Scadenza pagamento Acconto IMU 2023 - 16 giugno
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INFORMATIVA SALDO IMU PER L’ANNO 2022
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) si comunica che entro il 16 DICEMBRE deve essere effettuato il versamento del SALDO IMU dovuto per l’anno corrente.
La seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata e calcolata applicando le aliquote e detrazioni vigenti per l’anno 2022.
Di seguito le aliquote e disposizioni adottate per il calcolo dell’imposta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 31/05/2022 (pubblicata nel portale del Dipartimento delle Finanze del MEF), confermativa delle aliquote del 2021:
ALIQUOTE |
MISURA |
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) |
5 PER MILLE |
Aliquota unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito, riduzione base imponibile del 50 per cento a particolari condizioni (comma 247 L. 190/2019) |
10 PER MILLE |
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati |
Esenti dal 1° gennaio 2022 |
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D |
10 PER MILLE |
Terreni agricoli adibiti all’esercizio dell’attività in forma imprenditoriale |
AZZERAMENTO |
Fabbricati rurali strumentali del gruppo catastale D10 o con annotazione di ruralità |
AZZERAMENTO |
Aree fabbricabili e altri fabbricati |
10 PER MILLE |
CHI DEVE PAGARE
Sono soggetti passivi dell’imposta i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
È soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
In presenza di più soggetti passivi con riferimento allo stesso immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione di esenzioni o agevolazioni.
In caso di più immobili posseduti nello stesso Comune deve essere effettuato un unico versamento.
Se gli immobili, invece, si trovano in Comuni diversi, devono essere effettuati versamenti distinti per ciascun Comune.
In allegato l'informativa completa
Dal 12 settembre il Settore Tributi (i cui uffici si sono trasferiti in Via Diaz 73) osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico:
il lunedì e il giovedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00;
il martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
Il 16 dicembre 2021 scade il termine per il versamento del saldo dell’imposta municipale propria relativa all’anno 2021.
Il saldo, per tutte le fattispecie non escluse e/o esenti, e’ pari all’imposta dovuta per l’intero anno 2021 calcolata applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal comune con deliberazione c.c. n. 24 del 31/03/2021, con conguaglio sulla rata versata in acconto nel mese di giugno. chi versa dopo tale data dovra’ pagare una sanzione.
In attesa della riapertura dell'ufficio competente sulle pratiche del Servizio Idrico, gli utenti possono rivolgersi agli uffici della STEP Srl, società appositamente incaricata di fornire chiarimenti, effettuare accertamenti e riscossioni.
Si comunica, altresì che ai fini della trasmissione delle istanze/comunicazioni inerenti la gestione della bollettazione del servizio idrico, l’utenza potrà utilizzare l’apposito indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Gli uffici della step possono essere contattati anche allo 0707241164 o presso la sede di Via Matteotti, 27/A.
Gli orari per il pubblico sono: dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 e 15.00-17.00.
Per il calcolo dell’imposta si devono utilizzare le aliquote adottate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 31/03/2021 (confermativa delle aliquote del 2020), di seguito riportate:
ALIQUOTE |
MISURA |
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) |
5 PER MILLE |
Aliquota unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito, riduzione base imponibile del 50 per cento a particolari condizioni (comma 247 L. 190/2019) |
10 PER MILLE |
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati |
1,0 PER MILLE |
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D |
10 PER MILLE |
Terreni agricoli adibiti all’esercizio dell’attività in forma imprenditoriale |
AZZERAMENTO |
Fabbricati rurali strumentali del gruppo catastale D10 o con annotazione di ruralità |
AZZERAMENTO |
Aree fabbricabili e altri fabbricati |
10 PER MILLE |
In allegato trovate la deliberazione C.C. n. 24 del 31/03/2021.
Chi deve pagare
Sono soggetti passivi dell’imposta i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario
ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
È soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di
provvedimento del giudice che costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei
figli.
Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il
soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del
contratto.
In presenza di più soggetti passivi con riferimento allo stesso immobile, ognuno è titolare di
un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi
soggettivi e oggettivi riferiti a ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione di
esenzioni o agevolazioni.
Se si possiedono immobili in più Comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni Comune.
In caso di più immobili posseduti nello stesso Comune deve essere effettuato un unico
versamento.
Se gli immobili, invece, si trovano in Comuni diversi, devono essere effettuati versamenti distinti
per ciascun Comune.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’IMU è versata in autoliquidazione da parte del contribuente, che calcola e versa quanto dovuto
N.B. E’ consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 GIUGNO 2021
Come pagare
Il versamento dell’imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune (B675):
Codici Tributo
3912: Abitazione principale (A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze
3913: Fabbricati rurali ad uso strumentale
3914: Terreni – Quota Comune
3916: Aree fabbricabili – Quota Comune
3918: Altri fabbricati (escluse categorie catastali D) – Quota Comune
3925: Immobili categoria D – Quota Stato (aliquota fino al 7,6 per mille)
3930: Immobili categoria D – Quota Comune (aliquota eccedente il 7,6 per mille)
Sul sito internet del Comune è disponibile il software per il calcolo dell’IMU, comprensivo di stampa del modello F24:
Informazioni
Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’Ufficio Tributi del Comune consultando il sito
www.comune.capoterra.ca.it – Aree Tematiche – Tributi e canoni
Si comunica che l’Ufficio Tributi ha provveduto all’ invio delle fatture relative ai consumi idrici acque reflue e depurazione per l’anno 2019 la cui lista di carico è stata approvata con determinazione n. 399 del 30/04/2021
Le tariffe applicate sono state determinate in via esclusiva dall’Ex A.A.T.O. e recepite dall’Ente con la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 29/03/2017;
La STEP Srl affidataria del servizio di accertamento supporto e riscossione delle entrate comunali, curerà la stampa e il recapito ai contribuenti delle fatture di pagamento che avranno le seguenti scadenze:
Prima rata | 15 Maggio 2021 |
Seconda rata | 30 Giugno 2021 |
Terza rata | 31 Agosto 2021 |
Unica soluzione | 30 Giugno 2021 |
E ammesso il pagamento entro 20 giorni dalla data di ricevimento dell’avviso se pervenuto successivamente alla prima scadenza indicata.
Scaduto il termine di 30 giorni dalla scadenza dell’ultima rata, in caso di mancato pagamento, l’Ufficio provvederà all’invio del sollecito di pagamento.
Il pagamento potrà avvenire nel seguente modo:
1) Utilizzando il bollettino premarcato allegato eie postale 1007124694 intestato a Comune di Capoterra - canoni consumi idrici, acque reflue depurazione anno 2019;
2) Mediante Bonifico Codice IBAN IT3800760104800001007124694 Intestato a Comune di Capoterra - CAUSALE: canoni consumi idrici, acque reflue depurazione anno 2019;
3) Tramite il servizio PAGOPA con modalità PAGAMENTO SPONTANEO accedendo nell’apposita sezione dedicata sul sito istituzionale, utilizzando come identificativo il CODICE FISCALE E RIFERIMENTO BOLLETTINO indicati nell’avviso ricevuto.
Per comodità degli utenti riportiamo in allegato una tabella riassuntiva dei recapiti ai quali è possibile rivolgersi per avere informazioni in materia di Tributi. Maggiori informazioni sono comunque reperibili nell'apposita sezione Orari.
SI RICORDA CHE PER INFORMAZIONI SU “AVVISI DI ACCERTAMENTO” RELATIVI A TARI (Tassa rifiuti solidi), IMU /TASI, SERVIZIO IDRICO E TRIBUTI MINORI E’ A DISPOSIZIONE ANCHE IL SEGUENTE RECAPITO TELEFONICO
079/350332 (STEP SERVIZI)
In allegato la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, comprensiva di elenco dati e modulistica, relativa ai dati censuari sulle colture aggiornati in seguito alle comunicazioni pervenute nel 2020.
Alleghiamo una tabella con i recapiti e gli orari per contattare l'ufficio tributi.
Si comunica che l’Ufficio Tributi- Servizio Idrico sta provvedendo ad inviare le ingiunzioni di pagamento rettificate relative agli anni 2010-2011-2012,per tutti quegli utenti che ne abbiano fatto richiesta.
Inoltre si sta provvedendo anche all’invio dei solleciti di pagamento relativi agli anni 2013-2014-2015, già rettificati.
Per gli utenti che ne faranno richiesta tali atti potranno essere inviati anche via e mail
Il 16 dicembre 2020 scade il termine per il versamento del saldo dell’Imposta Municipale Propria relativa all’anno 2020.
Il saldo, per tutte le fattispecie non escluse e/o esenti, è pari all’imposta dovuta per l’intero anno 2020 calcolata applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune con Deliberazione del C.C. n. 43 del 14/05/2020, con conguaglio sulla rata versata in acconto nel mese di giugno.
Chi versa dopo tale data dovrà pagare una sanzione.
In allegato maggiori dettagli.
In allegato i riferimenti mail e telefonici, nonchè il calendario dei giorni e degli orari di reperibilità, per contattare l'Ufficio Tributi e limitare la necessità di ricevimento.
Lo sportello della STEP srl resterà chiuso l'intera giornata di giovedì 22 ottobre a causa della sospensione dell'energia elettrica.
Dal prossimo 1° ottobre gli uffici dell'Agenzia delle Entrate sperimenteranno un nuovo modello di accoglienza dei contribuenti.
Ci saranno due canali privilegiati per richiedere i servizi fiscali e catastali: il web e la prenotazione di un appuntamento via Internet, app o telefono.
Questo garantirà meno tempi di attesa, più sicurezza, puntualità ed efficienza.
In allegato il comunicato stampa e un dépliant che illustra le novità.
I nuovi valori medi orientativi di mercato delle aree fabbricabili sono stati deliberati dalla Giunta Comunale con atto n. 63 del 10/06/2020.
(reperibili nel sito del Comune nella sezione Tributi-IMU-Documenti)
AVVISO MODALITA DI CALCOLO NUOVA IMU ANNO 2020
Nuova IMU 2020: acconto di giugno
La Legge di bilancio 2020 ha conferma le regole per il pagamento dell'imposta in due rate, ossia:
16 giugno per l'acconto e 16 dicembre per il saldo.
In generale il versamento dell’ acconto rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, tuttavia, in sede di prima applicazione dell'imposta, l’acconto da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.
Nuova IMU 2020: saldo dicembre 2020
Il saldo del 16 dicembre, andrà versato sulla base delle nuove aliquote.
Ai fini dell’agevolazione nella compilazione del modello f24,i contribuenti possono utilizzare il link di calcolo della nuova imu anno 2020 (acconto) attivo sul sito del Comune, al seguente percorso:
1) home page
2) tributi
3) imu
4) www.amministrazionicomunali.it
A partire dal giorno 02/03/2020 STEP Srl in qualità di soggetto incaricato a svolgere il servizio a supporto dell’Ente dell’accertamento e riscossione anche coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Capoterra, renderà operativo e disponibile all’utenza l’ufficio locale sito in Capoterra alla Via Matteotti, 27/A - 070.7241164 - Fax 079.351736 - Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
L’agenzia locale osserverà i seguenti orari di apertura:
Dal Lunedi al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle 17.30
Il Sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30
Il Martedì e Giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle 17.30 sono giornata dedicata integralmente alle aziende, e si riceve solo per appuntamento
ATTENZIONE: A CAUSA DEL’EMERGENZA COVID LO SPORTELLO E RAGGIUNGIBILE AI NUMERI
Telefono 070.2502920 (provvisorio)
MAIL Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Novità Tributi anno 2020 - Istituita la nuova IMU
La legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020) ha introdotto importanti novità per i tributi locali.
La legge di Bilancio 2020, con la finalità di semplificare la gestione dei tributi locali, ha eliminato il precedente assetto della I.U.C. che comprendeva le tre componenti tributarie (IMU – TASI – TARI), con la conseguente abolizione della TASI e l’istituzione della nuova IMU.
Pertanto con decorrenza dal 1^ gennaio 2020, rimane la TARI, viene abolita la TASI e viene rinormata l’IMU.
Per quanto riguarda la “nuova IMU”, resta confermata l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali dalla A/2 alla A/7) e le scadenze per i versamenti, del 16 giugno per l’acconto e del 16 dicembre per il saldo.
Solo per il 2020 l'acconto da versare a titolo di IMU dovrà essere uguale al 50% di quanto dovuto nel 2019 per IMU e TASI (quindi facendo riferimento alla situazione immobiliare e alle aliquote anno 2019).
A differenza di quanto previsto per gli anni 2018 e 2019, ritorna la scadenza del 30 giugno per la presentazione della dichiarazione IMU anno 2020.
Si informa inoltre, che le aliquote a conguaglio per il saldo 2020, conterranno gli adeguamenti deliberati dal Consiglio Comunale con atto n. 43 del 14/05/2020.
AVVISO AI CONTRIBUENTI
Si rende noto che, considerata la situazione di emergenza sanitaria , la Giunta Comunale ha deliberato in data odierna la proroga dei termini di scadenza dei pagamenti dei tributi comunali .
Il Sindaco Francesco Dessi
IMPORTANTI AGEVOLAZIONI PER CHI HA OMESSO DI ESEGUIRE I VERSAMENTI DEI TRIBUTI LOCALI
A seguito di omissione del versamento IMU o TASI, il contribuente può regolarizzare tardivamente l’imposta dovuta applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori, tramite il ravvedimento operoso.
Al fine di evitare che vengano applicate le sanzioni massime a seguito di queste omissioni, il contribuente può versare tardivamente il tributo dovuto applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori, a patto che non siano ancora iniziati i controlli da parte dell’ufficio.
A decorrere dal 1 gennaio 2020, si sono ulteriormente ampliate le possibilità di evitare le sanzioni piene: con l’approvazione del decreto fiscale 2020 infatti, viene data la possibilità di effettuare il ravvedimento operoso anche per versamenti scaduti da un anno (e fino a due anni) con una sanzione ridotta pari al 4,29% (1/7 della sanzione) e per quelli scaduti da oltre due anni con una sanzione ridotta del 5% (1/6 della sanzione).
Restano ferme le previgenti modalità di ravvedimento, previste per le regolarizzazioni avvenute entro un anno dall’omesso versamento.
Si ribadisce che il ravvedimento è possibile solo nei casi in cui la violazione non sia stata già contestata.
L’Ufficio Tributi rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.