Avviso scadenze IMU – TASI 2018

 
 

SCADENZE IMU – TASI 2018

 

IMU

Aliquote IMU:
-    aliquota di base: 0,86 % per altri fabbricati e aree edificabili;
-    aliquota ridotta: 0,40 % per abitazione principale e relative pertinenze

Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificato nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, si ha diritto ad una detrazione pari a 200 euro.


L’IMU NON SI APPLICA AL POSSESSORE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE, DELLE RELATIVE PERTINENZE AD ECCEZIONE DI QUELLE CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 E DELLE PERTINENZE DELLA STESSA.

Quando e come si versa
deve essere versata in due rate:
-    La prima rata, da versare entro il 16 giugno 2018, è pari 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno
-    La seconda rata, da versare entro il 16 dicembre 2018, è a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno


TASI


La Legge di Stabilità 2016, dispone con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione della TASI per le abitazioni principali e le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;


Aliquote TASI

-    Aliquota 1,5 per mille: Abitazioni principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
-    Aliquota 1,1 per mille: Altri fabbricati e aree fabbricabili;
-    Aliquota 0 per mille: Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis del DLn.557/1993

Quando e come si versa
deve essere versata in due rate in autoliquidazione:
-    La prima rata, da versare entro il 16 giugno 2018, è pari 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno
-    La seconda rata, da versare entro il 16 dicembre 2018, è a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno

 

COMODATO D’USO IMU/TASI


La Legge di stabilità per l’anno 2016 ha introdotto per IMU e TASI la riduzione della base imponibile del 50% per i fabbricati concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli), ad esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per poter beneficiare della riduzione occorre rispettare le seguenti condizioni:
 a) il comodante che concede il fabbricato in uso ai genitori/figli deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nel Comune di Capoterra;
 b) il comodante che concede il fabbricato in uso ai genitori/figli NON deve possedere altri fabbricati ad uso abitativo in Italia oltre l’abitazione principale a Capoterra e quella data in comodato d’uso gratuito;
c) La concessione dell’immobile ai genitori/figli deve risultare da un contratto, che deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
La riduzione decorre dalla data di registrazione, e non è retroattiva. Nel caso in cui non si rispetti anche una sola delle condizioni elencate, l’agevolazione non può essere applicata. Laddove si rispettino tutte le tre condizioni su citate, il comodante potrà applicare la riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI attestando il possesso dei requisiti mediante la presentazione della dichiarazione di variazione IMU 2018 (sui moduli ministeriali disponibili ) entro il 30.06.2019.

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