Si informano i gentili contribuenti che, ai fini dell’imposizione tributaria IMU, secondo le vigenti disposizione normative e regolamentari, si considera area edificabile il suolo che rientra nello strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune e non ancora approvato dai competenti organi regionali. Ai fini in esame quindi non rileva l'effettiva e concreta possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo, ma è sufficiente la semplice astratta potenzialità edificatoria (art. 13 D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011; art. 2 D.Lgs n. 504/92; art. 36, co. 2, DL n. 223/2006, conv. in L. n. 248/2006).
Questa Amministrazione, nell’ambito della propria potestà regolamentare (art. 59 comma 1, lett. g), del D.Lgs n. 446/97), allo scopo di facilitare il compito dei contribuenti, ha deliberato i valori orientativi ai fini dell'attività di accertamento degli uffici con atto D.G.C. n. 176 del 31/10/2012, dato che con l’adozione del Piano Urbanistico Comunale (D.C.C. n. 25 del 27/08/2012) le aree hanno acquisito valore considerando l’immobile suolo edificatorio a partire dalla data di attribuzione della qualifica in esame.