Aliquote IMU e TASI per l’anno 2019.
Sono confermate le aliquote dello scorso anno.
IMU
Aliquote IMU: (Deliberazione C.C. n.19 del 09/04/2019)
- aliquota di base: 0,86 % per altri fabbricati e aree edificabili;
- aliquota ridotta: 0,40 % per abitazione principale e relative pertinenze
Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificato nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, si ha diritto ad una detrazione pari a 200 euro.
L’IMU NON SI APPLICA AL POSSESSORE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE, DELLE RELATIVE PERTINENZE AD ECCEZIONE DI QUELLE CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 E DELLE PERTINENZE DELLA STESSA.
Quando e come si versa
deve essere versata in due rate:
- La prima rata, da versare entro il 16 giugno 2019, è pari 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno
- La seconda rata, da versare entro il 16 dicembre 2019, è a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno
TASI
La Legge di Stabilità 2016, dispone con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione della TASI per le abitazioni principali e le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
Aliquote TASI (Deliberazione C.C. N.19 DEL 09/04/2019)
- Aliquota 1,5 per mille: Abitazioni principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- Aliquota 1,1 per mille: Altri fabbricati e aree fabbricabili;
- Aliquota 0 per mille: Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis del DLn.557/1993
Quando e come si versa
deve essere versata in due rate in autoliquidazione:
- La prima rata, da versare entro il 16 giugno 2019, è pari 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno
- La seconda rata, da versare entro il 16 dicembre 2019, è a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno
COMODATO D’USO IMU/TASI 2016 – NOVITA’
La Legge di stabilità per l’anno 2016 ha introdotto per IMU e TASI la riduzione della base imponibile del 50% per i fabbricati concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli), ad esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per poter beneficiare della riduzione occorre rispettare le seguenti condizioni:
a) il comodante che concede il fabbricato in uso ai genitori/figli deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nel Comune di Capoterra;
b) il comodante che concede il fabbricato in uso ai genitori/figli NON deve possedere altri fabbricati ad uso abitativo in Italia oltre l’abitazione principale a Capoterra e quella data in comodato d’uso gratuito;
c) La concessione dell’immobile ai genitori/figli deve risultare da un contratto, che deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
La riduzione decorre dalla data di registrazione, e non è retroattiva. Nel caso in cui non si rispetti anche una sola delle condizioni elencate, l’agevolazione non può essere applicata. Laddove si rispettino tutte le tre condizioni su citate, il comodante potrà applicare la riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI attestando il possesso dei requisiti mediante la presentazione della dichiarazione di variazione IMU 2019 (sui moduli ministeriali disponibili ) entro il 30.06.2019.