Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto il Comune adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Elenco dei regolamenti del Comune di Capoterra attualmente in vigore

 

Vedi in allegato il

REGOLAMENTO  PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO - CITTADINANZA ATTIVA
APPROVATO CON DELIBERA C.C. C.25 DEL 19.06.2024
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE VALUTATIVE E LE PROGRESSIONI VERTICALI TRA AREE STRAORDINARIE...APPROVATO CON DELIBERA G.C. N.114 DEL 05.06.2024
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REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE AREE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE NELL’AREA EX P.E.E.P
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Vedi in allegato.
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Vedi in allegato il "Regolamento in materia di controlli a campione, accertamento d’ufficio e di controlli sulle dichiarazioni sostitutive, di certificazioni, atti di notorietà e requisiti degli operatori economici" deliberato dal Consiglio comunale.
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Vedi allegato
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Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.252 del 17.11.2023.

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Scarica questo file (Regolamento_Progressioni_Verticali_tra_aree...App.pdf)Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali 844 kB28-11-2023 11:38

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 07 luglio 2023

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Approvato con Delibera del Consiglio comunale del 27 aprile 2023

 

Vedi allegato

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Approvato con Delibera del Consiglio comunale del 27 aprile 2023

Vedi allegato

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Scarica questo file (Modello_di_domanda_definizione_agevolata_controve.pdf)Modello_di_domanda_definizione_agevolata_controve.pdf 195 kB07-04-2023 12:27

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 21 marzo 2023

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Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 30/07/2020

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 14/03/2023 in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023

 


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Scarica questo file (Regolamento-semplificato-applicazione-IMU_L160_19(1).pdf)Regolamento IMU 202001338 kB07-08-2020 13:14
Scarica questo file (Regolamento Imu 2023.pdf)Regolamento IMU 202302277 kB27-03-2023 11:09
 


 

Disciplinare per la concessione e l’utilizzo dei locali scolastici comunali e delle palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale N. 32 del 22.02.2023

Vedi allegato

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Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.10 del 21 febbraio 2023

modifica il precedente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26/01/2017

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In allegato

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IN ALLEGATO IL REGOLAMENTO E IL DISCIPLINARE SUAPE APPROVATI CON DELIBERA G.C. N.266 DEL 19.12.2022

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Vedi allegato

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Scarica questo file (Riadozione_-_Regolamento_Aree_PIP_Capoter.2022.pdf)Riadozione_-_Regolamento_Aree_PIP_Capoter.2022.pdf 671 kB28-11-2022 13:55

In allegato

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Scarica questo file (Nuovo_Regolamento_Coesione_Territoriale_-.2022.pdf)Regolamento funzionamento della Consulta comunale per la coesione territoriale 530 kB03-11-2022 17:15

In allegato

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Scarica questo file (REGOLAMENTO_COMMISSIONE_COMUNALE_ALLO_SPO.2022.pdf)REGOLAMENTO_COMMISSIONE_COMUNALE_ALLO_SPO.2022.pdf 542 kB21-10-2022 11:24

In allegato

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Scarica questo file (P000007107_007000_disciplinare-per-lorganizzazion.pdf)Discipplinare sul funzionamento del Museo della Laguna 523 kB05-08-2022 14:30

Vedi allegato

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Scarica questo file (Regolamento_per_la_celebrazione_dei_Matrimoni_e_U.pdf)Regolamento_per_la_celebrazione_dei_Matrimoni_e_U.pdf 678 kB04-08-2022 14:10

Il Regolamento disciplina le modalità di occupazione dei suolo pubblico o del suolo privato gravato da servitù di uso pubblico, a carattere temporaneo o permanente, effettuate con strutture esterne (dehors) per la somministrazione e/o il consumo sul posto di alimenti e bevande, con le finalità del minore impatto sui luoghi, della salvaguardia del decoro urbano, del rispetto degli elementi formali e funzionali dell’ambiente circostante e della libertà di iniziativa economica.

 

 

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Scarica questo file (Regolamento comunale dehors.pdf)Regolamento comunale Dehors01791 kB08-07-2022 09:49
Scarica questo file (Allegato 1 Regolamento Dehor.pdf)Allegato al Regolamento028596 kB08-07-2022 09:51
Scarica questo file (Deliberazione Consiglio Comunale n. 49 del 30_06_2022.pdf)Deliberazione Consiglio Comunale n. 49/202203215 kB21-07-2022 10:53
Scarica questo file (P000007041_032000_PA_7041.pdf)Parere di regolarità tecnica045 kB21-07-2022 10:55

In allegato il documento in PDF scaricabile.

 

Di seguito il link per la compilazione della domanda on line: Domanda di Patrocinio al Comune

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Scarica questo file (REGOLAMENTO_COMUNALE_SUL_PATROCINIO_APPRO.2022.pdf)REGOLAMENTO_COMUNALE_SUL_PATROCINIO_APPRO.2022.pdf 509 kB06-05-2022 13:30

In allegato

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Scarica questo file (RegolamentoCompagnia Barracellare approvato con delibera c.c.n.20 del 24.03.2022.pdf.pdf)RegolamentoCompagnia Barracellare approvato con delibera c.c.n.20 del 24.03.2022.pdf.pdf 709 kB08-04-2022 13:31

In allegato

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Scarica questo file (Delibera_C.C._n.16_2022.pdf)Delibera_C.C._n.16_2022.pdf 214 kB08-04-2022 10:52
Scarica questo file (REGOLAMENTO_CENTRO_SOCIALE_MODIFICATO_CON_DELIBER.pdf)REGOLAMENTO_CENTRO_SOCIALE_MODIFICATO_CON_DELIBER.pdf 479 kB27-02-2023 08:05

In allegato il Regolamento

In allegato

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Scarica questo file (Allegato_al_Regolamento_-Modulo_richiesta.doc)Allegato_al_Regolamento_-Modulo_richiesta.doc 227 kB07-04-2022 17:13

In allegato

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Scarica questo file (Regolamento_C.C._Videoconferenza_-_Approv.2022.pdf)Regolamento_C.C._Videoconferenza_-_Approv.2022.pdf 555 kB22-03-2022 11:35

In allegato

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Scarica questo file (Regolamento polizia locale-Modificato condelibera C.C.n.5 del 09.02.2022.pdf)Regolamento polizia locale-Modificato condelibera C.C.n.5 del 09.02.2022.pdf 495 kB07-03-2022 09:52

In allegato

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In allegato

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In allegato

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Scarica questo file (REGOLAMENTO_Cerimoniale_Comune_Capoterra_emendato.pdf)REGOLAMENTO_Cerimoniale_Comune_Capoterra_emendato.pdf 515 kB07-03-2022 09:06

In allegato il regolamento per il funzionamento della Commissione Pari Opportunità (CPO)

Approvato con delibera del C.C. n. 15 del 08/03/2002
Modificato con delibera del C.C n. 85 del 20/12/2021

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Scarica questo file (Nuovo Regolamento CPO. Approvato con Delibera C.C. 85 del 20.12.2021..pdf)Regolamento per il funzionamento della Commissione Pari Opportunità 532 kB29-12-2021 10:54

 REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI E ALLE DIPENDENZE (MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 147 DEL 07/10/2021

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Scarica questo file (Del._G.C._n._3_del_08_01_2020.pdf)Del._G.C._n._3_del_08_01_2020.pdf 187 kB13-10-2021 11:47
Scarica questo file (Del._G.C._n._147_del_07_10_2021.pdf)Del._G.C._n._147_del_07_10_2021.pdf 230 kB13-10-2021 11:47

Istituito con Deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 23/03/2021

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Scarica questo file (RegolamentoCANONEUNICO_CAPOTERRAal15.02.2021004.pdf)Regolamento istitutivo del canone unico patrimoniale 527 kB01-04-2021 09:41

Il Consiglio comunale ha deliberato alcune modifiche alle regole per l'appiicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione da parte del contribuente, In allegato la delibera.

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Scarica questo file (DCC 7 27.08.2020 Mod Regol Acc con adesione DCC 10_1999.pdf)DCC 7 27.08.2020 Mod Regol Acc con adesione DCC 10_1999.pdf 222 kB03-09-2020 14:19

Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 14/05/2020

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 29/07/2021

Modificato con con deliberazione del Consiglio comunale n.42 del 16 maggio 2023


 


 

Regolamento comunale per l’erogazione degli incentivi al personale coinvolto nel raggiungimento degli obiettivi di recupero evasione imu e tari ai sensi dell’art.1 comma 1091 della legge 30 dicembre 2018 n. 145. 

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 08/11/2019


 

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Scarica questo file (REGOLAMENTO_RECUPERO_EVASIONE_IMU_2019.pdf)Regolamento erogazione incentivi recupero evasione IMU TARI 516 kB20-11-2019 09:02


 


 



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 27/06/2019


 

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Scarica questo file (regolamento_animali_modificato_2018_1_003.pdf)regolamento_animali_modificato_2018_1_003.pdf 284 kB04-07-2019 16:24


 

 

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 27/06/2019


 

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Scarica questo file (REGOLAMENTO_Def_agev_ingiunzioni_2019.pdf)Regolamento definizione agevolata ingiunzioni 438 kB04-07-2019 16:15
Scarica questo file (DELIBERA_DEFINIZIONE_PER_LA_AGEVOLATA_DELLE_INGIU.pdf)Delib. CC n. 35/2019 210 kB08-07-2019 11:06
Scarica questo file (MODELLO_DEFINIZIONE_AGEVOLATA_DELLE_INGIUNZIONI.pdf)Modello di adesione alla definizione agevolata 84 kB08-07-2019 11:07


 


 

 

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 02/05/2019


 

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Scarica questo file (DA_PUBBLICARE_SUL_SITO_ISTITUZIONALE_DISCIPLINARE.pdf)Regolamento affidamento incarichi legali 475 kB23-05-2019 12:10


 


 

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 27/03/2019
Rettificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 08/01/2020
Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 17/11/2021
Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 01/12/2021
Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 02 del 14/01/2022

Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n.54 del 07/04/2022

Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 274 del 21/12/2022

Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 31/08/2023

Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 288 del 13/12/2023

Modificato con deliberazione della Giunta comunale n.11 del 24 gennaio 2024

 

 

 


 


 


 

 

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 12/12/2018
Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 10/04/2019


 

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Scarica questo file (REGOLAMENTO_INCENTIVO_FUNZIONI_TECNICHE_CON_TABEL.pdf)Regolamento incentivi per funzioni tecniche01783 kB17-04-2019 11:43
Scarica questo file (delib 192 12122018.pdf)Delib. GC n. 192/201802220 kB17-12-2018 09:41
Scarica questo file (D000003450_014000_OGN_3450.pdf)Delib. GC n. 61/201903240 kB17-04-2019 11:42


 


 

 

Regolamento dei Passi Carrabili del Comune di Capoterra
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29/05/2018


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Scarica questo file (REGOLAMENTO_DEI_PASSI_CARRABILI_Capoterra-2.pdf)Regolamento dei passi carrabili 46 kB05-06-2018 12:00


 

 

 

(Art. 22, 26 e 27 del codice della strada; Art. 46 del relativo regolamento di esecuzione)


Art. 1 Contenuto del Regolamento.
Il presente regolamento disciplina il rilascio dell’autorizzazione alla rilascio della concessione di passi carrabili e la gestione di quelli esistenti, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.


Art. 2 Definizione di passo carrabile.
Si intende per passo carrabile quel manufatto, costituito generalmente da listoni di pietra marmo o altri materiali o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o sulla strada, che consente l’accesso veicolare da una strada pubblica o privata ad uso pubblico su un’area privata.


Art. 3 Autorizzazione alla realizzazione.
Sulle strade di proprietà comunale, e nei tratti di strade provinciali, correnti all’interno dei centri abitati, senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere costruiti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelle esistenti.
I passi carrabili già autorizzati e/o esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle norme del presente regolamento.
L’autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizie ed urbanistiche e del Codice della strada e relativo Regolamento d’esecuzione.


Art. 4 Prescrizioni tecniche.
I passi carrabili devono essere realizzati osservando le condizioni che seguono, in conformità con i dettami indicati nell'art. 46 del Reg.to al CDS:
a) devono essere distanti dalle intersezioni almeno mt. 12 in maniera tale da essere visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada su cui sono collocati;
b) devono consentire l'accesso ad un'area o ad un edificio laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
c) qualora l'accesso alla proprietà privata sia destinato anche al traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
d) devono permettere una rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. Per codesta finalità, nel caso in cui non sia possibile arretrare gli accessi senza creare grave limitazione della godibilità della proprietà privata, devono essere previsti i sistemi di apertura automatizzata a distanza.


Art. 5 Ufficio comunale competente.
1. Competenti dell’istruttoria delle domande, limitatamente al periodo di regolarizzazione dei passi carrabili e accessi preesistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono l’Ufficio Polizia Locale e l’Ufficio Urbanistico Comunale;
2. Competente dell’istruttoria delle domande nel periodo successivo è l’Ufficio di Polizia Locale, il cui responsabile è incaricato al rilascio delle autorizzazioni;
3. Le domande dirette a conseguire l’autorizzazione per i passi carrabili da eseguirsi devono essere corredate dall’impegno del richiedente a sostenere le spese di cui all’art. 7 e complete della seguente documentazione tecnica e da un autocertificazione ai sensi dell’art. 445/2000:
a) Mappa-catastale (scala 1:2000);
b) Planimetria in scala adeguata, indicante anche:
- luce del passo carraio;
- distanza del passo carraio dalla più vicina intersezione;
- distanza del passo carraio dalla più vicina curva;
- eventuale esistenza di manufatti sul suolo pubblico (es. marciapiedi, tombinamento ecc.).
- eventuale esistenza dell'arretramento per consentire la sosta di un veicolo in attesa d'ingresso o del sistema di apertura automatizzata;
c) Elaborati grafici (piante,sezioni,prospetti) in scala adeguata,occorrenti a definire compiutamente l’intervento da realizzare;
d) Relazione tecnico-descrittiva dell’intervento.
e) Estremi della Concessione Edilizia.


Art. 6 Formalità del provvedimento di autorizzazione.
Nel territorio comunale non è consentita l'apposizione di cartelli di passo carrabile non autorizzati, riproduttivi dei simboli previsti dal vigente Codice della Strada.
Il provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento, predisposto dall'Ufficio di Polizia Locale, deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo, nonché la durata, che non potrà comunque superare gli anni 29.
L’autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l’Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcuno indennizzo.


Art. 7 Diritti e costi per il rilascio dell’autorizzazione.
I richiedenti del passo carrabile sono tenuti a sostenere soltanto le spese istruttorie, i diritti di segreteria e il rimborso spese per il rilascio del cartello, come da apposita delibera di Giunta Comunale.


Art. 8 Tributo dei passi carrabili.
Ai sensi della deliberazione del C.C. n°20 del 29/03/2018, il titolare del passo carrabile è esonerato dal relativo tributo TOSAP.


Art. 9 Concessioni a titolo gratuito.
Gli immobili della Pubblica Amministrazione, la stazione dei Carabinieri, le associazioni di volontariato che utilizzano automezzi per l'espletamento del loro servizio, la sede dell’Asl e la sede delle Poste Italiane non sono tenute a pagare il titolo.
In presenza di accessi pedonali di immobili prospicienti strade pubbliche, ove non è presente il marciapiede, nel disporre gli spazi da destinare a parcheggio, l'Ente provvederà a lasciare un "corridoio" che permetta l'agevole accesso ai succitati immobili, avente larghezza di ml 1.50 per gli esercizi commerciali e di ml 1.20 per le abitazioni, i magazzini e locali analoghi.


Art. 10 Riconoscimento del passo carrabile.
Ogni passo carrabile autorizzato deve essere individuato con l’apposito segnale previsto dalla vigente normativa.
Il segnale in questione è fornito dall’ufficio di Polizia Locale, al momento del rilascio dell’autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a rimborso-spese da determinarsi con atto della Giunta Comunale.


Art. 11 Passo carrabile di accesso a più proprietà.
Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, gli oneri sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari, salva ripartizione fra gli stessi in rapporto proporzionale all’utilità che dall’uso del passo riceve ciascuno di essi.


Art. 12 Obblighi del titolare dell'autorizzazione.
Il titolare dell'autorizzazione ha l’obbligo di:
1) Mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale e la sagoma limite del passo carrabile al fine di permettere agli utenti della strada di individuare la zona interessata dal divieto di sosta in modo chiaro ed inequivocabile.
2) Comunicare all’Ufficio Tecnico Comunale qualsiasi modificazione della struttura e/o dimensioni dell'accesso stesso, ovvero qualsiasi variazione della titolarità o della destinazione d'uso dell'immobile asservito dal passo carrabile.
3) Comunicare all’Ufficio della Polizia Locale qualsiasi danneggiamento, smarrimento o patito furto del cartello segnaletico. In tali ultime ipotesi dovrà anche essere esibita copia della denuncia presentata presso le Autorità competenti.
4) Restituire all’Ufficio della Polizia Locale il cartello segnaletico numerato di passo carrabile, in caso di cessazione dell'autorizzazione stessa, per rinuncia del medesimo titolare o su disposizione della Autorità competente.


Art. 13 Modalità e condizioni del servizio
Il segnale stradale di "passo carrabile" ha dimensioni e formato stabilite dall'art. 120 del Reg.to al CDS (figura II.78) e indica la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige con carattere permanente 00.00-24.00 il divieto di sosta a tutti i veicoli ai sensi dell'art. 158/II° lett. a).
L'autorizzazione di passo carrabile consente di fruire dell'intervento della Polizia Locale, compatibilmente con le esigenze tecniche e/o operative esistenti al momento della chiamata, qualora sia ovviamente necessario, mentre lo spazio di suolo pubblico prospiciente la luce del passo carrabile sia occupato da veicoli in sosta, solo su richiesta della Polizia Locale sarà contattata una ditta autorizzata per il servizio di rimozione forzata degli autoveicoli. I costi della rimozione forzata saranno a carico del trasgressore. In alternativa potrà essere richiesto l'intervento delle forze di polizia abilitate all'espletamento dei servizi di polizia stradale indicati nell'art. 12 del CDS.


Art. 14 Sanzioni.
Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisce reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento d’esecuzione, sono punite ai sensi dell’art. 7 del CDS con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, senza alcun
pregiudizio per l’eventuale risarcimento dei danni.
Nei casi più gravi l’Amministrazione Comunale, sempre a suo insindacabile giudizio, si riserva la piena facoltà di dichiarare d’ufficio la “decadenza” della concessione o di promuovere la “revoca”.


Art. 15 Entrata in vigore.
Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all’esecutività della delibera di Consiglio Comunale di approvazione.

 

Regolamento per la concessione di contributi a sostegno dell'attività sportiva
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29/05/2018


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TITOLO I
CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ ORDINARIA E CONTRIBUTIVA
Oggetto
Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità cui l’Assessorato allo Sport del Comune di Capoterra deve attenersi, nel rispetto dell.art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle norme in materia di finanza pubblica, per la concessione di contributi per la promozione dello sport e per la valorizzazione del tempo libero.

Art. 1
FINALITA'
Il Comune riconosce la funzione sociale dello sport e ne promuove la pratica e la diffusione quale strumento di tutela psicofisica del cittadino e di crescita culturale e civile della società.
A tal fine l’Assessorato allo Sport:
- concede contributi annui a sostegno dell'attività delle società sportive a carattere dilettantistico operanti nel proprio territorio, al fine di sostenere e incentivare la pratica dello sport in tutte le sue espressioni, la formazione sportiva dei cittadini, in specie dei giovani (contributi ordinari);
- promuove la diffusione della pratica sportiva mediante interventi finanziari diretti a sostenere iniziative e manifestazioni di interesse locale (contributi straordinari);

Art. 2
ALBO COMUNALE DELLE SOCIETA' SPORTIVE
E' istituito, a norma dell'art. 10 della L.R. 17.05.1999, n. 17, l'Albo Comunale delle Società Sportive, la cui formazione è tenuta e demandata alla Commissione Comunale per lo Sport.
L'Albo contiene, per ciascun sodalizio operante in ambito Comunale, tutti gli elementi utili alla sua identificazione e classificazione.

Art. 3
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DELLE SOCIETA' SPORTIVE (CONTRIBUTI ORDINARI)
La concessione di contributi a sostegno dell'attività delle società sportive operanti nel territorio comunale è disciplinata dal presente regolamento.
Nel settore dello sport non trova applicazione il Regolamento Comunale per la Concessione di Sovvenzioni, Contributi, Sussidi ed Ausili Finanziari e per l'Attribuzione di Vantaggi Economici.

Art. 4
BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI
1- L’Amministrazione concede annualmente contributi a parziale copertura delle spese sostenute per l’attività sportiva svolta nella stagione precedente alle associazioni sportive dilettantistiche che inoltrino la domanda al Comune con le modalità e nei termini di cui agli articoli seguenti, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a. Che siano regolarmente iscritte da almeno un anno nell'Albo Comunale delle Società Sportive di cui all'art. 10 della L.R. 17.05.1999, n. 17.
b. Che siano regolarmente affiliate, nella stagione sportiva alla quale si riferisce il contributo, a Federazioni Sportive riconosciute dal CONI, Discipline Associate o Enti di Promozione Sportiva dallo stesso riconosciuti e regolarmente iscritte all’Albo Regionale delle Società Sportive.
c. Che abbiano sede e/o operino nel territorio Comunale da almeno un anno.
d. Che svolgano attività sportiva agonistica a livello dilettantistico, ossia in assenza di scopo di lucro che deve essere specificato oltre che nella ragione sociale anche nell’oggetto dello statuto o atto costitutivo.
e. Che svolgano attività sportiva di base (6 – 12 anni), di avvicinamento e di sviluppo della pratica sportiva non agonistica valorizzandone la componente ludica.
f. Che pratichino regolare attività sportiva durante l’anno attraverso la partecipazione a campionati o a manifestazioni ufficiali organizzate dalle federazioni e/o dagli enti di promozione sportiva;
g. Assenza di provvedimenti di decadenza e revoca della concessione di gestione di impianti sportivi comunali;
h. Assenza di provvedimenti di natura giudiziaria o fiscale riferiti agli ultimi cinque anni.
2- Saranno automaticamente escluse dalla selezione quei sodalizi che:
- dopo opportune verifiche, risulteranno aver presentato e sottoscritto dichiarazioni mendaci.
- in caso di mancata e immotivata presentazione dei documenti entro i termini previsti dal presente regolamento.
- le società sportive con numero di atleti residenti inferiore al 50% degli iscritti
- le società sportive con un numero totale di tesserati iscritti inferiore a 10 atleti.

Art. 5
DOMANDA DI CONTRIBUTO
Le domande di contributo, da redigersi secondo lo schema elaborato dal competente ufficio comunale, sono presentate dal legale rappresentante della società e devono contenere:
1- I dati identificativi del legale rappresentante (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale);
2- I dati identificativi della Società (denominazione, sede, codice fiscale);
3- Bilancio o rendiconto, espresso in termini di cassa, riferito all'anno sportivo precedente a quello della domanda, corredato delle relative pezze giustificative delle spese sostenute;
4- Elencazione certificata delle discipline sportive praticate dalla società;
5- Indicazione certificata della/e federazione/i o degli enti di promozione sportiva operanti in ambito regionale e/o provinciale cui la società è affiliata;
6- Numero degli iscritti, certificato dalla/e federazione/i tramite tessere o cartellini, nell'anno precedente a quello della domanda, distinti per età e residenza;
7- Relazione sull'attività svolta dalla società nell'anno precedente a quello della domanda;
8- Elencazione dei campionati o delle manifestazioni a carattere nazionale, regionale, provinciale e locale cui la società ha partecipato nell'anno precedente a quello della domanda;
9- Dichiarazione dell'istruttore qualificato, con allegata copia del documento che lo abilita a svolgere attività d’allenamento (o autocertificazione);
10- Attestazione indicante se il servizio offerto ai tesserati è a carattere gratuito, parzialmente gratuito o a pagamento.
Il termine per la presentazione delle domande di concessione dei contributi previsti dal presente regolamento viene determinato annualmente dall’Assessore Comunale competente in materia di Sport e le stesse devono essere presentate all’Ufficio Protocollo Comunale.

ART. 6
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI
La Commissione Comunale per lo Sport, nei limiti della somma complessiva stanziata annualmente dall'Amministrazione, formula la proposta di ripartizione dei contributi alle singole società sportive, prioritariamente destinando il 20% come forma di rimborso ad ogni singola società per i costi sostenuti per iscrizione a partecipazione a campionati, e la somma restante (80%) tenendo conto di una graduatoria allo scopo compilata sulla base dei seguenti criteri :
Numero degli atleti tesserati iscritti alla società
Tesserati residenti - Punti 2 per atleta
Tesserati non residenti - Punti 0,5 per atleta
Età degli atleti tesserati
Di età fino a 15 anni - Punti 4 per atleta
Di età tra i 16 e i 25 anni - Punti 2 per atleta
Di età oltre i 25 anni - Punti 0,5 per atleta
Numero delle discipline sportive praticate - Punti 10 per disciplina
Anni di attività della Società/Associazione
Più di 20 anni – punti 10
Più di 10 anni – punti 5
Più di 5 anni – punti 1
Attività agonistica praticata
A livello nazionale Punti 20 per campionato
A livello regionale Punti 10 per campionato
A livello provinciale Punti 5 per campionato
A livello amatoriale Punti 0,5 per campionato
Gratuità del servizio offerto
Totale -Punti 5
Parziale- Punti 3
A pagamento Punti- 0
Passaggio di categoria punti -5
Istruttori qualificati:
tecnico abilitato dalla federazione- Punti – 80
tecnico abilitato dalla federazione per persone con disabilità -Punti – 80
tecnico/maestro con diploma riconosciuto dal CONI e valido per legge – Punti- 80
tecnico abilitato dalla federazione con diploma ISEF / laurea in scienze motorie triennale -Punti 100
tecnico abilitato dalla federazione con laurea in scienze motorie magistrale - Punti – 120
Nei vari sport è da valutare la qualifica di massimo livello che ogni singolo tecnico ha acquisito attribuendo Punti 120
Rapportata a cento la somma dei punteggi di tutte le società sportive che hanno presentato domanda, il contributo a ciascuna di esse assegnato sarà determinato in percentuale al punteggio da ciascuna società, ottenuto secondo il seguente calcolo:
x = (100 : P) * p
c = (C : 100) * x
in cui si intende per:
c = contributo assegnato a ciascuna società.
P = totale dei punti ottenuti dall’insieme delle società;
p = punteggio complessivo ottenuto da ciascuna società;
x = percentuale di punteggio assegnata a ciascuna società;
C = totale contributi stanziati dall’Amministrazione;


TITOLO II
CONTRIBUTI PER SPECIFICHE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE
Art. 7
CONTRIBUTI DIRETTI A SOSTENERE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI INTERESSE LOCALE (CONTRIBUTI STRAORDINARI)
L'Amministrazione Comunale, allo scopo di favorire ed incrementare la pratica sportiva, può concedere contributi diretti a sostenere particolari iniziative e manifestazioni sportive a carattere gratuito di rilevante interesse a livello locale. Tali contributi non sono computati al fine della concessione dei contributi di cui agli artt.da 3 a 6 del presente Regolamento (contributi ordinari alle Società Sportive).
La richiesta di contributo deve essere fatta con apposita domanda, cui è allegato il programma e il calendario della manifestazione, nonché un prospetto delle spese previste.
Sono ammesse al contributo le spese relative:
1. all’organizzazione e allestimento della manifestazione (acquisto di materiale di consumo, spese postali, di trasporto, pulizie di custodie e tasse inerenti la manifestazione)
2. allo svolgimento della manifestazione (nolo di impianti ed attrezzature, spese di assistenza tecnica, pubblicità, spese di viaggio e ospitalità per i non residenti).
Non saranno ammesse a contributo le spese relative a:
1. rappresentanza e mera liberalità di qualunque genere (ricevimenti, omaggi ecc.)
2. non attinenti la manifestazione in oggetto o non compatibili con il tipo di programma presentato o con i tempi della manifestazione.

Art.8
La domanda intesa ad ottenere la concessione di contributo da parte del Comune per manifestazioni ed iniziative occasionali, deve pervenire all’ufficio di protocollo e deve essere presentata in carta semplice e su apposito modello in distribuzione presso l’ufficio sport , almeno 45 giorni prima della data prevista per lo svolgimento di esse.
Ad essa viene data risposta entro i successivi 30 giorni.

ART.9
È fatto divieto allo stesso soggetto di essere ammesso al contributo con le modalità di cui al presente articolo, per più di due volte nello stesso anno.


TITOLO III
AMMISSIONE AI CONTRIBUTI.
ISTRUTORIA E TERMINI
Art 10
La domanda di contributo è istruita dal responsabile e della competente unità organizzativa (commissione sport ), con la facoltà e gli obblighi propri del responsabile del procedimento.
A seguito delle domande degli interessati, verrà comunicato a cura del responsabile del settore, l’avvio del procedimento nei termini e con tutte le indicazione di legge.
Nella fase istruttoria verranno valutati i documenti pervenuti e si potrà procedere alla richiesta di integrazione di documenti eventualmente mancanti.
Inoltre , nel rispetto del regolamento comunale, nella fase istruttoria possono essere richiesti chiarimenti ed ulteriore documentazione in aggiunta a quella indicata nel presente regolamento.


ART. 11
L’ammontare del contributo viene di volta in volta stabilito e proposto dal competente Assessorato e deliberato dalla giunta comunale, tenuto conto dell’istruttoria dell’ufficio, delle disponibilità di bilancio , nonché della rilevanza e delle caratteristiche dell’iniziativa proposta.
L’accoglimento della richiesta, ovvero il diniego, saranno comunicati agli interessati tempestivamente, e comunque prima della data prevista per l’effettuazione dell’iniziativa.


ART:12
Per la liquidazione del contributo, vengono stabiliti i seguenti termini:
per attività ordinarie: la liquidazione del contributo sarà disposta nei successivi 60 giorni dalla Delibera e comunque non oltre il 31 dicembre.
Per iniziative e manifestazioni straordinarie: entro 60 giorni dalla conclusione dell’iniziativa.


TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
ART:13
1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Pretorio a seguito di esecutività dell’atto deliberativo di approvazione.
2. Il presente Regolamento, ai fini di una maggiore conoscenza delle norme ivi contenute, sarà reso noto a tutte gli Enti ed Associazioni interessate e pubblicato sul sito web del Comune.
2. Il presente atto sostituisce il Regolamento per la Concessione Contributi alle Società Sportive approvato con delibera di C.C. n°…………………………………………………………………….

 

Regolamento per la costituzione e la tenuta dell'albo comunale delle associazioni e del volontariato
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 08/05/2018


 

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TITOLO I - VALORIZZAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE

Art. 1 – Principi di carattere generale
Il Comune di Capoterra riconosce il ruolo dell’associazionismo e del volontariato sia come risorsa attiva del proprio territorio comunale, sia come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità locale; favorisce il pluralismo e l’autonomia delle associazioni e delle organizzazioni e ne sostiene le attività finalizzate a migliorare la qualità della vita dei cittadini.
A tal fine il Comune, nell’esercizio delle proprie competenze amministrative, detta norme per la valorizzazione dell’associazionismo del volontariato e di promozione sociale.
Con il presente Regolamento, il Comune stabilisce i principi e detta altresì i criteri e gli strumenti che favoriscono i rapporti tra il medesimo e le associazioni di volontariato, nella salvaguardia dell’autonomia delle associazioni ed organizzazioni rispettive.

Art. 2 – Finalità
È istituito nel Comune di Capoterra l’Albo delle Associazioni e del Volontariato, al fine di promuovere e coordinare l’attività dell’Associazionismo nell’ambito del territorio comunale.
L’Albo ed il Regolamento che ad esso si riferisce disciplinano le attività propositive e consultive delle libere associazioni senza fini di lucro, per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione delle scelte d’interesse pubblico e rafforzare i valori di convivenza civile e di solidarietà umana.
A tal fine le Associazioni possono così essere distinte:
1. Associazioni culturali, ricreative del tempo libero, di tutela dell’ambiente, della salute, dei diritti umani, e dei diritti degli animali.
2. Associazioni di volontariato costituite al fine solidaristico e verso terzi con l’esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti e comunque che fanno riferimento alla L. 11 agosto 1991, n. 266 e alla L. R. n. 39 del 13.9.1993;
3. Associazioni sportive dilettantistiche regolarmente iscritte all'Albo regionale delle associazioni/società sportive della Sardegna come previsto dall'articolo 9 della L.R. n. 17 del 17 maggio 1999;
Il presente regolamento determina:
1. I requisiti che le forme associative devono possedere per essere iscritte all’Albo comunale, ai sensi degli articoli 37 e 38 dello Statuto comunale;
2. I rapporti tra l’Amministrazione comunale e le Associazioni per quanto riguarda le attività propositive, di consultazione e di collaborazione;
L’osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per poter accedere all’iscrizione all’Albo comunale delle associazioni e del Volontariato.
L’iscrizione è requisito indispensabile, per fruire di benefici economici, per accedere ai servizi comunali e fruire del patrocinio del Comune.

TITOLO II - ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 3 – Struttura dell’Albo
L’Albo comunale delle Associazioni è articolato nei seguenti settori:
a) settore socio-assistenziale e sicurezza sociale;
b) settore attività sportive e ricreative del tempo libero;
c) settore sviluppo economico e turistico;
d) settore attività culturali ed educative;
e) settore tutela dei valori ambientali.
f) settore tutela degli animali;
I settori come sopra riportati possono essere modificati con deliberazione del Consiglio Comunale, in relazione all’evolversi dell’attività delle Associazioni e della legislazione nazionale e regionale.
Ogni associazione può essere iscritta in una sola sezione, in base alla prevalenza dell’attività svolta.

Art. 4 – Requisiti per l’iscrizione all’Albo
I requisiti minimi richiesti per poter ottenere l’iscrizione sono:
1. avere sede e/o operare nel territorio comunale;
2. costituzione dell’Associazione da almeno sei mesi, certificata mediante registrazione dell’atto di Costituzione e Statuto presso gli organismi a ciò preposti;
3. non avere scopo di lucro e non essere costituiti in forme giuridiche confacenti ad entità con finalità lucrative;
4. perseguire le finalità riconosciute dallo Statuto Comunale;
5. democraticità della struttura associativa, per quanto attiene la partecipazione degli aderenti alla vita dell’organismo e l’assunzione delle decisioni;
6. elettività e gratuità delle cariche associative;
7. gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
8. obbligo di formazione del bilancio annuale;
9. (per le Associazioni di volontariato) essere iscritte al Registro generale del Volontariato della Regione Autonoma della Sardegna di cui alla L. R. n. 39 del 13.9.1993;
10. (per le associazioni sportive dilettantistiche) essere regolarmente iscritte all'Albo regionale delle associazioni/società sportive della Sardegna come previsto dall'articolo 9 della L.R. n. 17 del 17 maggio 1999; e essere iscritte negli appositi registri del Coni provinciale, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 90 della L. 289/02 e successive modificazioni ed integrazioni.
Possono inoltre essere iscritte nell’Albo comunale associazioni a carattere nazionale e regionale che svolgono, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale.
Non possono essere iscritti: i partiti politici, le associazioni sindacali, professionali e di categoria, le associazioni che hanno come finalità la tutela economica diretta degli associati. Non è ammesso, inoltre, il riconoscimento di associazioni aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dallo Statuto.

Art. 5 – Modalità di iscrizione all’Albo
La richiesta di prima iscrizione, a firma del legale rappresentante dell'associazione, va inoltrata al Sindaco utilizzando l’apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali e nel sito internet istituzionale dell’Ente e dovrà pervenire all’ufficio Protocollo del Comune di Capoterra entro il 31 gennaio di ogni anno. Al fine di consentire, da parte dell’Ente, una più attenta e completa valutazione in merito alle caratteristiche dell’Associazione, alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
1. copia dello Statuto dal quale risulti la sede dell’Associazione e nel quali risultino i requisiti di cui all'’art. 4 del presente regolamento. Le rappresentanze locali di organizzazione ed associazioni costituite a livello nazionale/regionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello Statuto dell’associazione nazionale/regionale e copia dell’iscrizione/affiliazione alla stessa della rappresentanza locale;
2. copia dell’Atto costitutivo.

Art. 6 – Iscrizione all’Albo
La domanda di iscrizione è soggetta ad istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti minimi richiesti, così come indicati nell’articolo 4 del presente regolamento. Il Responsabile del Settore Amministrativo, con proprio provvedimento, determina per l’iscrizione dandone comunicazione al legale rappresentante.
Ove non venga riscontrata la sussistenza dei requisiti l’iscrizione, fatte salve le opportune richieste di integrazione di eventuale documentazione mancante, viene negata. In tal caso può venir ripresentata l’anno successivo, qualora l’Associazione nel frattempo abbia acquisito tutti i requisiti minimi richiesti per l’iscrizione all’Albo.
L’iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni e del volontariato decorre dalla data del provvedimento del Responsabile del Settore Amministrativo.

Art. 7 – Revisione e Aggiornamento dell’Albo
Ai fine di verificare il permanere dei requisiti necessari per l’iscrizione, è prevista una revisione annuale dell’Albo.
Ogni Associazione deve pertanto far pervenire, entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello della prima iscrizione, una dichiarazione sostitutiva redatta dal legale rappresentante dell’Associazione con la quale si attesti il permanere dei requisiti dichiarati in sede di richiesta di prima iscrizione, ovvero eventuali modifiche allegando la necessaria documentazione attestante quanto dichiarato;

Art. 8 – Cancellazione dall’Albo
La cancellazione dall’Albo avviene a seguito della perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione, oppure su richiesta del legale rappresentante dell’Associazione. In caso di accertata perdita dei requisiti il Responsabile del Settore Amministrativo con proprio provvedimento dispone la cancellazione dell’Associazione dal Registro, dandone opportuna comunicazione al legale rappresentante.

TITOLO III - FORME DI COLLABORAZIONE

Art. 9 - Attività propositiva e consultiva delle associazioni iscritte all’Albo
Le Associazioni iscritte all’Albo, al fine di sviluppare i rapporti con l'Amministrazione comunale e favorire la propria funzione propositiva e di consultazione possono presentare iniziative in ambito culturale, sportivo, di solidarietà sociale, di volontariato, ambientale e del tempo libero.
Tale funzione risulta utile per perseguire finalità di pubblico interesse con l'Amministrazione comunale per raggiungere scopi e decisioni comuni sulle attività da svolgere e sui servizi da erogare.
L'Amministrazione comunale può richiedere specifici pareri alle Associazioni iscritte all'Albo su materie di loro competenza proponendo incontri e consultazioni con le stesse, per un migliore e coordinato esercizio delle funzioni consultive e di iniziativa, al fine di giungere a comuni decisioni per l'interesse pubblico.

Art. 10 - Convenzioni
L’Amministrazione comunale nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente può stipulare convenzioni con le Associazioni iscritte all’Albo e in possesso della certificazioni nazionale e/o regionale ai sensi della L. 266/91 e della L.R 22/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della legge 383/2000. Nella scelta delle Associazioni con cui stipulare le suddette convenzioni, l’Amministrazione si attiene a criteri di priorità comprovanti l’attitudine e la capacità operativa dell’Associazione stessa in relazione al tipo di servizio da gestire e alle finalità da perseguire. A parità di requisiti, sarà data precedenza all’anno di costituzione dell’Associazione, tenuto conto della relativa anzianità.

Art. 11 - Incentivo al volontariato
Al fine di supportare la nascita di nuove associazioni di volontariato sul territorio il Comune può, nei limiti delle disponibilità finanziarie e strutturali, erogare forme di sostegno economico in favore dell’Associazione e/o messa a disposizione di locali e/o strutture, o altri beni mobili da disciplinare con atto di indirizzo di Giunta comunale in relazione alle richieste presentate dall’Associazione medesima.
In ogni caso tali forme di sostegno al volontariato dovranno essere valutate tenendo conto della rilevanza per il territorio comunale dell’Associazione e dovranno essere finalizzate alla promozione dell’attività del volontariato svolto in modo autonomo dall’Associazione stessa.
La concessione di contributi economici e di locali e strutture è subordinata alle disposizioni degli specifici regolamenti comunali di settore.

Art. 12 - Utilizzo di strutture comunali
Fatto salvo quanto disciplinato dal precedente articolo 10, l’iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni costituisce requisito indispensabile per poter richiedere l’utilizzo di strutture comunali, ai sensi dell’articolo 2 del vigente regolamento per l’utilizzo delle strutture di proprietà comunali. Sarà compito della Giunta comunale accordare tale beneficio, tenuto conto della rilevanza dell’attività svolta dall’Associazione che ne ha fatto richiesta.
Le Associazioni che già dispongono di strutture comunali concesse con atti di concessione antecedenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono provvedere alla regolarizzazione dell’iscrizione entro 60 gg. A pena di decadenza dai benefici concessi.

TITOLO IV - CONTRIBUTI ECONOMICI

Art. 13 - Concessione di finanziamenti e benefici economici
Per l’erogazione e le modalità di concessione di benefici economici a sostegno dell’attività ordinaria e per iniziative straordinarie, alle associazioni iscritte all’albo comunale, nonché per la concessione di patrocinio, si rimanda a quanto disciplinato dal vigente regolamento comunale.
Tutte le istanze di richiesta patrocinio, contributi e/o ausilio finanziario dovranno pervenire, utilizzando la modulistica predisposta allo scopo, esclusivamente mediante PEC all’indirizzo:………………

TITOLO V – PATROCINIO COMUNALE

Art. 14 – Patrocinio Comunale
1.    il presente titolo disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio da parte dell’amministrazione Comunale a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi.
2.    per “patrocinio” s’intende il sostegno con autorizzazione all’utilizzo del logo del comune e l’adesione in linea generale dell’Amministrazione ad una determinata iniziativa o manifestazione.
3.    il patrocinio dell’amministrazione Comunale è concesso con deliberazione della Giunta Comunale  per iniziative o manifestazioni che perseguitano le finalità indicate nell’art.1 del presente regolamento.

Art. 15 – Soggetti beneficiari
1.    Sono soggetti potenziali beneficiari del patrocinio Comunale gli stessi soggetti indicati all’art.3 del presente regolamento.
2.    L’Amministrazione Comunale può concedere eccezionalmente il proprio patrocinio anche per iniziative aventi profili commerciali e lucrativi previa verifica dei chiari vantaggi per l’amministrazione Comunale e per la comunità locale.
3.    Il patrocinio non può in ogni caso, essere concesso in relazione ad attività generali e per iniziative di carattere politico e sindacale e per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del comune.

Art. 16 - Limitazioni
1.    Il patrocinio in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative e non comporta nessuna valutazione in merito al rilascio delle autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste ai sensi di legge.
2.     Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un’iniziativa, quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell’evento possono risultare incidenti in modo negativo all’immagine dell’Amministrazione.

Art. 17 – Domanda e concessione del patrocinio.
1.    la domanda per la concessione del patrocinio, redatta in carta semplice, deve pervenire all’Amministrazione Comunale, almeno trenta giorni prima della data di inizio dell’evento, riservando comunque il Comune la facoltà di esaminare anche richieste non presentate entro tale termine.
2.    la domanda di patrocinio deve contenere i dati identificativi del soggetto richiedente eil programma e le finalità della manifestazione o iniziativa ed indicare i principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicazione dell’iniziativa.
3.    Il materiale pubblicitario relativo alla manifestazione o iniziativa patrocinata dovrà riportare lo stemma e l’indicazione “Comune di Capoterra” con specificati gli eventuali Assessorati coinvolti.
4.    L’atto di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l’utilizzo dello stemma del Comune, in relazione all’iniziativa patrocinata, e allo scopo, l’ente si riserva il diritto di verificare preventivamente i contenuti della bozza di stampa.
5.    Il patrocinio è sempre concesso senza onori finanziari a carico del Comune. Un’eventuale richiesta di sostegno economico, deve essere inoltrata separatamente - e nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento – da quella finalizzata ad ottenere il patrocinio

TITOLO VI  - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Tutela dei dati delle associazioni iscritte all’Albo
I dati relativi alle Associazioni iscritte all’Albo comunale verranno trattati in conformità a quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di trattamento dei dati personali e nel perseguimento delle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti. La comunicazione dei dati riguardanti le Associazioni iscritte all’Albo potranno essere fatte ad altri soggetti pubblici che ne facciano richiesta scritta, previa verifica dell’interesse pubblico rilevante che ne giustifica la richiesta. Gli stessi potranno altresì essere comunicati a soggetti privati che ne facciano richiesta scritta solo qualora l’interesse perseguito dal richiedente sia finalizzato alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni in favore delle Associazioni iscritte all’Albo. In tutti gli altri casi, i dati raccolti potranno essere comunicati solo in forma anonima e per il perseguimento di indagini statistiche o di ricerca sociale.

Art. 19 - Iscrizione all’Albo in sede di prima applicazione
In sede di prima applicazione del presente regolamento, si intendono iscritte all’Albo comunale delle Associazioni e del volontariato – salvo verifica del possesso dei requisiti minimi – tutte le associazioni che abbiano presentato istanza in tal senso nel corso dell’anno .

Art. 20 - Pubblicità dell’Albo delle Associazioni e del volontariato
L’Albo delle Associazioni e del volontariato è pubblicato in copia all’Albo pretorio del Comune e sul sito internet entro il 30 giugno di ogni anno, mentre l’originale viene conservato agli atti dal Responsabile ufficio sport turismo attività produttive.

Art. 21 - Entrata in vigore
Il presente Regolamento e il relativo Albo comunale delle Associazioni e del Volontariato entreranno in vigore dopo la pubblicazione per l’esecutività all’albo pretorio digitale, ai sensi dello Statuto Comunale.

 

Regolamento dell'accesso civico e dell'accesso agli atti
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30/01/2018


 

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Articolo 1 – Oggetto

1.Questo regolamento disciplina e organizza l’accesso agli atti amministrativi secondo gli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990, l’accesso civico semplice, l’accesso civico generalizzato, secondo l’articolo 5 commi 1 e 2 del decreto legislativo 33/2013 come modificato dal decreto legislativo 97/2016 (di seguito “Decreto  trasparenza”).

2. In ottemperanza a quanto prescritto nelle linee guida dell’ANAC, l’Ente riconosce quindi l’esercizio delle seguenti forme di accesso:

a) accesso documentale, riferito al diritto disciplinato dall’art.22 e seguenti della legge 241\1990;

b) accesso civico, in senso stretto, che sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l’ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo ai sensi del decreto trasparenza (art.5 comma 1 del decreto legislativo 33\2013);

c) accesso civico generalizzato che comporta il diritto di chiunque di accedere ai dati, documenti ed informazioni detenuti dall’Ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione ( art.5, commi 2 del decreto legislativo 33\2013).


Articolo 2 – Trasparenza

1. La trasparenza è l’accessibilità totale ai dati e ai documenti detenuti dall’ente, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

2. La trasparenza è realizzata attraverso la pubblicazione di informazioni, dati e documenti in “Amministrazione trasparente” e consentendo l’accesso civico e agli atti amministrativi.

  Articolo 3 – Istanza di accesso civico e di accesso generalizzato

1.Se l’istanza ha per oggetto l’accesso civico “semplice” deve essere presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, i cui riferimenti sono indicati nella Sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale del Comune. Ove tale istanza venga presentata ad altro ufficio del Comune, il Responsabile di tale ufficio provvede a trasmetterla al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nel più breve tempo possibile.

2. Nel caso di accesso civico generalizzato, l’istanza va indirizzata, alternativamente, ad uno dei  seguenti uffici:
- all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- all’Ufficio relazioni con il pubblico;
- all’ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.


ACCESSO CIVICO

Articolo 4 – Accesso civico semplice – Legittimazione soggettiva

1. Chiunque, indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato, ha il diritto di chiedere documenti, informazioni e dati che questo ente deve pubblicare in “Amministrazione trasparente” qualora sia stata omessa la pubblicazione.

Articolo 5 – Domanda di accesso civico semplice

1. La domanda di accesso civico semplice non è motivata ma deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti.

2. La domanda, presentata in forma scritta o via PEC, è rivolta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

3. Il rilascio di dati o documenti è gratuito, salvo il rimborso del costo di riproduzione su supporti materiali, copie cartacee o altri sistemi di registrazione (CD, chiavette USB, ecc.), stabilito con atto della Giunta Comunale.

4. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni con un provvedimento espresso e motivato del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

5. In caso di accoglimento, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sovrintende alla pubblicazione in “Amministrazione trasparente” delle informazioni e dei documenti omessi e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.


ACCESSO GENERALIZZATO

Articolo 6 – Accesso civico generalizzato – Legittimazione soggettiva

1. Chiunque, indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato, ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti da questo ente, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

2. L'accesso civico generalizzato ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Articolo 7 – Domanda di accesso civico generalizzato

1. La domanda di accesso civico generalizzato non è necessariamente motivata, ma identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti.

2. La domanda, presentata in forma scritta o via PEC, è rivolta all’ufficio che detiene i dati, le informazioni e i documenti. L’ufficio la inoltra tempestivamente, per conoscenza, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai fini dell’aggiornamento del registro di cui al successivo articolo 20.

3. Il rilascio di dati o documenti è gratuito, salvo il rimborso del costo sostenuto per la riproduzione su supporti materiali, copie cartacee o altri sistemi di registrazione (CD, chiavette USB, ecc.), stabilito con atto della Giunta Comunale.

4. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni con un provvedimento espresso e motivato del responsabile dell’ufficio che detiene i dati, le informazioni e i documenti.

Articolo 8 – Domande inammissibili

1. Non sono ammissibili domande generiche che non individuino i dati, i documenti e le informazioni richieste con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto. (Si veda il paragrafo 4.2 della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1309 Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’articolo 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013.)

2. Non sono ammissibili domande meramente esplorative volte semplicemente a scoprire di quali informazioni l’ente dispone.

3. Non sono nemmeno ammissibili domande di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo un carico di lavoro tale da paralizzare, o rallentare eccessivamente, il buon funzionamento dell’ente.

4. Resta escluso che, per rispondere alla richiesta di accesso civico generalizzato, l'ente abbia l'obbligo di formare, raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano in suo possesso. L'ente non ha l'obbligo di rielaborare dati ai fini dell'accesso generalizzato, ma deve consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall'ente stesso. (Previsione della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1309 paragrafo 4.2.).

Articolo 9 – Eccezioni assolute all’accesso generalizzato – Esclusioni dell’accesso generalizzato

1. L’accesso civico generalizzato è sempre escluso:

1.1) nei casi di segreto di Stato e negli altri casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti (tra cui la disciplina sugli atti dello stato civile, la disciplina sulle informazioni contenute nelle anagrafi della popolazione, gli Archivi di Stato), inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 241/1990. Ai sensi di quest’ultima norma il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n.801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge;

b) nei procedimenti tributari locali, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell’attività dell’Ente diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi;

1.2) nei casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge tra cui:
· il segreto militare (R.D. 161/1941);
· il segreto statistico (D.Lgs. 322/1989);
· il segreto bancario (D.Lgs. 385/1993);
· il segreto scientifico e il segreto industriale (art. 623 c.p.);
· il segreto istruttorio (art. 329 c.p.p.);
· il segreto sul contenuto della corrispondenza (art. 616 c.p.);
· i divieti di divulgazione connessi al segreto d’ufficio (Art. 15, D.P.R. 3/1957);
· i dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l’esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (art. 22, comma 8, del Codice; art. 7-bis, c. 6, D.Lgs. n. 33/2013);
· i dati idonei a rivelare la vita sessuale (art. 7-bis, c. 6, D.Lgs. n. 33/2013);
· i dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati (divieto previsto dall’art. 26, comma 4, D.Lgs. n. 33/2013).

2. Tale categoria di eccezioni all’accesso generalizzato è prevista dalla legge ed ha carattere tassativo. In presenza di tali eccezioni il Comune è tenuto a rifiutare l’accesso trattandosi di eccezioni poste da una norma di rango primario, sulla base di una valutazione preventiva e generale, a tutela di interessi pubblici e privati fondamentali e prioritari rispetto a quello del diritto alla conoscenza diffusa.
4. Per la definizione delle esclusioni all’accesso generalizzato di cui al presente articolo, si rinvia alle Linee guida recanti indicazioni operative adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 5-bis del decreto trasparenza, che si intendono qui integralmente richiamate.

Articolo 10 – Eccezioni relative all’accesso generalizzato – Limiti a tutela di interessi pubblici

1. I limiti all’accesso civico generalizzato sono posti dal legislatore a tutela di interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico che il Comune deve necessariamente valutare con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l’interesse pubblico alla divulgazione generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall’ordinamento.

2.L'accesso civico generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico. In particolare sono sottratti all’accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i verbali e le informative riguardanti attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e di tutela dell’ordine pubblico, nonché i dati, i documenti e gli atti prodromici all’adozione di provvedimenti rivolti a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità e la sicurezza pubblica;

b) la sicurezza nazionale;

c) la difesa e le questioni militari;

d) le relazioni internazionali;

e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;

f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento. In particolare, sono sottratti all’accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto:

- gli atti, i documenti e le informazioni concernenti azioni di responsabilità di natura civile, penale e contabile, rapporti e denunce trasmesse dall’Autorità giudiziaria e comunque atti riguardanti controversie pendenti, nonché i certificati penali;

- i rapporti con la Procura della Repubblica e con la Procura regionale della Corte dei Conti e richieste o relazioni di dette Procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si manifesta la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili o penali;

g) il regolare svolgimento di attività ispettive preordinate ad acquisire elementi conoscitivi necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell’Ente. In particolare sono sottratti all’accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto:

- gli atti, i documenti e le informazioni concernenti segnalazioni, atti o esposti di privati, di organizzazioni sindacali e di categoria o altre associazioni fino a quando non sia conclusa la relativa fase istruttoria o gli atti conclusivi del procedimento abbiano assunto carattere di definitività, qualora non sia possibile soddisfare prima l’istanza di accesso senza impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa o compromettere la decisione finale;

- le notizie sulla programmazione dell’attività di vigilanza, sulle modalità ed i tempi del suo svolgimento, le indagini sull’attività degli uffici, dei singoli dipendenti o sull’attività di enti pubblici o privati su cui l’ente esercita forme di vigilanza;

- verbali ed atti istruttori relativi alle commissioni di indagine il cui atto istitutivo preveda la segretezza dei lavori;

- verbali ed atti istruttori relativi ad ispezioni, verifiche ed accertamenti amministrativi condotti su attività e soggetti privati nell’ambito delle attribuzioni d’ufficio;

- pareri legali redatti dagli uffici comunali, nonché quelli di professionisti esterni acquisiti, in relazione a liti in atto o potenziali, atti difensivi e relativa corrispondenza.

2. Il Comune è tenuto a verificare e valutare, una volta accertata l’assenza di eccezioni assolute, se l’ostensione degli atti possa determinare un pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati dal legislatore; deve necessariamente sussistere un preciso nesso di causalità tra l’accesso ed il pregiudizio. Il pregiudizio concreto va valutato rispetto al momento ed al contesto in cui l’informazione viene resa accessibile.

3. I limiti di cui sopra si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici di cui sopra, sia sufficiente fare ricorso al differimento.

4. Qualora i limiti di cui ai commi precedenti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto deve essere consentito l’accesso parziale utilizzando, se del caso, la tecnica dell’oscuramento di alcuni dati; ciò in virtù del principio di proporzionalità che esige che le deroghe non eccedano quanto è adeguato e richiesto per il raggiungimento dello scopo perseguito.

Articolo 11 - Eccezioni relative all’accesso generalizzato - Limiti a tutela di interessi privati

1. L'accesso civico generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali delle sole persone fisiche. In particolare, sono sottratti all’accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti, documenti ed informazioni:

- documenti di natura sanitaria e medica ed ogni altra documentazione riportante notizie di salute o di malattia relative a singole persone, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici;

- relazioni dei Servizi Sociali ed Assistenziali in ordine a situazioni sociali, personali, familiari di persone assistite, fornite dall’Autorità giudiziaria e tutelare o ad altri organismi pubblici per motivi specificatamente previsti da norme di legge;

- la comunicazione di dati sensibili e giudiziari o di dati personali di minorenni, ex D.Lgs. n. 193/2003;

- notizie e documenti relativi alla vita privata e familiare, al domicilio ed alla corrispondenza delle persone fisiche, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa;

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza. In particolare sono sottratti all’accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti, documenti ed informazioni:

- gli atti presentati da un privato, a richiesta del Comune, entrati a far parte del procedimento e che integrino interessi strettamente personali, sia tecnici, sia di tutela dell’integrità fisica e psichica, sia finanziari, per i quali lo stesso privato chiede che siano riservati e quindi preclusi all’accesso;

- gli atti di ordinaria comunicazione tra entri diversi e tra questi ed i terzi, non utilizzati ai fini dell’attività amministrativa, che abbiano un carattere confidenziale e privato;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

2. Il Comune è tenuto a verificare e valutare, una volta accertata l’assenza di eccezioni assolute, se l’ostensione degli atti possa determinare un pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati dal legislatore; deve necessariamente sussistere un preciso nesso di causalità tra l’accesso ed il pregiudizio. Il pregiudizio concreto va valutato rispetto al momento ed al contesto in cui l’informazione viene resa accessibile.

3. I limiti di cui sopra si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso non può essere negato ove, per la tutela degli interessi privati di cui sopra, sia sufficiente fare ricorso al differimento.

3. La domanda di accesso civico generalizzato è accolta oscurando i dati personali contenuti nei documenti richiesti. (Si veda il paragrafo 8.1. pagina 21 della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1309).

Articolo 12 – Controinteressati

1. Sono controinteressati coloro che dall’accoglimento della domanda di accesso civico generalizzato possono ricevere una lesione ad uno degli interessi privati elencati all’articolo precedente.

2. Qualora siano individuati dei controinteressati, l’ufficio procedente comunica loro copia della domanda d’accesso generalizzato, con raccomandata AR o via PEC.

3. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche via PEC, alla richiesta di accesso.

4. Accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati, decorso il termine di dieci giorni l’ufficio provvede comunque sulla richiesta.

5. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di trenta giorni per concludere il procedimento rimane sospeso fino all'eventuale opposizione degli stessi.

Articolo 13 - Domanda accolta

1. Se la domanda di accesso generalizzato viene accolta, l'ufficio trasmette al richiedente tempestivamente e, comunque, entro dieci giorni, i dati e i documenti.

2. Nel caso la domanda sia accolta nonostante l'opposizione di controinteressati, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'ufficio comunica la decisione motivata di accoglimento agli stessi controinteressati. Successivamente, ma non prima di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di accoglimento da parte dei controinteressati, l’ufficio trasmette al richiedente i dati e i documenti richiesti.

Articolo 14 - Domanda respinta

1. Se la domanda di accesso civico generalizzato è respinta o differita, la decisione deve essere motivata unicamente con riferimento alle cause di inammissibilità della domanda o di esclusione dell'accesso, oppure ai limiti a tutela di interessi pubblici e privati previsti dagli articoli precedenti e dal Decreto trasparenza.

2. L'ufficio trasmette tempestivamente e, comunque, entro il termine di conclusione del procedimento, il provvedimento di decisione al richiedente e ai controinteressati.

Articolo 15 - Domanda di riesame

1. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di conclusione del procedimento il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza decide, in merito alla domanda di riesame, entro il termine di venti giorni, con provvedimento motivato.

3. Se l'accesso civico generalizzato è stato negato o differito per tutelare dati personali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza deve acquisire il parere preventivo del Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

4. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza rimane sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Articolo 16 - Difensore civico

1. Contro la decisione dell’ufficio o, in caso di richiesta di riesame, contro la decisione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può presentare ricorso al Difensore civico regionale.

2. A norma di legge, il Difensore civico si pronuncia entro trenta giorni. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'ente.

3. Se l’ufficio non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore civico, l'accesso è consentito.

Articolo 17 – Ricorsi

1. A norma di legge, contro la decisione dell’ufficio o, in caso di richiesta di riesame, contro la decisione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può sempre proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

Articolo 18 - Tutela dei controinteressati

1. I controinteressati dispongono delle stesse tutele che l’ordinamento riconosce al richiedente.

2. In caso di accoglimento della domanda di accesso, i controinteressati possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ricorso al Difensore Civico, oppure ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

Articolo 19 – Monitoraggio

1. Gli uffici comunicano al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza gli esiti delle domande di accesso generalizzato.

2. In ogni caso, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può sempre verificare presso gli uffici l'esito delle istanze e le decisioni assunte.

Articolo 20 – Registro

1. E’ istituito il “registro delle domande di accesso generalizzato”. La gestione e l’aggiornamento del registro sono assegnate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

2. Il registro è tenuto semplicemente attraverso fogli di calcolo o documenti di videoscrittura (es. excel, word, ecc.).

3. Il registro reca, quali indicazioni minime essenziali: l’oggetto della domanda d’accesso generalizzato, la data di registrazione al protocollo, il relativo esito con indicazione della data.

4. Il registro è pubblicato, oscurando eventuali dati personali, e aggiornato ogni sei mesi in “Amministrazione trasparente”, “Altri contenuti – accesso civico”.

ACCESSO AGLI ATTI

Articolo 21– Accesso agli atti amministrativi

1. Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata a uno o più documenti amministrativi hanno il diritto di prendere visione e di estrarre copia di tali documenti.

2. A norma della legge 241/1990, l’accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.

Articolo 22 – Esclusioni e limitazioni

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, da regolamento governativo e dalle pubbliche amministrazioni;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato qualora sia sufficiente fare ricorso al differimento.

3. Deve essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

4. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile. Quando l’accesso concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile. (Si veda l’articolo 60 del decreto legislativo 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali).

Articolo 23 – Domanda di accesso agli atti amministrativi

1. La domanda di accesso agli atti amministrativi è obbligatoriamente motivata, pena l’inammissibilità, e identifica i documenti richiesti.

2. Il diritto di accesso agli atti è esercitabile per i soli documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti dall’ente. Gli uffici non sono tenuti ad elaborare i dati in loro possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso. (Si veda l’articolo 2 comma 2 del DPR 184/2006 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi).

3. Non sono ammissibili domande di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell’ente.

4. La domanda può essere trasmessa anche per via telematica ed è presentata all’ufficio che detiene i dati, le informazioni e i documenti.

5. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi.

6. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copie è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

7. Nel caso di rilascio di copie cartacee o di altri strumenti di registrazione (CD, chiavette USB, ecc.) è previsto il rimborso del costo sostenuto per la riproduzione, stabilito con atto della Giunta Comunale.

8. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni, preferibilmente con un provvedimento motivato del responsabile dell’ufficio che detiene i dati, le informazioni e i documenti. In caso di silenzio, decorso il termine di trenta giorni la domanda è respinta. (per Silenzio rifiuto si veda l’articolo 25 comma 4 della legge 241/1990 e smi.).

Articolo 24 – Controinteressati all’accesso agli atti

1. Sono controinteressati alla domanda di accesso agli atti amministrativi tutti i soggetti, che, ai sensi dell'articolo 22 comma 1 lettera c) della legge 241/1990, individuati o facilmente individuabili, dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

2. Qualora siano individuati controinteressati, l’ufficio procedente comunica loro copia della domanda d’accesso agli atti, con raccomandata AR o via PEC.

3. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche via PEC, alla richiesta di accesso.

4. Accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati, decorso il termine di dieci giorni, l’ufficio provvede comunque sulla richiesta.

5. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di trenta giorni per concludere il procedimento rimane sospeso fino all'eventuale opposizione degli stessi.

Articolo 25 - Accesso informale

1. Qualora, in base alla natura del documento richiesto, non risulti l'esistenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio che detiene il documento.

2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento richiesto, oppure elementi che ne consentano l'individuazione, e comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.

3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione del provvedimento contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

4. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo ed è trattata ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge 241/1990.

5. Qualora l’ufficio, in base al contenuto del documento richiesto, riscontri l'esistenza di controinteressati, invita il richiedente a presentare domanda formale di accesso.

Articolo 26 - Accesso formale

1. Qualora non sia possibile accogliere la domanda in via informale, oppure sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse diretto concreto ed attuale, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati, l’ufficio invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso agli atti formale e ne rilascia ricevuta.

2. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla presentazione della domanda all'ufficio.

3. Qualora la domanda sia irregolare o incompleta, l'ufficio entro dieci giorni ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata AR o via PEC. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

Articolo 27 – Domanda accolta e modalità di accesso.

1. L'accoglimento della domanda di accesso a un documento comporta la facoltà di accedere agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.

2. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento, nelle ore di ufficio, alla presenza se necessaria di personale addetto.

3. I documenti sui quali è consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo.

4. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

Articolo 28 – Domanda respinta o differita

1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso agli atti formale sono motivati, con riferimento specifico alla normativa vigente e, in particolare, alle categorie di cui all'articolo 24 della legge 241/1990, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.

2. Il differimento dell'accesso è disposto se è sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 241/1990, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.
3. Il provvedimento che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.

Articolo 29 - Tutele e ricorsi

1. Interessati e controinteressati all’accesso agli atti amministrativi dispongono delle tutele previste dall’articolo 25 comma 4 della legge 241/1990.
NORME FINALI

Articolo 30 – Segreto d’ufficio e professionale

1.Il personale operante presso l’Ente è tenuto al segreto d’ufficio e professionale. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.

Articolo 31 – Rinvio dinamico

1.Le disposizioni del presente si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme nazionali, regionali. Nelle more dell’adeguamento del presente si applica immediatamente la normativa sopravvenuta.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le seguenti disposizioni:

- L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

-  D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

-  Art.38 del DPR 445/2000, e successive modificazioni; artt. 4 e 5 del DPR 68/2005;

- D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni;
- D.P.R. 184/2006 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

- D.lgs. 104/2010 “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”;

- D.lgs.. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- D.lgs 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; - Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e le altre disposizioni di legge in materia.

Articolo 31 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Questo regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare d’approvazione.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo ente che normano il diritto di accesso o che siano in contrasto con il presente.
3. Il presente è pubblicato sul sito internet del Comune a tempo indeterminato.

 

Regolamento Comunale per l’erogazione di interventi di sostegno economico
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 18/01/2018


 

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Art. 1
Oggetto
Il presente Regolamento disciplina i criteri di accesso, le procedure e l’erogazione dei contributi economici  del Comune di Capoterra, secondo i principi di universalità, non discriminazione, uguaglianza e cittadinanza definite dalla Legge Regionale 23 Dicembre 2005 n. 23 recante “Sistema integrato dei servizi alla persona – Abrogazione della Legge Regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio assistenziali)”.
Tale Regolamento recepisce  il DPCM 159/2013 e s.m.i, “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”, quale strumento di calcolo atto a definire la situazione economica di coloro che chiedono di accedere a prestazioni economiche erogate dal Comune di Capoterra;
L’accesso ai contributi è determinato da una soglia ISEE definita dall’Ente, salvo i casi in cui una norma sovraordinata non ne specifichi l’entità.
Il presente regolamento verrà integrato e modificato a seguito di approvazione, da parte dell’Assessorato Regionale competente, del regolamento di attuazione della L.R. n. 23/2005.

Art. 2
Finalità
Con il presente Regolamento il Comune di Capoterra persegue l’obiettivo di consentire alle persone e ai nuclei familiari di far fronte ai bisogni fondamentali per facilitare un’esistenza libera e dignitosa e per favorire la loro permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale.
Gli interventi sono finalizzati a:
•    ridurre o eliminare le condizioni di bisogno economico e di disagio sociale, intervenute eccezionalmente o di lunga durata, che impediscono alle persone ed ai nuclei familiari il soddisfacimento di esigenze fondamentali;
•    alla integrazione dei redditi personali e familiari di quei cittadini momentaneamente sprovvisti di risorse economiche o insufficienti a garantire loro i mezzi materiali per far fronte alle esigenze vitali minime;
•    prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell’ambiente familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
•    ad evitare rischi di istituzionalizzazione.

Art. 3 – Contributi Economici

3.1) Destinatari dei servizi.
Gli interventi assistenziali di natura economica a carattere straordinario e continuativo sono destinati a tutti i cittadini residenti nel Comune di Capoterra, nei limiti e secondo le norme statali e regionali vigenti, senza distinzione di carattere giuridico, economico, sociale, ideologico e religioso.
Hanno diritto ad accedere al servizio, i residenti sul territorio comunale che siano:
•    cittadini italiani;
•    cittadini europei, in conformità a quanto disposto dai trattati comunitari;
•    cittadini extracomunitari  in regola con la normativa vigente;
•    apolidi e rifugiati , nel rispetto delle normative statali ed internazionali vigenti;
Inoltre possono usufruire del servizio di assistenza economica, in particolari situazioni di bisogno,  le persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio comunale e i senza fissa dimora che abitualmente vivono nel territorio comunale ai quali è data possibilità di  eleggere una propria residenza anagrafica convenzionale.
Ai fini del presente Regolamento, Il nucleo familiare di appartenenza, rilevante ai fini della valutazione della situazione economica del richiedente le prestazioni oggetto del presente Regolamento, viene individuato secondo i principi e i criteri stabiliti dalle leggi vigenti in materia di I.S.E.E.
3.2) Modalità di accesso.
     Per accedere agli interventi di assistenza economica, i soggetti aventi diritto ai sensi dell’art. 3.1 del presente regolamento, possono rivolgersi all’Ufficio di Servizio Sociale Comunale nei giorni e orari di apertura al pubblico per effettuare un primo colloquio, finalizzato all’accertamento dei requisiti essenziali per potervi accedere.
L’istanza dovrà essere inoltrata in forma scritta, su  apposita modulistica che verrà  predisposta dall’ufficio Servizi Sociali e corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa dal D.P.R. n. 445 del 20/12/2000 a cui dovrà essere allegata la copia della carta d’identità in corso di validità.  
In particolare è richiesto:
-    autocertificazione relativa alla composizione e alla residenza del nucleo familiare ;
-    l’ Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE  in corso di validità;
-    compatibilmente con la normativa vigente, ogni altro documento utile a comprovare quanto dichiarato nella domanda (preventivo spese straordinarie, preventivo spese sanitarie, certificazione sanitaria  ecc.) utile ai fini dell’accertamento del reale stato di disagio economico e del tenore di vita dell’intero nucleo familiare;
-    di comunicare ogni eventuale variazione della situazione economica e/o della composizione del nucleo familiare, presentando eventualmente ogni necessaria documentazione integrativa.
Il richiedente dovrà dichiarare, altresì:
1) di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, potrà disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese da confrontarsi con il Ministero delle Finanze e ogni  altro Ente utile per le verifiche di tali dichiarazioni ;
2) che i componenti del nucleo familiare dichiarato non abbiano parenti tenuti agli alimenti (art. 433 c.c. e s.m.i.) o che laddove questi, di fatto ,risultino a loro volta in condizioni tali da essere impossibilitati a provvedere al sostegno.
Qualora i soggetti di cui al punto 2, siano in condizioni economiche tali da non poter essere esonerati dalla corresponsione di un contributo e, nonostante ciò, si rifiutino di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione Comunale provvederà, comunque, all'erogazione della prestazione fatta salva l'azione di rivalsa per il recupero delle spese sostenute.
Il nucleo familiare potrà inoltrare un’ulteriore richiesta di contributo solo ed esclusivamente dopo un mese dal ricevimento di emissione di mandato di pagamento da parte del Comune di Capoterra, salvo casi eccezionali e urgenti valutati dal servizio sociale.
L’intervento economico potrà avvenire anche in concorso con l’erogazione di altre prestazioni e servizi socio-assistenziali.
Ai sensi e per gli effetti della legge sulla riservatezza (D.Lgs 196 del 2003 e ss.mm.ii) l’interessato dovrà dichiarare la sua disponibilità al trattamento dei dati personali.

Le domande ed i relativi allegati saranno raccolti dal Servizio Sociale in particolare dall’Assistente Sociale incaricata che curerà il completamento della pratica con una approfondita indagine sociale attraverso colloqui, documentazione e visite domiciliari e acquisendo ulteriori informazioni avvalendosi anche di altri uffici comunali e uffici esterni  nonchè di ulteriori figure professionali, al fine di predisporre una proposta di intervento.
L’assistente Sociale inoltre:
1)    è tenuta ad aprire per ciascun nucleo familiare richiedente una cartella personalizzata contenente oltre all’istanza di contributo, la documentazione necessaria la quale potrà essere visionata oltre che dalla medesima anche dai collaboratori tenuti al rispetto del segreto professionale;
2)    stila una relazione di intervento in cui si evince la situazione socio familiare e sanitaria,  le risorse relazionali della famiglia e della rete amicale, le spese eventuali relative al canone di locazione e/o il mutuo, l’ammontare della somma da erogare e la durata ecc….. e  predispone per ciascun nucleo familiare o persona un intervento personalizzato che prevede l’assunzione di specifici impegni concordati col Servizio Sociale, finalizzati a favorire l’uscita dalla condizione di disagio.
L’Amministrazione Comunale, nel caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, e/o   anche a campione, procederà a idonei controlli, in merito al reddito posseduto dal nucleo familiare,  anche per il tramite degli Enti preposti per competenza. I dati dichiarati potranno essere comunicati alla Guardia di Finanza e all’Autorità Giudiziaria.

Art. 4. Criteri per la definizione dello stato di  disagio.
Per la definizione dello stato di disagio economico si terrà conto dei seguenti elementi:
1)Situazione socio-economica  di tutti i componenti del nucleo familiare nonché dei parenti tenuti agli alimenti (art. 433 C.C. e seguenti).
Possono accedere alla concessione dei contributi economici,  i nuclei familiari  con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE  rilasciato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159e s.m.i.) in corso di validità pari o  inferiore a  €. 3.000,00 annui. E’ consentita, per particolari o complesse situazioni di bisogno e in riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare, valutato dal Servizio Sociale, una flessibilità dell’I.S.E.E. di accesso ai contributi sino a €. 6.000,00 annui.
Il Patrimonio Immobiliare ISEE, senza la casa di prima abitazione, deve essere inferiore o uguale a €. 20.000,00. Il Patrimonio Mobiliare ISEE deve essere inferiore o uguale a €. 3.000,00.
2) Oltre all’ISEE verranno presi  in considerazione  anche altri  determinati indicatori sociali economici come: Pensione d’invalidità, rendita INAIL , L.R.20/97, e ogni altro trattamento economico non indicato nell’ISEE.
3) riflessi economici derivanti dalla presenza di gravi malattie o altri stati di bisogno, opportunamente documentati;
4)relazione di intervento dell’Assistente Sociale incaricata e della eventuale documentazione presentata dal richiedente.

5) - Tipologia di intervento.
Le forme di intervento economico si articolano in :
1-    continuativo;
2-    straordinario;
3-    continuativo o straordinario per le spese sanitarie e/o farmacologiche;
4-    Contributo economico per Affidamento Familiare.

5.1 - Intervento continuativo.
E’ un intervento economico consistente in un contributo mensile, limitato al periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato che non può soddisfare autonomamente i bisogni fondamentali quali quelli relativi all’alimentazione, al vestiario, all’igiene ed alla vita di relazione ecc….
L’erogazione del contributo non potrà in ogni caso superare i 12 mesi, e potrà essere interrotta in qualsiasi momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano cambiate.
L’importo del sussidio economico continuativo non potrà essere superiore a €. 500,00 mensili.
5. 2 – Intervento straordinario.
E’ un intervento economico rivolto a persone o a nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare un’improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità del reddito e il mènage familiare quali :
1)     il venir meno di un congiunto per morte (spese funerarie),
2)     Periodo di detenzione;
3)     pagamento di bollette di luce e gas ecc.
4)    situazione di estremo disagio economico per il soddisfacimento di esigenze di vita ad esempio acquisto di beni alimentari ecc……
La spesa sostenuta per i punti 1,2,3,4 dovrà essere anche opportunamente documentata e l’importo massimo erogabile sarà di €. 980,00 annuali.
Per casi eccezionali valutati dal Servizio Sociali di cui al punto 1) l’importo massimo concedibile sarà pari al doppio della somma su indicata.


5. 3– Intervento continuativo o straordinario per spese sanitarie e/o farmacologiche.
Quando la richiesta di intervento è motivata da spese di natura sanitaria e/o nel caso di farmaci  non coperti dal SSN, quando questi non sono sostituibili da similari esenti, è possibile l’erogazione di contributi continuativi o straordinari  per spese sanitarie e/o farmacologiche.
Possono usufruire di tale intervento i nuclei familiari o i singoli per i quali sussistono i requisiti richiesti per i contributi economici di cui all’art.4  del presente Regolamento .
A tal fine è necessario allegare alla domanda il certificato del medico di base contenente i farmaci prescritti con allegato il relativo fabbisogno mensile certificato dalla farmacia ove vengono acquistati
e le spese sanitarie accertate documentate,  quali visite specialistiche non convenzionate dal SSN, fisioterapia ecc..  Le spese sostenute in conseguenza a tali erogazioni verranno, da parte degli utenti, opportunamente rendicontate con idonee pezze giustificative,  pena la rettifica del provvedimento e recupero delle somme.
La richiesta dell’intervento per spese sanitarie e/o farmacologiche comunque sarà valutata dal Servizio Sociale che esprimerà il parere in ordine all’erogazione del contributo dopo aver accertato sulla base del reddito-consumi, stato di famiglia e condizione socio-sanitaria, la situazione complessiva del richiedente.
L’importo del contributo straordinario non potrà superare la somma di 980,00 annuali .
L’importo del contributo continuativo  non potrà superare la somma di 350,00 mensili.

5.4 – Contributo economico per Affidamento Familiare                               
E’ un intervento volto a fornire alle famiglie affidatarie di minori residenti un adeguato supporto economico finalizzato al mantenimento della persona affidata.
La famiglia affidataria etero familiare che accoglie un minore, ha diritto a ricevere, salvo esplicita rinuncia, un contributo economico mensile, indipendentemente dalle condizioni economiche, per sostenere le spese di mantenimento.
Il contributo economico per gli affidamenti familiari residenziali etero familiari viene erogato mensilmente secondo i seguenti criteri:
•    l’importo economico viene stabilito, di anno in anno, in riferimento all’importo base massimo pari alla pensione minima INPS per i lavoratori dipendenti e autonomi, (esempio per l’anno 2017 l’importo è quantificato in €  501,89).
•    Qualora ricorrano esigenze particolari, l’Ufficio Servizi Sociali, può concedere un contributo straordinario il cui importo, verrà determinato in relazione alla gravità delle esigenze impreviste ed imprevedibili del minore, che siano tali da incidere gravemente sulla condizione economica dell'affidatario. Per i minori titolari di indennità o assegno di accompagnamento, in affidamento residenziale, le provvidenze vengono attribuite integralmente agli affidatari.
•    l’importo economico per ciascun minore in affidamento familiare viene erogato per quota intera;
•    per i minori in affidamento familiare con disabilità certificata il contributo economico viene integrato di €. 100,00 mensili;
•    il contributo economico erogato viene diminuito dell’importo pari agli assegni assistenziali, ai trattamenti previdenziali e/o altro reddito relativo al minore in affido, di cui l’affidatario detenga la disponibilità.
Per gli affidamenti intra familiari il contributo economico non viene erogato automaticamente, ma a seconda della capacità economica dei familiari affidatari, espressa dalla certificazione ISEE in corso di validità, così come riportato nella seguente tabella:

REDDITO ANNUO NUCLEO FAMILIARE
    AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Reddito inferiore ai 12.000 euro
    Intero importo pari al contributo previsto per
gli affidi etero familiari

Reddito compreso tra i 12.001,00 a 20.000,00
    Reddito compreso tra i 12.001,00 a 20.000,00
Importo decurtato del 30%

Reddito compreso tra
i 20.001,00 a 29.000,00
    Importo decurtato del 50%

Reddito superiore ai 29.001,00
    Nessun contributo


Il contributo economico per gli affidamenti diurni viene erogato mensilmente, secondo i seguenti parametri  a) affidamenti della durata di 15 ore settimanali €. 100,00 mensili;
b) affidamenti della durata di 25 ore settimanali €. 150,00 mensili;
c) affidamenti della durata di 40 ore settimanali €. 250,00 mensili.
Si specifica che nelle situazioni in cui la famiglia naturale risultasse in condizioni economiche tali da consentire di far fronte in tutto o in parte alle spese di mantenimento e di educazione del figlio, il Servizio
Sociale Professionale, valutatane l’opportunità, stabilisce l’entità e le modalità di corresponsione della compartecipazione al costo dell’intervento di affidamento.
N.B. il contributo economico di cui sopra potrà essere erogato anche successivamente al compimento della maggiore età , nei seguenti casi:
•    se in proseguo amministrativo ai sensi art. 29 R.D 1404/1934 così come modificato dalla Legge 25 luglio 1956 N. 888 e comunque non oltre il 21mo anno di età;
•     fino al conseguimento dei prerequisiti minimi di autonomia per accedere ai progetti di inclusione sociale di cui alla L.R. 4/2006 art. 17 e successive modifiche ed integrazioni e  comunque non oltre il 21mo anno di età.

 Art.6 - Procedure per la concessione o il diniego dei contributi economici.
        La pratica, istruita dall’Assistente sociale competente ,secondo le normative vigenti e il presente Regolamento, viene trasmessa al Responsabile del Settore per i relativi provvedimenti amministrativi di competenza, per ciascuna tipologia di servizio descritta nel presente regolamento. Il  termine massimo per la conclusione del procedimento di erogazione dei benefici economici è fissato in non oltre 90 gg. dalla data di presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
    Sono esclusi dalla prestazione economica (ad eccezione dell’art. 5.4 del presente regolamento) coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:
•  i nuclei familiari  con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente in corso di validità superiore a  €. 3.000,00 annui e con il Patrimonio Immobiliare ISEE, senza la casa di prima abitazione, superiore a €. 20.000,00 e altresì il Patrimonio Mobiliare ISEE  superiore a €. 3.000,00. E’ consentita, per particolari o complesse situazioni di bisogno e in riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare, valutato dal Servizio Sociale, una flessibilità dell’I.S.E.E. di accesso ai contributi sino a €. 6.000,00 annui;
• soggetti in età lavorativa che rifiutino senza valido motivo offerte di lavoro, salvo per  documentati impedimenti di forza maggiore;
• nel caso di  mancata presentazione a seguito della convocazione per iscritto da parte del Servizio Sociale per sostenere un colloquio, la richiesta verrà archiviata.
      • che avendo presentato domanda incompleta o irregolare, non provvedano a sanare le irregolarità entro i termini fissati dal servizio;
• esistenza di persone tenute agli alimenti (art. 433 c.c.) ed in grado di provvedere al sostentamento del    famigliare bisognoso. Qualora i parenti tenuti agli alimenti siano in situazioni tali da non poter sostenere economicamente il nucleo familiare o si rifiutino di adempiere agli obblighi di legge, l’Amministrazione Comunale provvederà all’erogazione della prestazione, fatta salva l’azione di rivalsa dell’intervento per il recupero del contributo concesso.  
Le domande di contributo economico, a prescindere dalla situazione economica dichiarata  nell’ Isee in corso di validità , non saranno accolte in presenza di accertato possesso di beni voluttuari, di lusso di ultima generazione  (cellulari , televisori, autoveicoli ecc….) o comunque non compatibili con lo stato di indigenza dichiarato.
Il ricorso alle prestazioni economiche del presente Regolamento,  hanno carattere di supporto e integrativo e non sostitutivo del reddito familiare e non possono essere intesi quale totale presa in carico delle situazioni svantaggiate da parte dell’Amministrazione Comunale.
Il  provvedimento di diniego in relazione alle domande pervenute ,ritenute non rispondenti ai criteri esplicitati negli articoli del presente regolamento ovvero di accoglimento della richiesta, verranno comunicati per iscritto all’interessato.

Art. 7 – Utilizzo dei dati personali.
Fatti salvi gli obblighi di legge, qualunque informazione raccolta dal Servizio Sociale nell’adempimento delle istruttorie è utilizzato esclusivamente per le funzioni e i fini di cui al presente regolamento, in conformità con la normativa sulla privacy (D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni) e con il Regolamento comunale in materia di trattamento dei dati e accesso agli atti.

Art. 8 – Azione di rivalsa per contributi indebiti.
I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci, sono tenuti a rimborsare  le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all’art. 496 del C. P. per le dichiarazioni false.
Per la eventuale restituzione coattiva l’Amministrazione si avvarrà della procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti Pubblici.

Art. 9 – Ricorso.
Resta ferma la possibilità da parte dei cittadini di ricorrere avverso il diniego, impugnando il relativo atto in base alle norme vigenti in materia.

Art. 10 – Finanziamento degli interventi.
Le prestazioni economiche sono erogate, secondo i criteri esposti nei precedenti articoli, nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio annuale comunale.

Art. 11 – Norme di rinvio
Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato dei servizi alla persona.

Art. 12 – Entrata in vigore
         Il presente regolamento entra in vigore dalla data della esecutività della deliberazione di    approvazione e da tale data sono abrogate tutte le disposizioni previste nei regolamenti Comunali precedenti con esso incompatibili.

 

Regolamento per la utilizzazione di graduatorie di altri enti dello stesso comparto
Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 160 del 02/11/2017
Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n° 92 del 09/06/2022

 


 

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Art. 1

Il comune di Capoterra può deliberare la utilizzazione di graduatorie di altri enti dello stesso comparto nell’ambito del piano annuale e triennale del fabbisogno del personale di cui al nuovo testo dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001 per come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017 e nel rispetto dei vincoli dettati alle assunzioni sia come capacità, sia come condizioni.

 

Art. 2

La concreta utilizzazione di graduatorie di altri enti è preceduta dall’esito negativo sia della comunicazione di cui all’articolo 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, sia della procedura di mobilità volontaria di cui all’articolo 30 dello stesso decreto.

 

Art. 3

La utilizzazione di graduatorie può essere disposta sia per assunzioni a tempo indeterminato sia per assunzioni a tempo determinato. Nel caso di assunzioni a tempo determinato possono essere utilizzate per scorrimento le graduatorie a tempo indeterminato di un altro ente dello stesso comparto.

 

Art.4

La deliberazione di utilizzazione di graduatorie di altri enti deve essere adeguatamente motivata in relazione alla presenza di interessi pubblici, quali il contenimento dei costi per lo svolgimento di un nuovo concorso pubblico, la riduzione del carico di lavoro e degli adempimenti, la riduzione dei tempi, l’assenza di contenziosi etc.

 

Art.5

Tale deliberazione, nel rispetto dei vincoli di cui al presente regolamento, può essere disposta sia per concorsi che altre PA dello stesso comparto devono ancora bandire, sia per concorsi in fase di espletamento, sia per concorsi le cui graduatorie siano già state approvate.

 

Art. 6

La intesa si concretizza con la stipula di una convenzione in cui sono in particolare disciplinate le modalità di utilizzo delle graduatorie.

 

Art.7

La utilizzazione delle graduatorie di altro ente è possibile per le assunzioni di dipendenti della stessa categoria e posizione iniziale di inquadramento giuridico, con riferimento alla duplicità di inquadramenti giuridici attualmente prevista per le categorie B e D. Il profilo deve essere lo stesso o, quanto meno, deve essere coerente, anche alla luce dei requisiti richiesti come titolo di studio. Deve esserci inoltre unicità di durata dell’impegno lavorativo richiesto, cioè essere sia la graduatoria sia la volontà dell’ente utilizzatore riferiti ad assunzioni a tempo pieno e/o a part time, senza in questa seconda ipotesi la necessità della medesima durata percentuale dell’impegno orario e/o delle modalità di svolgimento (part time verticale, orizzontale, misto).

 

Art. 8

Il comune di Capoterra, con determinazione del responsabile del settore personale, una volta decisa la utilizzazione della graduatoria di un altro ente, invia a tutti gli enti dello stesso comparto che hanno sede nel territorio della Sardegna tramite pec la richiesta di utilizzazione della graduatoria, fissando il termine per la risposta in 10 giorni dalla ricezione della richiesta. I contenuti di tale richiesta, in relazione ai criteri di scelta di cui al successivo punto 10, sono determinati dal responsabile.

 

Art. 9

Nel caso di una sola risposta positiva, il comune con determinazione del responsabile del settore personale, stipula la convenzione per la utilizzazione della graduatoria di questo ente.

 

Art. 10

Nel caso di più risposte positive si utilizza il seguente criterio di scelta: si procede ad una selezione effettuata dal comune di Capoterra tra i primi delle graduatorie degli enti che hanno dato risposta positiva e per le quali non siano stati presentati ricorsi ancora in corso.

 

Art. 11

La selezione avverrà tramite colloquio motivazionale che riguarderà anche le tematiche attinenti al posto da ricoprire, ai fini del migliore inserimento nell’attività lavorativa specifica dell’Ente. Al colloquio verrà attribuito un punteggio massimo di 10 punti, al fine di stilare una graduatoria.

 

Art. 12

Una volta operata la individuazione del candidato tramite colloquio e, quindi dell’ente di cui utilizzare la graduatoria, il comune di Capoterra con determinazione del responsabile del settore personale, stipula la convenzione per la utilizzazione della graduatoria di tale ente e di conseguenza dà corso alla assunzione del dipendente così individuato

 

Manuale di conservazione dei documenti informatici
Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 29/05/2017


 

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Scarica questo file (ALLEGATO_4.pdf)Allegato 451701 kB16-06-2017 13:10


 

 

 

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Regolamento per la disciplina della videosorveglianza del territorio comunale
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 07 aprile 2017
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 07 luglio 2023

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Regolamento per l'accesso al servizio di assistenza domiciliare. Adeguamento alla normativa ISEE
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 14/03/2017


 

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Regolamento per il servizio di trasporto a favore di anziani e di persone con disabilita’ grave. Adeguamento alla normativa ISEE
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 14/03/2017


 

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Regolamento per la definizione agevolata in riferimento alle entrate tributarie non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 14/03/2017


 


 

 

 

 

 

 

Regolamento della Consulta comunale degli Anziani di Capoterra
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 07/03/2016


 

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ART. 1
Istituzione e sede
1.    E’ istituita dal Comune di  Capoterra  con la deliberazione del Consiglio Comunale n.62 in data 04.09.2015 la Consulta degli Anziani.
2.    La Consulta ha sede presso il palazzo Comunale .

ART. 2
Finalità
1.    La Consulta Anziani è un organismo previsto dallo Statuto Comunale, è apartitica, opera senza fine di lucro, e ha lo scopo di farsi interprete e portavoce delle problematiche degli anziani.
2.    La Consulta è lo strumento di collegamento diretto fra gli Anziani e gli organi di governo in conformità alle disposizioni dello statuto comunale;
3.    La Consulta, in particolare si propone di:
•    Contribuire  alla diffusione di una cultura che valorizzi le persone anziane e consideri le stesse come “protagoniste”, agevoli lo sviluppo di interventi atti a garantire la loro autonomia e consenta loro di rimanere attivamente impegnati nel contesto sociale;
•    realizzare un miglioramento nella qualità della comunicazione e nella reciproca informazione in ordine a problemi, servizi ed iniziative che investano la tutela dei diritti dei cittadini anziani (e, più in generale, gli interessi dell’intera collettività).
Per il conseguimento dei suoi fini la Consulta si rapporta con le altre istituzioni e gli altri Enti del territorio, di concerto con l’Amministrazione comunale.

ART.3
Funzioni
Alla Consulta sono attribuite le seguenti funzioni:
a) promuove iniziative di conoscenza (raccolta ed analisi sui dati dell’invecchiamento, osservazione dei problemi sociali, sanitari ed ambientali) della realtà del mondo degli anziani, avvalendosi anche di organismi e associazioni di volontariato impegnati nel settore;
b) di concerto con l’Amministrazione comunale promuove seminari, incontri, dibattiti e iniziative sui problemi inerenti la condizione degli anziani;
c) fornisce parere consultivo non vincolante, sugli atti di programmazione dell’amministrazione comunale a favore  della terza età.

ART. 4
Composizione
Possono far parte della Consulta Anziani tutti i cittadini residenti nel Comune di Capoterra che abbiano compiuto  65 anni d'età, gli uomini e 60 le  donne, facendo  formale richiesta. I soci iscritti fanno parte dell’Assemblea.

ART. 5
Organi della Consulta
    Sono organi della Consulta:
•    L’Assemblea Generale degli iscritti
•    Il Consiglio
•    La Presidenza

ART. 6
L’Assemblea Generale
L’Assemblea Generale è il massimo Organo deliberante della Consulta.
E’ costituita dai cittadini residenti nel Comune di Capoterra, ammessi a far parte della consulta .
L’Assemblea Generale è composta da tutti gli iscritti in apposito registro depositato presso l’amministrazione Comunale.
La partecipazione alle attività della consulta è gratuita.

ART. 7
Lavori dell’Assemblea degli iscritti
1. La Consulta è convocata:
a) in via ordinaria almeno ogni 6 mesi;
b) in via straordinaria, quando il presidente lo ritiene necessario,
c) entro 15 giorni quando lo richiede un terzo dei suoi membri effettivi, con richiesta scritta al Presidente;
2. La Consulta è convocata con avviso scritto, da far pervenire a tutti i suoi componenti, almeno 5 giorni prima con l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e con l’elenco degli argomenti da trattare.
3. In caso di motivata urgenza la Consulta può essere convocata in qualsiasi momento, con avviso dato nelle forme più opportune, purché tutti i componenti ne siano informati.
4. Il Presidente della Consulta può invitare alle riunioni oltre agli iscritti, gli Amministratori e il personale del settore servizi sociali del Comune.
5. La Consulta non può validamente deliberare in prima convocazione se non intervenga almeno la metà più uno dei componenti della Consulta e le decisioni sono adottate a maggioranza di voti.
6. Nell’adunanza di seconda convocazione, fissata con almeno un’ora di distanza, le decisioni sono valide purché intervengano almeno un terzo dei componenti della Consulta.
7. I membri che risulteranno assenti senza giustificazione a più di tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti.
L’assemblea degli iscritti si riunisce per:
-definire le proposte da sottoporre all’Amministrazione Comunale;
-valutare lo stato di attuazionedei degli interventi di cui all’art.3;
-indire la convocazione dell’assemblea per la ricostituzione degli organi nell’ipotesi di dimissioni totalitarie.

ART. 8
Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione ordinaria e straordinaria della Consulta.
Esso è composto da 6 componenti (di cui tre di sesso femminile e tre di sesso maschile) eletti dall’Assemblea Generale ed è articolato nel seguente modo:
-    Presidente: uno tra i 6 componenti il Direttivo, nominato dallo stesso nella prima riunione.
-    Vice Presidente: uno tra i 6 componenti il Direttivo, nominato dallo stesso nella prima riunione.
-    Segretario: uno  tra i 6 componenti il Direttivo, nominato dallo stesso nella prima riunione.
-    Cassiere: uno  tra i 6 componenti il Direttivo, nominato dallo stesso nella prima riunione.
-    N. 2 consiglieri: due dei 6 componenti il Direttivo, nominati dallo stesso nella prima riunione.
Il Consiglio Direttivo ha una durata triennale.
Spetta al Presidente convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e /o l’assemblea degli iscritti.
Il vice Presidente su delega del Presidente può convocare e dirigere le riunioni del Consiglio Direttivo e /o l’assemblea degli iscritti nel caso in cui il Presidente sia assente.
Il Segretario ha in consegna i registri dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’assemblea degli iscritti, custodisce i tabulati degli iscritti, riceve le domande d’iscrizione, cura la redazione e sottoscrive i verbali.
Il Cassiere ha il compito di tenere la contabilità di tutti i proventi della Consulta, trascrive in apposito registro vidimato dal Comune e garantisce il rispetto delle norme e della trasparenza degli atti. Presenta annualmente al Consiglio il bilancio predisposto dalla Presidenza per poi approvarlo in Assemblea.
Possono partecipare ai lavori dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto gli Amministratori e il personale del settore servizi sociali del Comune, per garantire reciproca informazione e coordinamento.
I componenti degli organi della Consulta esplicano le loro funzioni a titolo gratuito. Non sono previste indennità di carica e rimborsi.

ART. 9
Validità delle riunioni del Consiglio Direttivo
I componenti del Consiglio direttivo saranno convocati con lettera o telefonicamente almeno tre giorni prima della seduta. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Il Consiglio Direttivo esprime il proprio parere con i con il consenso della metà più uno dei votanti.

ART. 10
Decadenza
I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica fino al termine del mandato del Consiglio Comunale e comunque fino alla nomina dei successori e non possono essere nominati per più di
due mandati.
In caso di dimissioni dei componenti del Consiglio Direttivo, i dimissionari saranno surrogati dai primi non eletti.
In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo si procederà a nuove elezioni.

ART. 11
Modificazioni del Regolamento
Il regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione. La Consulta degli anziani può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi del regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti l'Assemblea. La modificazione deve essere approvata dal Consiglio Comunale.

ART. 12
Principi di educazione e di civile convivenza
Gli iscritti alla Consulta anziani, sono tenuti ad attenersi alle disposizioni del presente Statuto nel rispetto dei principi di educazione e della civile convivenza.

ART. 13
Disposizioni funzionali
Il Sindaco provvede all’assegnazione del personale e di quant’altro necessario allo svolgimento dei compiti di segreteria e di supporto tecnico-amministrativo della Consulta.

ART. 14
Norme finali
Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le norme vigenti.

Approvato con Deliberazione della Consiglio Comunale N. 90 del 18.12.2015

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 22.12.2022

 


 

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Scarica questo file (Regolamento per l'assegnazione delle borse di studio agli studenti frequentanti le scuole pubbliche secondarie di I e II grado.pdf)Regolamento per l'assegnazione borse di studio agli studenti 165 kB04-01-2023 11:56


 

ART. 1 ISTITUZIONE E FINALITA’
Il presente regolamento disciplina l’istituzione e l’assegnazione delle borse di studio in favore degli studenti capaci e meritevoli appartenenti a famiglie che si trovano in disagiate condizioni economiche, al fine di favorire l’assolvimento dell’obbligo formativo e la prosecuzione degli studi di istruzione secondaria superiore e in osservanza delle direttive regionali, della L.R. 25 giugno 1984, n. 31 “Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle competenze delegate”, della L.R. n.3/2008 art. 4, comma 1, lett. I e della delibera della
G.R. n. 27/6 del 1/6/2011.


ART. 2 ENTITA’ DELLE BORSE DI STUDIO
La Giunta Comunale, con propria deliberazione, approva annualmente il bando di concorso e fissa l’entità delle borse di studio da assegnare, secondo il criterio di meritocrazia, compatibilmente con le risorse messe a disposizione nel Bilancio di previsione.
La borsa di studio consiste nell’attribuzione di una somma di denaro, da corrispondere in un’unica soluzione, in favore degli studenti che risulteranno utilmente inseriti nella graduatoria definitiva.


ART. 3 BANDO DI CONCORSO
Il bando di concorso per l’assegnazione delle borse di studio è indetto con atto del Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione. In esso saranno indicate le condizioni e le norme del concorso stesso nonché il termine della presentazione delle domande. Il bando è pubblicato all’albo pretorio online sul sito istituzionale del Comune per quaranta (40) giorni.


ART. 4 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Possono beneficiare delle borse di studio gli studenti meritevoli, residenti nel Comune di Capoterra, che frequentano nei corsi diurni le scuole pubbliche secondarie di I e II grado, comprese quelle paritarie, appartenenti a famiglie svantaggiate il cui indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) riferito ai redditi del nucleo familiare, relativo all’anno precedente alla richiesta, non sia superiore a all’importo stabilito annualmente dalla Giunta Comunale. A parità di merito sono privilegiati gli studenti le cui famiglie detengono un reddito ISEE inferiore.


* CRITERI ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SUPERIORE DI I GRADO:
Possono partecipare al concorso tutti gli studenti residenti nel Comune di Capoterra:
- che nell’anno scolastico precedente abbiano frequentato nei corsi diurni una qualsiasi classe della scuola superiore di I grado conseguendo una media minima finale di almeno 8 (otto) senza debiti formativi, nel calcolo della media sarà esclusa la materia di religione, le materie facoltative;
- che nell’anno scolastico di indizione del bando risultino nella condizione di studente frequentante nei corsi diurni una qualsiasi scuola pubblica statale comprese quelle paritarie;


* CRITERI RELATIVI AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE DI II GRADO O ARTISTICA STATALE
Possono partecipare al concorso tutti gli studenti residenti nel Comune di Capoterra:
- che nell’anno scolastico precedente abbiano frequentato nei corsi diurni una qualsiasi classe della scuola superiore di II grado o artistica statale conseguendo la media minima finale di almeno 8 (otto) senza debiti formativi (nel calcolo della media sarà esclusa la materia di religione, le materie facoltative) oppure che abbiano conseguito nel precedente anno di riferimento un voto di diploma non inferiore a 80/100;
- che nell’anno scolastico di indizione del bando risultino nella condizione di studente frequentante i corsi diurni di una qualsiasi scuola pubblica statale comprese quelle paritarie ad eccezione degli studenti diplomati.


Non sono ammessi al concorso:
- gli studenti che nell’anno scolastico di riferimento hanno frequentato scuole private non paritarie;
- gli studenti ripetenti e/o con debiti formativi.
- gli studenti iscritti ai corsi serali.
- gli studenti che avranno riportato la votazione in condotta inferiore al 9 (nove) o giudizio inferiore al corrispondente voto 9, secondo i parametri scolastici.

La borsa di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio già percepite nell'anno scolastico interessato ed erogati da altri Enti o Istituti; allo studente è data facoltà di opzione.
L'assegnazione della borsa di studio è compatibile con altre azioni di sostegno risultanti nel campo degli interventi previsti dalla L.R. 25.06.1984, n. 31 (esempio rimborso spese viaggio) ovvero contemplate da particolari norme sulla parità scolastica e diritto allo studio (borse di studio a sostegno delle famiglie per l’istruzione, art. 1 legge 62/2000 – fornitura gratuita e semigratuita libri di testo, art. 27 legge 448/98, ecc.).


ART. 5 CAUSE DI ESCLUSIONE
Sarà causa d’esclusione la presentazione dell’istanza oltre la data di scadenza prevista nel bando e il fruire di altre borse di studio istituite da altri Enti pubblici o privati di valore pari o superiore alle borse messe a concorso. Saranno escluse, inoltre, le domande incomplete per le quali non si è provveduto all’opportuna integrazione e regolarizzazione entro i termini stabiliti dall’Ufficio Pubblica Istruzione.


ART. 6 PRESENTAZIONE ISTANZE
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente mediante la procedura “Istanze on line” presente sul sito istituzionale www.comune.capoterra.ca.it, dallo studente maggiorenne o, in caso di minore, dal genitore o chi ne fa le veci, entro la data di scadenza che verrà fissata nell'apposito bando di concorso.

La domanda dovrà contenere:
a) In caso di studente maggiorenne il cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, telefono e indirizzo dello studente oppure in caso di studente minorenne il cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, telefono e indirizzo del genitore (o chi ne fa le veci) richiedente; b) l’istituto scolastico frequentato e classe;
c) la richiesta di partecipazione al concorso per l'assegnazione della borsa di studio;
d) dichiarazione (resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445):
- della regolare frequenza per l'anno scolastico in corso;
- dell’esito conseguito nell’anno scolastico precedente (a seconda della scuola o classe frequentata: giudizio complessivo o votazione nelle singole materie);
- che lo studente non ha ottenuto per l'anno scolastico di riferimento altre borse di studio non cumulabili con altri assegni o borse di studio erogati da altri Enti o Istituti oppure se ha presentato domanda per ottenerla e presso quale Ente;


Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in carta semplice:
a) certificazione ISEE del nucleo familiare;
b) altra eventuale documentazione attestante situazioni particolari.


ART. 7 GRADUATORIA
L’Ufficio Pubblica Istruzione, sulla scorta della documentazione prodotta dai richiedenti ed esperiti gli accertamenti del caso, formulerà una graduatoria che tenga conto, delle condizioni economiche familiari, del merito scolastico e degli altri requisiti previsti dal presente regolamento. La graduatoria provvisoria e definitiva degli studenti beneficiari della borsa di studio sarà pubblicata all’albo pretorio online nel sito istituzionale con valore di notifica. Nel caso in cui i fondi stanziati non fossero sufficienti si procederà a rideterminare l’entità della singola borsa di studio.


ART. 8 RICORSI
I concorrenti, entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito istituzionale, possono presentare ricorso motivato all’Ufficio protocollo del comune.


ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la concessione delle borse di studio agli interessati è richiesto di fornire dati ed informazioni che rientrano nell’ambito di applicazione del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 e successivi decreti di modifica ed integrazioni. I dati verranno acquisiti ai fini della verifica dei requisiti richiesti per l’ottenimento del beneficio. Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e
trasmetterli.


ART. 10 CONTROLLI E SANZIONI
Il Comune di Capoterra effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (artt. 71 e 72 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa – DPR 445/2000). Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle sanzioni penali previste.


ART. 11 ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività dell’atto deliberativo che lo approva.
Dall’entrata in vigore del presente Regolamento è da intendersi altresì revocata ogni eventuale disposizione o deliberato che contrasti in materia con il presente Regolamento.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si farà riferimento e si intenderanno .applicabili le disposizioni di legge

 

 

Regolamento evento "Notte delle tradizioni popolari sarde"
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 14/12/2015


 

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Scarica questo file (Reg  notte delle tradizioni popolari sarde - emendato.pdf)Regolamento notte bianca tradizioni popolari sarde 3812 kB23-12-2015 09:58
Scarica questo file (Delib_CCN_88_2015.pdf)Deliberazione C.C. 88/2015 218 kB23-12-2015 10:30


 

 

 

Premessa.
È istituita la “Notte delle Tradizioni Popolari Sarde”, evento culturale di interesse comunitario, nato nell’estate 2014 a Capoterra. Questo evento è unico del suo genere nel territorio isolano e si svolge all’interno dell’Estate Capoterrese, in chiusura, ovvero il primo o il secondo Sabato del mese di Settembre. Va anticipato sempre il titolo numerico (cronologico) dell’edizione e non può essere cambiato il nome all’evento. Questo evento non esclude l’organizzazione di altre “Notti Bianche” capoterresi.

Art. 1 – Finalità.
L’evento vuole essere un appuntamento identitario di Capoterra, l’inizio di una nuova era per il paese, sia culturale, sia linguistica, per l’unità dell’intero popolo sardo nelle sue più antiche tradizioni e volano per lo sviluppo economico, sociale, turistico, della comunità capoterrese. Si deve dare la massima importanza allo scambio e alla crescita culturale e favorire l’allungamento della stagione turistica.

Art. 2 – Altri obbiettivi.
Trattandosi di valorizzazione delle tradizioni isolane, gli stessi usi e costumi del paese di Capoterra devono tornare, per primi, all’originario valore. Perciò questo evento prevede di essere legato sia all’antica abitudine “de sa passillada in sa ia manna” (Corso Gramsci), sia legato alla tutela dei costumi, degli usi quotidiani, dei balli e dei canti tipici, conservati dai gruppi folk di Capoterra e dai gruppi tradizionali ospiti.

Art. 3 – Apertura dell’evento.
Per poter ottenere gli obbiettivi di cui agli Art.1 e Art.2 si prevede l’apertura della serata con una tavola rotonda dal forte richiamo culturale, a Casa Melis, dove gli argomenti principali sono: presentazione evento, storia e cultura sarda, canto tradizionale e conservazione della lingua, la storia del ballo sardo, usi e costumi della Sardegna. Il convegno deve essere democratico, deve puntare all’unità culturale e linguistica del popolo sardo. I relatori devono tassativamente rappresentare tutte le realtà dell’Isola.

Art. 4 – Eventi correlati.
Si possono integrare all’apertura della serata: mostre identitarie della Sardegna e sulla storia capoterrese, visita guidata a Casa Melis, apertura delle “Cortes” o “Pratzas” attigue al corso Gramsci con esposizioni artigianali, chiusura al traffico per l’inizio “de sa passillada” già nel pomeriggio e l’apertura dell’evento col dibattito di cui all’Art.3, sfilata dei costumi, sfilata dei cavalieri e/o “is traccas”, teatro dialettale.

Art. 5 – Tradizioni rappresentate.
Comma 1.Devono essere rappresentate tutte le principali realtà tradizionali della Sardegna, ovvero il “carnevale arcaico “, il canto antico “ a tenore”, il canto corale “ di scuola nuorese”, il canto “ a cuncordu” o “a traggiu”, il canto locale “ a mutetu” o  “a ghiterra” ( versada), gli strumenti musicali quali launeddas e organetto , compresi i balli sardi che ne fanno cornice.  Non possono per nessun motivo essere sostituite  le realtà suddette con i generi corali quali “Gospel”, “Gregoriano”, “Latino”, etc. ovvero canti che escludano la lingua e la cultura sarda. Si può  includere nell’evento il “teatro  dilettante capoterrese” e la sfilata dei cavalieri in costume.

Comma 2. I Gruppi Folk di Capoterra devono essere sempre presenti, nella veste di rappresentanti della comunità, rendere saluti, onori e ospitalità ai gruppi ospiti. Tali gruppi potranno occuparsi della presenza di eventuali suonatori di Launeddas o organetto, di concerto con l’Assessore allo Spettacolo.

Art. 6 – Attività coinvolte.
Comma 1. Le attività coinvolte nell’evento sono essenzialmente gli esercizi commerciali presenti lungo il percorso e strade attigue, le loro libere iniziative devono essere comunicate all’organizzazione. Le iniziative musicali dei privati devono essere attinenti alla tradizione sarda. Inoltre è coinvolto il mercatino degli hobbisti, gli artigiani locali e forestieri, gli ambulanti ed i venditori in genere, che comunque promuovano i prodotti tipici locali ed isolani. Si può ammettere la presentazione di libri. Si può partecipare alla manifestazione sia da invitati, oppure facendo richiesta scritta.
Comma 2. Gli ambulanti e i “torronai” devono essere predisposti lungo il percorso preferibilmente negli slarghi o nelle piazze in modo da permettere lo svolgimento della sfilata. I cosiddetti ambulanti “paninari” dovranno essere disposti in periferia del percorso, in modo da non contrastare la libera iniziativa gastronomica tipica del centro storico e potranno essere autorizzati per un numero massimo di quattro, due a inizio e due a fine percorso. Non sono ammessi stand di prodotti non attinenti all’artigianato della Sardegna: rappresentanti di elettrodomestici, servizi assicurativi, etc.
Comma 3. Sarà disposta di anno in anno una tassazione equa e congrua per l’occupazione del suolo pubblico, favorendo sempre la partecipazione senza oneri almeno degli espositori, artigiani e hobbisti in genere.

Art. 7 – Percorso pedonale.
Comma 1. Il percorso pedonale deve interessare principalmente il Corso Gramsci, rispettando gli obbiettivi all’Art. 2. Le piazze interessate sono quella di partenza, ovvero Piazza Concia e quella di arrivo, ovvero Piazza Sardegna. Può essere ampliato il percorso considerando il Parco Urbano in partenza e Piazza Liori in arrivo (percorso lungo, affrontando un tratto di Via Amendola – spazio mercato). Vedi allegati D1 e D2.
Comma 2. Nel percorso lungo dell’evento, la viabilità è garantita con il sistema di divieti imposto nel giorno del mercato cittadino del Giovedì (Via Amendola, Liori, Via Satta), oppure accedendo alla Piazza Liori da Piazza Sardegna camminando lungo la Via Satta.
Comma 3. Il percorso individuato in questo regolamento è puramente indicativo. Possono essere aggiunte al percorso vie chiuse accessorie, per permettere l’attività ad espositori e produttori gastronomici, vie che comunque non sono coinvolte nella viabilità carrabile, quali ad esempio Via Roma e Via 25 Luglio (Allegato D2).

Art. 8 - Svolgimento dell’Evento.
La notte bianca delle tradizioni popolari si deve svolgere seguendo le seguenti modalità:
•    Chiusura al traffico del Corso Gramsci e delle strade interessate (come Art.7);
•    Apertura Casa Melis al pubblico, possibilmente con visite guidate; inizio del Convegno su Cultura, Tradizioni e Canto della Sardegna;
•    Inizio sistemazione attività coinvolte, come da Art. 6, prediligendo le sole Piazze del percorso o gli slarghi;
•    Apertura eventuali “Cortes” o “Pratzas” con mostre temporanee o museali;
•    Chiusura del traffico dal pomeriggio, sino al mattino successivo.

Art. 9 – Risorse finanziarie.
L’Amministrazione comunale impegna, nell’apposito capitolo di bilancio dedicato all’estate capoterrese, le risorse per questo evento, in base alla dimensione che si vuole attribuire alla serata, per eventuale pubblicità mediatica e per le attività culturali correlate.
Art. 10 – Modifiche al Regolamento.
Il seguente Regolamento (commi e/o articoli) può essere modificato previo passaggio nelle commissioni consiliari competenti, conseguente Delibera del Consiglio Comunale e Delibera della Giunta Comunale. Non possono essere modificate il titolo dell’evento e la sua principale finalità. Allegati: cartografia itinerario standard (D1) e itinerario lungo (D2).

 

Regolamento comunale dei controlli interni
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 14/12/2015
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 30/11/2017


 

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Scarica questo file (Delib_CCN_87_2015.pdf)Deliberazione C.C. 87/201502246 kB23-12-2015 10:28
Scarica questo file (Delib_CCN_68_2017.pdf)Deliberazione C.C. 68/201703236 kB11-12-2017 09:54


 

 

 

TITOLO  I
Principi generali

Articolo 1
Oggetto
1.    Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione, gli strumenti e le modalità di svolgimento dei controlli interni in attuazione dell’art. 147 e seguenti del D.Lgs n. 267/2000.

Articolo 2
Sistema dei controlli interni
1.    Il sistema  dei controlli interni è articolato in:
a)    controllo di regolarità amministrativa.
b)    controllo di regolarità contabile
c)    controllo di gestione
d)    controllo sugli equilibri finanziari
e)    controllo strategico, che comprende anche la relazione sulle performance
f)    controllo sulle società partecipate non quotate
g)    controllo sulla qualità dei servizi erogati
2.    Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

Articolo 3
Finalità dei controlli
1.    Il controllo di regolarità amministrativa e contabile ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità  e la correttezza dell'azione amministrativa.
2.    Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l’efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.
3.    Il controllo sugli equilibri finanziari ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.
4.    Il controllo strategico esamina l’andamento della gestione dell’Ente. In particolare rileva i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi contenuti nelle linee programmatiche di mandato e nella relazione previsionale e programmatica, gli aspetti economico-finanziari, l’efficienza nell’impiego delle risorse, i tempi di realizzazione, le procedure utilizzate, la qualità dei servizi erogati, il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, il grado di soddisfazione della domanda espressa, gli aspetti socio-economici ed il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità. ( per gli ee.ll. con popolazione superiore a 15.000 ab. Si applica dal 2015)
5.    Il controllo sulle società partecipate non quotate ha come scopo quello di rilevare i rapporti finanziari tra l’Ente proprietario e la Società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, il rispetto dei contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli altri vincoli dettati dal legislatore per queste società. ( per gli ee.ll. con popolazione superiore a 15.000 ab. Si applica dal 2015).
6.    Il controllo sulla qualità dei servizi erogati si occupa di quelli gestiti direttamente dall’Ente e di quelli gestiti mediante organismi gestionali esterni. Esso utilizza metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell’Ente.    (per gli ee.ll. con popolazione superiore a 15.000 ab. Si applica dal 2015).

TITOLO II
Controllo di regolarità amministrativa e contabile

Articolo 4
Controllo preventivo e successivo
1.    Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è sia preventivo che successivo.
2.    Il controllo è preventivo quando si svolge nelle fasi di formazione dell’atto che vanno dall’iniziativa all’integrativa dell’efficacia che si conclude, di norma, con la pubblicazione.
3.    Il controllo è successivo quando si svolge dopo che si è conclusa anche l’ultima parte dell’integrazione dell’efficacia, di norma, la pubblicazione.

Articolo 5
Controllo preventivo di regolarità amministrativa
1.    Il controllo preventivo di regolarità amministrativa è assicurato da ogni  responsabile di settore nella fase preventiva di formazione  dell’atto attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il parere è inserito nell’atto.

Articolo 6
Controllo preventivo di regolarità contabile
1.    Il controllo preventivo di regolarità contabile è effettuato dal responsabile del settore programmazione finanziaria ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.
2.    Qualora il responsabile del settore programmazione finanziaria rileva che l’atto non comporta  riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente, ne da atto e non rilascia il parere.
3.    Il parere ed il visto attestante la copertura finanziaria sono inseriti nell’atto cui si riferiscono.
4.    Il parere e il visto di cui al precedente comma sono rilasciati dal responsabile del settore programmazione finanziaria di norma entro 5 giorni lavorativi dall'acquisizione della proposta dell’atto, corredata dal parere di regolarità tecnica, compatibilmente con la complessità dell’atto.

Articolo 7
Sostituzioni
1.    Nel caso in cui il responsabile di settore sia assente il parere di regolarità tecnica è rilasciato da colui che è designato a sostituirlo.
2.    Nel caso in cui il responsabile del settore programmazione finanziaria sia assente il parere di regolarità contabile e  il visto attestante la copertura finanziaria è rilasciato da colui che è designato a sostituirlo.
3.    Qualora l'ente sia privo di responsabili di settore il parere di regolarità tecnica, o di regolarità contabile, è espresso dal segretario comunale

Articolo 8
Responsabilità
1.    I soggetti di cui agli articoli precedenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
2.    Ove la giunta o il consiglio comunale non intendano conformarsi ai pareri di regolarità tecnica o di regolarità contabile devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

Articolo 9
Controllo successivo di regolarità amministrativa
1.    Il controllo successivo di regolarità amministrativa persegue le seguenti finalità:
a)    monitorare la regolarità e la  correttezza delle procedure e degli atti adottati, rilevare la legittimità dei provvedimenti ed evidenziare eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie e regolamentari;
b)    sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del responsabile di settore, se vengono ravvisati vizi;
c)    migliorare la qualità degli atti amministrativi, indirizzare verso la semplificazione, garantire l’imparzialità, costruendo un sistema di regole condivise a livello di ente;
d)    stabilire procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti  dello stesso tipo;
e)    coordinare i singoli settori per l'impostazione e l’aggiornamento delle procedure.

Articolo 10
Principi
1.    Il controllo successivo di regolarità amministrativa è improntato ai seguenti principi:
a)    indipendenza: il responsabile e gli addetti all'attività devono essere indipendenti dalle attività verificate;
b)    imparzialità, trasparenza, pianificazione: il controllo è esteso a tutti i Settori dell'Ente, secondo regole chiare, condivise, pianificate annualmente e conosciute preventivamente;
c)    tempestività: l'attività di controllo avviene in un tempo ragionevolmente vicino all'adozione degli atti, per assicurare adeguate azioni correttive;
d)    condivisione: il modello di controllo successivo viene condiviso dalle strutture come momento di sintesi e di raccordo in cui si valorizza la funzione di assistenza e le criticità emerse sono valutate in primis a scopo collaborativo;
e)    standardizzazione degli strumenti di controllo: individuazione degli standards predefiniti di riferimento rispetto ai quali si verifica la rispondenza di un atto o di un procedimento alla normativa vigente.

Articolo 11
Caratteri generali ed organizzazione
1.    Il segretario comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa , assistito dal personale del settore  segreteria affari  generali.
2.    Il controllo successivo  è di tipo interno , a campione ed  è effettuato con cadenza almeno mensile, secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche di campionamento.
3.    Sono oggetto del controllo successivo le determinazioni che comportano impegno contabile di spesa, i contratti  e gli altri  atti amministrativi.
4.    Nella categoria degli altri atti amministrativi rientrano, fra gli altri i decreti, le ordinanze, i provvedimenti autorizzativi  e concessori di diversa natura.
5.    Al termine del controllo di ciascun atto/procedimento  viene redatta una scheda in conformità agli standard predefiniti, che sarà allegata alle risultanze.

Articolo 12
Metodologia del controllo
1.    Il controllo successivo di regolarità amministrativa misura e verifica la conformità e la coerenza degli atti e/o procedimenti controllati agli standards di riferimento.
2.    Per standards predefiniti si intendono i seguenti indicatori:
a)    regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
b)    affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
c)    rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
d)    conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne.
3.    Per lo svolgimento dell'attività di controllo, il segretario comunale, sentiti i responsabili di Settore, stabilisce un piano annuale entro il mese di gennaio, prevedendo il controllo di almeno il 50 per cento delle determinazioni di spesa e dei contratti aventi valore complessivo superiore a 1.000 euro. Per le altre categorie di atti amministrativi il piano prevede un  numero minimo di atti controllati nel corso dell’anno, normalmente in misura pari al 5 per cento del loro numero totale.
4.    La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene effettuata mediante estrazione casuale, anche a mezzo di procedure informatiche.
5.    Al fine di svolgere in maniera imparziale, razionale e tempestiva l'attività di controllo, verranno utilizzate griglie di valutazione sulla base degli standards predefiniti e con riferimento ai più importanti adempimenti procedurali ed agli elementi costitutivi del relativo provvedimento.

Articolo 13
Risultati del controllo
1.    Le schede elaborate sui controlli a campione sono oggetto di una relazione trimestrale   in cui il segretario comunale descrive i controlli effettuati ed  il lavoro svolto . Nella relazione sono indicati:
a)    il numero degli atti e/o procedimenti esaminati;
b)    i rilievi sollevati e il loro esito;
c)    le analisi riepilogative e le indicazioni da fornire alle strutture organizzative.
2.    Entro cinque giorni dalla chiusura del trimestre, ai sensi dell’art. 147 bis comma 3, la relazione è trasmessa al sindaco e al consiglio comunale , nonché al collegio dei  revisori,  all’organismo di valutazione come documento utile per la valutazione dei dipendenti e ai responsabili di settore unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità .
3.     Ove sia opportuno, la segnalazione di singole irregolarità viene fatta  al competente responsabile di settore al momento del loro rilievo per consentire le eventuali azioni correttive.


TITOLO III
Controllo di gestione

Articolo 14
Definizione
1.    Il controllo di gestione è la procedura diretta a monitorare la gestione operativa dell’ente, verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Articolo 15
Ambito di applicazione
1.    Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale.
2.    Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi, o centri di costo, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

Articolo 16
Struttura operativa
1.    Il segretario comunale organizza e dirige il controllo di gestione con il supporto del personale del settore amministrazione e organizzazione del personale, del  settore programmazione  finanziaria e del settore segreteria affari generali.

Articolo 17
Periodicità e comunicazioni
1.    La verifica sull’andamento della gestione operativa attraverso il controllo di gestione, si svolge con cadenza almeno semestrale.
2.    Entro cinque  giorni dalla chiusura della verifica , il segretario comunale trasmette il referto al sindaco ,   al consiglio comunale e  ai responsabili di  settore.  
3.    Al termine dell’esercizio, il segretario comunale trasmette il referto conclusivo sul controllo di gestione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti come previsto dall’art. 198 bis del TUEL, alla  giunta comunale che con propria deliberazione ne prende atto, al consiglio comunale per il tramite del suo presidente , all’organismo di  valutazione , al collegio dei revisori e ai responsabili di  settore.

Articolo 18
Fasi del controllo di gestione
1.    Per il controllo sulla gestione si assume come parametro il Piano Esecutivo di Gestione, con il Piano integrato di obiettivi e performance.
2.    Il controllo si articola nella seguenti fasi:
a)    predisposizione del Piano di obiettivi e performance, con la previsione di indicatori di qualità e quantità, target e parametri economici-finanziari riferiti alle attività e agli obiettivi. Il Piano è proposto, a partire dai programmi della Relazione Previsionale, dai responsabili di settore  coordinati dal segretario comunale, validato dal’organismo di valutazione e  approvato dalla giunta comunale;
b)    rilevazione  dei dati relativi ai costi e ai proventi nonché dei risultati raggiunti in riferimento alle attività e/o obiettivi dei singoli servizi e centri di responsabilità;
c)    valutazione  dei dati predetti in rapporto ai valori attesi del Piano, per verificare il loro stato di attuazione e  misurare l’efficacia, l’efficienza e il grado di convenienza economica delle azioni intraprese.
d)    elaborazione di un referto  con cadenza almeno semestrale riferito all’attività complessiva dell’Ente e alla gestione dei singoli servizi.  Il  referto è comunicato al sindaco,   al  consiglio comunale e ai responsabili di  settore. (art. 198 T.U. ).
e)    Il referto conclusivo sul controllo di gestione  è comunicato alla giunta, che ne prende atto con propria deliberazione,  al  presidente del consiglio comunale, all’organismo di  valutazione, al collegio dei revisori  e ai responsabili di settore. E’ inoltre  trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
3.    La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell’economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'articolo 228, comma 7, del TUEL.

Articolo 19
Sistema di Reporting e azioni correttive
Nell’attuazione del processo di controllo i responsabili di settore,  in occasione delle verifiche programmate dall’O.I.V. per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati,  riferiscono alla struttura operativa del controllo di gestione  sui risultati  raggiunti e sul livello di realizzazione degli obiettivi assegnati, mediante   report gestionali nei quali sono evidenziati anche gli eventuali scostamenti rispetto a quanto programmato.
I responsabili di settore, qualora  accertino nel corso dell’esercizio  degli scostamenti rispetto a quanto programmato, riferiscono tempestivamente alla struttura operativa del controllo di gestione unitamente alla proposta degli interventi  correttivi necessari per le opportune modifiche al PEG.

Articolo 20
Obiettivi gestionali
1.    Ciascun obiettivo indicato nel Piano Esecutivo di Gestione, oltre ai requisiti elencati dal comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo 150/2009, deve possedere ove possibile le caratteristiche seguenti:
a)    l’obiettivo deve essere motivo di miglioramento o di mantenimento di buoni livelli già conseguiti;
b)    l’obiettivo deve poter essere misurabile, in valore assoluto o attraverso un rapporto;
c)    l’obiettivo dovrebbe essere concertato con coloro che sono coinvolti nel suo conseguimento;
d)    l’obiettivo deve essere perseguibile, quindi fattibile e realistico;
e)    l’obiettivo deve avere una scadenza, deve essere realizzato entro un termine certo.

TITOLO IV
Controllo sugli equilibri finanziari

Articolo 21
Controllo sugli equilibri finanziari
1.    Il responsabile del settore programmazione - finanziaria dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari.
2.    Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari è svolto costantemente dal responsabile del settore programmazione - finanziaria  con la vigilanza del collegio dei revisori.
3.    Il responsabile del settore programmazione - finanziaria formalizza l’attività di controllo attraverso un verbale nel quale  attesta il permanere degli equilibri.
4.    Nell’esercizio del controllo sugli equilibri finanziari il responsabile del settore programmazione - finanziaria  rispetta i principi contabili approvati dall’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali istituito presso il Ministero dell’Interno.
5.    Partecipano all’attività di controllo il collegio dei revisori, il segretario comunale, la giunta e, qualora richiesti dal responsabile del settore programmazione - finanziaria, i responsabili di settore secondo le rispettive responsabilità.

Articolo 21 bis
Ambito di applicazione
1.    Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.
2.    Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del D.Lgs 267/2000. In particolare, è volto a monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia della gestione di competenza che della gestione dei residui:
a)    equilibrio tra entrate e spese complessive;
b)    equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti;
c)    equilibrio tra entrate  afferenti ai titoli IV e V  e spese in conto capitale;
d)    equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;
e)    equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese;
f)    equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti;
g)    verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
3.    Le verifiche di cui al presente articolo terranno conto anche delle implicazioni finanziarie e patrimoniali sul bilancio comunale derivanti dall’andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni.

Articolo 21 ter
Fasi del controllo
1.    Verifiche di cassa ordinarie svolte dal collegio dei revisori con cadenza trimestrale, ai sensi dell’articolo 223 del D.Lgs 267/2000.
2.    Controllo sugli equilibri finanziari almeno 2 volte all’anno in capo al responsabile del settore  programmazione - finanziaria  che descrive le attività svolte ed attesta il permanere degli equilibri finanziari in un breve verbale che viene trasmesso al  collegio dei revisori per il parere di competenza.
3.    Il segretario comunale accerta che il controllo sugli equilibri finanziari sia svolto e formalizzato secondo i termini di cui al comma 2.
4.    Entro cinque giorni dalle verifiche di cui ai  commi 1 e  2   i relativi verbali  sono trasmessi  al sindaco, alla giunta comunale,  al segretario comunale  e ai responsabili di settore.
5.    Successivamente la giunta comunale prenderà atto delle condizioni di equilibrio con apposito provvedimento che sarà comunicato al consiglio comunale per il tramite del presidente, nella prima seduta utile.

Articolo 21 quater
Esito negativo
1.    Qualora la gestione di competenza o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, il responsabile del settore programmazione - finanziaria  procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie normate dall’articolo 153 comma 6 del D.Lgs 267/2000.


TITOLO V
Controllo strategico

Articolo 22
Finalità del controllo strategico

1.   Nel  rispetto delle competenze proprie del Sindaco, della Giunta e del Consiglio il controllo strategico esamina l’andamento della gestione dell’Ente, tenendo conto delle attività d’indirizzo esercitate dal Consiglio comunale. In particolare, rileva i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi strategici delle Linee Programmatiche di mandato del Sindaco e della Relazione Previsionale e Programmatica/DUP, gli aspetti economico-finanziari, l’efficienza nell’impiego delle risorse, con specifico riferimento ai vincoli al contenimento della spesa, i tempi di realizzazione, le procedure utilizzate, la qualità dei servizi erogati, il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, il grado di soddisfazione della domanda espressa, gli aspetti socio-economici.

Articolo 23
Strumenti della Pianificazione strategica
1.     La pianificazione strategica dell’Amministrazione avviene mediante:
a) le Linee Programmatiche di Mandato, approvate all’inizio del mandato dal Consiglio, contenenti le linee di indirizzo e le azioni strategiche che l’Amministrazione intende perseguire nei cinque anni del mandato;
b) la Relazione Previsionale e Programmatica (R.P.P.)/ Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), approvata annualmente dal Consiglio, contenente le linee di indirizzo e il piano degli obiettivi strategici che l’Amministrazione intende perseguire nell’arco di tre anni;
c) gli ulteriori atti di indirizzo assunti dal Consiglio comunale.
2. L’attività di Controllo Strategico è attuata dall’unità organizzativa a ciò preposta, posta sotto la direzione del Segretario generale. L’attività di controllo strategico si avvale dell’apposita struttura comunale di cui all’ art. 16 del presente Regolamento.

Articolo 24
Oggetto del Controllo strategico
1.  Il controllo strategico riguarda i seguenti aspetti che contraddistinguono la performance organizzativa dell’Ente:
a) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti;
b) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, gli utenti e i destinatari dei servizi;
c) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché alla ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;

Articolo 25
Fasi del Controllo strategico
1.    Il processo di controllo strategico inizia in fase di programmazione con la verifica della coerenza
        fra gli obiettivi annuali e le linee programmatiche/azioni strategiche approvate dal Consiglio.
  2.  La verifica della coerenza viene realizzata annualmente e a fine mandato dalla struttura preposta al controllo strategico al fine di verificare la realizzazione di quanto previsto dagli atti di cui all’art. 23.

Articolo 26
Sistema di reportistica del Controllo strategico
1.  I Responsabili di settore predispongono rapporti annuali ed infrannuali, coincidenti con le verifiche di attuazione degli obiettivi programmati loro assegnati.
2. Detti rapporti vengono utilizzati dal responsabile del settore programmazione finanziaria  per elaborare la relazione al rendiconto annuale e per la predisposizione delle deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi e sullo stato di attuazione degli obiettivi.
3. I rapporti annuali sono utilizzati per la redazione della relazione sulla performance dell’Ente, validata dall’OIV  e per la redazione della relazione sul  controllo strategico.
    Tale report deve essere elaborato annualmente.

TITOLO VI
Controllo sulle societa’ partecipate non quotate

Articolo 27
Controlli sulle società partecipate non quotate
1. Per l’effettuazione del controllo sulle società partecipate non quotate, considerato che l’Ente non detiene quote di capitale rilevante, le  finalità del controllo  sono quelle di rilevare i rapporti finanziari tra l’ente proprietario e la società, la situazione contabile e gli altri vincoli sui quali l’Amministrazione sia tenuta a vigilare in base alla legge.
2. Al rendiconto annuale di gestione di cui all’art. 227 del TUEL è unita una specifica sezione documentale che riporta i risultati di esercizio delle società partecipate.


TITOLO VII
Controllo sulla qualita’ dei servizi erogati

Articolo 28
Finalità e principi del controllo sulla qualità dei servizi erogati
1. L’Amministrazione, svolge il controllo della qualità dei servizi erogati, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti  dell'ente.
2. La rilevazione della soddisfazione degli utenti è finalizzata a migliorare la comprensione delle esigenze dei destinatari delle proprie attività ed a sviluppare l’ascolto e la partecipazione dei cittadini alla realizzazione delle politiche pubbliche.
3. Il controllo della qualità è un processo diffuso all’interno del Comune e si avvale:
a) delle strutture che erogano servizi;
b) degli uffici che ricevono e analizzano reclami e segnalazioni.

Articolo 29
Strumenti
Costituiscono strumenti del controllo della qualità:
- Le carte dei servizi;
- Le indagini di customer satisfaction;
- La gestione dei reclami e delle segnalazioni effettuate dai cittadini.

Articolo 30
Metodologie per la misurazione della soddisfazione degli utenti
1. L’Amministrazione può utilizzare per la misurazione della soddisfazione degli utenti  sia metodologie indirette quali l’analisi dei reclami pervenuti e delle segnalazioni, che dirette quali la rilevazione, con appositi questionari, delle necessità espresse e delle proposte formulate dai cittadini.
2. L’analisi deve essere impostata prendendo in considerazione molteplici dimensioni, tra le quali quelle ritenute essenziali riguardano gli aspetti tangibili, l’affidabilità, la capacità di risposta, la qualità e la professionalità del personale impiegato.
3. Le definizioni operative delle dimensioni ritenute essenziali sono le seguenti:
a) per aspetti tangibili si intende l’aspetto delle strutture fisiche, delle attrezzature, del personale e degli strumenti di comunicazione;
b) per l’affidabilità si intende la capacità di prestare il servizio in modo affidabile e preciso;
c) per la capacità di risposta si intende la capacità del servizio di soddisfare le esigenze del cittadino;
d) per la qualità e la professionalità del personale impiegato;
4. Degli esiti del controllo sulla qualità dei servizi erogati si tiene conto nella valutazione della performance organizzativa.

TITOLO VIII
Norme finali

Articolo 31
Relazione alle sezioni regionali della corte dei conti
1.    Gli esiti derivanti dal sistema dei  controlli interni sono utilizzati ai  fini della predisposizione della relazione semestrale sulla regolarità della gestione e sull’efficacia e sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, da inviare  alla sezione regionale della Corte dei Conti e al presidente del consiglio  comunale.

Articolo 32
Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità
Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.
1.    L'entrata in vigore del regolamento determinerà l’abrogazione di tutte le altre norme regolamentari  in contrasto con lo stesso.
2.    Ai fini dell’accessibilità totale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 33/2013, il presente viene  pubblicato sul portale comunale dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato. Nel caso sarà sostituito dalla versione rinnovata e aggiornata.

 

Manuale di gestione del protocollo informatico e del servizio archivistico comunale
Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 11/11/2015


 

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Regolamento comunale per il servizio di taxi
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30/11/2004
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 22/07/2015


 

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CAPO I
IL SERVIZIO TAXI
 
Articolo  1
(Definizioni del servizio)
1. Il servizio pubblico di taxi con autovettura, come definito dalla legge 15/01/1992 n. 21, nell'ambito del territorio Comunale, è disciplinato dal presente Regolamento, dalle Leggi in materia, dagli usi e consuetudini.
2. Per servizio taxi si intende quello esercitato con apposita autovettura allo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, anche con funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea ed effettuato a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
 
Articolo  2
(Licenze d'esercizio e figure giuridiche di gestione)
1.  L'esercizio del taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune.
2.  La licenza è riferita ad una singola autovettura.
3.  Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 15.01.1992 n. 21, articolo 7,comma 1, i titolari di licenza per l'esercizio di taxi possono:
a)    essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dalla L. 8.08.1985 n. 443, art. 5;
b)    associarsi in cooperative di produzione di lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c)    associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla Legge;
4.  Nei casi in cui  al comma 3 è consentito conferire la licenza agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. In caso di recesso dai predetti organismi, la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
 
Articolo  3
(Condizioni d'esercizio)
1.  In capo ad un medesimo soggetto è vietato:
a) il cumulo di più licenze da taxi anche se rilasciate da Comuni diversi;
b) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione  per l'esercizio di noleggio con conducente anche se rilasciate da Comuni diversi.
Il cumulo di licenze da taxi con autorizzazioni per  servizio  da noleggio è vietato anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associata del servizio.
2.  La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti  allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da taxi.
3.  Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un suo  sostituto o collaboratore familiare, nel rispetto di quanto  previsto dall'art. 10 della Legge 15.01.1992 n. 21.
4.  Il titolare della licenza trasmette agli uffici comunali l'elenco dei sostituti o collaboratori familiari  impiegati  nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata dall'ufficio alla licenza e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa  di ogni sostituto o collaboratore.
 

Articolo  4
(Numero delle licenze)
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, punto a) della Legge 15.01.1992 n. 21, la Giunta stabilisce il numero delle licenze da immettere  in servizio seguendo i seguenti parametri: da un minimo di 1 licenza ad un numero massimo di 3 licenze. I parametri potranno essere rivisitati  e modificati solo sulla base delle effettive esigenze di mercato supportate da analisi e studi di settore.

Articolo 5
(Utilizzo autovettura diversa)
1.  Il tassista che si trovi nell'impossibilità di usare il proprio veicolo, potrà accordarsi con altro titolare di licenza per l'uso momentaneo di altra autovettura immatricolata taxi. Tale utilizzo dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune, al quale il richiedente dovrà dimostrare i titoli all'utilizzo dell'autovettura diversa dalla propria.
 2.  Durante il servizio, l'utilizzatore dovrà indicare sul veicolo il proprio numero della licenza in modo ben visibile e secondo le modalità indicate dall'ufficio.
 
Articolo 6
(Riconoscibilità delle autovetture)
Le autovetture adibite a servizio taxi portano nella parte anteriore del tetto,   in posizione centrale, un contrassegno luminoso inamovibile, di tipo conforme alla vigente normativa, recante la scritta "TAXI". Il  titolare della licenza è altresì tenuto a dotare l'autovettura dei seguenti contrassegni:
a)    sul lato posteriore destro deve essere fissata una targa inamovibile in  materiale rigido di mm. 100 di base per 80 di altezza recante: nella parte superiore,  per un'altezza di mm. 10, la scritta "SERVIZIO PUBBLICO" in nero su campo bianco; nella parte centrale gli stemmi della Regione  Sardegna sul lato sinistro e del Comune sul lato destro entrambi di mm. 40  di base, nella parte inferiore il numero della licenza con caratteri alti mm.20, preceduto dalla scritta: Comune di Capoterra di pari dimensioni;
b)    Al centro delle portiere anteriori deve essere posizionata in modo inamovibile, un pannello di mm. 305 di base per 195 di altezza recante nella parte superiore la scritta "TAXI" affiancata dal numero della licenza ed in quella inferiore, partendo da sinistra, lo stemma della Regione Sardegna e lo stemma del Comune entrambi di mm. 80 di larghezza. Tra gli stemmi  andrà riportata la scritta "Comune di Capoterra". Le autovetture che effettueranno servizio di radio-taxi, dovranno apporre, a fianco del pannello di cui sopra, la dicitura "RADIO" seguita dalla propria sigla identificativa.


Articolo 7
(Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea)
1.  Previa autorizzazione i taxi possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.
2.  L'autorizzazione è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il soggetto giuridico già  operante nel comparto dei servizi per auto da piazza.
3.  La convenzione di cui al comma 2  è soggetta ad approvazione da parte della  Regione Sardegna.
 

Articolo 8
(Ambito territoriale)
1.  La prestazione del servizio di taxi è obbligatoria ed è  effettuata con partenza dal territorio comunale per qualunque altra destinazione raggiungibile attraverso strade carrabili, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale.
2.  Salvo diversa esplicita indicazione del passeggero, al tassista è fatto obbligo di seguire il percorso più breve per raggiungere la destinazione richiesta dal passeggero stesso.
 
Articolo 9
(Commissione comunale per il servizio)
 Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, nonché  in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento, deve essere sentito il parere della Commissione, nominata mediante deliberazione della Giunta Comunale

 
C A P O  II
LA PROFESSIONE DI TASSISTA
 
Articolo 10
(Requisiti per l'esercizio della professione di tassista)
1.  L'esercizio della professione di tassista è consentito ai cittadini italiani e comunitari titolari del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada ed in possesso di idoneità  morale e professionale.
2.  Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:
a)    abbia riportato una o più condanne passate in giudicato alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
b)    abbia riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
c)    abbia riportato condanna irrevocabile per reati puniti a  norma  degli articoli 3 e 4  della Legge 20.02.1958 n. 75;
d)  sia stato dichiarato fallito;
e)  risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione prevista dalla vigente normativa;
In tutti i casi sopra elencati il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.
3 Il certificato di abilitazione Professionale (C.A.P.) è rilasciato dal competente ufficio della direzione Generale del D.T.T.(Direzione Trasporti Territoriale) sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esami stabiliti dal regolamento (comma 8 Art. 116 del Decrteto legislativo 30/04/1992 n. 218).
 
Articolo 11
(Accesso alla professione di tassista)
1.  L'accesso alla professione di tassista è consentito ai cittadini italiani ed equiparati iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla  Camera di  Commercio della Provincia di Cagliari.
 
2.  Il certificato di iscrizione a ruolo, corredato di fotografia,  deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.
 

C A P O  III
LA LICENZA DI ESERCIZIO
 
Articolo 12
(Concorso per l'assegnazione delle licenze)
1. Le licenze vengono assegnate in base ad apposito bando di pubblico concorso per titoli.
2.  Il bando è indetto entro centottanta giorni  dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più licenze ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.
 
Articolo 13
(Contenuti del bando)
I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti:
a) elencazione dei titoli oggetto di valutazione fini dell'assegnazione;
b) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
c) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
d) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita commissione di cui all'art. 10;
e) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.
 
Art. 14
(Titoli oggetto di valutazione e redazione della graduatoria)

1. Al fine di redigere la graduatoria per l’assegnazione delle titolarità del servizio di TAXI  messe a concorso, la Commissione esaminatrice procederà alla valutazione dei seguenti titoli e all’attribuzione del relativo punteggio come appresso specificato:


TITOLI DI STUDIO (max 3 punti)

Laurea   in Lingua straniera o in materie turistiche    
Punti 3

Diploma di scuola media superiore    
Punti 2

Diploma di scuola media inferiore   
Punti 1


TITOLI DI SERVIZIO (max punti 5)

Servizio prestato in qualità di titolare di un’impresa che gestisce il servizio taxi o  di noleggio con conducente   
Punti 1

Servizio prestato come conducente in qualità di dipendente, collaboratore familiare o collaboratore presso un’impresa che gestisce  servizio taxi o di  noleggio con conducente o in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico 
Punti 0.5

Servizio prestato in qualità di titolare o dipendente o collaboratore in attività connesse al settore turistico, escursioni, guide turistiche    
Punti 2

Conoscenza di una lingua straniera - livello C1 (attestata da un diploma rilasciato da scuole legalmente riconosciute)   
Punti  1

Dichiarazione di impegno ad attrezzare l’autovettura in caso di assegnazione della licenza, per il trasporto dei disabili                  
Punti 0,5

2. In caso di parità di punteggio costituisce titolo preferenziale, nell’ordine:

- Giovane età del richiedente;

3. La graduatoria ha validità triennale con decorrenza dalla data della sua approvazione definitiva e ad essa si ricorre qualora, nell’arco di tale periodo, si rendessero disponibili una o più titolarità;

Art. 15
(Assegnazione delle Licenza per l’esercizio del servizio TAXI.)
1.Il rilascio delle licenza avviene secondo le recenti disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e secondo quanto disposto dalla legge Regionale n°3/2008 in materia di procedure di competenza del S.U.A.P.
2. Le titolarità del servizio di taxi sono acquisite senza limitazione di scadenza.
3. In qualsiasi momento le titolarità possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarità del servizio di taxi.

Articolo 16
(Trasferibilità della licenza)
1.  Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento della licenza comunale d'esercizio, a persona iscritta al ruolo ed in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a)    essere titolare della licenza da almeno cinque anni;
b)    aver compiuto sessant'anni;
c)    essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2.  In caso di morte del titolare, la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare la licenza può essere trasferita ad un soggetto terzo alle condizioni di cui comma 3 nel termine perentorio di tre anni.
Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede o da un sostituto. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del triennio, la licenza viene revocata e messa a concorso.
3.  Il Comune autorizza il trasferimento della licenza per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
a)  il trasferimento della licenza deve essere contestuale alla cessione dell'azienda artigiana al trasporto o della posizione societaria dell'esercente;
b)  nel contratto di cessione o nella dichiarazione di successione, la quota imputabile all'avviamento deve essere tenuta distinta dal valore attribuito al veicolo; nessun valore può essere attribuito all’atto amministrativo (cesssione di ramo di azienda);
c)  il contratto di cessione deve essere registrato ai sensi della vigente  normativa;
d)  il cessionario deve essere iscritto al ruolo di cui all'art.12 o possedere i requisiti previsti dalla legge.
4.  Il cedente è tenuto a depositare, presso il competente ufficio di  Polizia Amministrativa del Comune, una copia del contratto di cessione o della denuncia di successione.
5.   Il titolare che abbia trasferito la licenza deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o perfezionare l'acquisto di una nuova licenza.
 

CAPO IV
L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO
 
Articolo 17
(Caratteristiche dell'autovettura)
1.  Le autovetture da piazza debbono rispondere alle seguenti prescrizioni:
Il tassametro deve essere di tipo autorizzato dalla Polizia Locale. Al momento dell'installazione il tassametro, dovrà essere verificato e sigillato mediante piombatura da parte del personale dell'Ufficio di Polizia Locale . Esso deve essere installato in posizione ben visibile al passeggero, e deve essere regolato secondo le tariffe stabilite dalla Giunta. Le cifre riportate da tassametro,  si riferiscono esclusivamente al costo della corsa, l'esistenza di ogni eventuale supplemento è portata a conoscenza dell'utente mediante  avviso chiaramente  leggibile  posto sul  cruscotto  o nel  retro dell'abitacolo.
a)    In caso di cambio della sezione dei pneumatici, il titolare ha l'obbligo di presentare agli uffici comunali la licenza per le necessarie trascrizioni delle dimensioni dei pneumatici in base ai quali il tassametro è stato regolato.
b)    Il conducente ha l'obbligo di curare che il tassametro funzioni sempre regolarmente e non sia coperto. In caso di guasto, il conducente  deve  darne immediata notizia all'ufficio.
c)  Qualora si renda necessario la rimozione del tassametro nelle ore   e giorni in cui l'ufficio è chiuso, la spiombatura sarà fatta dall'interessato, sotto la propria  responsabilità con obbligo di darne immediata comunicazione all'apertura dell'ufficio di Polizia Locale . In seguito, tramite il proprio personale, l'ufficio provvederà a verificare la regolarità della riparazione e  della piombatura del tassametro.
d)   In caso di richiesta il titolare ha l'obbligo di sottoporre il tassametro alla necessaria verifica da parte dell'ufficio di Polizia  Locale  del Comune.
2.  E' consentita l'installazione di radioricevitori, mangianastri e simili, il cui uso è subordinato alla richiesta del cliente ad eccezione del radio telefono di servizio. E' fatto obbligo al titolare di comunicare entro tre  giorni all'ufficio l'installazione e la rimozione del radiotelefono nonché le variazioni relative alla sigla radio.
3.  Salvo quanto disposto dal presente regolamento per i contrassegni distintivi dei turni ed orari di servizio, è vietato ogni altro contrassegno di qualsiasi forma che non sia preventivamente autorizzato dalla Civica Amministrazione.
4.  Prima dell'immissione in servizio, l'autovettura deve essere sottoposta a verifica dell'ufficio comunale per accertare l'esistenza delle prescrizioni regolamentari.
5.  Le autovettura adibite al servizio  Taxi  debbono  avere  la   carrozzeria  interamente colorata di bianco, nella tonalità prescritta con D.M.del 19.11.1992.
6.  Il soffitto degli interni del veicolo e i sedili, devono essere fatti di materiale idrorepellente, ed i tappetini antisdrucciolevoli.
7.  La pubblicità commerciale sia all'interno che all'esterno del veicolo, è  consentita nelle forme e secondo i criteri stabiliti nell'autorizzazione,  fatte salve le norme di legge previste dal C.d.S. e sulla pubblicità.
 
Articolo 18
(Condizioni dell'autovettura e sua sostituzione)
1.  L'autovettura deve essere mantenuta in stato di pulizia sia internamente che esternamente e conforme alle caratteristiche stabilite dal presente regolamento.
2.  La carrozzeria deve essere in perfetto stato di conservazione; qualora gli uffici comunali impongano il ripristino della carrozzeria entro un tempo determinato, l'interessato può essere esentato nel caso in cui dimostri che è in corso la sostituzione dell'autovettura, sempre che le condizioni del veicolo danneggiato non siano in contrasto con le norme dettate dal C.d.S.
3.  La sostituzione dell'autovettura deve essere preventivamente comunicata all'ufficio per l'accertamento dei requisiti regolamentari. Ai fini della conseguente trascrizione delle variazioni sulla licenza, l'interessato deve presentarsi all'ufficio non oltre il giorno lavorativo successivo  a quello in cui è stato fatto il collaudo del veicolo da parte dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione.
 
Articolo 19
(Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio)
1.  Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.
2.  Qualsiasi sospensione imprevista del servizio deve essere comunicata immediatamente ai competenti uffici comunali, anche a mezzo telefono. Nel  caso l'ufficio sia chiuso, la comunicazione andrà effettuata il primo giorno di apertura. Il titolare della concessione ha diritto a giorni 30 di ferie annuali. Il periodo di ferie dovrà essere preventivamente comunicato all'ufficio qualora si superi i 5 gg. consecutivi.
3.  Nel caso di malattia, se la stessa dovesse superare i 5 gg., l'interessato dovrà documentarla mediante certificato medico.
4.  E' fatto obbligo al titolare della licenza ed ai collaboratori:
    a) di comunicare all'ufficio ogni cambio della propria abitazione  entro il termine di 5 giorni;
    b) ove convocato, presentarsi entro il termine fissato dall'ufficio.
 
Articolo 20
(Turni di servizio ed acquisizione della corsa)
1.  I criteri per la formazione dei turni e degli orari di servizio, nonché eventuali modifiche temporanee rese opportune da particolari circostanze sono stabiliti con determinazione del Responsabile dell'Area di competenza ..
2.  E' fatto obbligo di applicare in modo ben visibile sul parabrezza e sul lunotto posteriore alla vettura il contrassegno distintivo del turno di servizio, nonchè il contrassegno relativo all'eventuale autorizzazione di modifica dell'orario di servizio.
3.  Il conducente deve esporre sul parabrezza il cartello di "fuori servizio" al termine del proprio turno nonchè in tutti i casi in cui l'autovettura non svolga attività di servizio.
4.  Nell'ambito del territorio comunale la corsa è acquisita:
    a) nelle zone di carico indicate dal Comune;
    b) mediante sistemi di chiamata via radio;
    c) a richiesta dell'utente nell'ambito della rete viabilistica comunale, nel rispetto delle norme del Codice della Strada ed a condizione che il tassista non si trovi in prossimità delle zone di carico.
5.  Il conducente, durante le soste di servizio, ha l'obbligo di sostare nelle zone all'uopo riservate.
6.  I posteggi dei taxi sono stabiliti con Ordinanza del Sindaco, sentita la commissione di cui all'art. 10, e saranno appositamente contrassegnati.
 
Articolo 21
(Comportamento del tassista durante il servizio)
1.  Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di:
a)    seguire il percorso più breve o più conveniente in relazione alle condizioni di traffico del momento ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
b)    consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
c)    comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
d)    prestare assistenza e soccorso ai passeggeri, qualora si rendesse necessario;
e)    predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di  avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per cause di forza maggiore; nel caso venisse utilizzato un altro taxi in sostituzione di  quello che non può proseguire la corsa, quest'ultimo dovrà scontare al cliente il diritto di chiamata ed eventuali altri supplementi, in modo che non gravino ulteriormente sul cliente stesso;
f)    consegnare ai competenti Uffici del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
g)    rispettare i turni e gli orari di servizio, l'ordine di precedenza  nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalla competente Autorità Comunale;
h)    rilasciare su richiesta del cliente la ricevuta riportante gli estremi della propria sigla ed attestante il prezzo della corsa distinta in tariffa tassametrica ed eventuali supplementi;
i)    mantenere affissa sul retro di un sedile anteriore, o comunque esposta in modo ben visibile all'utente, la tabella riproducente la tariffa ed i supplementi ed il numero di concessione;
j)    trasportare animali domestici a seguito degli utenti, con l'osservanza delle cautele suggerite da ragioni di incolumità, pulizia ed igiene;
2.  Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato:
a)    far salire nel veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto  
      non opera per i servizi di cui all'art. 8;
b)  portare animali propri in vettura;
c)  effettuare il trasporto di più persone con percorsi differenziati;
d)  proccaciarsi il cliente   offrendo il proprio servizio con qualunque mezzo (es.pubblicità);
d)    rifiutare il trasporto del bagaglio al seguito nei limiti di capienza del  
     bagagliaio;
f)  rifiutare la corsa nell'ambito del territorio comunale, escluso in quelle località e/o vie dichiarate inagibili con atto della civica amministrazione e ovunque non sussistono spazi adeguati di manovra per il veicolo;
g)  rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità degli invalidi;
h)    fumare e mangiare all'interno dell'autovettura, durante l'espletamento di un servizio.

 
 
Articolo 22
(Interruzione della corsa)
1.  Il conducente, a richiesta del passeggero, deve in qualunque momento interrompere la corsa, esigendo il pagamento del solo importo segnato dal tassametro, salvo eventuali supplementi;
2.  Il conducente deve altresì interrompere la corsa nel caso in cui si verifichi un guasto al tassametro, salvo che il passeggero, che deve essere immediatamente informato, dichiari che intenda proseguire la corsa ed abbia concordato l'importo relativo;
3.  Inoltre, il tassista può interrompere la corsa nei seguenti casi:
a) quando il passeggero abbandoni temporaneamente l'autovettura, salvo che lo stesso, oltre l'importo segnalato dal tassametro, depositi una somma da concordarsi per trattenere a disposizione l'autovettura per il tempo corrispondente;
b) qualora per casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo non sia più possibile prestare servizio.

Articolo 23
(Trasporto diversamente abili )
1.    Il tassista ha l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria alla sistemazione sull'autovettura del passeggero diversamente abile   e degli eventuali supporti necessari alla sua mobilità.
2.    Nel caso non sia possibile incamerare nel bagagliaio del taxi i supporti mobili, si dovrà provvedere ad una sistemazione esterna sul portapacchi.
3.    Il trasporto delle carrozzine e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap e effettuato gratuitamente.
 

Articolo 24
(Sostituzione alla guida)
1.  I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida di taxi da persone iscritte al ruolo di cui all'art.12 ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 11 nei  seguenti  casi:
a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b) per chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie consecutive superiore a gg. 5 sino ad un massimo di gg. 30 annuali;
d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi;
2.  I minori, eredi titolari di licenza per servizio taxi, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 12 ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, fino al raggiungimento della maggiore età.
3.  Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato in base alla vigente normativa che prevede contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di gestione per sostituzione non superiori a sei mesi.
4.  Al fine di evitare l'uso improprio o fraudolento della licenza, i contratti di sostituzione alla guida sono approvati  con determina del Responsabile dell’Area di competenza che verifica la loro rispondenza alle esigenze di servizio pubblico  e alla vigente normativa.
5.  Nell'ambito dell'impresa familiare i titolari di licenza possono avvalersi per lo svolgimento del servizio, del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti  di cui all'art. 11 e regolarmente iscritti al ruolo di cui all'art. 12.


 
 
 
Articolo 25
(Tariffe)
1.  Per il servizio urbano le tariffe sono determinate a base multipla con riferimento al tempo di permanenza in vettura, ed alla percorrenza; per il servizio extra-urbano le tariffe sono determinate su base chilometrica.
2.  Le tariffe unitarie di riferimento, gli eventuali supplementi, nonchè  le condizioni di trasporto non indicati a tassametro, sono approvate dalla Giunta Comunale , e portate a conoscenza dell'utente mediante esposizione all'interno del  veicolo, in modo ben visibile,  con le  tabelle  previste dall'art. 22  lettera I del presente Regolamento.
3.  E' fatto divieto al conducente richiedere per qualsiasi titolo una somma superiore a quella corrispondente del costo della corsa indicata a tassametro, salvo i diritti dei vari supplementi e degli eventuali danni arrecati dall'utente al veicolo.
4.  Il conducente deve azionare il tassametro all'inizio della corsa e farne cessare il funzionamento appena la stessa abbia termine, dopo averne fatta prendere visione dall'utente. Il carico e lo scarico dei bagagli, non deve incidere sul costo totale della corsa.
5.  Nel caso di utenti interessati al medesimo percorso, il conducente, accettandone il trasporto, non potrà pretendere da ogni singolo passeggero la somma indicata a tassametro, esclusi individuali supplementi riguardanti esclusivamente bagagli, bauli, corone e animali.
6.  Per i servizi extra-urbani, la tariffa differenziata va azionata, dandone comunicazione al cliente, dai punti che delimitano l'area urbana, elencati nella tabella delle tariffe in vigore.
 
Articolo 26
(Impiego di tecnologie innovative)
Nell'organizzazione del servizio è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate al pagamento della corsa (bancomat, carte di credito) e per ridurre i tempi d'attesa per il cliente ed assicurare una diffusione capillare e tempestiva dell'offerta di trasporto in tutto l'ambito urbano. Qualora l'impiego pratico di strumentazioni o sistemi frutto delle suddette tecnologie, contrasti o non sia contemplato nel presente regolamento, dovrà essere preventivamente valutato dalla Commissione di cui all'articolo 9.
 
Articolo 27
(Reclami)
All’interno di ogni vettura è esposto in posizione ben visibile, l’indirizzo ed il numero di telefono ell’Ufficio Comunale a cui indirizzare i reclami.
 


VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI
 
Articolo 28
(Addetti alla vigilanza)
La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata, in via primaria al personale della Polizia Municipale.
 
Articolo 29
(Idoneità dei mezzi in servizio)
1.  Il Comando di Polizia Municipale dispone, tutte le volte che ne ravvisa la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi del servizio di taxi.
2.  Il predetto Comando certifica l'idoneità del veicolo o detta la prescrizioni utili al suo ottenimento.  

 
Articolo 30
(Sanzioni)
1.  Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate:
    a) con sanzione amministrativa pecuniaria;
    b) con sanzione della sospensione o revoca della licenza.

Articolo 31
(Sanzioni amministrative pecuniarie)
1.  Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 250,00 per le seguenti violazioni:
(a)    art.  3, comma 3;
(b)    art.  5, commi 1 e 2. Il titolare delle auto di scorta che incorre nelle predette violazioni, non è ammesso al pagamento in misura ridotta;
(c)    art.  5, commi 3 - 4 - 5 e 6;
(d)    art.  6, commi 2 e 1 limitatamente alla mancata richiesta preventiva di autorizzazione;
(e)    art.  7, punto 1 e lettere a - b;
(f)    art.  9, comma 1;
(g)    art. 12, comma 2;
(h)    art. 18, comma 2, 3, 4, 6 e 7;
(i)    art. 19, commi 1 e 3;
(j)    art. 20, comma 2 e 3 - comma 4 lettere a) e b);
(k)    art. 21, commi 4 - 5 - 6 e 7;
(l)    art. 22, comma 1 lettere b-c-d-e-f-h-i; e comma 2 lettere a-b-d-g-h.
(m)    L' infrazione alla lettera "d", oltre la sanzione, comporta il cambio dell'orario    
       assegnato per un periodo determinato dalla Commissione  di cui all'art. 10.
(n)    art.  24, commi 1 e 3;
(o)    art.  29, comma 1;

2.  Si  applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria da  € 50,00 a € 500,00 per la violazione dell'art. 22, comma 2 lettera f).
 
Articolo 32
(Sospensione della licenza)
E' soggetto alla sanzione della sospensione della licenza chi incorre nelle seguenti violazioni:
(a)    art.  3, comma 4;
(b)    art.  9, comma 2;
(c)    art. 18, comma 1 lettere a-b-c-d-e- comma 5;
(d)    art. 19, comma 2;
(e)    art. 22, comma 1 lettere a-g comma 2 lettere c-e;
(f)    art. 23, comma 1, 2 e 3;
(g)    art. 24, comma 1, 2 e 3;
(h)    art. 25, comma 1  e 4;
La licenza può anche essere sospesa  qualora l'interessato  non  ottemperi alle prescrizioni o inviti rivolti dalla Civica Amministrazione.
 
Articolo 33
(Revoca della licenza)
E' soggetto alla sanzione della revoca chi si viene a trovare nei seguenti casi:
(a)    per la violazione delle norme che vietano il cumulo di licenze in capo ad uno stesso soggetto secondo quanto previsto dall'art. 3.
(b)    quando in capo al titolare della licenza vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di tassista contemplati all'art. 11;
(c)    quando il titolare della licenza svolga attività giudicate incompatibili con quella di del tassista ai sensi dell'art. 16 comma 4;
(d)    per violazione delle norme sulla trasferibilità delle licenze così come previste dall'art. 17;
(e)    per violazione all' art. 25 comma 5;
(f)    per inosservanza all'art.20 comma 1;
(g)    a seguito di più di tre provvedimenti di sospensione nel corso di un triennio;
(h)    per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio.
 
Articolo 34
(Procedura per la sospensione e per la revoca)
1.  Il provvedimento di sospensione del titolo è adottato dal Dirigente dell'Area Amministrativa per i periodi che non superino i dieci giorni; per periodi di sospensione maggiore durata e fino a tre mesi il provvedimento è adottato dal Responsabile  dell'Area di competenza.
2.  Il provvedimento di revoca del titolo autorizzatorio è adottato rispettivamente dalla Giunta  Comunale, qualora trattasi di licenza o dal Dirigente dell'Area Amministrativa, qualora trattasi di autorizzazione alla sostituzione o alla collaborazio.
3.  Nei casi in cui il presente Regolamento prevede la revoca della licenza per mancanza di requisiti o per il sussistere di una causa di incompatibilità, o comunque, quando la causa può essere eliminata per volontà dell’ interessato, il provvedimento dovrà essere proceduto da una diffida per l'eventuale eliminazione della causa di revoca.
4.  Salvo che l'infrazione sia stata contestata direttamente dagli organi di  Polizia, gli addebiti sono contestati per iscritto all'interessato entro 60 gg. da quando l'Ufficio ne è venuto a conoscenza, e questi può presentare le proprie controdeduzioni per iscritto entro 15 giorni dalla notifica della contestazione. L'interessato può anche chiedere di essere sentito personalmente dalla Commissione nella riunione fissata per la discussione del proprio caso, ed in  tale occasione può anche farsi assistere da persona di sua fiducia.
5.  La licenza di esercizio o l'autorizzazione dei dipendenti conducenti e dei collaboratori in caso di  sospensione deve essere consegnata all’ Ufficio, entro 3(tre)  giorni dalla data di notifica.
La mancata ingiustificata consegna della licenza o dell'autorizzazione nel termine di cui sopra, comporta, la  revoca della medesima.
6. In caso di sospensione o revoca della licenza per il servizio taxi l’amministrazione comunale deve darne comunicazione scritta al D.T.T.(Direzione trasporti territoriale) della provincia di appartenenza.

 

Regolamento comunale per la disciplina del potere sostitutivo degli organi comunali nel conferimento di incarichi nulli ai sensi del D.Lgs. 39/2013
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 24/09/2015


 

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Scarica questo file (Reg_disciplina_potere_sostitutivo_cc65_24092015.pdf)Regolamento potere sostitutivo nel conferimento di incarichi nulli 207 kB03-12-2015 12:47


 

 

ART. 1
OGGETTO E FINALITÀ
1.  Le  disposizioni  contenute  nel  presente  regolamento  disciplinano  le  procedure  interne  e individuano gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi di cui al D. Lgs 33/2013 nel periodo in cui, ai sensi dell’art. 18, comma 2, del D. Lgs. 39/2013, agli organi titolari viene interdetta la possibilità di conferimento.  
2. Nel caso in cui un organo del comune conferisca un incarico in violazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013 il medesimo affidamento è nullo e l’organo che vi ha dato causa è interdetto al conferimento dell’incarico per un periodo di tre mesi decorrenti dalla data di comunicazione della nullità.
ART. 2
INDIVIDUAZIONE SOGGETTO RILEVATORE
1.  La  funzione  di  contestazione  dell’esistenza  di  cause  di  inconferibilità  o  di  incompatibilità nell’assunzione di funzioni o incarichi nell'Ente, è attribuita al Responsabile della prevenzione della corruzione.
2.  Il  Responsabile  è  tenuto  a  segnalare  i  casi  di  possibile  violazione  delle  disposizioni  del D.lgs39/2013  all'Autorità  nazionale  anticorruzione,  all'Autorità  garante  della  concorrenza  e  del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.
ART.3
OBBLIGHI PRECEDENTI AL CONFERIMENTO DI INCARICHI
1.Tutti  i  conferimenti  di  incarichi  da  parte  degli  organi  del  Comune  presso  le  pubbliche amministrazioni e presso gli enti pubblici o privati in controllo pubblico, devono essere preceduti dalla dichiarazione di inesistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni normative, resa da parte dei soggetti a cui l’incarico sarà conferito. La dichiarazione deve essere resa ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, secondo gli schemi allegati al presente  regolamento,  e  deve  essere  pubblicata  sul  sito  istituzionale  dell’Ente,  nella  sezione Amministrazione Trasparente.  
Conformemente  a  quanto  stabilito  dall’ANAC  con  deliberazione  n.47\2013,  l’incompatibilità  è limitata alle cariche di presidente e amministratore delegato, pertanto ai fini dell’incompatibilità rileverà solamente l’ipotesi di deleghe gestionali dirette.  Il  d.l.  95\2012  prevede  in  generale  l’obbligatorietà  della  nomina  nei  consigli  di  amministrazione  di “dipendenti”  senza  specificarne  qualifica  o  funzione,  mentre  il  D.lgs.  39\2013,  con  riferimento  alle amministrazioni  centrali,  si  occupa  esclusivamente  di  dirigenti  –  salvo  il  caso  di  incarichi  di  funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione (secondo quanto previsto dalle lettere j9 e k) del comma 2 dell’art.1 del d.lgs. 3912013) – e, con riferimento agli enti locali, anche di incarichi dirigenziali affidati al personale non dirigente)
2. La dichiarazione di cui al presente articolo deve essere presentata anche nel corso dell’incarico, con  cadenza  annuale,  entro  il  31  gennaio.  La  presentazione  della  dichiarazione,  entro  i  termini prima indicati, è condizione per l'acquisizione e permanenza dell'efficacia dell'incarico.
ART. 4.
OBBLIGHI SUCCESSIVI AL CONFERIMENTO DI INCARICHI
I  provvedimenti  di  conferimento  di  incarichi  dirigenziali  e  di  responsabilità  amministrativa  di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, così come definiti dal D. Lgs. 39/2013, assunti dagli organi o dai dirigenti del Comune, debbono  essere  trasmessi  a  cura  del  soggetto  che  vi  ha  provveduto  entro  sette  giorni dall’adozione,  unitamente  alla  dichiarazione  di  cui  all'art.  3  del  presente  regolamento,  al Responsabile della prevenzione della corruzione.  
ART. 5
PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DELLE NULLITÀ
Il  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione,  nelle  possibili  ipotesi  di  violazione  delle disposizioni  inerenti  la  conferibilità  e  compatibilità  degli  incarichi  in  rappresentanza dell'ente  in amministrazioni pubbliche, enti pubblici e enti privati in controllo pubblico, contesta la circostanza sia  all'organo  conferente  sia  al  soggetto  incaricato,  assegnando  un  termine  non  inferiore  a  15 giorni per le deduzioni alle contestazioni, anche con eventuale richiesta di audizione. Entro i 15 giorni  successivi  al  termine  per  la  presentazione  delle  deduzioni  o  della  data  di  audizione,  il Responsabile accerta, con provvedimento espresso e motivato, l'eventuale nullità, e comunica la circostanza all’organo conferente e al soggetto incaricato e dà avvio, tramite gli uffici competenti, sia  alla  procedura  di  recupero,  di  cui  al  successivo  art.8,  delle  eventuali  somme  indebitamente percepite, sia alla procedura surrogatoria, di cui al successivo art.7.
ART. 6
ORGANO SURROGANTE
L’organo surrogante è così individuato:  
- La Giunta Municipale se l’affidamento nullo sia stato operato dal Sindaco;  
- il Consiglio Comunale, se l’affidamento nullo sia stato operato dalla Giunta Comunale; 
- il Sindaco se l’affidamento nullo sia stato operato dal Consiglio Comunale;  
- il Sostituto del Responsabile di Settore, previamente individuato ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari, se l’affidamento nullo sia stato operato dallo stesso.  
ART. 7
PROCEDURA SURROGATORIA
1. Entro dieci giorni dall’accertamento della nullità dell’incarico, il Responsabile della prevenzione della corruzione invita l’organo surrogante a valutare la necessità di affidare nuovamente l’incarico di cui è stata accertata la nullità.
2. Se l’organo surrogante valuta che sussista, per disposizione di legge o di regolamento, l’obbligo giuridico di procedere alla nomina, procede entro dieci giorni ad attivare la procedura di nomina.
3.  L’organo  che  procede  in  via  sostitutiva  comunica  le  decisioni  assunte  al  Responsabile  della prevenzione della corruzione e trasmette i relativi provvedimenti.  
4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione trasmette il provvedimento con cui accerta la nullità degli incarichi e i provvedimenti sostitutivi al Sindaco, ai Capigruppo consiliari, al Collegio dei Revisori dei Conti, all’Organo Interno di Valutazione (O.I.V), nonché alle autorità competenti di
cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento.
5. Nell'esercizio del potere sostitutivo è sancito l'obbligo di astensione in capo ai componenti degli organi  che  hanno  partecipato  attivamente  all'adozione  degli  atti  relativi  al  conferimento  di incarico di cui è stata accertata la nullità.  
6. L'interdizione degli organi titolari del potere di nomina decorre dal giorno successivo all'atto di accertamento  della  nullità  dello  stesso;  valgono  le  ipotesi  di  esenzione  di  responsabilità  dei componenti degli organi titolari del potere di nomina previsti dalla normativa vigente.
ART. 8
PROCEDURA DI RECUPERO1.  Entro  dieci  giorni  dall'accertamento  della  nullità,  il  Responsabile  della  prevenzione  della corruzione trasmette gli atti al Responsabile del Settore Affari Legali per il recupero delle somme eventualmente già erogate in forza dell’incarico conferito di cui sia stata accertata la nullità.  
2. Dell'avvenuto recupero delle somme di cui al comma 1, il Responsabile del Settore Affari Legali dà comunicazione al Responsabile della prevenzione  della corruzione, al Sindaco, ai Capigruppo Consiliari, al Collegio dei Revisori e all’Organo Interno di Valutazione.
ART. 9
OBBLIGHI DI TRASPARENZA
1. L'atto di accertamento della nullità del conferimento di incarico è pubblicato sul sito web del Comune, nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente”.
2.  Le  dichiarazioni  di  cui  all'art.  3  del  presente  regolamento,  sono  pubblicate  sul  sito  web istituzionale dell’ente in apposita sezione del link “Amministrazione trasparente”.
ART. 10
NORMA TRANSITORIA
1.  In  sede  di  prima  applicazione,  gli  organi  conferenti  comunicano  al  Responsabile  della prevenzione della corruzione, gli incarichi in essere entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione del presente regolamento.  
2. Per gli incarichi in essere, comunicati ai sensi del precedente comma, le dichiarazioni di cui al precedente articolo 3, sono trasmesse al Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 31  ottobre  2015  e,  ove  non  si  sia  provveduto,  successivamente  pubblicate  sul  sito  web istituzionale.

 

 

Modulo 1 - INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA – Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità.
Modulo 2 - ORGANI DI INDIRIZZO – Dichiarazione di insussistenza di cause inconferibilità ed incompatibilità
Modulo 3 - Segretario Generale – Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità
Modulo 4 - AMMINISTRATORI DI ENTI PUBBLICI E DI ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO – Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità

 

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 14/05/2015


 

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Scarica questo file (STATUTO DELLA CONSULTA DELLA LINGUA SARDA - APPROVATO CON DELIB  C C  N 30 DEL 14 05 2015.pdf)Statuto della consulta della lingua sarda 500 kB05-06-2015 10:46


 

 

ART. 1
Istituzione e sede

1.    Visto l’art. 8 c.1 della L.R. del 15 ottobre 1997, n. 26 è istituita la Consulta per la valorizzazione della cultura e della lingua sarda del Comune di Capoterra;
2.    La Consulta ha sede presso  i locali Comunali.

ART. 2
Finalità

1.    Compito preminente della Consulta è di assumere iniziative tese a favorire la conoscenza e la valorizzazione della cultura e della lingua sarda, con particolare riguardo alla sua parlata locale, il Capoterrese,  nonché di formulare osservazioni e proposte all'Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, e presentare appositi programmi di attività;
2.    La Consulta si propone inoltre:
a)    di contribuire alla realizzazione, nel territorio di Capoterra, del bilinguismo perfetto, cioe al diritto all’uso, in un dato luogo, di due lingue in condizioni di parità, così da permettere pari opportunità a tutti i cittadini, qualunque sia la proprio lingua materna;
b)    di contribuire alla diffusione della lingua sarda, della storia e delle tradizioni locali nelle scuole presenti nel territorio del Comune di Capoterra;
c)    di associarsi, eventualmente, con le Consulte di altri Comuni;
d)    di contribuire alla piena partecipazione di tutti quegli organismi o associazioni ritenuti espressione della cultura locale, specie nel settore della lingua sarda, operanti nel territorio comunale;
e)    di promuovere la collaborazione e lo scambio di esperienze afferenti la lingua e la cultura sarda tra altri comuni della Sardegna, nonché all’esterno della Sardegna, soprattutto dove sono presenti comunità sarde o di origine sarda.

ART. 3
Funzioni

In relazione alle proprie finalità la Consulta promuove:
1.    seminari, incontri e dibattiti sui problemi inerenti la lingua e la  cultura  sarda,  la valorizzazione delle tradizioni e della storia  del territorio;
2.    censimenti dei beni culturali presenti nel territorio;
3.     la raccolta, l’ordinamento, l’analisi dei vari aspetti della realtà culturale del territorio;
4.     il reperimento e la raccolta del patrimonio dì cultura popolare e di tradizione orale del territorio;
5.    l’acquisizione e la conservazione di  oggetti e di strumenti inerenti alla tradizione di vita e di lavoro della popolazione capoterrese, quali:  reperti naturalistici, beni bibliografici, raccolte di oggetti d’arte e dì artigianato, raccolte di strumenti musicali, raccolte di oggetti e di strumenti di lavoro ed altro;
6.    l’organizzazione dì concorsi e premi per gli elaborati in prosa, poesia e per canti in lingua sarda per la musica, la saggistica e la ricerca scientifica in Sardegna, specificamente indirizzati all’approfondimento del valori culturali del popolo sardo;
7.    l’organizzazione di manifestazioni che abbiano per scopo la diffusione della conoscenza dell’isola e della civiltà sarda, in tutte le sue espressioni, specie nel campo linguistico, materiali e spirituali;
8.    pubblicazioni inerenti all'oggetto delle indagini compresi  testi audiovisivi in lingua sarda o, comunque,  relativi alla cultura dell'Isola;
9.     l’ideazione e l’attuazione di progetti di ricerca e di sperimentazione nei settori della musica, del teatro e delle arti visive finalizzati al raccordo ed al dialogo tra cultura sarda e altre culture;
10.    la ricerca, il recupero, la trascrizione  la catalogazione e la divulgazione di materiali documentali giacenti in archivi esteri, che abbiano riferimento alla storia sarda.

ART. 4
Composizione

1.    La Consulta è composta dal Sindaco, dall'Assessore alla Lingua Sarda e da sei esperti del settore, professionalmente qualificati, o anche da persone  interessate alla valorizzazione dei beni culturali e, comunque,  legate alla Comunità Capoterrese, e da un numero di Consiglieri Comunali pari a quello previsto per le Commissioni Consiliari permanenti , nella legislazione in corso, secondo le modalità previste per dette Commissioni;
2.    La Consulta è presieduta dal Sindaco, in caso di sua assenza dall’Assessore alla Lingua Sarda, in caso di assenza di entrambi dal Vice Presidente. Il Vice Presidente della Consulta è un Consigliere Comunale, componente della stessa, eletto nella prima seduta utile;
3.    In ogni seduta il presidente nomina un segretario verbalizzante, scelto tra i componenti presenti.

ART. 5
Durata

1.    La Consulta dura in carica quanto il Consiglio Comunale e comunque sino al rinnovo di quest’ultimo.

Art. 6
Convocazioni

1.    La Consulta si riunisce:
a)    in via ordinaria possibilmente ogni tre mesi
b)    In via straordinaria quando lo richiede il Presidente o i due terzi dei componenti la Consulta
2.    La Consulta è convocata con avviso scritto, contenente l’indicazione del giorno, ora, luogo dell’adunanza e dell’ordine del giorno da trattare. L’avviso è recapitato ai componenti la Consulta di norma mediante sistemi telematici di comunicazione, almeno due giorni prima della data fissata per la seduta, salvo casi straordinari o di particolare urgenza per i quali la Consulta può essere convocata in qualsiasi momento con avviso che può essere consegnato e/o inoltrato nelle forme più opportune purché tutti i componenti ne siano informati.
3.    Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti.
4.    La seduta è valida quando siano presenti la metà più uno dei componenti.
5.    I componenti che si assentano per tre volte consecutive non giustificate, decadono dall’incarico.
6.    Di ogni riunione della Consulta viene redatto un apposito verbale dal segretario della stessa, da riconsegnare all’Ufficio Segreteria Generale e all’ Ufficio della Lingua Sarda del Comune di Capoterra.


ART. 7
Oneri a carico del Comune

E’ a carico del Comune la quota parte delle spese non coperta da contributi regionali da sostenere per la costituzione e il funzionamento della Consulta e per l’attuazione dei programmi nei limiti previsti dal bilancio.


ART. 8
Oneri a carico del Comune

La Consulta, avvalendosi dell’ Ufficio della Lingua Sarda del Comune di Capoterra provvederà alla traduzione in lingua sarda del presente Statuto.

 

 

 

 

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 17/04/2015
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 08/05/2015


 

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Scarica questo file (delibera CC 18 2015.pdf)Delibera n. 18/2015 221 kB22-04-2015 10:15
Scarica questo file (cc_28_2015.pdf)Delibera n. 28/2015 227 kB14-05-2015 12:50
Scarica questo file (regolamento POIC_2.pdf)Regolamento per la disciplina di agevolazioni fiscali a favore delle imprese 381 kB14-05-2015 12:59


 

 

 

 

 

Articolo 1 - Oggetto
a. Il  presente  regolamento  ha  la  finalità  di  favorire  l'insediamento  di  nuove  attività produttive, promuovere lo sviluppo economico del territorio e l'occupazione.
b. Disciplina  la  concessione  di  agevolazioni  in  favore  delle  imprese  che  aprano  una sede  operativa  nel  Comune  di  Capoterra, in data successiva all'approvazione del medesimo, nonché delle imprese già esistenti che risulteranno beneficiarie dei finanziamenti a valere sul Fondo PISL-POIC FSE.

Articolo 2 – Agevolazioni
a. Le  agevolazioni  saranno determinate  in  proporzione  ai seguenti  tributi  comunali:  IMU,  TARI, TASI, TOSAP,  ICP,  Diritto  PPAA, relativamente agli immobili direttamente e interamente utilizzati dall'impresa per lo svolgimento dell'attività, regolarmente pagati per tre esercizi consecutivi decorrenti:
- dall'inizio  dell'attività  nella  nuova  sede  (comprovata  dalla  data  risultante  al Registro  Imprese  tenuto  presso  la  Camera  di  Commercio),  nel  caso  delle imprese di nuova costituzione;
- dalla comunicazione di riconoscimento del mutuo da parte della SFIRS, nel caso delle  imprese  già  esistenti  che  risulteranno  beneficiarie  dei  finanziamenti  a valere sul fondo PISL-POIC-FSE.
b. Tali  agevolazioni  saranno  determinate  nella  misura  del  50%  dei  tributi  pagati nell'anno  precedente,  fino  ad  un  massimo  di  €  1.000,00,  a  decorrere  dall'anno d'imposta 2015 e successivi.
c. I  contributi  di  cui  al  presente  regolamento  rientrano  nel  regime  degli  "aiuti  de minimis"  di  cui  al  regolamento  della  Comunità  Europea  e,  pertanto,  per  poter usufruire dell'agevolazione, è necessario che non siano superati i limiti previsti per ciascuna impresa. Tale condizione dovrà essere certificata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Articolo 3 - Soggetti beneficiari
a. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 2 i soggetti di età superiore ai 18  anni  che  vogliono  realizzare  un  progetto  d’impresa,  purché  la  sede  operativa aperta in data successiva all'approvazione del presente regolamento risulti ubicata nel Territorio di Capoterra.
b. Possono accedere alle medesime agevolazioni, con le stesse priorità, anche tutte le imprese  già  esistenti  che  risulteranno  beneficiarie  dei  finanziamenti  a  valere  sul fondo PISL-POIC-FSE.

Articolo 4 - Requisiti per l'ammissibilità ed esclusioni
a. Possono  presentare  domanda  di  agevolazione  le  imprese  che,  alla  data  di presentazione  della  domanda,  posseggono  tutti  i  seguenti  requisiti,  nessuno escluso:
• essere "in attività" e regolarmente iscritte al Registro delle imprese o all'Albo Artigiani presso la Camera di Commercio;
• trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento,  concordato  preventivo,  amministrazione  controllata  o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;  
• non  trovarsi  in  una  delle  condizioni  di  “difficoltà”  previste  dalla Comunicazione  della  Commissione  Europea  2004/C  244/02  in  materia  di Orientamenti  Comunitari  sugli  aiuti  di  Stato  per  il  salvataggio  e  la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
• essere in regola con l'assolvimento degli obblighi in materia previdenziale e assicurativa.
b. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo di erogazione delle agevolazioni.
c. Il  venir  meno  anche  di  uno  solo  dei  requisiti  di  cui  al  comma  a)  comporta decadenza  automatica  dal  beneficio  concesso,  a  decorrere  dal  verificarsi dell'evento; l'importo dell'agevolazione viene pertanto rideterminato in proporzione.
d. Sono esclusi dalle agevolazioni:
• coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società  o  imprese  in  genere,  hanno  contenziosi  di  qualsiasi  genere  con  il Comune di Capoterra;
• coloro  i  quali  risultano  morosi  verso  il  Comune  per  tributi  e  tasse  in  genere, salvo la preventiva regolarizzazione delle posizioni debitorie;

Articolo 5 - Iniziative ammissibili e settori di intervento
 a. Ai fini della concessione delle agevolazioni previste dal presente regolamento, sono ammissibili  le  iniziative  appartenenti  ai  settori: Attività Manufatturiere (Sez. C), Commercio all’ingrosso e al dettaglio escluso quello di autoveicoli e motoveicoli (Sez. G), Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione (Sez.I).

Articolo 6 - Procedimento
a. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente regolamento devono  presentare  al  Comune  di  Capoterra  –  Sportello  Unico  Attività  Produttive/Commercio, entro  il  mese  di  aprile  di  ogni  anno,  apposita  istanza  di  ammissione  al  beneficio, allegando idonea documentazione dimostrativa del regolare pagamento dei tributi comunali  di  cui  all'articolo  2  riferiti  all'anno  d'imposta  precedente,  nonché dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà  relativa  al  possesso  dei  requisiti richiesti.
b. L'ufficio  competente  all'istruttoria  effettuerà  le  opportune  verifiche  ai  fini  della concessione  del  beneficio,  e  predisporrà  la  graduatoria  dei  soggetti  ammessi secondo i criteri di cui agli artt. 3 e 5. L’Ufficio Tributi provvederà  alla quantificazione delle agevolazioni  compatibilmente con le disponibilità di bilancio.


 

 

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 23/12/2014


 

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Scarica questo file (REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO SUAP.pdf)Regolamento per l\\\\\\\\\\\\\\\'organizzazione e funzionamento  318 kB05-01-2015 10:04
Scarica questo file (delibera gc 189 2014.pdf)delibera n. 189/2014 221 kB05-01-2015 10:06


 

 

 

Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento dello sportello unico per le attivita' produttive, bed&breakfast e circoli privati

 

 


Art. 1 – ISTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE
Il presente regolamento, nell'ambito della più generale disciplina sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, definisce  i  criteri  organizzativi  ed  i  metodi  di  gestione  operativa  dello  Sportello  Unico  per  le  Attività Produttive (SUAP), previsto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, titolo II, capo IV, e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, come modificato ed integrato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440, dalla L.R. 3/2008 art.1 commi 16-32 e quanto disciplinato dall’art. 38 del D.L. n. 112/2008 convertito dalla L. n. 133/2008 e attuato dal D.P.R. n. 160/2010 e dalla Deliberazione Regionale n. 39/55 del 23.9.2011 “ Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive ”.
 Al servizio sono assegnate risorse umane, finanziarie e tecniche adeguate alle finalità che devono essere perseguite, secondo i programmi definiti dall'Amministrazione.
Il  presente  Regolamento  organizza  il  funzionamento  del  SUAP  anche  il  relazione  alle  attività  di Bed&Breakfast e dei circoli privati.  

Art. 2 – DEFINIZIONI
per Regione s’intende la Regione Autonoma della Sardegna.  
• per Coordinamento Regionale s’intende il Tavolo istituito con delibera della Giunta Regionale n.38/23 del 24.10.2003.  
• per SUAP s’intende lo Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (titolo II, capo IV) ed al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 come modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440;  
•  per  Accordo  per  l’attuazione  del  procedimento  unico  ai  sensi  del  d.p.r.  447/98  si  intende  l’accordo approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 27/2 dell’8 giugno 2004;  
•  per  responsabile  dell’ufficio  SUAP  s’intende  il  dirigente  responsabile  della  struttura  presso  la  quale  è istituito  lo  Sportello  Unico  per  le  Attività  Produttive  ovvero  di  altro  dirigente  della  stessa  struttura individuato ai sensi di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune.  
• per responsabile del procedimento Suap s’intende il responsabile unico del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del provvedimento finale.  
• per referente del Suap in altri uffici comunali si intende il dipendente individuato come responsabile delle fasi procedimentali di competenza di una Direzione ma ricomprese nello Sportello Unico per referente del Suap presso Amministrazioni terze si intende il dipendente da ciascuna individuato come responsabile dei procedimenti di loro competenza ricompresi nel Suap •  per  provvedimento  unico  s’intende  il  provvedimento  conclusivo  del  procedimento che rappresenta, a tutti gli effetti, titolo unico per la realizzazione dell’intervento richiesto dall’interessato ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (titolo II, capo IV) e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 come modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440;
 
Art. 3 – FINALITÀ
1.  Il  SUAP  è  competente  al  rilascio  del  provvedimento  unico  per  la  localizzazione,  realizzazione, ristrutturazione,  riconversione,  ampliamento,  cessazione,  riattivazione  di  impianti  produttivi destinati ad  attività  nel  settore  artigianale,  industriale,  commerciale,  turistico-ricettivo,  delle  attività  agricole, dei  pubblici  esercizi  e  dei  servizi  nonché  per  eseguire  opere  interne  ai  fabbricati    adibiti    ad    uso  d’impresa    quando    necessitano    di    provvedimenti    autorizzatori  provenienti    da    diversi    uffici  amministrativi.  Per  le  attività  commerciali  resta  salvo  quanto disposto dal D.Lgs 31 Marzo 1998, n° 114.
2.  Nella definizione di “attività economiche produttive di beni e servizi” rientrano in genere tutte le attività  che  configurano  la  realizzazione  di  un  bene  materiale  o  di  un  servizio  finalizzato  a, comprese  le  attività  commerciali,  di  somministrazione,  le  attività  economiche  svolte  in  forma artigianale o industriale, le attività agricole, le attività turistico ricettive e l’edilizia. Sebbene non siano  considerate  propriamente  attività  produttive,  l’attività  di  bed&breakfast  e  i  circoli  sono disciplinati dal presente regolamento. 3.  Il Suap, nei casi di  impianti a struttura semplice individuati secondo il disposto della delibera della Giunta Regionale n. 25/2  del 1 giugno 2005, è competente al rilascio delle autorizzazioni secondo il procedimento previsto dal D.P.R. n.447/98 art. 6 - comma 6.   
4.  Il Comune di Capoterra riconosce nel SUAP, in considerazione della rilevante portata economico sociale  del  servizio,  una  struttura  organizzativa  che  deve  essere  costantemente  innovata  con tecnologie  adeguate  e  sviluppata  per  il  perseguimento  di  una  maggiore  efficacia  ed  efficienza dell’azione  amministrativa,  secondo  principi  di  professionalità,  competenza,  responsabilità  e rispondenza alle esigenze dell’imprenditore.
5.  Lo Sportello Unico per le attività produttive persegue le finalità di   
•  Semplificare e migliorare le relazioni tra la Pubblica Amministrazione e le imprese;   
•  Ridurre i costi ed i tempi necessari agli investimenti delle imprese;  
•  Valorizzare il territorio e l’economia locale;
 
Art. 4 – MODALITÀ DI GESTIONE INFORMATICA DEL PROCEDIMENTO  
1. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività produttive di beni e  servizi  rientranti  nel  campo  di  applicazione  del  SUAP  nonché i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati  esclusivamente  in  modalità  telematica  attraverso  il  portale  regionale,  secondo  quanto disciplinato  nel  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  160  del  2010  e  nelle  Direttive  della Deliberazione Regionale n. 39/55 del 23.9.2011, ed esclusivamente  inseriti nel portale regionale del SUAP.
2. La presentazione con modalità diversa da quanto riportato al comma 1 determina inammissibilità delle istanze  nell'ambito  del  procedimento  ordinario  e  irricevibilità  delle  procedure  nell'ambito  del procedimento automatizzato, non comporta in ogni caso attivazione di alcun procedimento amministrativo e non producono alcun effetto giuridico.
 
Art. 5 - RESPONSABILE DELLA STRUTTURA E COMPITI
6.  Alla  direzione  del  SUAP  è  posto    il  Responsabile  del  Settore  che  potrà  delegare,  in  caso  di temporaneo  impedimento,  nei  tempi  e  nelle  modalità  di  legge,  un  incaricato  per  la sua sostituzione (comprese situazioni di incompatibilità o assenza).
7.  Il  Responsabile  del  SUAP  sovrintende  a  tutte  le  attività  necessarie  al  buon  funzionamento  del servizio ed in particolare:
-  emana l’atto conclusivo del procedimento ordinario nonché degli atti di interruzione e sospensione del procedimento, della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda nonché della comunicazione di esito negativo del procedimento;
-  adotta  tutti  i  provvedimenti,  anche  organizzativi,  concernenti  il  SUAP,  compresi  tutti  gli  atti  che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno;
-  cura la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi gli autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
-  nomina i responsabili del procedimento ai quali è affidata anche l’istruttoria amministrativa della pratica e la redazione degli atti di gestione amministrativa necessari; è responsabile della corretta gestione del procedimento e degli endoprocedimenti attivati fino alla conclusione, nel rispetto della tempistica di legge;   
-  Coordina l’attività dei responsabili dei procedimenti e vigila al fine di assicurare il buon andamento delle procedure di diretta competenza;
8.  Le  Amministrazioni  competenti  devono  eseguire  le  verifiche  sulle  autocertificazioni  e  sulle dichiarazioni  rese  dall’interessato  e  dai  suoi  tecnici  di  fiducia  e,  eventualmente,  adottare  i provvedimenti  di  cui  all’art.  1,  comma  28,  della  LR  3/2008.  Nel  caso  di  accertata  carenza  di conformità  rispetto  alle  norme  di  legge,  gli  uffici  comunali  e  le  Amministrazioni  pubbliche  cui
compete la verifica delle dichiarazioni autocertificative sono tenuti a procedere autonomamente all’emissione  dei  provvedimenti  interdittivi  o  prescrittivi  che  ritengono  necessari  in  applicazione delle  vigenti  disposizioni  di  legge,  trasmettendo  in  via  telematica  al  SUAP  ogni  atto  inerente  il procedimento stesso; il SUAP inoltra tali atti a tutti gli Enti Terzi coinvolti nel procedimento.
 
Art. 6 – COORDINAMENTO
1.  Il  SUAP  esercita  compiti  di  coordinamento,  limitatamente  alle  attività  disciplinate  dal  presente regolamento, nei confronti delle altre strutture del Comune coinvolte nel procedimento.
2.  Il Responsabile del SUAP emana apposite direttive onde assicurare uniformità di indirizzo, richiede prestazioni  di  attività  collaborativa  ai  responsabili  delle  altre  strutture,  nonché  dispone  la costituzione  di  gruppi  di  lavoro,  con  le  strutture  interessate,  per  l’esame  di  problematiche organizzative o procedurali di interesse comune.
3.  Tutte le strutture coinvolte nei procedimenti devono assicurare, in ogni caso, per gli adempimenti di rispettiva  competenza,  una  sollecita  attuazione  ed  il  pieno  rispetto  dei  termini  prescritti,  dando priorità  di  espletamento  alle  pratiche  relative  ad  insediamenti  produttivi  oggetto  del  presente Regolamento.
4.  Il Responsabile del SUAP ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti, detenuti dagli uffici e dalle Amministrazioni  coinvolti  nel  procedimento,  utili  per  l’esercizio  delle  proprie  funzioni. Analogamente  i  responsabili  delle  altre  strutture  comunali  o  di  altre  Pubbliche  Amministrazioni,  cointeressati ai procedimenti, hanno diritto di accesso agli atti e documenti del SUAP.

Art. 7 - ACCESSO ALL’ARCHIVIO INFORMATICO   
1.  E’  consentito,  a  chiunque  vi  abbia  interesse,  l’accesso  all’archivio  informatico  del  SUAP,  per l’acquisizione di informazioni. L'accesso agli atti è disciplinato dal "Regolamento per la disciplina del diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi  e  del  procedimento  amministrativo  e  dei  termini procedimentali", approvato dal Consiglio Comunale di Capoterra.
2.  L'accesso  all'archivio  informatico  deve  garantire  in  ogni  caso  il  rispetto  della  normativa  in materia  di  privacy,  oltre  che  di  quella  relativa  alle  limitazioni  al  diritto  di  accesso  ai  documenti amministrativi previsti dalla normativa vigente e dal regolamento comunale.
 
Art. 8 - PROCEDIMENTO
1.  Il  procedimento  è  disciplinato  dalla  L.R.  3/2008  e  ss.mm.ii.  e  dalle  direttive  regionali  di applicazione. Presso  il SUAP è attivato un front-office preposto a fornire i chiarimenti necessari alla corretta compilazione della modulistica, per servizi di natura informativa e di consulenza, per l’assistenza  e  l’orientamento  alle  imprese  sulle  procedure  autorizzatorie  e  sugli  adempimenti normativi richiesti. Tra le funzioni rientrano l’attività promozionale e/o di marketing territoriale, per  la  promozione  delle  conoscenza  su  opportunità,  agevolazioni,  finanziamenti  e  sostegni all’imprenditoria locale e per l’occupazione.
2.  Il procedimento unico ha inizio con la presentazione telematica da parte dell’imprenditore al SUAP della DUAAP (Dichiarazione Unica Autocertificativa  Attività Produttive), corredata nei casi previsti dalla normativa della certificazione di cui alla L. 266/2002 (DURC), e in regola con gli adempimenti connessi al pagamento di spese e/o diritti.
3.  Dalla  data  di  inserimento  nel  portale  regionale  decorre  il  termine  per  la  sua  conclusione. Giornalmente  gli  addetti  incaricati  verificano  le  nuove  pratiche  pervenute  sul  portale  regionale http://www.sardegnaimpresa.eu/it/.
4.  Entro  2  giorni  lavorativi  dalla  data  di  inserimento,  la  pratica,  se  correttamente  compilata,  è trasmessa  per  via  telematica  agli  Enti  Terzi  per  il  parere  di  competenza.  Il  SUAP  provvede all’acquisizione di tutti i pareri, nullaosta o atti di assenso comunque denominati, da parte degli ufficio e amministrazioni competenti anche mediante la conferenza dei servizi ai sensi dell’art.14 e seguenti della L. 241/1990.
5.  Le  integrazioni  documentali  devono  essere  richieste  dagli  Enti  terzi  entro  7  giorni  lavorativi  dal ricevimento della pratica.
6.  Il termine per la presentazione delle integrazioni documentali è fissati in 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’ente terzo o del SUAP, pena l’archiviazione della previo preavviso con assegnazione  di  un  ulteriore  termine  perentorio  di  10  giorni  per  la  presentazione  della documentazione richiesta.
7.  Nel caso in cui la tipologia di intervento lo richieda, l’interessato comunica prontamente al SUAP l’ultimazione dei lavori corredata dal certificato del direttore dei lavori che attesta la conformità dell’opera  al  progetto  presentato  e,  nei  casi  previsti,    il  certificato  di  collaudo  effettuato  da  un professionista abilitato.
8.  A fine lavori, in caso di opere edilizie, con separata DUAAP, deve essere presentata la pratica di agibilità secondo la specifica modulistica. Nell’ambito dei procedimenti Suap  tutte le dichiarazioni, le relazioni e gli elaborati tecnici devono essere firmati  digitalmente  a  pena  di  irricevibilità  dal  soggetto  tenuto  alla  sottoscrizione  degli  stessi;  la  firma digitale  del  soggetto  interessato  può  essere  sostituita  da  quella  di  altro  soggetto  incaricato  a  mezzo  di procura  speciale;  la  mancanza  della  procura  comporta  altresì  l’irricevibilità  della  pratica  SUAP.  Non  è  richiesta  la  sottoscrizione  digitale  sui  documenti  da  presentare  in  copia.  La  modulistica  regionale  e  i documenti devono essere obbligatoriamente inoltrati in formato pdf/A, e gli elaborati grafici di progetto nel formato dwf, mentre la pratica nel suo complesso non dovrà superare la dimensione massima di 50 MB.  Nel  caso  di  pratiche  eccedenti  la  dimensione  massima  consentita  dalle  infrastrutture  tecnologiche usate  dal  SUAP è possibile concordare con il SUAP metodi di trasmissione telematici alternativi, pur nel rispetto dell’art. 5 comma 5 del DPR 160/2010.
La  pratica  SUAP  è  trasmessa  agli  Enti  Terzi  attraverso  la  piattaforma  Suap  regionale.  Gli  Assessorati regionali  e  gli  altri  Enti  e  Agenzie  regionali  utilizzano  quale  strumento  di  gestione  della  pratica  la piattaforma  regionale.  In  caso  di  indisponibilità  di  una  casella  PEC  da  parte  degli Enti Terzi coinvolti nel procedimento unico, la trasmissione potrà avvenire mediante la posta elettronica ordinaria, purché vi sia certezza della correttezza degli indirizzi utilizzati; a tal fine, sono sempre validi gli indirizzi pubblicati sui siti istituzionali degli Enti. In caso di utilizzo della posta elettronica ordinaria, il SUAP provvede a inviare una notifica  di  trasmissione  anche  a  mezzo  fax.  Tale  indisponibilità  può  essere  segnalata  al  monitoraggio istituzionale di cui all’art. 11 del DPR 160/2010 e al Coordinamento Regionale SUAP di cui al successivo art. 21.
In nessun caso i termini stabiliti dalle presenti Direttive possono essere ritardati a causa della  inadeguata dotazione delle necessarie attrezzature informatiche da parte dei SUAP e degli Enti Terzi.
La  responsabilità  per  ogni  eventuale  ritardo  derivante  dal  mancato  utilizzo  delle  tecnologie  per  la trasmissione telematica dei documenti ricade interamente sull’Amministrazione inadempiente.

Art.9 – PREISTRUTTORIA
Salva  la  possibilità  di  avviare  in  ogni  momento  uno  dei  procedimenti  di  cui  ai  precedenti  articoli, l'interessato può chiedere alla struttura:  
a)  un  parere  preventivo,  cioè  una  pronuncia  sulla  conformità,  allo  stato  degli  atti  in  possesso  della struttura, dei progetti preliminari ai vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, con la normativa commerciale, igienico-sanitaria e la restante normativa inerente una delle attività di cui al presente regolamento. Lo Sportello, sentiti eventualmente gli uffici interni e quelli degli enti interessati, si pronuncia senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento amministrativo.
Il parere è rilasciato nel termine di 20 giorni per i procedimenti di minore complessità e comunque nel termine massimo di 90 giorni per gli altri procedimenti. L’interessato può, in qualunque momento e salvo il pagamento  dei  diritti  di  istruttoria  comunque  dovuti,  rinunciare  al  parere  preventivo  e  presentare  la domanda unica;   
b) l'indizione di una conferenza di servizi preistruttoria di cui all’art. 14 comma 1 della legge n. 241/90 e s.m.i., cioè un incontro preliminare con il Responsabile ed i referenti della struttura al fine di chiarire l'iter procedimentale  ottimale,  anche  in  relazione  ai risparmi  di  tempo,  denaro  e  risorse,  per la realizzazione dell'opera richiesta. La riunione, ove ritenuta necessaria, è convocata entro 30 giorni dalla richiesta.  
Della riunione è redatto apposito verbale che è trasmesso all'interessato.  
 
Art.10 – BED&BREAKFAST E CIRCOLI PRIVATI
Le  attività  di  Bed  &  Breakfast  sono  disciplinate  dall’art.6  della  L.R.  12  agosto  1998  n.27  e  dalla deliberazione della Giunta Regionale n.10/43 del 21-02-2013 recante “Linee Guida per l’esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione – Bed & Breakfast (B&B).
L’avvio dell’attività è soggetto alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) che viene compilata in regime di autocertificazione da presentare al Comune in formato cartaceo.
Le dichiarazioni false, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e delle pene previste dall’art.19 comma 6 della L. 241/1990 (reclusione da 1 a 3 anni) ove il fatto non costituisca più grave reato.
A tale dichiarazione vanno allegati in duplice copia :
-  planimetria dell’immobile con l’indicazione delle camere e dei bagni riservati agli ospiti;
-  certificato di abitabilità o dichiarazione sostitutiva di certificazione;  
-  dichiarazione di adeguamento alle vigenti normative di idoneità degli impianti;  
-  data di inizio dell’attività e periodo di disponibilità all’accoglienza;  
-  eventuali collaboratori domestici al servizio della famiglia.  
L'inizio dell'attività può avvenire subito dopo la presentazione al Comune della SCIA, a condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa degli allegati previsti.  
Nel  rispetto  delle  condizioni  e  dei  termini  previsti  dalla  legislazione  nazionale  e  regionale  vigente,  il Comune,  entro  60  giorni  dal  ricevimento  della  SCIA,  provvede  ad  effettuare  la  verifica  dei  requisiti dichiarati  nella  SCIA  presentata  e  la  sussistenza  dei  requisiti  e  delle  condizioni  di  cui  alla  presente deliberazione, ivi compresa la verifica in loco.  
In caso di esito negativo delle verifiche effettuate, il Comune adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti.
Il titolare ha l’obbligo di presentare, al Comune territorialmente competente, istanza di variazione in caso di qualunque modificazione relativa ai requisiti o alle dichiarazioni contenute nella SCIA o nelle precedenti comunicazioni  (es.  modificazione  dei  prezzi,  del  periodo  di  chiusura  obbligatorio,  delle  caratteristiche inerenti l’immobile, ecc.). L’istanza di variazione deve essere presentata al Comune competente entro 30 giorni dalla avvenuta variazione. La mancata comunicazione comporta l’applicazione delle sanzioni previste ai sensi di legge, in caso di variazioni sostanziali inerenti l’esercizio dell’attività quest’ultima potrà essere equiparata ad esercizio abusivo.  
In caso di cessazione dell’attività è necessaria la presentazione, al Comune territorialmente competente, di apposita  comunicazione  da  trasmettersi  entro  30  giorni  dalla  cessazione  dell’attività  a  cura  del  titolare dell’attività. L’omessa presentazione dell’istanza di cessazione nei termini previsti, comporta l’applicazione delle sanzioni previste ai sensi di legge.  
La sospensione temporanea dell’attività di Bed and Breakfast è consentita per comprovate esigenze, per un periodo non superiore a sei mesi, prolungabile di ulteriori sei mesi, dandone preventiva comunicazione al Comune.  
Per  quel  che  concerne  i  circoli  privati,  l’avvio,  la  gestione  e  la  cessazione  dell’attività  è  soggetto  alle medesime procedure del B&B, con la presentazione  della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) che viene compilata in regime di autocertificazione da presentare al Comune.
Alla SCIA di avvio dell’attività vanno allegati:
-  planimetria dell’immobile con l’indicazione della destinazione d’uso degli ambienti;
-  certificato di abitabilità o dichiarazione sostitutiva di certificazione;  
I circoli privati sono soggetti alle normativa in materia di somministrazione di alimenti e bevande.
 
Art. 11 - TARIFFE
I  servizi  resi  dallo  Sportello  unico  sono  soggetti  al  pagamento    di  diritti  di  segreteria  determinati  come
segue:
-  Pratiche senza profili edilizi e Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) : € 50,00
-  Parere preventivo per pratiche senza profili edilizi e Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA): € 50,00
-  Pratiche con profili edilizi: € 80,00
-  Parere preventivo per pratiche con profili edilizi: € 80,00
-  Pratiche  per  le  quali  è  attivata  una  conferenza  dei  servizi  ai  sensi  del’art.14  e  seguenti  della  L. 241/1990: € 150,00
-  Procedure di collaudo impianti produttivi: € 150,00
 
Art. 12 - SANZIONI  
La  falsità  di  eventuali  autocertificazioni,  prodotte  a  corredo  delle  istanze  dall'interessato  e/o  da  altri soggetti in sua vece, comporta responsabilità penali ed è causa ostativa al rilascio dell’autorizzazione finale, in base alle vigenti disposizioni normative.  
2. Lo Sportello Unico ha facoltà di esercitare controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte, senza aggravare il procedimento amministrativo.
 
Art. 13 - ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento viene pubblicato per quindici giorni all’Albo Pretorio del Comune ed entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione della sua approvazione.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 28/08/2014
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 26/06/2015
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 27/07/2015
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 09/04/2019
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 20/12/2019


 

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TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI


ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1.    Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Capoterra istituita dall’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2.    Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.


ART. 2
PRESUPPOSTO

1.    L’imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.


ART. 3
SOGGETTO ATTIVO

1.    E’ soggetto attivo del tributo il Comune di Capoterra per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.


ART. 4
COMPONENTI DEL TRIBUTO

1.    Il tributo si articola in due componenti:
    la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
    la componente servizi, articolata a sua volta:
a)    nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
b)    nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)


ART. 5
OGGETTO DEL TITOLO

1.    Il presente titolo disciplina l’applicazione nel Comune di Capoterra dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall’art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall’art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall’art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2.    La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall’art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23.
3.    Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.


ART. 6
SOGGETTO ATTIVO

1.    Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Capoterra. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l’imposta deve essere corrisposta al Comune di Capoterra in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.


ART. 7
PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1.    Il presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili siti nel territorio del comune di Capoterra, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.
2.    L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
a)    alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b)    ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
c)    alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d)    ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.


ART. 8
DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE  PRINCIPALE

1.    Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 5 del presente regolamento:
a)    per fabbricato si intende, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell’art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
b)    per area fabbricabile si intende, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell’art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali ( le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile) di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
c)    Per terreno agricolo, si intende ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;
d)    Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L.6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
e)    Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l’effettività dell’esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.


ART. 9
SOGGETTI PASSIVI

1.         Sono soggetti passivi dell'imposta:
a)    il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
b)    il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
c)    il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
d)    il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
e)    il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.


ART. 10
BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI

1.    La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.
2.    Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, ai sensi del comma 48 dell’articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall’articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214, per i seguenti moltiplicatori:
)160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
)140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
)80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
)60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
)55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3.    Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell’articolo 5 del D.Lgs 30/12/1992, n. 504 ai sensi del quale fino all’anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo;
4.    Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1 gennaio 2014, pari a 75. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, è prevista l’esenzione in quanto il Comune di Capoterra è ricompreso nell’elenco di cui alla Circolare Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.


ART. 11
BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1.    Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2.    Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, agevolando l’individuazione della base imponibile delle aree edificabili, la Giunta Comunale può stabilire annualmente i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.
3.    Resta inteso che i valori approvati ai sensi del presente articolo assolvono alla sola funzione di orientare il contribuente nella determinazione della base imponibile, facilitando il versamento dell’imposta, e non costituiscono in alcun modo una limitazione del potere di accertamento del comune.
4.    Tali valori potranno essere modificati annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale. In mancanza di intendono confermati i valori stabiliti per l’anno precedente.
5.    In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.


ART. 12
BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1.    La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a)    per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;
b)    per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’Ufficio Urbanistica comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2.    Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente articolo, l’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380. L’immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata. Ai fini del riconoscimento della agevolazione, il soggetto passivo presenta all’Ufficio Protocollo del Comune apposita dichiarazione con allegata idonea documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell’immobile. Il personale tecnico dell’Ufficio Urbanistica provvederà ad accertare con perizia a carico del proprietario, entro i 60 giorni successivi, la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare pena la decadenza dell’eventuale beneficio.
3.    In alternativa il soggetto passivo può presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante l’esistenza del provvedimento di inagibilità o inabitabilità reso dall’Autorità competente. Nel caso sia confermato il diritto all’agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione.
4.    Per i fabbricati per i quali, in ambito di vigenza dell’imposta comunale sugli immobili, il contribuente aveva provveduto a richiedere la riduzione d’imposta al 50% ai sensi dell’articolo 8, comma 1, D. Lgs. n. 504/1992, avendo correttamente adempiuto agli obblighi formali previsti (presentazione della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentazione della dichiarazione di variazione ICI al fine di comunicare lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo) e non avendo lo stesso contribuente ricevuto dall’Ufficio tributi formale diniego all’applicazione della riduzione, viene mantenuta la possibilità di applicare l’agevolazione (riduzione del 50% della base imponibile) anche ai fini IMU in via continuativa, sempreché i fabbricati siano ancora in possesso dei requisiti qualificanti lo stato di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo come definiti dal presente articolo.


ART. 13
ALIQUOTE E DETRAZIONI

1.    Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell’art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell’art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell’esercizio della potestà regolamentare di cui all’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
2.    Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall’art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.
3.    La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l’anno precedente.


ART. 14
DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1.    Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2.    La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
3.    La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.


ART 15
FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1.    Il Comune considera equiparata all'abitazione principale:
    l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2.    A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
3.    Il Comune considera altresì, equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato d’uso gratuito dal soggetto passivo ad un parente in linea retta entro il primo grado, ovvero tra genitori e figli.
Si precisa che l’abitazione data in comodato:
a) deve essere utilizzata come abitazione principale, quindi con residenza anagrafica e dimora;
b) non deve essere classificata in quelle di lusso (A1, A8 e A9);
c) l’agevolazione opera per una sola unità immobiliare e si estende anche alle eventuali pertinenze, pur nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C6, C2 e C7;
d) l’agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00;

ART 16
ESENZIONI

1.    Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2.    Si applicano altresì, le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504:
b)    i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
c)    i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
d)    i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
e)    i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
f)    i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
h)    i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Capoterra è ricompreso nell’elenco di cui alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
i)    gli immobili utilizzati e posseduti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222, gli immobili utilizzati e posseduti dalle ONLUS regolarmente registrate all’anagrafe istituita presso l’Agenzia delle Entrate ed ai sensi del D.Lgs 504/92 che operino nel settore n° 3 (beneficenza), nel settore n° 6 (sport dilettantistico), nel settore n° 8 (tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente), del settore n° 10 (tutela dei diritti civili) e del settore n° 11 (ricerca scientifica di particolare interesse sociale), nonché alle Cooperative S.r.l. a mutualità prevalente e senza scopo di lucro, iscritte all’apposito albo del Ministero del Lavoro, purché lo statuto preveda esplicitamente che gli eventuali utili siano utilizzati per il finanziamento delle attività dell’ente e che in caso di scioglimento della Società l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale effettivamente versato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere interamente devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dalla legge 31.01.1992 N. 59 e successive modificazioni ed integrazioni.
E’ però esclusa l’esenzione per i beni immobili non direttamente utilizzati, indipendentemente dalla natura, gratuita od onerosa, con la quale ne risultasse ceduto ad altri l’utilizzo, nonché per i fabbricati destinati ad attività commerciale. L’esenzione non può comunque operare nei confronti della quota di imposta riservata allo Stato, nonché per i fabbricati classificati nella categoria catastale “D”.
3.    Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4.    Sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.
5.    Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
6.    Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e comma 2 lettera i), i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.


ART. 17
QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

1.    E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all’aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2.    Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3.    La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4.    Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.


ART. 18
VERSAMENTI

1.    L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma.
2.    Il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell’apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.
3.    Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4.    Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.
5.    Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
6.    Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che si riferiscano all’intero importo dovuto e ne sia data comunicazione all’ufficio tributi con nota sottoscritta per accettazione dai contitolari.
7.    I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 12,00 (Euro dodici/00). L’importo minimo si riferisce all’imposta complessivamente dovuta e non agli importi relativi alle singole rate, né ai singoli immobili.


ART. 19
DICHIARAZIONE

1.    I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l’apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2.    Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all’IMU.
3.    E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.
4.    Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.


ART. 20
ACCERTAMENTO

1.    Ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2.    Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell’articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l’Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3.    Il Comune, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.
4.    Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
5.    Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6.    Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.


ART. 21
RISCOSSIONE COATTIVA

1.    Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all’articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall’ordinamento vigente.
2.    Non si procede all’accertamento e alla riscossione qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d’imposta.

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)


ART. 22
PRESUPPOSTO

1.    Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 29.
2.    La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3.    Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall’articolo 35 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.


ART. 23
DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1.    La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2.    Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3.    Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4.    Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a)    i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b)    i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
c)    i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d)    i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e)    i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f)    i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma;

5.    Sono rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a)    i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
b)    i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
c)    i rifiuti da lavorazioni industriali;
d)    i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e)    i rifiuti da attività commerciali;
f)    i rifiuti da attività di servizio;
g)    i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h)    i rifiuti derivanti da attività sanitarie;


ART. 24
SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1.    Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall’articolo 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a)    le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
b)    il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
c)    il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
d)    i rifiuti radioattivi;
e)    i materiali esplosivi in disuso;
f)    le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
g)    i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2.    Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
a)    le acque di scarico;
b)    i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
c)    le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
d)    i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.


Art. 25
ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

3.    Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
e)    le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
f)    le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
g)    i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
h)    balconi e terrazze scoperte;
i)    cantine e soffitte, locali ad uso sgombero in genere, adibiti di fatto a tale uso, qualora non abitate o abitabili;
j)    le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione;
k)    le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
l)    le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
m)    per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.
4.    Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
5.    Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.


Art. 26
ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1.    Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2.    Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 25.


Art. 27
SOGGETTO ATTIVO

1.    Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2.    In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall’istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.


ART. 28
SOGGETTI PASSIVI

1.    La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 29, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2.    Nell’ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3.    Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest’ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.


ART. 29
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1.    Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
Si intendono per:
a)    locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
b)    aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
c)    utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;
d)    utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
2.    Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.


ART. 30
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1.    Non sono soggetti all’applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
a)    Locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani;
b)    aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
c)    aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2.    Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 31
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1.    In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all’art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 30/12/1993, n. 504.
2.    Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all’art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All’atto dell’entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’art. dell’art. 6 della Legge 27 luglio 2000 n. 212.
3.    L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 647 della Legge n. 147/2013.
4.    Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma 2, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile, misurata al filo interno del muro. La superficie delle aree assoggettabili a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
5.    La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6.    Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a sei mq per colonnina di erogazione.
7.    Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 32.


ART. 32
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1.    Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di all’art 24, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2.    Non sono in particolare, soggette a tariffa:
a)    le superfici adibite all’allevamento di animali;
b)    le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
c)    le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3.    Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, l’individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:
categoria di attività    % di abbattimento della superficie
Tipografie, stamperie, incisioni    50%
Studi fotografici comprensivi di aree di sviluppo e stampa    50%
Officine meccaniche    50%
Autofficine per riparazione veicoli (auto, moto, cicli, macchine agricole)    50%
Autofficine di elettrauto     50%
Tintorie – tinto-lavanderie    50%
Lavanderie    50%
Verniciature, galvanotecnici, fonderie    50%
Officine di carpenteria metallica    50%
Falegnamerie con verniciatura    50%
Gabinetti dentistici, laboratori odontotecnici, laboratori di analisi, studi radiologici    50%
Distributori di carburante    20%
Laboratori interni delle pasticcerie    20%
Macellerie e pescherie    50%
Toilette per animali    50%

4.    Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
a)    indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
b)    comunicare entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.


ART. 33
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1.    Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
2.    La tariffa del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.
3.    Le tariffe TARI è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4.    Le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5.    In deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall’art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.


ART. 34
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1.    Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall’art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2.    La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.


ART. 35
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1.    Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2.    In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3.    Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999.
4.    Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5.    A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6.    I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
7.    L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.


ART. 36
PIANO FINANZIARIO

1.    La determinazione delle tariffa del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2.    Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Settore Lavori Pubblici, Ambiente, Servizi Tecno Manutentivi e Protezione Civile ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, prima dell’approvazione del Bilancio di Previsione.
3.    Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall’Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.


ART. 37
ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

4.    La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
5.    La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
6.    L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.


ART. 38
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1.    La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2.    La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3.    I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.


ART. 39
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1.    Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2.    Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero, nel caso di studenti fuori sede e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata (es. Contratto d’affitto, iscrizione liste di carico presso altro Comune, titolare contratto Utenze elettriche, idriche).
3.    Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall’utente o, in mancanza, quello desumibile dall'applicazione dell'articolo 2 della legge regionale n. 13/89 (con arrotondamento all’unità superiore), salvo prova contraria. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4.    Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5.    Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6.    Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.
7.    Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell’invito di pagamento e le eventuali variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.


ART. 40
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1.    La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2.    La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3.    I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.


ART. 41
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1.    Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato B.
2.    L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relativi all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta.
3.    Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4.    La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5.    Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6.    In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.


ART. 42
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1.    L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell’anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2.    L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
3.    Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4.    La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 52.
5.    Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d’uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell’ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 52.


ART. 43
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1.    In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.


ART. 44
RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1.    Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 60% per le utenze non servite dal servizio porta a porta e che dimostrino di conferire i rifiuti personalmente presso il centro di raccolta.
2.    Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
ART. 45
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1.    Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
a)    abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30 %;
b)    abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 60 % nella parte fissa/nella parte variabile;
c)    fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30 %.
d)    seconde e terze abitazioni di cittadini residenti, oltre a quella principale, la riduzione sia pari all’85% sulla parte quota variabile, mantenendo come base imponibile il nucleo familiare iscritto in anagrafe e i metri quadri dell’abitazione cui la tassa è riferita;
2.    Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3.    Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.


ART. 46
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1.    La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
a)    locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare: Riduzione del 30%.
2.    La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3.    Si applicano il secondo e il terzo comma dell’articolo 45.
4.    Ai complessi a carattere turistico-sociale, siti in ambito agricolo, ove viene esercitata l’attività agrituristica e di turismo rurale ai sensi delle leggi regionali n. 18 del 23/06/1998 e n. 1 del 19/01/2010, e riconducibili alle attività consentite dalle predette leggi, si applica la tariffa prevista per le utenze domestiche con 6 o più componenti.


ART. 47
ALTRE AGEVOLAZIONI

1.    La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
a)    nuclei familiari residenti, non proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell’abitazione in oggetto, per i quali il certificato I.S.E.E. attesti un reddito annuo non superiore ad € 4.500,00 comprensivo dei redditi esenti IRPEF ed in seguito ad istruttoria favorevole del Servizio Politiche Sociali: riduzione del 60 %;
2.    Le agevolazioni di cui ai comma precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
3.    Si applicano il secondo e il terzo comma dell’articolo 45.


ART. 48
CUMULO DI RIDUZIONI

1.    Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni le stesse non sono cumulabili ma si applica quella più favorevole al contribuente.


ART. 49
FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI

1.    Il costo delle riduzioni, detassazioni previste dai precedenti articoli da 44 a 46 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.


ART. 50
TRIBUTO GIORNALIERO

1.    Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2.    L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3.    La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4.    La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 30 %. E’ facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5.    Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6.    L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall’entrata in vigore dell’imposta municipale secondaria di cui all’art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7.    Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8.    L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.


ART. 51
TRIBUTO PROVINCIALE

1.    E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2.    Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.


ART. 52
RISCOSSIONE

1.    La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2.    Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all’indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3.    Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate aventi cadenza bimestrale come segue: 1^ rata 16 GIUGNO - 2^ RATA 16 AGOSTO -3^ RATA 16 OTTOBRE - 4^ RATA 16 DICEMBRE, oppure RATA UNICA al 16 DICEMBRE dell’anno di competenza - le quali saranno riscosse secondo le modalità previste dall’art. 15 bis del D.L. n. 34/2019. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4.    Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a Euro 12 (dodici/Euro). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5.    Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6.    Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 19 del           Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
7.    In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 68, con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli interessi di mora.

TITOLO 4 - DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)


ART. 53
PRESUPPOSTO E FINALITA’

1.    Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione  a  qualsiasi  titolo  di  fabbricati,  ivi  compresa  l’abitazione  principale,  e  di  aree edificabili, come definiti ai fini dell’imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2.    Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 61 del presente regolamento.


ART. 54
SOGGETTO ATTIVO

1.    Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.


ART. 55
SOGGETTI PASSIVI

1.    La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 53. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
2.    Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria a condizione che l’occupante non faccia parte dello stesso nucleo famigliare del possessore. In tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura, del 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall’occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante quota del tributo è dovuta dal titolare del diritto reale sull’immobile.

3.    Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l’individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.

4.    Nel caso in cui l’immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5.    Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronto di quest’ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6.    In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell’area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
7.    A ciascuno degli anni solari corrisponde un autonoma obbligazione tributaria.

ART. 56
IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1.    Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.
2.    Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest’ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un’oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.
3.    Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
4.    Il Comune considera ai fini della TASI equiparate all’abitazione principale le fattispecie di cui all’art. 15 del presente Regolamento.
5.    Per area edificabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall’organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. L’area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall’approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.
6.    Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all’imposta, purché sia dichiarato come ultimato.
7.    Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall’art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16:
    gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.


ART. 57
PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1.    Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.
2.    La cessazione dell’obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l’utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.


ART. 58
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1.    La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU).
2.    La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell’inagibilità o inabitabilità si rinvia all’articolo 12 del presente regolamento per l’applicazione dell’IMU.
3.    Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all’articolo 10 del D.Lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 2.

ART. 59
ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1.    Il comune, con deliberazione di consiglio, approva, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità ai servizi indivisibili ed ai costi individuati.
2.    L’aliquota di base, nonché l’aliquota massima, della TASI è stabilita dalla legge. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.
3.    L’aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite dell’aliquota di base previsto dalla legge.
4.    Il comune, con deliberazione di consiglio, provvede alla determinazione delle aliquote TASI, rispettando le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l’aliquota massima stabilita dalla legge e il vincolo di cui all’art. 1 comma 677 della legge n.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) come modificato dall’art. 1, comma 1 del D.L. 16 del 6 marzo 2014.
5.    I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all’approvazione del presente regolamento.


ART. 60
ESENZIONI

1.    Sono esenti dal tributo per i Servizi Indivisibili TASI, come stabilito dall’art. 1 comma 3 del Decreto legge 6 Marzo 2014 n. 16, gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2.    Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni:
b)    i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (stazioni, ponti, fabbricati destinati ad esigenze pubbliche, ecc.);
c)    i fabbricati con destinazione ad usi culturali;
d)    i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto;
e)    i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 de Trattato lateranense;
f)    i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
i)    gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali (ecclesiastici e non profit)  per attività non commerciali ( attività didattiche, ricreative, sportive, assistenziali, culturali e via dicendo) solo ove le predette attività siano svolte con modalità non commerciali (come per l’IMU). Qualora l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista, l’esenzione si applica solo sulla parte nella quale si svolge l’attività non commerciale, sempre che sia identificabile o con separata iscrizione in catasto o, ove ciò non sia possibile, si ha diritto al trattamento agevolato in proporzione all’uso non commerciale dell’immobile che deve risultare da apposita dichiarazione dell’ente interessato ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 novembre 2012, n. 200. Per avere diritto all’esenzione Tasi è altresì sufficiente che l’ente sia detentore dell’immobile (inquilino, comodatario ) in considerazione dell’assoggettamento in quota parte al pagamento dell’imposta nella misura deliberata dal Comune del 30%. In caso contrario, esse saranno assoggettate anche a TASI.


ART. 61
SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1.    Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:

DESCRIZIONE
Servizio d’Anagrafe
Servizio di Polizia locale
Servizi di manutenzione del verde
Servizi di illuminazione pubblica
Servizi cimiteriali
Servizi socio-assistenziali
Servizio di Viabilità
Servizio istruzione e manutenzione ordinaria Edifici Scolastici


Art. 62
VERSAMENTO DEL TRIBUTO

2.    Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.
3.    La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, approvato con D.M. del 23 Maggio 2014.
4.    Il pagamento del tributo avviene in due rate semestrali con scadenza nei mesi di Giugno e Dicembre. Le rate scadono il giorno 16 di ogni mese in autoliquidazione. La prima rata è calcolata sulla base dell’importo dovuto per il primo semestre, calcolato applicando le aliquote dei dodici mesi dell’anno precedente o, in mancanza, l’aliquota di base. La seconda rata è versata a saldo del tributo dovuto per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, impiegando le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale per l’anno di competenza. E’ comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.
5.    L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.


ART. 63
IMPORTI MINIMI

1.    Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad Euro 12 (Euro dodici/00).
TITOLO 5 - DISPOSIZIONI COMUNI


ART. 64
DICHIARAZIONE

1.    I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all’imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2.    Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dall'art. 19 del presente regolamento.
3.    Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l’applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
4.    Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme del seguente articolo.


ART. 65
DICHIARAZIONE TARI

1.    I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2.    Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3.    I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d’identità, o Posta Elettronica Certificata. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax , o alla data di invio in caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata.
4.    Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 31 gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.
5.    La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
a)    per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell’intestatario della scheda famiglia;
b)    per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l’utenza;
c)    Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
d)    l’ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell’interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
e)    la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree;
f)    la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
g)    la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

Utenze non domestiche
a)    i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede legale, PEC);
b)    i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
c)    l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e dati catastali dei locali e delle aree;
d)    la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
e)    la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3.    La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invio per posta elettronica certificata, la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
4.    La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 31 gennaio dell’anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o  la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
5.    Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 31 gennaio dell’anno successivo se più favorevole.
6.    In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU/TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l’applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell’ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.


ART. 66
RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1.    Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2.    Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3.    Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del vigente tasso legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili, ai sensi del comma 165 dell’art. 1 della L. 296/06.
4.    Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.


ART. 67
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1.    La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo IUC a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.


ART. 68
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1.    Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazione presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
a.    inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
b.    utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
c.    accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Funzionario Responsabile del Tributo, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l’ente procede all’accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
-    degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
-    del proprio personale dipendente;
-    di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
d.    utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
2.    Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all’ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
-    delle concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
-    delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
-    dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali ed aree;
-    dei provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
-    di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente;
3.    Ai fini dell’attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell’art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4.    Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d’ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L’avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d’imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
5.    Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
6.    Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.


ART. 69
SANZIONI ED INTERESSI

7.    In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall’art. 13 del Decreto Legislativo 471/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
8.    In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
9.    In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
10.    In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo precedente comma 1 lettera a), entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
11.    La sanzione, di cui ai precedenti commi, è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso alla Commissione Tributaria, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
12.    Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui ai D.Lgs n.471 e 472 del 18 dicembre 1997.


ART. 70
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1.    Ai sensi dell’art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all’imposta unica comunale l’istituto dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.


ART. 71
RISCOSSIONE COATTIVA

1.    In caso di mancato integrale pagamento dell’avviso di cui al precedente articolo 68, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2.    La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell’art. 1, comma 163, della L. 296/2006.


ART. 72.
CONTENZIOSO

1.    Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l’applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2.    Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l’istituto dell’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all’estensione e all’uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3.    Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4.    Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate secondo quanto previsto dal Regolamento Generale delle Entrate del Comune.


ART. 73
IMPORTI MINIMI

1.    Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l’importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00, (Euro dodici/00) con riferimento ad ogni periodo d’imposta, esclusa l’ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.


ART. 74
DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1.    La concessione di dilazione di pagamento e ulteriori rateizzazioni  è disciplinata dall’art. 21 del vigente Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31/03/2009.


ART. 75
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1.    I dati acquisiti al fine dell’applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.


ART. 76
CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1.    Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2.    I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.


ART. 77
NORMA DI RINVIO

1.    Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.


ART. 78
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1.    Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2.    Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell’art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l’applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all’art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l’applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell’attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
ALLEGATO A

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA’ CON OMOGENEA POTENZIALITA’ DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani.

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:
-    rifiuti di carta, cartone e similari;
-    rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
-    imballaggi primari;
-    imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
-    contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
-    sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
-    accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
-    frammenti e manufatti di vimini e sughero;
-    paglia e prodotti di paglia;
-    scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
-    fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
-    ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
-    feltri e tessuti non tessuti;
-    pelle e simil - pelle;
-    gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
-    resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
-    imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
-    moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
-    materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
-    frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
-    rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
-    manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
-    nastri abrasivi;
-    cavi e materiale elettrico in genere;
-    pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
-    scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
-    scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura, di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
-    residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
-    accessori per l’informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:
-    rifiuti delle cucine;
-    rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
-    vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
-    rifiuti ingombranti;
-    spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
-    indumenti e lenzuola monouso;
-    gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
-    pannolini pediatrici e i pannoloni,
-    contenitori e sacche delle urine;
-    rifiuti verdi;
ALLEGATO B

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE PER COMUNI CON PIÙ DI 5000 ABITANTI:

01.        Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02.        Cinematografi, teatri
03.        Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04.        Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05.        Stabilimenti balneari
06.        Autosaloni, esposizioni
07.        Alberghi con ristorante
08.        Alberghi senza ristorante
09.        Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10.        Ospedali
11.        Agenzie, studi professionali, uffici
12.        Banche e istituti di credito
13.        Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14.        Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15.        Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16.        Banchi di mercato beni durevoli
17.        Barbiere, estetista, parrucchiere
18.        Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19.        Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20.        Attività industriali con capannoni di produzione
21.        Attività artigianali di produzione beni specifici
22.        Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23.        Birrerie, hamburgerie, mense
24.        Bar, caffè, pasticcerie
25.        Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26.        Plurilicenze alimentari e miste
27.        Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28.        Ipermercati di generi misti
29.        Banchi di mercato generi alimentari
30.        Discoteche, night club

 

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/06/2014


 

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ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di favorire le misure straordinarie volte ad incentivare lavori di modifica del patrimonio immobiliare esistente per migliorarne le condizioni d’uso.
2. L’oggetto del presente regolamento riguarda la disciplina per la monetizzazione dei parcheggi con particolare riferimento a due fatispecie:
- monetizzazione dei parcheggi in caso di modifica di destinazione d’uso da altre destinazioni a residenziale e in caso di frazionamento di unità immobiliare con aumento di unità immobiliari a destinazione residenziali per tutte le zone urbanistiche.
- monetizzazione dei parcheggi in caso di intervento edilizio ai sensi della Legge Regionale n. 4 del 23.10.2009, ex art. 8 comma 5 bis come integrato dalla Legge del 19.01.2011, n. 1 , l’art.15 L.R. 4-2009 e l’art.15 bis introdotto  dalla L.R. 21-2011.   
3. L’istituto della “monetizzazione” rappresenta un’opportunità per l’Amministrazione per la programmazione di aree per servizi pubblici attraverso una pianificazione territoriale che valuti e individui le soluzioni più idonee per la valorizzazione del sistema urbano, utilizzando le risorse economiche nel frattempo accantonate.
4. Il presente regolamento non è applicabile per la monetizzazione delle aree per parcheggi previsti dalla normativa statale ex articolo 41 sexies della L. 1150/1942, non derogabile dal Regolamento Edilizio comunale

Inquadramento normativo L.R. 4/2009 e L.R. 1/2011
-    comma5 bis dell’articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo). Gli interventi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 sono subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi di cui all’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche ed integrazioni: “per gli interventi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6, nell’ipotesi in cui la superficie da adibire a parcheggio sia inferiore a 20 metri quadri, il consiglio comunale può, con propria deliberazione, individuare i casi o le parti del territorio nei quali, a causa dell’impossibilità a reperire gli spazi per parcheggi, l’intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi. I relativi introiti sono finalizzati alla realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio.”.
-    Art. 15 bis (Riutilizzo dei piani seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra) della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4. “Gli interventi previsti nel presente articolo ricadenti nelle zone classificate B e C e quelli di cui all'articolo 15 sono subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi di cui all'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche ed integrazioni. Qualora sia dimostrata l'impossibilità dovuta alla mancanza di spazi idonei da destinare al soddisfacimento di tale obbligo, o nel caso di spazi da destinare allo scopo di superficie inferiore a 10 metri quadri gli interventi sono consentiti previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti sono destinati alla realizzazione di nuove aree da adibire a parcheggio."

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La problematica relativa al reperimento degli spazi da adibire a parcheggio come richiesto dall’art. 41 sexies della Legge 17.08.1942, n. 1150 ( legge urbanistica), è risolta ai sensi del 1° comma per cui “Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione” e del 2° comma per cui “Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse”.
2. Nei casi di impossibilità a reperire gli spazi per parcheggi a causa di oggettiva impossibilità fisica dimostrata dalla ditta proponente e verificata dall’ufficio tecnico dell’edilizia privata, sono consentiti gli interventi ai sensi della L. R. n. 4/2009, di cui agli articoli:
•    2. “Interventi di adeguamento e ampliamento del patrimonio edilizio esistente”
•    4. “Interventi di ampliamento degli immobili a finalità turistico - ricettiva”
•    5. “Interventi di demolizione e ricostruzione”
•    6. “Interventi sul patrimonio edilizio pubblico”
•    15. “utilizzo del patrimonio edilizio e recupero dei sottotetti”
•    15 bis. “Riutilizzo dei piani seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra”;
     nelle situazioni disciplinate dal presente Regolamento previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi.
3. Per gli interventi di adeguamento e ampliamento del patrimonio edilizio esistente previsti dagli articoli 2, 4, 5, 6, 15 e 15 bis della L.R. 23 ottobre 2009, n. 4, ricadenti all’interno delle zone urbanistiche classificate nel vigente strumento urbanistico come B (di completamento residenziale) – C  (lottizzazioni convenzionate), è consentita la monetizzazione delle aree per parcheggi alle seguenti condizioni:
•    In caso di motivata impossibilità al reperimento degli spazi per parcheggi di cui all’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 dimostrata dalla ditta proponente e verificata dall’ufficio tecnico dell’edilizia privata;
•    Previa dimostrazione della disponibilità della dotazione originaria di parcheggi relativi al fabbricato oggetto di intervento;
•    Nel caso di ampliamenti disciplinati dagli artt. 2-4-5-6 per superfici da adibire a parcheggio inferiori ai 13 (tredici) metri quadrati.
•    Nei casi disciplinati dagli artt. 15 e 15 bis per superfici da adibire a parcheggio inferiori ai 10 (dieci) metri quadrati.
4. Per gli interventi nelle zone territoriali “A”  non si può procedere all’attuazione degli interventi edilizi di cui alla L.R. 4-2009 e ss.mm.ii. ai sensi dell’art.2 comma 7 della L.R. 4-2009 e ss.mm.ii.
5.  in caso di modifica di destinazione d’uso da altre destinazioni a residenziale e in caso di frazionamento di un’unità immobiliare con aumento delle unità immobiliari a destinazione residenziale, il regolamento edilizio del Piano Urbanistico Comunale adottato con delibera del Consiglio Comunale n°25 del 27-08-2014 prescrive l’obbligo di uno stallo per parcheggio per ciascuna nuova unità abitativa.
    Fatta salva la disciplina dell’art.60 del regolamento edilizio sopraccitato. è consentita la monetizzazione dello stallo di parcheggio relativo alla nuova unità immobiliare a destinazione residenziale.   


ART. 3 – CONTROVALORE DELLA MONETIZZAZIONE

1.    In applicazione del comma 3 dell’articolo 2 del presente regolamento, la monetizzazione della aree di parcheggio è determinata in misura pari al controvalore commisurato al valore di acquisizione dell’area, al costo di realizzazione delle opere ed alle spese  relative ai frazionamenti, spese notarili etc., secondo i parametri riportati nella seguente tabella:
Il valore venale delle aree edificabili riportato nella Tabella è stato calcolato tenendo in considerazione alcuni fattori attinenti il mercato immobiliare e in particolare:
- Camera di Commercio Osservatorio dei Mercati Immobiliari;
- costo di costruzione (valutato in circa € 900,00 per metro quadrato);
- indagine di mercato presso le principali agenzie immobiliari locali;
- atti di compravendita notarili depositati in Comune.

Zona urbanistica Tariffa unitaria  per la monetizzazione     ( €/mq)
A/B1/B2 € 200,00
C1 € 140,00
C2 (limitrofe centro abitato capoluogo) € 119,00
C2 (limitrofe centro abitato la Maddalena) € 126,00
C3 € 77,00
C4 € 129,50

2.    Il controvalore della monetizzazione, determinato ai sensi del precedente comma 1, è da  considerarsi sostitutivo dell’obbligo di reperimento delle aree a parcheggio privato di cui all’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni.


ART. 4 – CORRESPONSIONE DEL CONTROVALORE DELLA MONETIZZAZIONE

1. Il controvalore della monetizzazione della aree destinate a parcheggio di cui al presente  regolamento, dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione o in forma rateale all’atto del ritiro del titolo abilitativo a costruire o all’atto della presentazione della denuncia di inizio attività.
2. Nel caso di rateizzazione saranno applicate le modalità, garanzie e sanzioni previste per il versamento degli oneri di urbanizzazione.
3. L’avvenuto pagamento del controvalore della monetizzazione deve essere dimostrato dal titolare dell’intervento mediante consegna della ricevuta del versamento al tesoriere comunale.
4. Per realizzare tale obiettivo, L’Amministrazione Comunale,  istituirà  un apposito capitolo in cui allocare i proventi derivanti dalla monetizzazione, vincolandone la destinazione alla progettazione e realizzazione di parcheggi pubblici (da attuarsi mediante piano urbano dei parcheggi di cui alla Legge n. 122/89), sia nel caso di acquisizione che di esproprio o anche nel caso in cui le aree siano già in possesso del patrimonio comunale.
5. La monetizzazione della aree per parcheggio non esonera dal pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria tabellari eventualmente dovuti.


ART. 5 – AGGIORNAMENTO DEL CONTROVALORE DELLA MONETIZZAZIONE

1.    I parametri per la determinazione del controvalore della monetizzazione della aree destinate a parcheggio di cui al presente regolamento saranno aggiornati con cadenza annuale con atto della Giunta Comunale, sulla base delle variazioni degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertate dall’ISTAT.
2.    Il primo aggiornamento sarà effettuato al 31 dicembre 2012.
Il mancato aggiornamento non esonera dall’applicazione dei valori delle tabelle di cui all’art.3 .

 

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 23/05/2014


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TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1.    Il presente regolamento (nel seguito «Regolamento») è emanato nell’ambito dell’autonomia comunale di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4, e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (nel seguito «TUEL»), al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi, in economia.
2.    Il Regolamento attua altresì le previsioni di cui all’articolo 191, comma 2, del TUEL, all’articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice»), nell’ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all’articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell’ordinamento.
3.    Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all’ordinamento giuridico vigente.
4.    Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.
5.    Nei limiti del presente Regolamento possono essere affidati ed eseguiti in economia tutti gli interventi la cui entità non può essere determinata preventivamente in maniera certa e definita, oppure gli interventi che, limitatamente ai servizi e alle forniture, rendano antieconomico o sproporzionato il ricorso ad affidamenti mediante gare di evidenza pubblica.
6.    Tutti gli importi previsti dal Regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2. Modalità di esecuzione in economia

1.    L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
a)    in amministrazione diretta;
b)    per cottimo fiduciario.
2.    Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell’ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
3.    Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, oppure anche solo opportuno l'affidamento a soggetti esterni all’Ente, purché in possesso dei necessari requisiti. Tale affidamento avviene con procedura negoziata nei modi previsti dal Regolamento.

Art. 3. Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi

1.    L’esecuzione di lavori in economia di cui all’articolo 6 può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezziari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e utilizzati comunemente nella prassi locale o, ancora, utilizzati in occasione di prestazioni analoghe affidate con contratti precedenti.
2.    La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 possono essere sempre sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, se i beni o i servizi da acquisire siano compatibili con quelli disponibili in base alle predette convenzioni.
3.    La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all’articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.
4.    L’acquisizione di beni e servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 è effettuata mediante il ricorso al mercato elettronico della pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A. ogni qual volta sia presente sulla piattaforma di acquisto il metaprodotto (sottoinsieme di beni/servizi di una Categoria) corrispondente all’oggetto della fornitura del bene o servizio che occorre acquistare, ovvero il ricorso al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale di committenza regionale (CAT Sardegna) o altre tipologie di mercato elettronico di cui all’art.328 del D.P.R. 207/2010.
5.    Pertanto il Comune ogni volta abbia necessità di procedere ad acquisizioni sotto la soglia comunitaria di beni e servizi, è tenuto a verificarne la presenza sul MEPA e, se presenti, dovrà obbligatoriamente ricorrere all’acquisizione su tale piattaforma, a meno che il bene/servizio presente sul mercato elettronico non sia coerente con le proprie necessità in quanto privo dei requisiti tecnici essenziali.
6.    In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve evidenziare, all’interno dell’importo complessivo della prestazione da affidare:
a)    il costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
b)    il costo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ove siano previste interferenze, con riferimento al documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) per le prestazioni di servizi, oppure dei piani di sicurezza per le prestazioni di lavori.
7.    In ogni caso gli importi di cui al comma 4 concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal Regolamento.

Art. 4. Limiti economici agli interventi in economia

1.    Limitatamente di lavori in amministrazione diretta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, l’esecuzione in economia non può superare l’importo complessivo di euro 50.000,00.
2.    In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell’impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dal Regolamento per particolari fattispecie, l’affidamento di interventi in economia non può superare gli importi:
a)    di euro 200.000,00 per i lavori di cui all’articolo 6;
b)    di rilevanza comunitaria come individuati dall’articolo 28, comma 1, lettera b), del Codice, per le forniture di cui all’articolo 7 e i servizi di cui all’articolo 8.
3.    Gli importi di cui ai commi 1 e 2 non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell’impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
4.    Nessun esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal Regolamento.
5.    Non sono considerati artificiosamente frazionati:
a)    l’esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l’una dall’altra;
b)    gli affidamenti di un intervento misto di cui all’articolo 9, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, quando tali affidamenti separati sono ritenuti più convenienti in termini di efficenza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

Art. 5. Disposizioni comuni ai contratti da affidare in economia

1.    Sono sempre affidabili ed eseguibili in economia, nei limiti di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, i lavori, le forniture e i servizi:
a) in caso di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò è ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b)    in caso di necessità per completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, quando non è possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
c) a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d)    in caso di urgenza, determinata da eventi non imputabili a responsabilità dell’Ente, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.


TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

Art. 6. Lavori in economia

1.    Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), i seguenti lavori:
a)    manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l’appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
1)    prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
2)    riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
3)    lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
4)    lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell’incolumità pubblica;
b)    lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti approvati;
c)    interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza dell’ente;
d)    lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
e)    lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
f)    completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
g)    lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale, oppure in seguito a ordine motivato della direzione dei lavori o del responsabile del procedimento;
h)    lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del d.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori
2.    Possono altresì essere eseguiti in economia, quando ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1, comma 5, tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
a)    manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
b)    lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
c)    lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso all’Ente o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
d)    manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
e)    manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione o segnaletica luminosa e affini;
f)    manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
g)    manutenzione e riparazione di strutture, sovrastrutture  e attrezzature cimiteriali, nonché delle relative pertinenze.
3.    Possono altresì essere eseguiti in economia i lavori accessori e strumentali a lavori pubblici più complessi, che si rendano necessari, per qualunque motivo non imputabile ad errori, omissioni progettuali o negligenza nella progettazione e programmazione, in quanto:
a)    propedeutici all’avvio dei lavori appaltati o da appaltare (bonifiche ambientali, bonifiche belliche, risanamenti del suolo o del sottosuolo, indagini e sondaggi sul suolo o nel sottosuolo, opere provvisionali, recinzioni, demolizione o rimozione di manufatti ostativi all’esecuzione di lavori in appalto, formazione di accessi o piazzali, spostamento di tratti di reti dei servizi in sottosuolo);
b)    conseguenti all’ultimazione dei lavori appaltati (allacciamenti ai pubblici servizi, smobilitazione di opere provvisionali, rimozione di materiali ecc).
4.    Possono infine essere eseguiti in economia i lavori accessori e strumentali all’installazione di beni forniti ai sensi dell’articolo 7 o alla prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 8.
5.    Per ogni altra condizione si applicano gli articoli da 173 a 177 del d.P.R. n. 207 del 2010.
 
Art. 7. Forniture in economia

1.    Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico dell’Ente in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:
a)    arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l’omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
b)    libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
c)    materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d’uso di attrezzature d’ufficio di qualsiasi genere;
d)    materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
e)    prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
f)    vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
g)    farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
h)    beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
i)    beni necessari al funzionamento delle strutture relative all’istruzione, all’assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
l)    combustibile per il riscaldamento di immobili, fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
m)    materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
n)    attrezzature per il gioco e l’arredo dei parchi urbani, per l’arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi e analoghi, compresi gli elementi accessori;
o)    piante ed elementi erbacei, arbustivi e fiori, per piantumazioni o formazione di aiuole o vasi, anche per installazioni provvisorie;
p)    sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
q)    coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
r)    acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
s)    opere d’arte o pezzi artistici unici, anche nelle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
t)    forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
u)    forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
v)    forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
w)    beni presenti sui cataloghi del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A.;
x)    beni non ricompresi nelle tipologie di cui alle lettere precedenti, rientranti nell’ordinaria amministrazione delle funzioni dell’Ente.
2.    Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:
a)    mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
b)    beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
c)    veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
d)    apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.)
e)    mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica).
3.    Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all’esecuzione di lavori di cui all’articolo 6 o alla prestazione di servizi di cui all’articolo 8.
4.    Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche forniture acquisite mediante locazione finanziaria o altra forma di finanziamento, nonché alle forniture rese disponibili mediante locazione commerciale.
5.    Se il contratto è di importo non superiore a 20.000,00 euro, in tutti i casi nei quali è richiesto il DURC, questo può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera p), del d.P.R. n. 445 del 2000.
6.    Per ogni altra condizione si applicano gli articoli da 329 a 338 del d.P.R. n. 207 del 2010.

                                                             Art. 8. Servizi in economia

1.    Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore dell’Ente o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al Codice, come segue:
a)    servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all’allegato II.A,  categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
b)    servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l’acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all’allegato II.A,  categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;
c)    servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l’acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all’allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;
d)    servizi di telecomunicazione di cui all’allegato II.A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752;
e)    servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all’allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
f)    servizi informatici e affini di cui all’allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
g)    servizi di ricerca e sviluppo di cui all’allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
h)    servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all’allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l’aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l’esclusione del servizio di revisione dei conti;
i)    servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica cui all’allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;
j)    servizi di consulenza gestionale e affini di cui all’allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
k)    servizi pubblicitari cui all’allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l’acquisto dei relativi spazi;
l)    servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all’allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;
m)    servizi di editoria e di stampa di cui all’allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento 88442; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
n)    eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all’allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall’inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
o)    servizi alberghieri di cui all’allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi  i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
p)    servizi di ristorazione di cui all’allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
q)    servizi relativi al reperimento di personale temporaneo, anche ausiliario, di cui all’allegato II.B, categoria 22, numero di riferimento CPC 872, sia per personale d’ufficio che per servizi di assistenza;
r)    servizi relativi alla sicurezza di cui all’allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
s)    servizi relativi all’istruzione di cui all’allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
t)    servizi sanitari e sociali cui all’allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93; compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative, compresi i servizi di accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
u)    servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all’allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l’organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
v)    servizi pubblici per l’erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
w)    servizi presenti sui cataloghi del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A.;
x)    servizi non ricompresi nelle tipologie di cui alle lettere precedenti, rientranti nell’ordinaria amministrazione delle funzioni dell’Ente.
2.    Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all’allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al Codice:
a)    nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell’articolo 7;
b)    locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
c)    prestazioni notarili, anche non obbligatorie, e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
d)    servizi legali di cui all’articolo 24, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
e)    servizi tecnici di cui all’articolo 25, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
f)    servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione.
3.    Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all’esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell’articolo 6 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell’articolo 7.
4.    Qualora il corrispettivo per il servizio sia soggetto a contribuzione integrativa obbligatoria, quali i contributi alle Casse previdenziali autonome o alle gestioni separate dell’INPS, gli importi previsti dal Regolamento si intendono al netto di tali contributi.
5.    In relazione agli obblighi previdenziali, in tutti i casi nei quali sia richiesto il DURC:
a)    se il contratto sia di importo non superiore a 20.000,00 euro, il DURC può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera p), del d.P.R. n. 445 del 2000,
b)    se l’affidatario è un professionista senza dipendenti iscritto a forme di previdenza obbligatorie presso le Casse autonome, oppure se l’affidatario è una società senza dipendenti e i cui soci siano tutti professionisti nelle predette condizioni, non ricorrendo l’obbligo di iscrizione all’INAIL e all’INPS, tiene luogo del DURC una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’articolo 48 del d.P.R. n. 445 del 2000, che attesti le predette condizioni.
6.    Per ogni altra condizione si applicano gli articoli da 329 a 338 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 9. Interventi misti

1.    Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell’articolo 4, comma 5, lettera b).
2.    Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell’articolo 4, comma 5, lettera b), il limite economico di cui all’articolo 4, comma 2, si applica all’intervento considerato unitariamente.

Art. 10. Norma di salvaguardia

1.    Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell’impianto al quale accedono.
 
TITOLO III - PROCEDIMENTO

Art. 11. Responsabile del servizio e responsabile del procedimento  

1. L’Ente opera a mezzo del responsabile del servizio interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2.    Il responsabile del servizio può avvalersi di un responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento resta a carico del responsabile del servizio.
3.    Il responsabile del servizio garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del Regolamento e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Art. 12. Interventi in economia mediante amministrazione diretta

1.    Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile di cui all’articolo 11, attua gli stessi con il personale dipendente, sia a tempo indeterminato che determinato.
2.    Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell’opera.
3.    La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile di cui all’articolo 11, con le modalità fissate dal Regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 13. Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

1.    Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il responsabile di cui all’articolo 11 richiede almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.
2.    La lettera di invito, di norma, contiene:
a)    l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
b)    le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d’uso;
c)    le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
d)    il prezzo massimo o i prezzi massimi e le modalità di pagamento;
e)    le modalità di presentazione dell’offerta e i criteri di affidamento;
f)    il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
g)    il termine di scadenza se si tratta di interventi caratterizzati da periodicità in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell’ambito del predetto arco di tempo;
h)    la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dall’eventuale foglio patti e condizioni o capitolato d’oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.  
3.    Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la quale il responsabile di cui all’articolo 11 dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi; i predetti atti devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera d'invito.
4.    Si prescinde dalla richiesta di pluralità di offerte e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
a)    quando vi è motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarietà motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l’invito di più soggetti;
b)    quando si tratta di prorogare o ampliare il contratto con l’esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi.
c)    quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità.
d)    quando l'importo della spesa non supera comunque l'ammontare di euro 40.000,00.

Art. 14. Atti della procedura

1.    La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica. Nel caso di intervento d’urgenza di cui all’articolo 19 o di lavori di somma urgenza di cui all’articolo 20, l’invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro le ore 12,00 del primo giorno feriale successivo.
2.    Se la complessità dell’intervento lo richiede, oppure le condizioni di esecuzione dell’intervento non possono essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile di cui all’articolo 11 predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d’oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali offerenti.
3.    Se l’intervento non presenta particolari difficoltà nell’individuazione dell’oggetto o è di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
4.    Ogni volta che ciò è possibile e non ostano ragioni di celerità, il responsabile di cui all’articolo 11 redige un modello per la presentazione dell’offerta e lo allega alla lettera di invito.

Art. 15. Scelta del contraente   

1.    La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, con uno dei seguenti criteri:
a)    in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri  preventivamente definiti anche in forma sintetica;
b)    in base al prezzo più basso, qualora l’oggetto dell’intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2.    Fatto salvo quanto previsto all’articolo 16, l'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.
3.    Il contratto può essere concluso secondo l’uso del commercio mediante la sottoscrizione delle parti, anche in forma disgiunta, sugli atti di gara.
4.    Dell’esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell’offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta. Se non vi sono controindicazioni la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell’offerta dell’affidatario o a margine della scrittura contrattuale conclusiva.
5.    Il verbale delle operazioni conclusive dell’affidamento è approvato con determinazione; con la stessa determinazione è assunto l’impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.  

Art. 16. Offerta economicamente più vantaggiosa  

1.    Per gli interventi per i quali vi sia un’elevata fungibilità dell’oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell’intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste dell’Ente.
2.    La lettera di invito può specificare, per forniture o servizi standardizzati, che l’offerta possa essere presentata sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili.
3.    Nell’esame delle offerte:
a)    trova applicazione l’articolo 84 del Codice, quando l’importo a base della procedura è superiore a euro 100.000 per i lavori o a euro 50.000 per le forniture e i servizi;
b)    per importi inferiori a quelli di cui alla lettera a), il responsabile del servizio può limitarsi a farsi assistere da due dipendenti dell’Ente competenti nella materia oggetto dell’affidamento.
4.    Restano fermi i seguenti principi:
a)    l’offerta deve essere distinta tra la parte che riguarda gli elementi di natura qualitativa e gli elementi di natura quantitativa, con la segretezza di questi ultimi fino alla conclusione dell’esame degli elementi di natura qualitativa;
b)    la seduta deve essere aperta agli offerenti nella fase di ammissione e nella fase di apertura delle offerte di natura quantitativa, nonché della formazione della graduatoria;
c)    il verbale deve dare atto dell’iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l’affidamento;
d)    devono essere osservate le norme legislative in materia di comunicazioni.

Art. 17. Contratti di durata  

1.    Nel caso di contratti la cui efficacia ed esecuzione è basata, oltre che sull’importo, anche sulla durata in termini temporali, di cui all’articolo 13, comma 2, lettera g), una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:
a)    l'oggetto della singola ordinazione, nell’ambito del contratto di durata;
b)    le caratteristiche tecniche e qualitative dell’oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
c)    il termine assegnato per l’attuazione della singola ordinazione;
d)    ogni altro elemento che non sia già determinato contrattualmente.
2.    Nel caso di contratti di durata stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal Regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per materia e tipologia, il responsabile di cui all’articolo 11 autorizza l’ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore inferiore tra:
a)    il 50 per cento dell’importo contrattuale dell’affidamento iniziale;
b)    il limite finanziario massimo previsto dall’articolo 4 del Regolamento.
3.    In caso di lavori, forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti ai sensi dell’articolo 16, recanti il termine di validità degli stessi che costituisce vincolo per l’affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto il responsabile di cui all’articolo 11, procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.
4.    Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di un contratto di durata deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all’affidamento.
5.    I contratti di cui al presente articolo possono essere stipulati per un importo pari a quello posto a base della procedura di affidamento, nei limiti di cui all’articolo 4, comma 1; fermo restando che il ribasso contrattuale applicato il risparmio può essere utilizzato per ulteriori lavori, servizi o forniture, nell’ambito della durata del contratto.
6.    Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.

Art. 18. Mezzi di tutela  

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'Ente si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 239, 240 e 240-bis, del Codice.

                             TITOLO IV -  DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 19. Interventi d’urgenza

1.    Nei casi in cui l’attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d’urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2.    Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.
3.    Il verbale è redatto dal responsabile di cui all’articolo 11 o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell’intervento ai fini dell’assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

Art. 20. Lavori di somma urgenza

1.    Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell’Ente che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell’evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all’articolo 19, l’immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al Regolamento.
2.    L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3.    Dell’evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio.
4.    Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l’affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell’ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all’esecuzione dell’intervento sulla base di detto prezzo; l’affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell’ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
5.    Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 7 (sette) giorni feriali dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del servizio se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
6.    Se i lavori di cui al comma 1 non conseguono l’approvazione del competente organo dell’Ente, il responsabile di cui all’articolo 11 procede all’immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
7.    L’ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine, ai sensi dell'articolo 191, comma 3, del TUEL.

Art. 21. Interventi d’urgenza o di somma urgenza ordinati dal Sindaco

1.    Qualora gli interventi d’urgenza di cui all’articolo 19 o i lavori di somma urgenza di cui all’articolo 20 siano ordinati dal Sindaco o da un soggetto delegato, nell’esercizio dei poteri di ordinanza di cui all’articolo 54, comma 2, del TUEL, questi può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del Regolamento per l’attuazione dell’ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui agli articoli 11, 19 e 20, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.
2.    Il responsabile di cui all’articolo 11 provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.

Art. 22. Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili

1    Ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari dei lavori in economia ai sensi degli articoli 6 e 15 del Regolamento possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:
a)    alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
b)    alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
c)    alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
d)    alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.
2.    Per gli interventi di cui al comma 1, l’importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:
a)    nel caso di imprenditori agricoli singoli l’importo di euro 50.000,00;
b)    nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l’importo di euro 300.000,00.

              Art. 23.  Disposizioni speciali per beni e servizi affidati a categorie protette

1.    Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari ai sensi degli articoli 7, 8 e 15 del Regolamento, possono essere individuati tra le cooperative sociali  che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata.
2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 381 del 1991.

Art. 24. Disposizioni speciali per i servizi legali

1.    I servizi legali di cui all’allegato II.B  numero 21, al Codice, numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a euro 40.000,00; per importi superiori si applica l’articolo 20 del Codice.
2.    In deroga alla competenza di cui all’articolo 11, qualora i servizi di cui al comma 1 riguardino atti o comportamenti di organi collegiali o di soggetti politici dell’Ente, l’incarico è affidato con provvedimento del competente organo politico dell’Ente, ferma restando la disciplina sul mandato e la procura alle liti.
3.    Il comma 1 si applica anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:
a)    di natura tributaria, fiscale o contributiva;
b)    di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
c)    prestazioni notarili;
d)    informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
e)    altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d’istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.
4.    In deroga al Regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall’atto di affidamento che devono recare l’importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 3, lettere a), b) ed e), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell’effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell’atto di affidamento.
5.    Ai sensi dell’articolo 8, comma 5, lettera b), per la stipulazione dei contratti e per la liquidazione dei corrispettivi non è richiesto il DURC (documento unico di regolarità contributiva) se l’affidatario è un professionista senza dipendenti iscritto a forme di previdenza obbligatorie presso Casse autonome, oppure se l’affidatario è una società senza dipendenti e i cui soci siano tutti professionisti nelle predette condizioni, non ricorrendo l’obbligo di iscrizione all’INAIL e all’INPS.
6.    Le consulenze di cui all’articolo 7, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono sottratte all’applicazione del Regolamento e sono disciplinate dalla normativa specifica.

Art. 25. Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1.    Per servizi tecnici si intendono:
a)    i servizi di architettura e ingegneria di cui all’allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all’articolo 91 del Codice;
b)    le prestazioni di verifica dei progetti di cui all’articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
c)    le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all’articolo 10, comma 7, del Codice;
d)    le prestazioni di collaudo, sia statico che tecnico-amministrativo, anche in corso d’opera;
e)    le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l’agronomia, la formazione di atti catastali, i rilievi di aree, di terreni o di manufatti, le indagini e i sondaggi del suolo e del sottosuolo ecc.);
f)    i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all’allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
g)    ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con  provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
2.    Ai sensi dell’articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, nonché dell’articolo 267, comma 10, del d.P.R. n. 207 del 2010, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 40.000,00 possono essere affidati direttamente mediante procedura negoziata con un unico soggetto idoneo, individuato dal responsabile di cui all’articolo 11.
3.    Ferma restando la possibilità di ricorrere all’articolo 267, commi da 1 a 9, del d.P.R. n. 207 del 2010, i servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a euro 100.000,00 sono affidati, anche senza procedura concorsuale e anche mediante procedura negoziata, previa invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:
a)    possesso di requisiti minimi necessari all’ammissione alla procedura, costituiti dall’abilitazione all’esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all’incarico da affidare; con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver pubblicato un avviso esplorativo;
b)    uno o più d’uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
1)    condizioni favorevoli per l’Ente desumibili dalla metodologia di svolgimento dell’incarico;
2)    ribasso sul prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell’incarico, imputabili all’affidatario;
3)    qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell’ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nelle lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
4)    tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
5)    rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne all’Ente o ad altre risorse messe a disposizione dall’Ente;
6)    sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a); in caso di sorteggio trovano applicazione i criteri minimi di rotazione di cui al comma 5.
4.    Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
5.    Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui al comma 3 se:
a)    nel corso dei dodici mesi precedenti sono stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro;
b)    un incarico affidato nei tre anni precedenti ha dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno all’Ente, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
6.    Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l’affidamento, mediante affissione all’Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet dell’ente per 15 giorni consecutivi.
7.    I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), di importo pari o superiore a euro 100.000,00 sono disciplinati dall’articolo 91 del Codice e dagli articoli da 261 a 266 del d.P.R. n. 207 del 2010.
8.    In deroga al Regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall’atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell’effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell’atto di affidamento.
9.    Trova applicazione l’articolo 8, comma 5, lettera b), fermo restando che, nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), all’atto di affidamento dell’incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario presso le competenti Casse professionali autonome, ai sensi dell’articolo 91, comma 7, quarto periodo, del Codice.
10. Presso ogni settore è istituito il Registro dei soggetti economici da invitare alle procedure per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture. La individuazione di essi per ogni procedura Di affidamento sarà basata su principi di rotazione, parità di trattamento, qualificazione e specializzazione.

                   TITOLO V -  DISPOSIZIONI  PER  L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 26. Interventi affidati in economia per cottimo

1.    I lavori per cottimo sono affidati, in via preventiva, e quindi eseguiti e liquidati, come segue:
a)    mediante la somministrazione dei materiali e delle opere, nonché la prestazione della manodopera, il tutto da registrare nelle liste settimanali o in appositi registri con una nota di riepilogo con cadenza mensile o comunque alla ultimazione del lavoro ordinato;
b)    mediante l’esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e risultanti dai buoni d’ordine o dagli ordini di servizio, sottoscritti dall’ordinante; le ordinazioni e le liquidazioni sono riepilogate in  appositi registri sino alla conclusione del contratto;
c)    in forma mista tra quanto previsto alla lettera a) e quanto previsto alla lettera b), anche con riferimento a prezziari o listini individuati preventivamente.
2.    Tutte le registrazioni sono fatte in ordine cronologico a cura del responsabile di cui all’articolo 11 o, se nominato, dal direttore dei lavori, i quali curano altresì la conservazione dei registri medesimi.

Art. 27. Garanzie

1.    I soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore a euro 40.000,00.
2.    I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della garanzia fideiussoria per tutti gli affidamenti di lavori di importo  fino a euro 40.000,00.
3.    Salvo esplicita previsione da parte del responsabile di cui all’articolo 11, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all’articolo 129 del Codice, per tutti gli affidamenti di lavori di importo  fino a euro 40.000,00, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile che copra i rischi connessi all’attività svolta.

Art. 28. Revisione prezzi

1.    E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, codice civile.
2.    Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.

Art. 29. Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

1.    I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all’articolo 11, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
a)    per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall’ordinativo della fornitura;
b)    per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.
2.    Per i lavori di importo inferiore a 20.000,00 euro la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa, che attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

Art. 30. Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

1.    I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all’articolo 11, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
a)    sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d’oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza  prevista nel capitolato d’oneri o nel contratto;
b)    sulla base di stati dello stato finale, all’ultimazione dell’intervento, con liquidazione al collaudo o all’accertamento della regolare esecuzione.
2.    I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell’ordinazione medesima. E’ sempre fatto salvo il collaudo o all’accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all’esaurimento del contratto.
3.    Il conto finale e l’atto di accertamento della regolare esecuzione o l’atto di collaudo, devono essere corredati:
a)    dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
b)    dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
c)    dagli atti di ampliamento dell’importo del contratto anche se non costituenti perizia;
d)    dall’individuazione del soggetto esecutore;
e)    dai verbali di sospensione e di ripresa;
f)    dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
g)    dell’indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
h)    dei pagamenti già effettuati;
i)    delle eventuali riserve dell'impresa;
l)    di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.
4.    Per i lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa, che attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.
5.    Per ogni altra condizione si applicano gli articoli da 203 a 210 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art.  31. Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

1.    Per quanto non disposto dal Regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all’esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell’esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

                TITOLO VI -  DISPOSIZIONI  PER  LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 32. Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1.    Le forniture ed i servizi sono richiesti dal responsabile di cui all’articolo 11, mediante ordine scritto individuato con doppia numerazione progressiva: una relativa all’ufficio ordinante e una relativa al contratto di riferimento.
2.    L’ordinazione deve contenere:
a)    la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
b)    la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
c)    i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.);
d)    le indicazioni degli estremi dell'impegno e della copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 191, comma 1, del TUEL;
e)    ogni altra indicazione ritenuta utile.
3.    Il responsabile di cui all’articolo 11, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla qualità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:
a)    i riferimenti all’atto di ordinazione;
b)    il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostativi, costituisce altresì collaudo;
c)    i fondi relativi alla disponibilità residua relativamente all’intervento.
4.    La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l’acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall’ordinamento, entro trenta giorni dall’accertamento della regolare esecuzione o del collaudo o, dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.
5.    Per ogni altra condizione si applicano gli articoli da 329 a 338 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 33. Inadempimenti

1.    Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stata affidato l’intervento in economia, l’Ente, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.

                                      


TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34. Verifica e collaudo

1.    Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione; per interventi di importo fino a euro 40.000,00, il collaudo può essere effettuato in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione.
2.    Il collaudo non è necessario per gli interventi di importo liquidato inferiore a euro 20.000,00 ed è sostituito dal nulla osta alla liquidazione di cui all’articolo 32, comma 3, lettera b).  
3.    Il collaudo è eseguito da soggetti nominati dal responsabile di cui all’articolo 11, competenti in ragione dell’intervento da collaudare.  
4.    Il collaudo non può essere effettuato da soggetti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni o dei servizi.

Art. 35. Procedure contabili  

1.    Al pagamento delle spese in economia si può provvedere anche mediante aperture di credito o mandati di pagamento emessi a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del regio decreto n. 2440 del 1923, e dell'articolo 191, comma 2, del TUEL.
2.    Nei casi di cui al comma 1 i responsabili titolari delle aperture di credito o dei mandati di pagamento hanno l’obbligo di rendicontazione all’ultimazione di ciascun intervento e, in ogni caso, almeno mensile per interventi che si protraggono per più di trenta giorni.

Art. 36 – Entrata in vigore  

1.    Il Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.


Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 08/08/2013
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 14/11/2013



Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall’art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall’istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 4. Presupposto per l’applicazione del tributo

1. Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;
d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, ad eccezione delle aree scoperte operative;
b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5. Soggetti passivi
1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
d) balconi e terrazze scoperte;
e) cantine e soffitte, locali ad uso sgombero in genere, adibiti di fatto a tale uso, qualora non abitate o abitabili;
f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione;
g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7. Esclusione dall’obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 8.

Art. 8. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
a) le superfici adibite all’allevamento di animali;
b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Per tutte le attività, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta la percentuale di abbattimento pari al 70%;
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
b) comunicare entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 9. Superficie degli immobili
1. La superficie dei locali assoggettabili al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno del muro. La superficie delle aree assoggettabili a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all’art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a sei mq per colonnina di erogazione.

Art. 10. Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
1. Le tariffe del tributo per la componente rifiuti sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti e i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. n.158/1999.
3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti e dalla relazione illustrativa di cui all’articolo 14, comma 23, del D.L. 201/2011.
4. Il piano finanziario e la relazione di cui al comma precedente sono redatti ogni anno a cura del Settore Lavori Pubblici, Ambiente, Servizi Tecno Manutentivi e Protezione Civile e sono approvati dal Consiglio Comunale prima dell'approvazione del bilancio di previsione.
5. Il piano finanziario indica gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto all'esercizio precedente e le relative motivazioni.
6. E’ riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 11. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, predisposto dal soggetto gestore del servizio almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvato dal Comune con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l’anno precedente.

Art. 12. Articolazione della tariffa
1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 13. Periodi di applicazione del tributo
1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste l’occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche
1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 15. Occupanti le utenze domestiche
1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall’utente o, in mancanza, quello desumibile dall'applicazione dell'articolo 2 della legge regionale n. 13/89 (con arrotondamento all’unità superiore), salvo prova contraria. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell’invito di pagamento e le eventuali variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.

Art. 17. Classificazione delle utenze non domestiche
1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato B.
2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relativi all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 18. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall’art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 19. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, nonché per le attività produttive aventi carattere stagionale e/o saltuario.
2. A tal fine il rappresentante legale dell’attività produttiva sarà tenuto a rilasciare annualmente al Comune idonea autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 dell’attività programmata.
3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività e maggiorata del 30%.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi entro il mese di gennaio dell’anno successivo.
6. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 23 (recupero), 24 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 25 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all’articolo 21 e per le utenze non stabilmente attive di cui all’articolo 22.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all’articolo 29.

Art. 20. Tributo provinciale
1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all’articolo 29.

Art. 21. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30 %;
b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 % nella parte fissa/nella parte variabile;
c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30 %;
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 22. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il terzo comma dell’articolo 21.

Art. 23. Riduzioni per il recupero
1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero.
2. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 20 % della tariffa dovuta dall’utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero per l’80 % del costo unitario Cu di cui al punto 4.4. all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).
3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo, entro il mese di giugno dell’anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Art. 24. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze non servite dal servizio porta a porta e che dimostrino di conferire i rifiuti personalmente presso il centro di raccolta.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 25. Agevolazioni
1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze nel seguente caso:
• riduzione del 70 % nella parte fissa e nella parte variabile per le utenze domestiche relative a nuclei familiari residenti, non proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell’abitazione in oggetto, per i quali il certificato I.S.E.E. attesti un reddito annuo non superiore ad € 4.500,00 comprensivo dei redditi esenti IRPEF ed in seguito ad istruttoria favorevole del Servizio Politiche Sociali;
2. La tassazione dei complessi a carattere turistico-sociale, siti in ambito agricolo, ove viene esercitata l’attività agrituristica e di turismo rurale ai sensi delle leggi regionali n. 18 del 23/06/1998 e n. 1 del 19/01/2010, e riconducibili alle attività consentite dalle predette leggi, è assimilata alla tariffa prevista per l’utenza domestica con 6 o più componenti.
3. Le agevolazioni di cui ai comma precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
4. Si applicano il secondo e il terzo comma dell’articolo 21.

Art. 26. Cumulo di riduzioni e agevolazioni
1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni le stesse non sono cumulabili ma si applica quella più favorevole al contribuente.

Art. 27. Presupposto della maggiorazione
1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l’aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all’articolo 18.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
6. Alla maggiorazione non si applica il tributo provinciale di cui all’art. 19 del D. Lgs. 504/1992.

Art. 28. Aliquote
1. L’aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.
2. Il consiglio comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.

Art. 29. Obbligo di dichiarazione
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:
a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
a) per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo;
b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge;
c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri;
4. Tutti gli atti dichiarativi presentati ai fini Tarsu restano validi a condizione che non siano intervenute modifiche al fine della determinazione di quanto dovuto.

Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 30 gg dal verificarsi dal fatto che ne determina l’obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell’intestatario della scheda famiglia;
b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l’utenza;
c) l’ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell’interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
d) la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree;
e) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede legale);
b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
c) l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e dati catastali dei locali e delle aree;
d) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 31. Poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all’attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138

Art. 32. Accertamento

1. L’omessa o l’infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica.
2. L’avviso di accertamento specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 200,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, il pagamento delle medesime in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 60, secondo il seguente schema:

Ammontare del debito Importo minimo
singola rata
Numero massimo
di rate mensili
Per debiti inferiori a €. 2.000,00 €. 100,00 12
Per debiti pari o superiori a €. 2.000,00
e inferiori a €. 5.000,00
€. 100,00 18
Per debiti pari o superiori a €. 5.000,00
e inferiori a €. 50.000,00
€. 100,00 60



La rateizzazione del debito totale viene concessa con provvedimento del funzionario responsabile, su istanza del contribuente, da presentare entro il termine di scadenza del pagamento indicato nell’avviso di accertamento.
L’utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata e sarà tenuto ad effettuare il pagamento del debito residuo, con applicazione degli interessi nella misura del tasso legale, in un'unica soluzione entro 30 gg dalla scadenza della rata non pagata.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.

Art. 33. Sanzioni
1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 34. Riscossione
1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
2. Il tributo comunale per l’anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all’articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell’art. 32.

Art. 35. Interessi
1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 36. Rimborsi
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del vigente tasso legale, a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.

Art. 37. Somme di modesto ammontare
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 5,00 euro per anno d’imposta.
2. Ai sensi dell’art. 3, comma 10, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, il comune non procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d’imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 38. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l’applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l’istituto dell’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all’estensione e all’uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.

Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni
1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell’articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a patire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 40. Clausola di adeguamento
1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 41. Disposizioni transitorie

1. Il comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell’entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 42. Disposizioni per l’anno 2013
1. Per l’anno 2013 il tributo deve essere pagato, a titolo di acconto, in 3 rate scadenti nelle seguenti date: 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre del corrente anno, ovvero in unica soluzione entro il 30 novembre del corrente anno.
2. Per l’anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe del tributo e della maggiorazione per i servizi indivisibili, l’importo delle rate è determinato in acconto, commisurandolo al 75 % dell’importo versato nell’anno precedente, a titolo della previgente forma di prelievo sui rifiuti. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l’importo delle corrispondenti rate per l’anno 2013 è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla previgente forma di prelievo sui rifiuti applicate nell’anno precedente.
3. In ogni caso il versamento a saldo e conguaglio è effettuato in base alle tariffe stabilite per l’anno 2013 secondo le modalità ed i termini approvati da apposita delibera consiliare.
4. Per l’anno 2013, il pagamento della maggiorazione per i servizi indivisibili è riservato allo Stato ed è effettuato in base alla misura standard di 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, secondo le modalità ed i termini previsti dalla risoluzione MEF n. 9/DF del 9 settembre 2013.


ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:
- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenenti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di
sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l’informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:
- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche per comuni con più di 5000 abitanti:
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 19/09/2013


 

 

Art.1 - Fonti normative

Il servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a 9 posti, nel Comune di Capoterra, è disciplinato dal presente regolamento e dalle seguenti norme:


· Legge 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;

  • D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice della Strada);
  • D.M. del 20/04/1993 – Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture;
  • Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
  • Legge Regionale 7 dicembre 2005, n. 21 – Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna;
  • Legge Regionale 5 marzo 2008 n. 3;
  • Deliberazione Giunta Regionale n. 22/1 dell’11/04/2008 “Circolare applicativa dell’art. 1, commi 16 – 32 della L.R. 5.3.2008, n. 3, Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP): semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative relative alle attività produttive di beni e servizi”.
  • Allegato alla Delib. G.R. n. 25/38 del 1.7.2010 Legge regionale 7 dicembre 2005 n. 21, articolo 39. Servizi di trasporto pubblico non di linea. Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea.
  • Deliberazione di Giunta Regionale n. 10/42 del 12/03/2010 di approvazione dei criteri per la redazione dei regolamenti comunali per l’esercizio dei servizi taxi e noleggio autovetture con conducente e decreto Assessore dei Trasporti n. 6 del 12/05/2010 concernente le direttive per l’attuazione della medesima delibera.
  • Deliberazione di Giunta Regionale n.12/30 del 20/03/2012 “Legge regionale 7 dicembre 2005 n.21 art.39. Servizi di trasporto pubblico non di linea. Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea.”
  • Allegato alla Delib. G.R. n.12/30 del 20.3.2012 Legge regionale 7 dicembre 2005 n. 21, articolo 39. Servizi di trasporto pubblico non di linea. Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea.

 

 

Art.2 - Definizione del servizio di noleggio con conducente su strada

· Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad una utenza specifica, l’utenza avanza la richiesta per la prestazione nonché l’obbligatorietà dello stazionamento dei mezzi all’interno della rimessa, ai sensi della legge n° 21/1992.

 

· Il servizio di noleggio con conducente è compiuto su richiesta del trasportato e/o trasportati su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, fatto salvo quanto previsto per i collegamenti integrativi con i servizi di linea di cui all’art. 7.

· I titolari del servizio possono effettuare trasporti in tutto il territorio italiano.

-E’ obbligatoria la disponibilità del mezzo da adibire al servizio e la rimessa nel Comune di Capoterra da parte dell’aggiudicatario del titolo.

In sede di partecipazione si dovrà prevedere quale requisito la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo oppure l’impegno ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del mezzo; la rimessa nel Comune di Capoterra o l’impegno ad acquisirla in caso di aggiudicazione.

Ferma restando la competenza comunale in materia, specie con riferimento ai contenuti del bando di concorso si evidenzia, tuttavia, che:

- l’iscrizione alla camera di commercio non deve avvenire necessariamente e obbligatoriamente in sede di istanza ma quando, appunto, l’assegnatario dell’autorizzazione si organizza in una delle forme giuridiche previste dalla legge n. 21/1992 in fase di aggiudicazione’.

- per quanto riguarda il titolo preferenziale, si richiama l’attuale normativa comunitaria e nazionale ispirata ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

· L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio devono avvenire nella rimessa, situata nel Comune di Capoterra che ha rilasciato l’autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche nel territorio di altri Comuni.

· Si precisa che, fermo restando l’obbligo di rientro nella rimessa al termine di ogni servizio, è fatta salva l’ipotesi in cui il noleggiatore abbia una pluralità di prenotazioni, regolarmente registrate nel foglio di servizio, relative all’effettuazione di ulteriori servizi.

 

· Con riferimento alle prenotazioni, queste potranno essere utilmente effettuate e dimostrate tramite un messaggio di testo inviato da un telefono cellulare o mediante segreteria telefonica e successivamente trascritte nel foglio di servizio.

· Il titolare ha l’obbligo di compilare un foglio di servizio la cui copia è da tenere a bordo del veicolo fino alla fine del servizio al rientro in rimessa, unitamente all’autorizzazione, come previsto dall’art. 180cc3 del codice della strada. Il foglio di servizio dovrà almeno contenere i dati delle prenotazioni e quelli necessari per la corretta definizione del servizio.

 

· I veicoli immatricolati in servizio di noleggio con conducente possono essere utilizzati per l’espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previo nulla osta dell’Organo competente.

 

 

Art. 3 - Determinazione del numero degli autoveicoli da immettere nel servizio

Premesso che il comune attualmente dispone il seguente contingente approvato dalla Regione:

- n. 13 ( tredici ) autorizzazioni per autovetture fino a 9 posti a sedere compreso il conducente di cui 7 tipo fuoristrada 4x4;

- n. 3 ( tre) licenze taxi.

Le autorizzazioni "fuori contingente" confluite nel comune di Capoterra risultano n. 5, ( ex Legge Regionale 12/2011)

Il contingente massimo di autorizzazioni rilasciabili in seguito alla nuova determinazione comunale, è al massimo di n. 20 autorizzazioni, ovvero 7 in più rispetto a quelle a suo tempo rilasciate.

Nel dettaglio:

1. Per il servizio di noleggio con conducente svolto con autoveicolo, l'Amministrazione Comunale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5, comma 1, della Legge 15.1.92 n. 21, delle disposizioni regionali in materia e dell’allegato alla delibera G.R. n. 10/42 del 12.03.2010 stabilisce il numero ed il tipo degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente sulla base dei seguenti elementi:

 

a) numero delle licenze e delle autorizzazioni precedentemente rilasciate;allo stato attuale nel Comune di Capoterra sono presenti 15 licenze NCC assegnate nei bandi del 1994 e 2002;

b) entità della popolazione e sua distribuzione sul territorio; il Comune di Capoterra, allo stato attuale, ha la popolazione composta da un numero di abitanti superiore a 24.000 unità (precisamente 24.028) distribuita ed estesa su un territorio pari a Kmq 68,25;

c) distanza del Comune e delle frazioni del capoluogo di provincia dai nodi di interscambio di trasporti pubblici di linea quali stazioni ferroviarie, terminal bus, porti, aeroporti ecc., nonché distanza delle frazioni tra di loro e dal Comune centro; la distanza tra il centro di Capoterra e le frazioni (lottizzazioni e residenze annesse al territorio) è in media di circa 7 Km, la distanza tra il centro di Capoterra e il capoluogo (porto, stazione ferroviaria, terminal bus) è in media di circa 17 Km, la distanza tra il centro di Capoterra e l’aeroporto Cagliari-Elmas è in media di circa 15 Km, la distanza tra il centro di Capoterra e i centri turistici vicini (Pula) è in media di circa 19 Km, la distanza tra il centro di Capoterra e i centri turistici vicini (Teulada) è in media di circa 28 Km;

 

d) offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico di linea e non di linea interessanti il territorio comunale in termini di: entità e tipologia del servizio offerto, frequenza, orari del servizio, numero medio di posti offerti a chilometro e passeggeri a chilometro;Il servizio di linee trasporti urbani ed extraurbani, nel Comune di Capoterra, è garantito da due aziende ,

Azienda SUMB
Linea urbana 1 orario invernale; (
orari)
Linea urbana 1 orario estivo;
(orari)
Linea urbana 2 orario invernale;
( orari)
Linea extraurbana Capoterra-Cagliari;
(orari di andata e ritorno)

ARST - Azienda Regionale Sarda Trasporti
Linea extraurbana con partenze da Capoterra
Linea extraurbana con partenze da Cagliari

 

 

e) integrazione modale con i servizi di linea e interoperabilità dei servizi offerti;questo requisito non è stato ponderato in quanto non è applicabile nel territorio di Capoterra;

 

f) attività produttive, servizi amministrativi, servizi socio-sanitari, scolastici, sportivi, culturali e ricreativi che si svolgono nel comune e nelle zone limitrofe;nel Comune di Capoterra insistono diverse attività di natura industriale (Cacip, Syndial, …..), artigianale (PIP), commerciale (grandi e medie strutture di vendita, esercizi di vicinato,….); sono presenti i più importanti servizi amministrativi e socio sanitari (uffici postali, sportelli ASL, comando dei Carabinieri, residenze sanitarie assistenziali,…); sono presenti tutti gli edifici scolastici di ogni grado di istruzione e diversi campi sportivi;

g) offerta di strutture ricettive e presenze turistiche; L’incremento delle strutture ricettive dall’ultimo bando è stato notevole: allo stato attuale sono presenti e operanti n. 45 attività di B&B e affittacamere, n. 4 attività di agriturismo, n. 3 attività di hotel oltreché sono presenti numerose attività di somministrazione.

Le presenze turistiche sono meglio esplicitate dal seguente schema:

 

 

 

PRESENZE TURISTICHE

 

AA. 2011-2012

 

ARRIVI

 

TOTALI

 

2011

 

PRESENZE TOTALI

 

2011

 

ARRIVI

 

TOTALI

 

2012

 

PRESENZE TOTALI

 

2012

 
 

 

GENNAIO

 

181

 

988

 

242

 

417

 

 

FEBBRAIO

 

283

 

763

 

316

 

747

 

 

MARZO

 

550

 

1.743

 

620

 

1.305

 

 

APRILE

 

621

 

3.782

 

1.026

 

3.203

 

 

MAGGIO

 

911

 

2.702

 

832

 

2.672

 

 

GIUGNO

 

964

 

3.867

 

883

 

3.201

 

 

LUGLIO

 

997

 

4.690

 

1.014

 

4.399

 

 

AGOSTO

 

935

 

5.041

 

1.010

 

4.803

 

 

SETTEMBRE

 

902

 

3.151

 

433

 

1.693

 

 

OTTOBRE

 

761

 

3.183

 

539

 

1.663

 

 

NOVEMBRE

 

108

 

518

 

358

 

1.069

 

 

DICEMBRE

 

93

 

374

 

41

 

114

 

 

TOTALE

 

7.306

 

30.802

 

7.314

 

25.286

 

 

 

 

 

 

2. Il numero di autorizzazioni stabilito da mettere a bando è di 7 unità.

 

 

Art. 4 - Titolo per l’esercizio del servizio

L’esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato all’assegnazione della titolarità, previo esperimento di apposito bando di concorso, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8.

La titolarità è personale e cedibile soltanto ai sensi degli artt. 15 e 16 del presente regolamento.

Le singole titolarità sono registrate in apposito registro, attribuendo ad ognuna un numero progressivo che le contraddistingue.

 

Art. 5 - Cumulo di titoli e limitazioni

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto:

- il cumulo delle titolarità per l’esercizio del servizio NCC e della titolarità per l’esercizio del servizio di taxi, anche se ottenute in Comuni diversi.

Al titolare che abbia trasferito la licenza o autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico è non può esserne attribuita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Ogni titolarità, ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs 30/04/1992 n. 285, consente l’immatricolazione di un solo veicolo.

 

Art. 6 - Condizioni e forme giuridiche di esercizio

Possono esercitare l’attività di servizio di noleggio con conducente, ai sensi dell’art. 7 della legge 15/01/1992 n. 21:

a) le persone fisiche iscritte all’albo delle imprese artigiane;

b) le cooperative di produzione e lavoro o cooperative di servizi;

c) i consorzi tra imprese artigiane;

d) gli imprenditori privati che svolgono esclusivamente attività di cui alla lett. b) comma 2 dell’art.1. della L. n.21/1992;

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare del servizio, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, sempre se iscritti nel ruolo di cui all’art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21.

Ferma restando la titolarità in capo alla persona fisica, è consentito conferire la titolarità a organismi collettivi di cui all’art. 7, comma 1 della Legge 15/01/1992 n. 21 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti.

Il titolare del servizio di noleggio con conducente deve trasmettere all’ufficio comunale competente: elenco dei dipendenti, collaboratori familiari, collaboratori o sostituti impiegati nella guida dei mezzi. I dati anagrafici e la posizione previdenziale di ognuno.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 7 della L. 21/92, in caso di recesso da tali organismi, la titolarità non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

In caso di conferimento la gestione economica dell’attività è effettuata dallo stesso organismo collettivo interessato.

Il conferimento è consentito previa presentazione all’ufficio competente, dei seguenti documenti:

 

a) copia dell’atto costitutivo dell’organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare

iscritto per attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.

b) copia dell’atto di conferimento della titolarità debitamente registrato;

c) copia dell’iscrizione a ruolo di cui all’art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21 da parte di

eventuali ulteriori conducenti del veicolo.

6. L’ufficio competente, constatata la regolarità del conferimento, rilascia apposito nulla osta .

Tale nulla osta è ritenuto operativo fino a quando il titolare originario non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento così come previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 7 della Legge 15/01/1992 n. 21.

 

7. La costituzione dell’organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all’ufficio competente dal rappresentante legale dell’organismo collettivo interessato, allegando copia dell’atto costitutivo o dell’atto di variazione di tale organismo collettivo.

 

Art. 7 - Requisiti per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente

- art. 8 lettera h) contrasta con il comma 3 art. 9 della legge

 

21/1992 in quanto il divieto è generale non riferito esclusivamente alla provincia.

1. Per poter esercitare il servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell’Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;

b) possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;

c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;

d) avere a disposizione una rimessa, nel Comune di Capoterra idonea sotto il profilo urbanistico-edilizio e dell’agibilità dei locali allo svolgimento dell’attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;

e) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per l’esercizio del servizio. Tale veicolo di nuova immatricolazione può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di handicap;

f) non essere titolare di licenza per il servizio di taxi;

g) Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima;

h) non aver riportato una o più condanne irrevocabili a pena detentiva in misura superiore, complessivamente, ai due anni per delitti non colposi e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell’autorità giudiziaria;

i) non aver riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio e l’ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;

j) non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi: - n. 1423 del 27/12/56 (misure di prevenzione) - n. 575 del 31/05/65 e successive modifiche (antimafia) - n. 646 del 13/09/82 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale) - n. 726 del 12/10/82 e successive modifiche(misure urgenti contro la delinquenza mafiosa) - n. 47 del 17/01/94 (comunicazioni e certificazioni)

k) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero, in caso positivo, aver conseguito la riabilitazione a norma di legge;

l) non essere in corso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca del servizio di noleggio con conducente, anche da parte di altri Comuni;

m) non aver riportato condanne per: - guida in stato di ebbrezza secondo l’art. 186 del Nuovo Codice della Strada - guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo l’art. 187 del Nuovo Codice della Strada;

n) non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida.

2. Per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è altresì richiesta l’iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio.

3. L’iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 1, lettera c), sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale.

4. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza della titolarità del servizio di noleggio.

Art. 8 – Concorso per l’assegnazione della titolarità del servizio di noleggio

1. L’assegnazione delle titolarità del servizio di noleggio con conducente messe a disposizione dal comune viene effettuata mediante bando di concorso pubblico per titoli a soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 7.

 

2. I soggetti interessati potranno concorrere all’assegnazione di una sola titolarità di quelle messe a concorso;

3. Qualora non pervenga alcuna domanda, o nel caso in cui non vengano assegnate tutte le titolarità messe a concorso, si procede all’indizione di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla scadenza del precedente.

 

Art. 9 – Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di concorso per l’assegnazione della titolarità deve prevedere:

· il numero delle titolarità per il servizio di noleggio disponibili;

· i requisiti richiesti per l’ammissione al pubblico concorso;

· l’indicazione dei criteri di valutazione dei titoli, la loro elencazione e il punteggio assegnato per ciascuno;

· schema di domanda per la partecipazione al concorso;

· indicazione del termine per la presentazione delle domande;

· elementi che comportano l’esclusione della domanda

 

2. Il bando viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Capoterra per la durata di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.

 

Art. 10 – Titoli oggetto di valutazione e redazione della graduatoria

 

1. Al fine di redigere la graduatoria per l’assegnazione delle titolarità del servizio di noleggio messe a concorso, la Commissione esaminatrice procederà alla valutazione dei seguenti titoli e all’attribuzione del relativo punteggio come appresso specificato:

 

TITOLI DI STUDIO (max 3 punti)

 

 

Laurea

 

 

 

 

 

Punti 3

 

 

 

 

 

 

Diploma di scuola media superiore

 

 

 

Punti 2

 

 

 

 

 

 

Diploma di scuola media inferiore

 

 

 

 

 

Punti 1

 

 

 


 

TITOLI DI SERVIZIO (max punti 4)

 

 

Servizio prestato in qualità di titolare di un’impresa che gestisce il servizio di noleggio con conducente.

 

 

 

Punti 1

L'avere esercito servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente

.

 

 

 

 

 

Punti 0.5

Servizio prestato in attività connesse al settore turistico quali escursioni e visite guidate. Tale servizio dovrà essere formalmente provato dal datore di lavoro.

 

Punti 2

 

Conoscenza di una lingua straniera - livello C1 (attestata da un diploma rilasciato da scuole legalmente riconosciute)

 

 

 

Punti 0.5

 

 

 

 

 

POSSESSO DI LICENZE ALLO STATO ATTUALE (max punti 10)

 

 

LICENZE IN POSSESSO, N° 10

 

 

 

Punti 0

LICENZE IN POSSESSO, N° 9

 

Punti 1

LICENZE IN POSSESSO, N° 8

 

Punti 2

LICENZE IN POSSESSO, N° 7

 

Punti 3

LICENZE IN POSSESSO, N° 6

 

Punti 4

LICENZE IN POSSESSO, N° 5

 

Punti 5

LICENZE IN POSSESSO, N° 4

 

Punti 6

LICENZE IN POSSESSO, N° 3

 

Punti 7

LICENZE IN POSSESSO, N° 2

 

Punti 8

LICENZE IN POSSESSO, N° 1

 

Punti 9

LICENZE IN POSSESSO, N° 0

 

Punti 12

 

 

 

2. In caso di parità di punteggio costituisce titolo preferenziale, nell’ordine:

- Giovane età del richiedente ;

 

3. La graduatoria ha validità triennale con decorrenza dalla data della sua approvazione definitiva e ad essa si ricorre qualora, nell’arco di tale periodo, si rendessero disponibili una o più titolarità;

Art. 11 – Assegnazione delle titolarità

 

1. Il Responsabile del Settore competente, entro 20 giorni dall’approvazione della graduatoria, provvede all’assegnazione delle titolarità.

A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati e rilascia nulla osta ai fini dell’immatricolazione del veicolo, che deve presentare le caratteristiche di cui agli artt. 22 e 23, assegnando loro un termine di 60 giorni per la presentazione della dichiarazione autocertificativa di cui all’art. 1, comma 21 e seguenti, della Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 - Finanziaria 2008 - (di seguito denominata dichiarazione autocertificativa) comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del presente regolamento, necessaria ai fini dell’avvio del servizio.

2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 60 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo di 60 giorni.

3. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione della titolarità.

Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.

Art. 12 - Validità delle titolarità

1. Le titolarità del servizio di noleggio sono acquisite senza limitazione di scadenza.

2. In qualsiasi momento le titolarità possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarità del servizio di noleggio.

Art. 13 - Inizio del servizio e pubblicità

1. Nel caso di assegnazione della titolarità o di acquisizione della stessa in seguito a subingresso per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio, decorsi 20 giorni dalla vidimazione della dichiarazione autocertificativa (come stabilito dall’art. 1, comma 22, della L.R. 5 marzo 2008, n. 3) entro i successivi 60 giorni, a pena di decadenza.

Detto termine può essere prorogato di altri 60 giorni solo in presenza di giustificato motivo, debitamente documentato.

 

2. Il competente ufficio comunale garantisce nelle forme che riterrà opportune (albo, avvisi nei luoghi pubblici, ecc..) adeguata informazione riguardante: i luoghi adibiti allo stazionamento dei taxi e dei veicoli di noleggio autorizzati allo stazionamento pubblico, l’elenco dei noleggiatori con il relativo numero telefonico, e deve altresì prevedere e pubblicizzare un numero telefonico a cui gli utenti possono rivolgersi per segnalare eventuali disservizi nell’effettuazione del servizio.

Art. 14 - Trasferibilità per atto tra vivi

1. E’ consentito Il trasferimento della titolarità del servizio di noleggio con conducente, previa presentazione all’ufficio competente della dichiarazione autocertificativa, di cui all’art. 12, a persona da questi designata che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento e che ne inoltri domanda. ( Il trasferimento dell’azienda o di un ramo della stessa deve essere eseguito nelle forme previste dall’ordinamento, con riferimento al particolare atto contrattuale utilizzato).

2. Il trasferimento è ammesso qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria titolarità e si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia titolare del servizio da almeno cinque anni;

b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;

c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

3. L'inabilita' o l'idoneità al servizio per motivi di malattia o infortunio e di cui al punto c) del precedente comma, deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti.

4. Il trasferimento della titolarità del servizio di noleggio con conducente dovrà essere comunicato entro diciotto) mesi dall'accertamento dell'impedimento documentato come sopra, a pena di decadenza.

5. Ad eccezione del trasferimento della titolarità per causa di inabilità o inidoneità al servizio di cui sopra in tutti gli altri casi, il trasferente potrà continuare l'esercizio dell'attività fino all’avvio del servizio da parte della persona designata,

6. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione di trasferimento, il trasferente deve dimostrare al Comune di avere provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto. In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.

7. Ai sensi dell’art. 9 comma 3 della Legge 15/01/1992 n. 21, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può rientrare in possesso della titolarità trasferita né diventare titolare di altro servizio di noleggio con conducente, anche se concessa da altro Comune in seguito a concorso pubblico o ad ulteriore trasferimento, a pena di decadenza della stessa.

 

Il subentro nella titolarità per l'esercizio del servizio é subordinato al possesso, da parte della persona designata dei requisiti di cui all'art. 7 nonché al possesso da parte del subentrante di veicolo avente le caratteristiche di cui agli artt. 22 e 23 del presente regolamento e al rilascio, da parte dell’amministrazione comunale, del nulla osta all’immatricolazione.

Art. 15 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare del servizio di noleggio con conducente la titolarità può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi entro i termini previsti dall’art. 9 della Legge 15/01/1992 n. 21.

2. Per nucleo familiare si intende il "nucleo familiare originario o d'origine", che comprende il coniuge, i parenti di primo grado in linea retta (genitori e figli) e collaterale (fratelli e sorelle), anche se non conviventi.

3. Gli eredi devono comunicare all'ufficio competente il decesso del titolare entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento.

4. Tale comunicazione deve alternativamente indicare:

  • l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità del servizio di noleggio. In tal caso si rende necessaria da parte degli aventi diritto la produzione di rinuncia scritta a subentrare nell'attività. La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata.
  • la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri la titolarità ai sensi del precedente art. 15, designando entro il termine previsto dalla normativa vigente dalla data del decesso, un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;
  • la volontà degli eredi minori, espressa dal giudice tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell'esercizio del servizio di noleggio, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell'erede minore, del diciottesimo mese successivo all'età richiesta per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale;
  • la comunicazione, all’ufficio competente, del decesso del titolare del servizio di noleggio, e la dichiarazione di rinuncia qualora non si intenda trasferire tale titolo.

5. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire la titolarità del servizio ad un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, devono fare pervenire all'ufficio competente, entro il termine previsto dalla normativa vigente dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la dichiarazione autocertificativa di cui al precedente art. 12.

6. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui ai precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento della titolarità, con conseguente decadenza della stessa.

7. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione deve uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Art. 16 - Collaborazione familiare

1. I titolari del servizio di noleggio con conducente, nello svolgimento, possono avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile.

2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo ed assolvere agli adempimenti contributivi o previdenziali ;

3. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere richieste all'ufficio competente, allegando la seguente documentazione:

  • dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10, comma 4 della Legge 15.1.1992 n. 21;
  • dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà del collaboratore familiare relativa al possesso dei requisiti previsti dall'art. 8, del presente regolamento.
  • atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
  • copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della legge 15.1.1992 n. 21;
  • certificato od autocertificazione di iscrizione INPS ed INAIL;

4. L'ufficio competente verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare, e provvede ad annotarlo sull’apposito registro.

5. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato.

 

6. Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare devono essere comunicato al Comune entro 15 giorni e viene annotato come sopraindicato.

Art. 17 - Obblighi dei conducenti

1. I conducenti delle autovetture di servizio di noleggio con conducente hanno l'obbligo di:

  • comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
  • mantenere il veicolo in condizioni di pulizia e di decoro e igiene interna ed in perfetto stato di efficienza, comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie, con particolare riguardo al contachilometri;
  • applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
  • tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la dichiarazione autocertificativa di avvio del servizio di cui all’art. 12;
  • sottoporre annualmente, agli organi del D.T.T. Dipartimento Trasporti Terrestri (già M.C.T.C. Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione) la verifica dell’idoneità tecnica del veicolo;
  • essere ordinato e curato nella persona;
  • depositare all'Ufficio della Polizia Municipale, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo dal passeggero, del quale non si possa procedere a restituzione immediata;
  • seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per recarsi al luogo indicato;
  • caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;
  • prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
  • trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
  • compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;
  • comunicare, all'Ufficio competente il cambio di residenza o di domicilio e della ubicazione della rimessa entro il termine di 30 giorni ed eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiro della carta di circolazione, entro due giorni dalla notificazione;
  • assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa;
  • tenere a disposizione del cliente presso la sede o la rimessa l’estratto delle condizioni tariffarie praticate, per esibirli a chiunque ne abbia interesse.
  • compilare un foglio di servizio la cui copia è da tenere a bordo del veicolo fino alla fine del servizio al rientro in rimessa, unitamente all’autorizzazione, come previsto dall’art, 180, co. 3 del codice della strada (s.m.). Il foglio di servizio dovrà almeno contenere i dati delle prenotazioni e quelli necessari per la corretta definizione del servizio.
  • L’inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio devono avvenire nella rimessa, situata nel Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento, l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche nel territorio di altri Comuni.

Art. 18 - Diritti dei conducenti

1. I conducenti del servizio di noleggio con conducente durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:

  • rifiutare il trasporto di animali a meno che la macchina non sia attrezzata per detto trasporto e fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;
  • rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
  • rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
  • rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
  • richiedere all'utente che arreca, in qualunque modo, danno al veicolo il risarcimento del danno;
  • rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul veicolo o pretende di fumare;

Art. 19 - Divieti per i conducenti

1. E' fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio di noleggio di:

  • fumare o consumare cibo durante la corsa;
  • togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
  • applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
  • trasportare i propri animali;
  • consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;
  • trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicati sulla carta di circolazione.

Art. 20 - Responsabilità del titolare

 

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

Art. 21 - Caratteristiche dei veicoli

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono:

  • avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
  • essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
  • avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita;
  • essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri;
  • osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap.

 

Art. 22 – Contachilometri

 

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.

 

2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve esserne data notizia all’ufficio comunale competente e, prima dell’acquisizione della corsa, all’utente.

Art. 23 - Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio

1. Oltre le caratteristiche di cui agli artt. 21 e 22, il veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente deve essere munito del contrassegno “Comune di Capoterra- Servizio di noleggio”.

Detto contrassegno deve essere posizionato all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore.

2. Il veicolo dovrà, inoltre, essere dotato della seguente targa collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, fissata mediante piombatura, recante la dicitura “N.C.C., lo stemma del Comune ed il numero di titolarità.

Art. 24 - Sostituzione dei veicoli

1. Il titolare del servizio di noleggio con conducente è autorizzato dal Comune, mediante nulla osta del Responsabile del Servizio, alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche indicate all'art. 21 e 22 necessarie per lo svolgimento dell'attività.

2. Successivamente all'immatricolazione suddetta si provvede ad annotare sull’apposito registro la variazione intervenuta.

3. Al fine di mantenere un’adeguata qualità dell’offerta, il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo di iniziare il servizio con un autoveicolo con prima immatricolazione non superiore a tre anni.

Art. 25 – Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture

1. Per la sostituzione di autovetture in servizio di noleggio con conducente che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l’interruzione del servizio, il Responsabile dell’ ufficio competente può autorizzare mediante nulla osta l’utilizzo di veicoli sostitutivi, a condizione che il titolare presenti autocertificazione attestante la presenza del veicolo presso il carrozziere o l’autoriparatore ed il tempo necessario per la riparazione e, in caso di furto, relativa alla denuncia presentata.

2. Il nulla osta deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello sostitutivo e deve essere conservato a bordo di quest’ultimo per gli eventuali controlli.

Art. 26 - Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio provinciale del Ministero Trasporti e Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente devono essere sottoposti prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte del Responsabile del Servizio Attività Produttive, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 22 e 23 del presente regolamento.

2. I titolari hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato. Qualora il titolare non si presenti al controllo suddetto, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati, si procede alla revoca della titolarità previa diffida.

3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere reso idoneo nel termine indicato dal Responsabile del Servizio. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Responsabile del Servizio dispone la revoca della titolarità ai sensi del successivo art. 36.

Art. 27 - Trasporto dei soggetti portatori di handicap

1. I veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono essere accessibili ai soggetti portatori di handicap, pertanto dovranno essere appositamente attrezzati e dovranno esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.

2. I titolari del servizio di noleggio con conducente possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravita'.

 

3. I conducenti dei veicoli hanno l’obbligo di prestare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone ai veicoli e dei necessari supporti (carrozzine, stampelle ecc.) nonché durante il trasporto.

Art. 28 - Tariffe

1. Nel rispetto delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20.4.1993, i titolari del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, dovrà essere data comunicazione all’ufficio comunale competente delle tariffe di cui al comma 1 praticate nello stesso anno. Tali tariffe devono essere esposte in maniera leggibile all’interno dell’autoveicolo.

3. Il corrispettivo per il servizio di trasporto è concordato direttamente tra il cliente e il titolare del servizio di noleggio e deve essere compreso tra il minimo e il massimo degli importi tariffari depositati.

4. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.

5. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento e nel caso di convenzioni con soggetti terzi si applicano le tariffe stabilite nelle apposite convenzioni

Art. 29 - Reclami ed esposti

 

1. Gli utenti che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare reclami od esposti al Responsabile dell’Area Amministrativa.

Art. 30 - Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi di noleggio con conducente è demandato alla Polizia Locale, agli Ufficiali e Agenti di Polizia.

 

2. Il Sindaco può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente regolamento.

Art. 31 - Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con:

  • sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 7 bis del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) e dalla Legge 24.11.1981 n. 689 (modifiche al sistema penale)
  • sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione o la revoca della titolarità.

2. In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare del servizio è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

3. L’organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione all’ufficio comunale competente.

4. Per le violazioni che prevedono l’applicazione di una sanzione amministrativa accessoria provvede l’ufficio comunale competente, previa comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento relativo.

5. Relativamente all’adozione del provvedimento di cui al comma 4, l’interessato ha il diritto di presentare documentazioni o memorie scritte entro 30 giorni dalla data di notifica dell’avvio del procedimento, all’ufficio comunale competente.

6. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare del servizio di noleggio od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca della titolarità.

Art. 32 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente Capo, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 24/11/81 n. 689, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento, qualora non sia sanzionata con leggi statali o regionali, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria per le seguenti violazioni:

a) non tenere nel veicolo la documentazione comprovante la titolarità del servizio

b) non sottoporre annualmente il veicolo alla verifica dell’idoneità tecnica

c) non avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato

d) non assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa

e) non prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto

f) non compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse

g) non prestare il servizio e non assicurare la necessaria assistenza per l'accesso ai veicoli delle persone portatrici di handicap

h) chiedere un compenso per il trasporto delle carrozzine per i portatori di handicap ed i cani accompagnatori dei non vedenti

i) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate

j) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione

tutte le altre violazioni a norme comportamentali o ad adempimenti amministrativi non espressamente sopra riportate sono sanzionate a norma di legge.

Art. 33 - Sanzione accessoria della sospensione della titolarità del servizio di noleggio

1. La titolarità dell’esercizio del servizio di noleggio con conducente è sospesa per i periodi e nei seguenti casi:

a) fino ad un massimo di dodici mesi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 85, comma 4, del Codice della Strada, qualora il veicolo sia stato sostituito senza il preventivo nulla-osta previsto dall’art. 24 del presente regolamento e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di noleggio con conducente;

b) fino ad un massimo di un mese, quando il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, non sia stato reso idoneo nel termine indicato nel provvedimento del Responsabile del Servizio competente, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate;

c) fino ad un massimo di dieci giorni, qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo predisposto dal Responsabile del Servizio, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;

d) fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 15.1.1992 n. 21. Nel caso di società sono sospese le autorizzazioni di tutti i soci;

e) fino ad un massimo di un mese, nel caso di due violazioni della stessa norma o di tre violazioni di norme diverse del presente regolamento, commesse nell'arco di due anni e per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 33 del presente regolamento;

f) fino ad un massimo di 180 giorni nel caso di intervenuta indisponibilità del veicolo per qualsiasi causa, successivamente al rilascio dell’autorizzazione.

2. Il Responsabile dell’Area Amministrativa, dispone sul periodo di sospensione del servizio di noleggio con conducente tenuto conto della maggiore o minore gravita' della violazione o dell'eventuale recidiva.

Art. 34 - Sanzione accessoria della revoca della titolarità del servizio di noleggio

1. E’ disposta la revoca della titolarità del servizio di noleggio nei seguenti casi:

a) quando il titolare eserciti l'attività dopo la notificazione del provvedimento di sospensione dal servizio;

b) nei casi indicati alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 del precedente art. 34 in cui il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;

 

2. La sanzione accessoria della revoca è comunicata al competente Ufficio provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 35 - Decadenza della titolarità del servizio di noleggio

 

1. E’ dichiarata la decadenza della titolarità del servizio di noleggio nei seguenti casi:

a) sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al precedente art. 8 del presente regolamento;

b) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 14 del presente regolamento;

c) estinzione dell'impresa collettiva o comunque modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;

d) mancato rispetto, da parte degli eredi, dei termini previsti, per il subingresso o per la cessione dell’attività, come prescritto nell’art. 16 del presente regolamento, in caso di morte del titolare del servizio;

e) alienazione o cessione della proprietà del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;

f) mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a 180 giorni, accertato tramite gli organi preposti al controllo, salvo i casi di forza maggiore debitamente documentati;

g) sopravvenuta irreperibilità' del titolare.

2. La decadenza è comunicata all'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza

Art. 36 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce abrogandola ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.

2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.