Capitaneria di Porto di Cagliari - Ordinanza di disciplina della navigazione in prossimita’ della costa

La Capitaneria di Porto di Cagliari con ordinanza n. 55/2018 ha ritenuto necessario disciplinare organicamente e aggiornare le disposizioni relative ai limiti di navigazione rispetto alla costa nell'ambito del Compartimento Marittimo di Cagliari, allo scopo di salvaguardare la sicurezza della navigazione e la vita umana in mare.

L'ordinanza stabilisce, tra l'altro:

Articolo 1 - Divieto di navigazione in prossimità della costa
Durante la stagione balneare, così come definita dalla Regione Autonoma della Sardegna con propria Determinazione annuale, nell'ambito del Compartimento Marittimo di Cagliari, che si estende da Capo Pecora incluso (Comune di Arbus) a Capo di Monte Santu incluso (Comune di Baunei), la fascia di mare sino a 200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle coste a picco è interdetta alla navigazione in quanto prioritariamente destinata alla balneazione.
Nelle predette zone di mare, nelle ore riservate alla balneazione, così come individuate dalla Regione Autonoma della Sardegna con propria Determinazione;

E' VIETATO

a) il transito di qualunque unità navale (tra cui wind-surf kite-surf e similari), ad eccezione dei natanti da diporto tipo jole, canoe, mosconi, lance nonché pedalò e simili. Da tale divieto sono esclusi le unità appartenenti alla Guardia Costiera e alle altre Forze di Polizia/Corpi dello Stato nonché quelle adibite al salvataggio e i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza al Decreto del Presidente della Repubblica 8 Giugno 1982, n. 470 e successive modifiche. Questi ultimi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, “Servizio campionamento”, qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, e adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 30 metri di distanza dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento;
b) l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante, salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima.

Le zone di mare prospicienti le coste a picco, possono essere attraversate, ai soli fini dell'atterraggio, dell'ormeggio e/o ancoraggio, da unità navali in navigazione a motore e/o a vela, purchè a lento moto, e comunque non superiore a 3 (tre) nodi di velocità, con rotta perpendicolare alla linea di costa, adottando tutti gli accorgimenti necessari ad evitare incidenti a persone e/o cose (posizionando, se possibile, una persona di vedetta a prua dell'unità).

Articolo 2 - Istituzione della fascia di rispetto
L'attraversamento da parte delle unità a motore e/o a vela della fascia di ulteriori 50 metri da quella innanzi detta, interdetta alla navigazione (200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle coste a picco) è consentito solo a lento moto, con rotta perpendicolare, se finalizzato a raggiungere la costa.

Articolo 3 - Corridoi di lancio/atterraggio
L'attraversamento delle unità a motore elo a vela (inclusi surf, wind-surf e kite-surf) nella fascia di mare come definita nell'Art. 1, è consentito esclusivamente all'interno degli appositi corridoi di lancio/atterraggio, preventivamente autorizzati, con andatura ridotta al minimo e velocità non superiore ai 3 (tre) nodi.

Articolo 4 - Limite di velocità in prossimità della zona riservata alla balneazione
Fermi restando i divieti di navigazione di cui all'articolo 1, durante la stagione balneare, fuori dalle zone di mare destinate alla balneazione e fino a 500 metri dalle scogliere/coste a picco o 1000 metri dalle spiagge, tutte le unità navali devono tenere una velocità non superiore a 10 (dieci) nodi e, comunque, devono navigare con lo scafo in dislocamento.

Documenti:
FileOrd.Dimensione del FileCreato
Scarica questo file (ordinanza capitaneria di porto cagliari_55_04mag2018.pdf)Ord. CP n. 55/2018 2432 kB08-05-2018 16:37

Calendario eventi

stemma   Comune di Capoterra

   Città metropolitana di Cagliari