Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 08/08/2013
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 14/11/2013
Art. 1. Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall’art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
Art. 3. Soggetto attivo
1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall’istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
Art. 4. Presupposto per l’applicazione del tributo
1. Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;
d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, ad eccezione delle aree scoperte operative;
b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
Art. 5. Soggetti passivi
1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Art. 6. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
d) balconi e terrazze scoperte;
e) cantine e soffitte, locali ad uso sgombero in genere, adibiti di fatto a tale uso, qualora non abitate o abitabili;
f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione;
g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
Art. 7. Esclusione dall’obbligo di conferimento
1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 8.
Art. 8. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
a) le superfici adibite all’allevamento di animali;
b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Per tutte le attività, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta la percentuale di abbattimento pari al 70%;
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
b) comunicare entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
Art. 9. Superficie degli immobili
1. La superficie dei locali assoggettabili al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno del muro. La superficie delle aree assoggettabili a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all’art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a sei mq per colonnina di erogazione.
Art. 10. Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
1. Le tariffe del tributo per la componente rifiuti sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti e i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. n.158/1999.
3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti e dalla relazione illustrativa di cui all’articolo 14, comma 23, del D.L. 201/2011.
4. Il piano finanziario e la relazione di cui al comma precedente sono redatti ogni anno a cura del Settore Lavori Pubblici, Ambiente, Servizi Tecno Manutentivi e Protezione Civile e sono approvati dal Consiglio Comunale prima dell'approvazione del bilancio di previsione.
5. Il piano finanziario indica gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto all'esercizio precedente e le relative motivazioni.
6. E’ riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
Art. 11. Determinazione della tariffa
1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, predisposto dal soggetto gestore del servizio almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvato dal Comune con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l’anno precedente.
Art. 12. Articolazione della tariffa
1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
Art. 13. Periodi di applicazione del tributo
1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste l’occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche
1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
Art. 15. Occupanti le utenze domestiche
1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall’utente o, in mancanza, quello desumibile dall'applicazione dell'articolo 2 della legge regionale n. 13/89 (con arrotondamento all’unità superiore), salvo prova contraria. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell’invito di pagamento e le eventuali variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche
1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.
Art. 17. Classificazione delle utenze non domestiche
1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato B.
2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relativi all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
Art. 18. Scuole statali
1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall’art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
Art. 19. Tributo giornaliero
1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, nonché per le attività produttive aventi carattere stagionale e/o saltuario.
2. A tal fine il rappresentante legale dell’attività produttiva sarà tenuto a rilasciare annualmente al Comune idonea autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 dell’attività programmata.
3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività e maggiorata del 30%.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi entro il mese di gennaio dell’anno successivo.
6. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 23 (recupero), 24 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 25 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all’articolo 21 e per le utenze non stabilmente attive di cui all’articolo 22.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all’articolo 29.
Art. 20. Tributo provinciale
1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all’articolo 29.
Art. 21. Riduzioni per le utenze domestiche
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30 %;
b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 % nella parte fissa/nella parte variabile;
c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30 %;
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
Art. 22. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il terzo comma dell’articolo 21.
Art. 23. Riduzioni per il recupero
1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero.
2. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 20 % della tariffa dovuta dall’utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero per l’80 % del costo unitario Cu di cui al punto 4.4. all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).
3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo, entro il mese di giugno dell’anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
Art. 24. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze non servite dal servizio porta a porta e che dimostrino di conferire i rifiuti personalmente presso il centro di raccolta.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
Art. 25. Agevolazioni
1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze nel seguente caso:
• riduzione del 70 % nella parte fissa e nella parte variabile per le utenze domestiche relative a nuclei familiari residenti, non proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell’abitazione in oggetto, per i quali il certificato I.S.E.E. attesti un reddito annuo non superiore ad € 4.500,00 comprensivo dei redditi esenti IRPEF ed in seguito ad istruttoria favorevole del Servizio Politiche Sociali;
2. La tassazione dei complessi a carattere turistico-sociale, siti in ambito agricolo, ove viene esercitata l’attività agrituristica e di turismo rurale ai sensi delle leggi regionali n. 18 del 23/06/1998 e n. 1 del 19/01/2010, e riconducibili alle attività consentite dalle predette leggi, è assimilata alla tariffa prevista per l’utenza domestica con 6 o più componenti.
3. Le agevolazioni di cui ai comma precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
4. Si applicano il secondo e il terzo comma dell’articolo 21.
Art. 26. Cumulo di riduzioni e agevolazioni
1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni le stesse non sono cumulabili ma si applica quella più favorevole al contribuente.
Art. 27. Presupposto della maggiorazione
1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l’aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all’articolo 18.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
6. Alla maggiorazione non si applica il tributo provinciale di cui all’art. 19 del D. Lgs. 504/1992.
Art. 28. Aliquote
1. L’aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.
2. Il consiglio comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.
Art. 29. Obbligo di dichiarazione
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:
a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
a) per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo;
b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge;
c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri;
4. Tutti gli atti dichiarativi presentati ai fini Tarsu restano validi a condizione che non siano intervenute modifiche al fine della determinazione di quanto dovuto.
Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione
1. La dichiarazione deve essere presentata entro 30 gg dal verificarsi dal fatto che ne determina l’obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell’intestatario della scheda famiglia;
b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l’utenza;
c) l’ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell’interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
d) la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree;
e) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede legale);
b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
c) l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e dati catastali dei locali e delle aree;
d) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
Art. 31. Poteri del Comune
1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all’attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138
Art. 32. Accertamento
1. L’omessa o l’infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica.
2. L’avviso di accertamento specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 200,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, il pagamento delle medesime in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 60, secondo il seguente schema:
Ammontare del debito | Importo minimo singola rata |
Numero massimo di rate mensili |
Per debiti inferiori a €. 2.000,00 | €. 100,00 | 12 |
Per debiti pari o superiori a €. 2.000,00 e inferiori a €. 5.000,00 |
€. 100,00 | 18 |
Per debiti pari o superiori a €. 5.000,00 e inferiori a €. 50.000,00 |
€. 100,00 | 60 |
La rateizzazione del debito totale viene concessa con provvedimento del funzionario responsabile, su istanza del contribuente, da presentare entro il termine di scadenza del pagamento indicato nell’avviso di accertamento.
L’utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata e sarà tenuto ad effettuare il pagamento del debito residuo, con applicazione degli interessi nella misura del tasso legale, in un'unica soluzione entro 30 gg dalla scadenza della rata non pagata.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.
Art. 33. Sanzioni
1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Art. 34. Riscossione
1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
2. Il tributo comunale per l’anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all’articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell’art. 32.
Art. 35. Interessi
1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Art. 36. Rimborsi
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del vigente tasso legale, a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
Art. 37. Somme di modesto ammontare
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 5,00 euro per anno d’imposta.
2. Ai sensi dell’art. 3, comma 10, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, il comune non procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d’imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
Art. 38. Contenzioso
1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l’applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l’istituto dell’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all’estensione e all’uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.
Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni
1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell’articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a patire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
Art. 40. Clausola di adeguamento
1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
Art. 41. Disposizioni transitorie
1. Il comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell’entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
Art. 42. Disposizioni per l’anno 2013
1. Per l’anno 2013 il tributo deve essere pagato, a titolo di acconto, in 3 rate scadenti nelle seguenti date: 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre del corrente anno, ovvero in unica soluzione entro il 30 novembre del corrente anno.
2. Per l’anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe del tributo e della maggiorazione per i servizi indivisibili, l’importo delle rate è determinato in acconto, commisurandolo al 75 % dell’importo versato nell’anno precedente, a titolo della previgente forma di prelievo sui rifiuti. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l’importo delle corrispondenti rate per l’anno 2013 è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla previgente forma di prelievo sui rifiuti applicate nell’anno precedente.
3. In ogni caso il versamento a saldo e conguaglio è effettuato in base alle tariffe stabilite per l’anno 2013 secondo le modalità ed i termini approvati da apposita delibera consiliare.
4. Per l’anno 2013, il pagamento della maggiorazione per i servizi indivisibili è riservato allo Stato ed è effettuato in base alla misura standard di 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, secondo le modalità ed i termini previsti dalla risoluzione MEF n. 9/DF del 9 settembre 2013.
ALLEGATO A
Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:
- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenenti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di
sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l’informatica.
Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:
- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.
ALLEGATO B
Categorie di utenze non domestiche per comuni con più di 5000 abitanti:
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club