Comune di Capoterra, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il 29 marzo 2020.
Cosa occorre per votare
Per essere ammessi a votare presso la sezione elettorale di appartenenza, è necessario esibire, unitamente ad un documento di riconoscimento, la tessera elettorale.
Chi viene iscritto nelle Liste elettorali per la prima volta (ad esempio chi diventa maggiorenne, chi acquisisce la cittadinanza italiana, chi trasferisce la residenza da un altro Comune) riceve al proprio domicilio la tessera elettorale; in caso di mancato recapito, la tessera rimane in giacenza presso l'Ufficio Elettorale, dove può essere ritirata negli orari di apertura. Il ritiro potrà essere effettuato personalmente dall'interessato o, da parente/affine od altro soggetto, ai quali l'interessato abbia conferito delega scritta. In ogni caso è richiesta l'esibizione del documento di riconoscimento.
La tessera elettorale riporta l'indicazione delle generalità dell'elettore (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), il numero di sede ed indirizzo della sezione elettorale di assegnazione dove è possibile esprimere il diritto di voto.
Voto a domicilio
Gli elettori che intendono avvalersi del diritto di voto, affetti da grave infermità tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, o che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, sono ammessi al voto nella propria abitazione.
Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, gli elettori devono far pervenire, entro lunedì 9 marzo 2020, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa, unitamente a copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al servizio elettorale del Comune.