Saldo IMU 2022: informazioni per il pagamento
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INFORMATIVA SALDO IMU PER L’ANNO 2022
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) si comunica che entro il 16 DICEMBRE deve essere effettuato il versamento del SALDO IMU dovuto per l’anno corrente.
La seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata e calcolata applicando le aliquote e detrazioni vigenti per l’anno 2022.
Di seguito le aliquote e disposizioni adottate per il calcolo dell’imposta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 31/05/2022 (pubblicata nel portale del Dipartimento delle Finanze del MEF), confermativa delle aliquote del 2021:
ALIQUOTE |
MISURA |
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) |
5 PER MILLE |
Aliquota unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito, riduzione base imponibile del 50 per cento a particolari condizioni (comma 247 L. 190/2019) |
10 PER MILLE |
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati |
Esenti dal 1° gennaio 2022 |
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D |
10 PER MILLE |
Terreni agricoli adibiti all’esercizio dell’attività in forma imprenditoriale |
AZZERAMENTO |
Fabbricati rurali strumentali del gruppo catastale D10 o con annotazione di ruralità |
AZZERAMENTO |
Aree fabbricabili e altri fabbricati |
10 PER MILLE |
- Di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
- Di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
CHI DEVE PAGARE
Sono soggetti passivi dell’imposta i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
È soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
In presenza di più soggetti passivi con riferimento allo stesso immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione di esenzioni o agevolazioni.
In caso di più immobili posseduti nello stesso Comune deve essere effettuato un unico versamento.
Se gli immobili, invece, si trovano in Comuni diversi, devono essere effettuati versamenti distinti per ciascun Comune.
In allegato l'informativa completa