Regolamento del servizio di noleggio con conducente

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 19/09/2013


 

 

Art.1 - Fonti normative

Il servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a 9 posti, nel Comune di Capoterra, è disciplinato dal presente regolamento e dalle seguenti norme:


· Legge 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;

  • D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice della Strada);
  • D.M. del 20/04/1993 – Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture;
  • Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
  • Legge Regionale 7 dicembre 2005, n. 21 – Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna;
  • Legge Regionale 5 marzo 2008 n. 3;
  • Deliberazione Giunta Regionale n. 22/1 dell’11/04/2008 “Circolare applicativa dell’art. 1, commi 16 – 32 della L.R. 5.3.2008, n. 3, Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP): semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative relative alle attività produttive di beni e servizi”.
  • Allegato alla Delib. G.R. n. 25/38 del 1.7.2010 Legge regionale 7 dicembre 2005 n. 21, articolo 39. Servizi di trasporto pubblico non di linea. Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea.
  • Deliberazione di Giunta Regionale n. 10/42 del 12/03/2010 di approvazione dei criteri per la redazione dei regolamenti comunali per l’esercizio dei servizi taxi e noleggio autovetture con conducente e decreto Assessore dei Trasporti n. 6 del 12/05/2010 concernente le direttive per l’attuazione della medesima delibera.
  • Deliberazione di Giunta Regionale n.12/30 del 20/03/2012 “Legge regionale 7 dicembre 2005 n.21 art.39. Servizi di trasporto pubblico non di linea. Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea.”
  • Allegato alla Delib. G.R. n.12/30 del 20.3.2012 Legge regionale 7 dicembre 2005 n. 21, articolo 39. Servizi di trasporto pubblico non di linea. Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea.

 

 

Art.2 - Definizione del servizio di noleggio con conducente su strada

· Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad una utenza specifica, l’utenza avanza la richiesta per la prestazione nonché l’obbligatorietà dello stazionamento dei mezzi all’interno della rimessa, ai sensi della legge n° 21/1992.

 

· Il servizio di noleggio con conducente è compiuto su richiesta del trasportato e/o trasportati su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, fatto salvo quanto previsto per i collegamenti integrativi con i servizi di linea di cui all’art. 7.

· I titolari del servizio possono effettuare trasporti in tutto il territorio italiano.

-E’ obbligatoria la disponibilità del mezzo da adibire al servizio e la rimessa nel Comune di Capoterra da parte dell’aggiudicatario del titolo.

In sede di partecipazione si dovrà prevedere quale requisito la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo oppure l’impegno ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del mezzo; la rimessa nel Comune di Capoterra o l’impegno ad acquisirla in caso di aggiudicazione.

Ferma restando la competenza comunale in materia, specie con riferimento ai contenuti del bando di concorso si evidenzia, tuttavia, che:

- l’iscrizione alla camera di commercio non deve avvenire necessariamente e obbligatoriamente in sede di istanza ma quando, appunto, l’assegnatario dell’autorizzazione si organizza in una delle forme giuridiche previste dalla legge n. 21/1992 in fase di aggiudicazione’.

- per quanto riguarda il titolo preferenziale, si richiama l’attuale normativa comunitaria e nazionale ispirata ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

· L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio devono avvenire nella rimessa, situata nel Comune di Capoterra che ha rilasciato l’autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche nel territorio di altri Comuni.

· Si precisa che, fermo restando l’obbligo di rientro nella rimessa al termine di ogni servizio, è fatta salva l’ipotesi in cui il noleggiatore abbia una pluralità di prenotazioni, regolarmente registrate nel foglio di servizio, relative all’effettuazione di ulteriori servizi.

 

· Con riferimento alle prenotazioni, queste potranno essere utilmente effettuate e dimostrate tramite un messaggio di testo inviato da un telefono cellulare o mediante segreteria telefonica e successivamente trascritte nel foglio di servizio.

· Il titolare ha l’obbligo di compilare un foglio di servizio la cui copia è da tenere a bordo del veicolo fino alla fine del servizio al rientro in rimessa, unitamente all’autorizzazione, come previsto dall’art. 180cc3 del codice della strada. Il foglio di servizio dovrà almeno contenere i dati delle prenotazioni e quelli necessari per la corretta definizione del servizio.

 

· I veicoli immatricolati in servizio di noleggio con conducente possono essere utilizzati per l’espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previo nulla osta dell’Organo competente.

 

 

Art. 3 - Determinazione del numero degli autoveicoli da immettere nel servizio

Premesso che il comune attualmente dispone il seguente contingente approvato dalla Regione:

- n. 13 ( tredici ) autorizzazioni per autovetture fino a 9 posti a sedere compreso il conducente di cui 7 tipo fuoristrada 4x4;

- n. 3 ( tre) licenze taxi.

Le autorizzazioni "fuori contingente" confluite nel comune di Capoterra risultano n. 5, ( ex Legge Regionale 12/2011)

Il contingente massimo di autorizzazioni rilasciabili in seguito alla nuova determinazione comunale, è al massimo di n. 20 autorizzazioni, ovvero 7 in più rispetto a quelle a suo tempo rilasciate.

Nel dettaglio:

1. Per il servizio di noleggio con conducente svolto con autoveicolo, l'Amministrazione Comunale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5, comma 1, della Legge 15.1.92 n. 21, delle disposizioni regionali in materia e dell’allegato alla delibera G.R. n. 10/42 del 12.03.2010 stabilisce il numero ed il tipo degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente sulla base dei seguenti elementi:

 

a) numero delle licenze e delle autorizzazioni precedentemente rilasciate;allo stato attuale nel Comune di Capoterra sono presenti 15 licenze NCC assegnate nei bandi del 1994 e 2002;

b) entità della popolazione e sua distribuzione sul territorio; il Comune di Capoterra, allo stato attuale, ha la popolazione composta da un numero di abitanti superiore a 24.000 unità (precisamente 24.028) distribuita ed estesa su un territorio pari a Kmq 68,25;

c) distanza del Comune e delle frazioni del capoluogo di provincia dai nodi di interscambio di trasporti pubblici di linea quali stazioni ferroviarie, terminal bus, porti, aeroporti ecc., nonché distanza delle frazioni tra di loro e dal Comune centro; la distanza tra il centro di Capoterra e le frazioni (lottizzazioni e residenze annesse al territorio) è in media di circa 7 Km, la distanza tra il centro di Capoterra e il capoluogo (porto, stazione ferroviaria, terminal bus) è in media di circa 17 Km, la distanza tra il centro di Capoterra e l’aeroporto Cagliari-Elmas è in media di circa 15 Km, la distanza tra il centro di Capoterra e i centri turistici vicini (Pula) è in media di circa 19 Km, la distanza tra il centro di Capoterra e i centri turistici vicini (Teulada) è in media di circa 28 Km;

 

d) offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico di linea e non di linea interessanti il territorio comunale in termini di: entità e tipologia del servizio offerto, frequenza, orari del servizio, numero medio di posti offerti a chilometro e passeggeri a chilometro;Il servizio di linee trasporti urbani ed extraurbani, nel Comune di Capoterra, è garantito da due aziende ,

Azienda SUMB
Linea urbana 1 orario invernale; (
orari)
Linea urbana 1 orario estivo;
(orari)
Linea urbana 2 orario invernale;
( orari)
Linea extraurbana Capoterra-Cagliari;
(orari di andata e ritorno)

ARST - Azienda Regionale Sarda Trasporti
Linea extraurbana con partenze da Capoterra
Linea extraurbana con partenze da Cagliari

 

 

e) integrazione modale con i servizi di linea e interoperabilità dei servizi offerti;questo requisito non è stato ponderato in quanto non è applicabile nel territorio di Capoterra;

 

f) attività produttive, servizi amministrativi, servizi socio-sanitari, scolastici, sportivi, culturali e ricreativi che si svolgono nel comune e nelle zone limitrofe;nel Comune di Capoterra insistono diverse attività di natura industriale (Cacip, Syndial, …..), artigianale (PIP), commerciale (grandi e medie strutture di vendita, esercizi di vicinato,….); sono presenti i più importanti servizi amministrativi e socio sanitari (uffici postali, sportelli ASL, comando dei Carabinieri, residenze sanitarie assistenziali,…); sono presenti tutti gli edifici scolastici di ogni grado di istruzione e diversi campi sportivi;

g) offerta di strutture ricettive e presenze turistiche; L’incremento delle strutture ricettive dall’ultimo bando è stato notevole: allo stato attuale sono presenti e operanti n. 45 attività di B&B e affittacamere, n. 4 attività di agriturismo, n. 3 attività di hotel oltreché sono presenti numerose attività di somministrazione.

Le presenze turistiche sono meglio esplicitate dal seguente schema:

 

 

 

PRESENZE TURISTICHE

 

AA. 2011-2012

 

ARRIVI

 

TOTALI

 

2011

 

PRESENZE TOTALI

 

2011

 

ARRIVI

 

TOTALI

 

2012

 

PRESENZE TOTALI

 

2012

 
 

 

GENNAIO

 

181

 

988

 

242

 

417

 

 

FEBBRAIO

 

283

 

763

 

316

 

747

 

 

MARZO

 

550

 

1.743

 

620

 

1.305

 

 

APRILE

 

621

 

3.782

 

1.026

 

3.203

 

 

MAGGIO

 

911

 

2.702

 

832

 

2.672

 

 

GIUGNO

 

964

 

3.867

 

883

 

3.201

 

 

LUGLIO

 

997

 

4.690

 

1.014

 

4.399

 

 

AGOSTO

 

935

 

5.041

 

1.010

 

4.803

 

 

SETTEMBRE

 

902

 

3.151

 

433

 

1.693

 

 

OTTOBRE

 

761

 

3.183

 

539

 

1.663

 

 

NOVEMBRE

 

108

 

518

 

358

 

1.069

 

 

DICEMBRE

 

93

 

374

 

41

 

114

 

 

TOTALE

 

7.306

 

30.802

 

7.314

 

25.286

 

 

 

 

 

 

2. Il numero di autorizzazioni stabilito da mettere a bando è di 7 unità.

 

 

Art. 4 - Titolo per l’esercizio del servizio

L’esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato all’assegnazione della titolarità, previo esperimento di apposito bando di concorso, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8.

La titolarità è personale e cedibile soltanto ai sensi degli artt. 15 e 16 del presente regolamento.

Le singole titolarità sono registrate in apposito registro, attribuendo ad ognuna un numero progressivo che le contraddistingue.

 

Art. 5 - Cumulo di titoli e limitazioni

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto:

- il cumulo delle titolarità per l’esercizio del servizio NCC e della titolarità per l’esercizio del servizio di taxi, anche se ottenute in Comuni diversi.

Al titolare che abbia trasferito la licenza o autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico è non può esserne attribuita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Ogni titolarità, ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs 30/04/1992 n. 285, consente l’immatricolazione di un solo veicolo.

 

Art. 6 - Condizioni e forme giuridiche di esercizio

Possono esercitare l’attività di servizio di noleggio con conducente, ai sensi dell’art. 7 della legge 15/01/1992 n. 21:

a) le persone fisiche iscritte all’albo delle imprese artigiane;

b) le cooperative di produzione e lavoro o cooperative di servizi;

c) i consorzi tra imprese artigiane;

d) gli imprenditori privati che svolgono esclusivamente attività di cui alla lett. b) comma 2 dell’art.1. della L. n.21/1992;

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare del servizio, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, sempre se iscritti nel ruolo di cui all’art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21.

Ferma restando la titolarità in capo alla persona fisica, è consentito conferire la titolarità a organismi collettivi di cui all’art. 7, comma 1 della Legge 15/01/1992 n. 21 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti.

Il titolare del servizio di noleggio con conducente deve trasmettere all’ufficio comunale competente: elenco dei dipendenti, collaboratori familiari, collaboratori o sostituti impiegati nella guida dei mezzi. I dati anagrafici e la posizione previdenziale di ognuno.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 7 della L. 21/92, in caso di recesso da tali organismi, la titolarità non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

In caso di conferimento la gestione economica dell’attività è effettuata dallo stesso organismo collettivo interessato.

Il conferimento è consentito previa presentazione all’ufficio competente, dei seguenti documenti:

 

a) copia dell’atto costitutivo dell’organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare

iscritto per attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.

b) copia dell’atto di conferimento della titolarità debitamente registrato;

c) copia dell’iscrizione a ruolo di cui all’art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21 da parte di

eventuali ulteriori conducenti del veicolo.

6. L’ufficio competente, constatata la regolarità del conferimento, rilascia apposito nulla osta .

Tale nulla osta è ritenuto operativo fino a quando il titolare originario non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento così come previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 7 della Legge 15/01/1992 n. 21.

 

7. La costituzione dell’organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all’ufficio competente dal rappresentante legale dell’organismo collettivo interessato, allegando copia dell’atto costitutivo o dell’atto di variazione di tale organismo collettivo.

 

Art. 7 - Requisiti per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente

- art. 8 lettera h) contrasta con il comma 3 art. 9 della legge

 

21/1992 in quanto il divieto è generale non riferito esclusivamente alla provincia.

1. Per poter esercitare il servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell’Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;

b) possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;

c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;

d) avere a disposizione una rimessa, nel Comune di Capoterra idonea sotto il profilo urbanistico-edilizio e dell’agibilità dei locali allo svolgimento dell’attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;

e) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per l’esercizio del servizio. Tale veicolo di nuova immatricolazione può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di handicap;

f) non essere titolare di licenza per il servizio di taxi;

g) Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima;

h) non aver riportato una o più condanne irrevocabili a pena detentiva in misura superiore, complessivamente, ai due anni per delitti non colposi e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell’autorità giudiziaria;

i) non aver riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio e l’ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;

j) non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi: - n. 1423 del 27/12/56 (misure di prevenzione) - n. 575 del 31/05/65 e successive modifiche (antimafia) - n. 646 del 13/09/82 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale) - n. 726 del 12/10/82 e successive modifiche(misure urgenti contro la delinquenza mafiosa) - n. 47 del 17/01/94 (comunicazioni e certificazioni)

k) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero, in caso positivo, aver conseguito la riabilitazione a norma di legge;

l) non essere in corso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca del servizio di noleggio con conducente, anche da parte di altri Comuni;

m) non aver riportato condanne per: - guida in stato di ebbrezza secondo l’art. 186 del Nuovo Codice della Strada - guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo l’art. 187 del Nuovo Codice della Strada;

n) non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida.

2. Per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è altresì richiesta l’iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio.

3. L’iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 1, lettera c), sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale.

4. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza della titolarità del servizio di noleggio.

Art. 8 – Concorso per l’assegnazione della titolarità del servizio di noleggio

1. L’assegnazione delle titolarità del servizio di noleggio con conducente messe a disposizione dal comune viene effettuata mediante bando di concorso pubblico per titoli a soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 7.

 

2. I soggetti interessati potranno concorrere all’assegnazione di una sola titolarità di quelle messe a concorso;

3. Qualora non pervenga alcuna domanda, o nel caso in cui non vengano assegnate tutte le titolarità messe a concorso, si procede all’indizione di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla scadenza del precedente.

 

Art. 9 – Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di concorso per l’assegnazione della titolarità deve prevedere:

· il numero delle titolarità per il servizio di noleggio disponibili;

· i requisiti richiesti per l’ammissione al pubblico concorso;

· l’indicazione dei criteri di valutazione dei titoli, la loro elencazione e il punteggio assegnato per ciascuno;

· schema di domanda per la partecipazione al concorso;

· indicazione del termine per la presentazione delle domande;

· elementi che comportano l’esclusione della domanda

 

2. Il bando viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Capoterra per la durata di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.

 

Art. 10 – Titoli oggetto di valutazione e redazione della graduatoria

 

1. Al fine di redigere la graduatoria per l’assegnazione delle titolarità del servizio di noleggio messe a concorso, la Commissione esaminatrice procederà alla valutazione dei seguenti titoli e all’attribuzione del relativo punteggio come appresso specificato:

 

TITOLI DI STUDIO (max 3 punti)

 

 

Laurea

 

 

 

 

 

Punti 3

 

 

 

 

 

 

Diploma di scuola media superiore

 

 

 

Punti 2

 

 

 

 

 

 

Diploma di scuola media inferiore

 

 

 

 

 

Punti 1

 

 

 


 

TITOLI DI SERVIZIO (max punti 4)

 

 

Servizio prestato in qualità di titolare di un’impresa che gestisce il servizio di noleggio con conducente.

 

 

 

Punti 1

L'avere esercito servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente

.

 

 

 

 

 

Punti 0.5

Servizio prestato in attività connesse al settore turistico quali escursioni e visite guidate. Tale servizio dovrà essere formalmente provato dal datore di lavoro.

 

Punti 2

 

Conoscenza di una lingua straniera - livello C1 (attestata da un diploma rilasciato da scuole legalmente riconosciute)

 

 

 

Punti 0.5

 

 

 

 

 

POSSESSO DI LICENZE ALLO STATO ATTUALE (max punti 10)

 

 

LICENZE IN POSSESSO, N° 10

 

 

 

Punti 0

LICENZE IN POSSESSO, N° 9

 

Punti 1

LICENZE IN POSSESSO, N° 8

 

Punti 2

LICENZE IN POSSESSO, N° 7

 

Punti 3

LICENZE IN POSSESSO, N° 6

 

Punti 4

LICENZE IN POSSESSO, N° 5

 

Punti 5

LICENZE IN POSSESSO, N° 4

 

Punti 6

LICENZE IN POSSESSO, N° 3

 

Punti 7

LICENZE IN POSSESSO, N° 2

 

Punti 8

LICENZE IN POSSESSO, N° 1

 

Punti 9

LICENZE IN POSSESSO, N° 0

 

Punti 12

 

 

 

2. In caso di parità di punteggio costituisce titolo preferenziale, nell’ordine:

- Giovane età del richiedente ;

 

3. La graduatoria ha validità triennale con decorrenza dalla data della sua approvazione definitiva e ad essa si ricorre qualora, nell’arco di tale periodo, si rendessero disponibili una o più titolarità;

Art. 11 – Assegnazione delle titolarità

 

1. Il Responsabile del Settore competente, entro 20 giorni dall’approvazione della graduatoria, provvede all’assegnazione delle titolarità.

A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati e rilascia nulla osta ai fini dell’immatricolazione del veicolo, che deve presentare le caratteristiche di cui agli artt. 22 e 23, assegnando loro un termine di 60 giorni per la presentazione della dichiarazione autocertificativa di cui all’art. 1, comma 21 e seguenti, della Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 - Finanziaria 2008 - (di seguito denominata dichiarazione autocertificativa) comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del presente regolamento, necessaria ai fini dell’avvio del servizio.

2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 60 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo di 60 giorni.

3. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione della titolarità.

Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.

Art. 12 - Validità delle titolarità

1. Le titolarità del servizio di noleggio sono acquisite senza limitazione di scadenza.

2. In qualsiasi momento le titolarità possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarità del servizio di noleggio.

Art. 13 - Inizio del servizio e pubblicità

1. Nel caso di assegnazione della titolarità o di acquisizione della stessa in seguito a subingresso per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio, decorsi 20 giorni dalla vidimazione della dichiarazione autocertificativa (come stabilito dall’art. 1, comma 22, della L.R. 5 marzo 2008, n. 3) entro i successivi 60 giorni, a pena di decadenza.

Detto termine può essere prorogato di altri 60 giorni solo in presenza di giustificato motivo, debitamente documentato.

 

2. Il competente ufficio comunale garantisce nelle forme che riterrà opportune (albo, avvisi nei luoghi pubblici, ecc..) adeguata informazione riguardante: i luoghi adibiti allo stazionamento dei taxi e dei veicoli di noleggio autorizzati allo stazionamento pubblico, l’elenco dei noleggiatori con il relativo numero telefonico, e deve altresì prevedere e pubblicizzare un numero telefonico a cui gli utenti possono rivolgersi per segnalare eventuali disservizi nell’effettuazione del servizio.

Art. 14 - Trasferibilità per atto tra vivi

1. E’ consentito Il trasferimento della titolarità del servizio di noleggio con conducente, previa presentazione all’ufficio competente della dichiarazione autocertificativa, di cui all’art. 12, a persona da questi designata che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento e che ne inoltri domanda. ( Il trasferimento dell’azienda o di un ramo della stessa deve essere eseguito nelle forme previste dall’ordinamento, con riferimento al particolare atto contrattuale utilizzato).

2. Il trasferimento è ammesso qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria titolarità e si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia titolare del servizio da almeno cinque anni;

b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;

c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

3. L'inabilita' o l'idoneità al servizio per motivi di malattia o infortunio e di cui al punto c) del precedente comma, deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti.

4. Il trasferimento della titolarità del servizio di noleggio con conducente dovrà essere comunicato entro diciotto) mesi dall'accertamento dell'impedimento documentato come sopra, a pena di decadenza.

5. Ad eccezione del trasferimento della titolarità per causa di inabilità o inidoneità al servizio di cui sopra in tutti gli altri casi, il trasferente potrà continuare l'esercizio dell'attività fino all’avvio del servizio da parte della persona designata,

6. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione di trasferimento, il trasferente deve dimostrare al Comune di avere provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto. In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.

7. Ai sensi dell’art. 9 comma 3 della Legge 15/01/1992 n. 21, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può rientrare in possesso della titolarità trasferita né diventare titolare di altro servizio di noleggio con conducente, anche se concessa da altro Comune in seguito a concorso pubblico o ad ulteriore trasferimento, a pena di decadenza della stessa.

 

Il subentro nella titolarità per l'esercizio del servizio é subordinato al possesso, da parte della persona designata dei requisiti di cui all'art. 7 nonché al possesso da parte del subentrante di veicolo avente le caratteristiche di cui agli artt. 22 e 23 del presente regolamento e al rilascio, da parte dell’amministrazione comunale, del nulla osta all’immatricolazione.

Art. 15 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare del servizio di noleggio con conducente la titolarità può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi entro i termini previsti dall’art. 9 della Legge 15/01/1992 n. 21.

2. Per nucleo familiare si intende il "nucleo familiare originario o d'origine", che comprende il coniuge, i parenti di primo grado in linea retta (genitori e figli) e collaterale (fratelli e sorelle), anche se non conviventi.

3. Gli eredi devono comunicare all'ufficio competente il decesso del titolare entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento.

4. Tale comunicazione deve alternativamente indicare:

  • l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità del servizio di noleggio. In tal caso si rende necessaria da parte degli aventi diritto la produzione di rinuncia scritta a subentrare nell'attività. La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata.
  • la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri la titolarità ai sensi del precedente art. 15, designando entro il termine previsto dalla normativa vigente dalla data del decesso, un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;
  • la volontà degli eredi minori, espressa dal giudice tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell'esercizio del servizio di noleggio, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell'erede minore, del diciottesimo mese successivo all'età richiesta per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale;
  • la comunicazione, all’ufficio competente, del decesso del titolare del servizio di noleggio, e la dichiarazione di rinuncia qualora non si intenda trasferire tale titolo.

5. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire la titolarità del servizio ad un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, devono fare pervenire all'ufficio competente, entro il termine previsto dalla normativa vigente dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la dichiarazione autocertificativa di cui al precedente art. 12.

6. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui ai precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento della titolarità, con conseguente decadenza della stessa.

7. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione deve uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Art. 16 - Collaborazione familiare

1. I titolari del servizio di noleggio con conducente, nello svolgimento, possono avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile.

2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo ed assolvere agli adempimenti contributivi o previdenziali ;

3. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere richieste all'ufficio competente, allegando la seguente documentazione:

  • dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10, comma 4 della Legge 15.1.1992 n. 21;
  • dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà del collaboratore familiare relativa al possesso dei requisiti previsti dall'art. 8, del presente regolamento.
  • atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
  • copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della legge 15.1.1992 n. 21;
  • certificato od autocertificazione di iscrizione INPS ed INAIL;

4. L'ufficio competente verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare, e provvede ad annotarlo sull’apposito registro.

5. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato.

 

6. Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare devono essere comunicato al Comune entro 15 giorni e viene annotato come sopraindicato.

Art. 17 - Obblighi dei conducenti

1. I conducenti delle autovetture di servizio di noleggio con conducente hanno l'obbligo di:

  • comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
  • mantenere il veicolo in condizioni di pulizia e di decoro e igiene interna ed in perfetto stato di efficienza, comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie, con particolare riguardo al contachilometri;
  • applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
  • tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la dichiarazione autocertificativa di avvio del servizio di cui all’art. 12;
  • sottoporre annualmente, agli organi del D.T.T. Dipartimento Trasporti Terrestri (già M.C.T.C. Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione) la verifica dell’idoneità tecnica del veicolo;
  • essere ordinato e curato nella persona;
  • depositare all'Ufficio della Polizia Municipale, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo dal passeggero, del quale non si possa procedere a restituzione immediata;
  • seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per recarsi al luogo indicato;
  • caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;
  • prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
  • trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
  • compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;
  • comunicare, all'Ufficio competente il cambio di residenza o di domicilio e della ubicazione della rimessa entro il termine di 30 giorni ed eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiro della carta di circolazione, entro due giorni dalla notificazione;
  • assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa;
  • tenere a disposizione del cliente presso la sede o la rimessa l’estratto delle condizioni tariffarie praticate, per esibirli a chiunque ne abbia interesse.
  • compilare un foglio di servizio la cui copia è da tenere a bordo del veicolo fino alla fine del servizio al rientro in rimessa, unitamente all’autorizzazione, come previsto dall’art, 180, co. 3 del codice della strada (s.m.). Il foglio di servizio dovrà almeno contenere i dati delle prenotazioni e quelli necessari per la corretta definizione del servizio.
  • L’inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio devono avvenire nella rimessa, situata nel Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento, l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche nel territorio di altri Comuni.

Art. 18 - Diritti dei conducenti

1. I conducenti del servizio di noleggio con conducente durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:

  • rifiutare il trasporto di animali a meno che la macchina non sia attrezzata per detto trasporto e fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;
  • rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
  • rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
  • rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
  • richiedere all'utente che arreca, in qualunque modo, danno al veicolo il risarcimento del danno;
  • rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul veicolo o pretende di fumare;

Art. 19 - Divieti per i conducenti

1. E' fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio di noleggio di:

  • fumare o consumare cibo durante la corsa;
  • togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
  • applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
  • trasportare i propri animali;
  • consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;
  • trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicati sulla carta di circolazione.

Art. 20 - Responsabilità del titolare

 

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

Art. 21 - Caratteristiche dei veicoli

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono:

  • avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
  • essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
  • avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita;
  • essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri;
  • osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap.

 

Art. 22 – Contachilometri

 

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.

 

2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve esserne data notizia all’ufficio comunale competente e, prima dell’acquisizione della corsa, all’utente.

Art. 23 - Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio

1. Oltre le caratteristiche di cui agli artt. 21 e 22, il veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente deve essere munito del contrassegno “Comune di Capoterra- Servizio di noleggio”.

Detto contrassegno deve essere posizionato all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore.

2. Il veicolo dovrà, inoltre, essere dotato della seguente targa collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, fissata mediante piombatura, recante la dicitura “N.C.C., lo stemma del Comune ed il numero di titolarità.

Art. 24 - Sostituzione dei veicoli

1. Il titolare del servizio di noleggio con conducente è autorizzato dal Comune, mediante nulla osta del Responsabile del Servizio, alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche indicate all'art. 21 e 22 necessarie per lo svolgimento dell'attività.

2. Successivamente all'immatricolazione suddetta si provvede ad annotare sull’apposito registro la variazione intervenuta.

3. Al fine di mantenere un’adeguata qualità dell’offerta, il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo di iniziare il servizio con un autoveicolo con prima immatricolazione non superiore a tre anni.

Art. 25 – Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture

1. Per la sostituzione di autovetture in servizio di noleggio con conducente che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l’interruzione del servizio, il Responsabile dell’ ufficio competente può autorizzare mediante nulla osta l’utilizzo di veicoli sostitutivi, a condizione che il titolare presenti autocertificazione attestante la presenza del veicolo presso il carrozziere o l’autoriparatore ed il tempo necessario per la riparazione e, in caso di furto, relativa alla denuncia presentata.

2. Il nulla osta deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello sostitutivo e deve essere conservato a bordo di quest’ultimo per gli eventuali controlli.

Art. 26 - Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio provinciale del Ministero Trasporti e Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente devono essere sottoposti prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte del Responsabile del Servizio Attività Produttive, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 22 e 23 del presente regolamento.

2. I titolari hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato. Qualora il titolare non si presenti al controllo suddetto, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati, si procede alla revoca della titolarità previa diffida.

3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere reso idoneo nel termine indicato dal Responsabile del Servizio. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Responsabile del Servizio dispone la revoca della titolarità ai sensi del successivo art. 36.

Art. 27 - Trasporto dei soggetti portatori di handicap

1. I veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono essere accessibili ai soggetti portatori di handicap, pertanto dovranno essere appositamente attrezzati e dovranno esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.

2. I titolari del servizio di noleggio con conducente possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravita'.

 

3. I conducenti dei veicoli hanno l’obbligo di prestare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone ai veicoli e dei necessari supporti (carrozzine, stampelle ecc.) nonché durante il trasporto.

Art. 28 - Tariffe

1. Nel rispetto delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20.4.1993, i titolari del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, dovrà essere data comunicazione all’ufficio comunale competente delle tariffe di cui al comma 1 praticate nello stesso anno. Tali tariffe devono essere esposte in maniera leggibile all’interno dell’autoveicolo.

3. Il corrispettivo per il servizio di trasporto è concordato direttamente tra il cliente e il titolare del servizio di noleggio e deve essere compreso tra il minimo e il massimo degli importi tariffari depositati.

4. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.

5. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento e nel caso di convenzioni con soggetti terzi si applicano le tariffe stabilite nelle apposite convenzioni

Art. 29 - Reclami ed esposti

 

1. Gli utenti che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare reclami od esposti al Responsabile dell’Area Amministrativa.

Art. 30 - Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi di noleggio con conducente è demandato alla Polizia Locale, agli Ufficiali e Agenti di Polizia.

 

2. Il Sindaco può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente regolamento.

Art. 31 - Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con:

  • sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 7 bis del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) e dalla Legge 24.11.1981 n. 689 (modifiche al sistema penale)
  • sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione o la revoca della titolarità.

2. In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare del servizio è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

3. L’organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione all’ufficio comunale competente.

4. Per le violazioni che prevedono l’applicazione di una sanzione amministrativa accessoria provvede l’ufficio comunale competente, previa comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento relativo.

5. Relativamente all’adozione del provvedimento di cui al comma 4, l’interessato ha il diritto di presentare documentazioni o memorie scritte entro 30 giorni dalla data di notifica dell’avvio del procedimento, all’ufficio comunale competente.

6. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare del servizio di noleggio od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca della titolarità.

Art. 32 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente Capo, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 24/11/81 n. 689, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento, qualora non sia sanzionata con leggi statali o regionali, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria per le seguenti violazioni:

a) non tenere nel veicolo la documentazione comprovante la titolarità del servizio

b) non sottoporre annualmente il veicolo alla verifica dell’idoneità tecnica

c) non avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato

d) non assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa

e) non prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto

f) non compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse

g) non prestare il servizio e non assicurare la necessaria assistenza per l'accesso ai veicoli delle persone portatrici di handicap

h) chiedere un compenso per il trasporto delle carrozzine per i portatori di handicap ed i cani accompagnatori dei non vedenti

i) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate

j) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione

tutte le altre violazioni a norme comportamentali o ad adempimenti amministrativi non espressamente sopra riportate sono sanzionate a norma di legge.

Art. 33 - Sanzione accessoria della sospensione della titolarità del servizio di noleggio

1. La titolarità dell’esercizio del servizio di noleggio con conducente è sospesa per i periodi e nei seguenti casi:

a) fino ad un massimo di dodici mesi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 85, comma 4, del Codice della Strada, qualora il veicolo sia stato sostituito senza il preventivo nulla-osta previsto dall’art. 24 del presente regolamento e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di noleggio con conducente;

b) fino ad un massimo di un mese, quando il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, non sia stato reso idoneo nel termine indicato nel provvedimento del Responsabile del Servizio competente, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate;

c) fino ad un massimo di dieci giorni, qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo predisposto dal Responsabile del Servizio, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;

d) fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 15.1.1992 n. 21. Nel caso di società sono sospese le autorizzazioni di tutti i soci;

e) fino ad un massimo di un mese, nel caso di due violazioni della stessa norma o di tre violazioni di norme diverse del presente regolamento, commesse nell'arco di due anni e per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 33 del presente regolamento;

f) fino ad un massimo di 180 giorni nel caso di intervenuta indisponibilità del veicolo per qualsiasi causa, successivamente al rilascio dell’autorizzazione.

2. Il Responsabile dell’Area Amministrativa, dispone sul periodo di sospensione del servizio di noleggio con conducente tenuto conto della maggiore o minore gravita' della violazione o dell'eventuale recidiva.

Art. 34 - Sanzione accessoria della revoca della titolarità del servizio di noleggio

1. E’ disposta la revoca della titolarità del servizio di noleggio nei seguenti casi:

a) quando il titolare eserciti l'attività dopo la notificazione del provvedimento di sospensione dal servizio;

b) nei casi indicati alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 del precedente art. 34 in cui il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;

 

2. La sanzione accessoria della revoca è comunicata al competente Ufficio provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 35 - Decadenza della titolarità del servizio di noleggio

 

1. E’ dichiarata la decadenza della titolarità del servizio di noleggio nei seguenti casi:

a) sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al precedente art. 8 del presente regolamento;

b) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 14 del presente regolamento;

c) estinzione dell'impresa collettiva o comunque modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;

d) mancato rispetto, da parte degli eredi, dei termini previsti, per il subingresso o per la cessione dell’attività, come prescritto nell’art. 16 del presente regolamento, in caso di morte del titolare del servizio;

e) alienazione o cessione della proprietà del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;

f) mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a 180 giorni, accertato tramite gli organi preposti al controllo, salvo i casi di forza maggiore debitamente documentati;

g) sopravvenuta irreperibilità' del titolare.

2. La decadenza è comunicata all'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza

Art. 36 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce abrogandola ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.

2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.

 

stemma   Comune di Capoterra

   Città metropolitana di Cagliari