Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (I.U.C.)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 28/08/2014
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 26/06/2015
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 27/07/2015
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 09/04/2019
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 20/12/2019


 

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TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI


ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1.    Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Capoterra istituita dall’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2.    Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.


ART. 2
PRESUPPOSTO

1.    L’imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.


ART. 3
SOGGETTO ATTIVO

1.    E’ soggetto attivo del tributo il Comune di Capoterra per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.


ART. 4
COMPONENTI DEL TRIBUTO

1.    Il tributo si articola in due componenti:
    la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
    la componente servizi, articolata a sua volta:
a)    nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
b)    nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)


ART. 5
OGGETTO DEL TITOLO

1.    Il presente titolo disciplina l’applicazione nel Comune di Capoterra dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall’art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall’art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall’art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2.    La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall’art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23.
3.    Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.


ART. 6
SOGGETTO ATTIVO

1.    Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Capoterra. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l’imposta deve essere corrisposta al Comune di Capoterra in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.


ART. 7
PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1.    Il presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili siti nel territorio del comune di Capoterra, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.
2.    L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
a)    alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b)    ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
c)    alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d)    ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.


ART. 8
DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE  PRINCIPALE

1.    Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 5 del presente regolamento:
a)    per fabbricato si intende, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell’art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
b)    per area fabbricabile si intende, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell’art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali ( le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile) di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
c)    Per terreno agricolo, si intende ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;
d)    Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L.6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
e)    Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l’effettività dell’esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.


ART. 9
SOGGETTI PASSIVI

1.         Sono soggetti passivi dell'imposta:
a)    il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
b)    il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
c)    il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
d)    il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
e)    il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.


ART. 10
BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI

1.    La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.
2.    Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, ai sensi del comma 48 dell’articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall’articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214, per i seguenti moltiplicatori:
)160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
)140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
)80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
)60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
)55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3.    Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell’articolo 5 del D.Lgs 30/12/1992, n. 504 ai sensi del quale fino all’anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo;
4.    Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1 gennaio 2014, pari a 75. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, è prevista l’esenzione in quanto il Comune di Capoterra è ricompreso nell’elenco di cui alla Circolare Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.


ART. 11
BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1.    Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2.    Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, agevolando l’individuazione della base imponibile delle aree edificabili, la Giunta Comunale può stabilire annualmente i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.
3.    Resta inteso che i valori approvati ai sensi del presente articolo assolvono alla sola funzione di orientare il contribuente nella determinazione della base imponibile, facilitando il versamento dell’imposta, e non costituiscono in alcun modo una limitazione del potere di accertamento del comune.
4.    Tali valori potranno essere modificati annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale. In mancanza di intendono confermati i valori stabiliti per l’anno precedente.
5.    In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.


ART. 12
BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1.    La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a)    per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;
b)    per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’Ufficio Urbanistica comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2.    Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente articolo, l’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380. L’immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata. Ai fini del riconoscimento della agevolazione, il soggetto passivo presenta all’Ufficio Protocollo del Comune apposita dichiarazione con allegata idonea documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell’immobile. Il personale tecnico dell’Ufficio Urbanistica provvederà ad accertare con perizia a carico del proprietario, entro i 60 giorni successivi, la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare pena la decadenza dell’eventuale beneficio.
3.    In alternativa il soggetto passivo può presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante l’esistenza del provvedimento di inagibilità o inabitabilità reso dall’Autorità competente. Nel caso sia confermato il diritto all’agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione.
4.    Per i fabbricati per i quali, in ambito di vigenza dell’imposta comunale sugli immobili, il contribuente aveva provveduto a richiedere la riduzione d’imposta al 50% ai sensi dell’articolo 8, comma 1, D. Lgs. n. 504/1992, avendo correttamente adempiuto agli obblighi formali previsti (presentazione della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentazione della dichiarazione di variazione ICI al fine di comunicare lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo) e non avendo lo stesso contribuente ricevuto dall’Ufficio tributi formale diniego all’applicazione della riduzione, viene mantenuta la possibilità di applicare l’agevolazione (riduzione del 50% della base imponibile) anche ai fini IMU in via continuativa, sempreché i fabbricati siano ancora in possesso dei requisiti qualificanti lo stato di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo come definiti dal presente articolo.


ART. 13
ALIQUOTE E DETRAZIONI

1.    Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell’art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell’art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell’esercizio della potestà regolamentare di cui all’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
2.    Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall’art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.
3.    La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l’anno precedente.


ART. 14
DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1.    Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2.    La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
3.    La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.


ART 15
FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1.    Il Comune considera equiparata all'abitazione principale:
    l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2.    A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
3.    Il Comune considera altresì, equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato d’uso gratuito dal soggetto passivo ad un parente in linea retta entro il primo grado, ovvero tra genitori e figli.
Si precisa che l’abitazione data in comodato:
a) deve essere utilizzata come abitazione principale, quindi con residenza anagrafica e dimora;
b) non deve essere classificata in quelle di lusso (A1, A8 e A9);
c) l’agevolazione opera per una sola unità immobiliare e si estende anche alle eventuali pertinenze, pur nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C6, C2 e C7;
d) l’agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00;

ART 16
ESENZIONI

1.    Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2.    Si applicano altresì, le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504:
b)    i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
c)    i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
d)    i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
e)    i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
f)    i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
h)    i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Capoterra è ricompreso nell’elenco di cui alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
i)    gli immobili utilizzati e posseduti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222, gli immobili utilizzati e posseduti dalle ONLUS regolarmente registrate all’anagrafe istituita presso l’Agenzia delle Entrate ed ai sensi del D.Lgs 504/92 che operino nel settore n° 3 (beneficenza), nel settore n° 6 (sport dilettantistico), nel settore n° 8 (tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente), del settore n° 10 (tutela dei diritti civili) e del settore n° 11 (ricerca scientifica di particolare interesse sociale), nonché alle Cooperative S.r.l. a mutualità prevalente e senza scopo di lucro, iscritte all’apposito albo del Ministero del Lavoro, purché lo statuto preveda esplicitamente che gli eventuali utili siano utilizzati per il finanziamento delle attività dell’ente e che in caso di scioglimento della Società l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale effettivamente versato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere interamente devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dalla legge 31.01.1992 N. 59 e successive modificazioni ed integrazioni.
E’ però esclusa l’esenzione per i beni immobili non direttamente utilizzati, indipendentemente dalla natura, gratuita od onerosa, con la quale ne risultasse ceduto ad altri l’utilizzo, nonché per i fabbricati destinati ad attività commerciale. L’esenzione non può comunque operare nei confronti della quota di imposta riservata allo Stato, nonché per i fabbricati classificati nella categoria catastale “D”.
3.    Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4.    Sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.
5.    Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
6.    Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e comma 2 lettera i), i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.


ART. 17
QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

1.    E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all’aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2.    Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3.    La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4.    Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.


ART. 18
VERSAMENTI

1.    L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma.
2.    Il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell’apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.
3.    Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4.    Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.
5.    Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
6.    Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che si riferiscano all’intero importo dovuto e ne sia data comunicazione all’ufficio tributi con nota sottoscritta per accettazione dai contitolari.
7.    I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 12,00 (Euro dodici/00). L’importo minimo si riferisce all’imposta complessivamente dovuta e non agli importi relativi alle singole rate, né ai singoli immobili.


ART. 19
DICHIARAZIONE

1.    I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l’apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2.    Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all’IMU.
3.    E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.
4.    Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.


ART. 20
ACCERTAMENTO

1.    Ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2.    Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell’articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l’Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3.    Il Comune, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.
4.    Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
5.    Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6.    Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.


ART. 21
RISCOSSIONE COATTIVA

1.    Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all’articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall’ordinamento vigente.
2.    Non si procede all’accertamento e alla riscossione qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d’imposta.

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)


ART. 22
PRESUPPOSTO

1.    Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 29.
2.    La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3.    Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall’articolo 35 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.


ART. 23
DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1.    La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2.    Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3.    Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4.    Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a)    i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b)    i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
c)    i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d)    i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e)    i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f)    i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma;

5.    Sono rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a)    i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
b)    i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
c)    i rifiuti da lavorazioni industriali;
d)    i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e)    i rifiuti da attività commerciali;
f)    i rifiuti da attività di servizio;
g)    i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h)    i rifiuti derivanti da attività sanitarie;


ART. 24
SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1.    Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall’articolo 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a)    le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
b)    il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
c)    il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
d)    i rifiuti radioattivi;
e)    i materiali esplosivi in disuso;
f)    le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
g)    i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2.    Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
a)    le acque di scarico;
b)    i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
c)    le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
d)    i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.


Art. 25
ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

3.    Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
e)    le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
f)    le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
g)    i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
h)    balconi e terrazze scoperte;
i)    cantine e soffitte, locali ad uso sgombero in genere, adibiti di fatto a tale uso, qualora non abitate o abitabili;
j)    le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione;
k)    le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
l)    le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
m)    per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.
4.    Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
5.    Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.


Art. 26
ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1.    Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2.    Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 25.


Art. 27
SOGGETTO ATTIVO

1.    Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2.    In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall’istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.


ART. 28
SOGGETTI PASSIVI

1.    La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 29, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2.    Nell’ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3.    Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest’ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.


ART. 29
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1.    Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
Si intendono per:
a)    locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
b)    aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
c)    utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;
d)    utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
2.    Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.


ART. 30
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1.    Non sono soggetti all’applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
a)    Locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani;
b)    aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
c)    aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2.    Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 31
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1.    In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all’art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 30/12/1993, n. 504.
2.    Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all’art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All’atto dell’entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’art. dell’art. 6 della Legge 27 luglio 2000 n. 212.
3.    L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 647 della Legge n. 147/2013.
4.    Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma 2, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile, misurata al filo interno del muro. La superficie delle aree assoggettabili a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
5.    La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6.    Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a sei mq per colonnina di erogazione.
7.    Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 32.


ART. 32
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1.    Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di all’art 24, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2.    Non sono in particolare, soggette a tariffa:
a)    le superfici adibite all’allevamento di animali;
b)    le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
c)    le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3.    Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, l’individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:
categoria di attività    % di abbattimento della superficie
Tipografie, stamperie, incisioni    50%
Studi fotografici comprensivi di aree di sviluppo e stampa    50%
Officine meccaniche    50%
Autofficine per riparazione veicoli (auto, moto, cicli, macchine agricole)    50%
Autofficine di elettrauto     50%
Tintorie – tinto-lavanderie    50%
Lavanderie    50%
Verniciature, galvanotecnici, fonderie    50%
Officine di carpenteria metallica    50%
Falegnamerie con verniciatura    50%
Gabinetti dentistici, laboratori odontotecnici, laboratori di analisi, studi radiologici    50%
Distributori di carburante    20%
Laboratori interni delle pasticcerie    20%
Macellerie e pescherie    50%
Toilette per animali    50%

4.    Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
a)    indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
b)    comunicare entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.


ART. 33
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1.    Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
2.    La tariffa del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.
3.    Le tariffe TARI è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4.    Le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5.    In deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall’art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.


ART. 34
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1.    Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall’art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2.    La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.


ART. 35
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1.    Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2.    In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3.    Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999.
4.    Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5.    A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6.    I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
7.    L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.


ART. 36
PIANO FINANZIARIO

1.    La determinazione delle tariffa del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2.    Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Settore Lavori Pubblici, Ambiente, Servizi Tecno Manutentivi e Protezione Civile ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, prima dell’approvazione del Bilancio di Previsione.
3.    Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall’Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.


ART. 37
ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

4.    La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
5.    La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
6.    L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.


ART. 38
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1.    La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2.    La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3.    I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.


ART. 39
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1.    Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2.    Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero, nel caso di studenti fuori sede e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata (es. Contratto d’affitto, iscrizione liste di carico presso altro Comune, titolare contratto Utenze elettriche, idriche).
3.    Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall’utente o, in mancanza, quello desumibile dall'applicazione dell'articolo 2 della legge regionale n. 13/89 (con arrotondamento all’unità superiore), salvo prova contraria. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4.    Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5.    Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6.    Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.
7.    Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell’invito di pagamento e le eventuali variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.


ART. 40
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1.    La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2.    La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3.    I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.


ART. 41
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1.    Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato B.
2.    L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relativi all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta.
3.    Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4.    La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5.    Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6.    In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.


ART. 42
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1.    L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell’anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2.    L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
3.    Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4.    La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 52.
5.    Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d’uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell’ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 52.


ART. 43
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1.    In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.


ART. 44
RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1.    Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 60% per le utenze non servite dal servizio porta a porta e che dimostrino di conferire i rifiuti personalmente presso il centro di raccolta.
2.    Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
ART. 45
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1.    Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
a)    abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30 %;
b)    abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 60 % nella parte fissa/nella parte variabile;
c)    fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30 %.
d)    seconde e terze abitazioni di cittadini residenti, oltre a quella principale, la riduzione sia pari all’85% sulla parte quota variabile, mantenendo come base imponibile il nucleo familiare iscritto in anagrafe e i metri quadri dell’abitazione cui la tassa è riferita;
2.    Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3.    Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.


ART. 46
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1.    La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
a)    locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare: Riduzione del 30%.
2.    La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3.    Si applicano il secondo e il terzo comma dell’articolo 45.
4.    Ai complessi a carattere turistico-sociale, siti in ambito agricolo, ove viene esercitata l’attività agrituristica e di turismo rurale ai sensi delle leggi regionali n. 18 del 23/06/1998 e n. 1 del 19/01/2010, e riconducibili alle attività consentite dalle predette leggi, si applica la tariffa prevista per le utenze domestiche con 6 o più componenti.


ART. 47
ALTRE AGEVOLAZIONI

1.    La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
a)    nuclei familiari residenti, non proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell’abitazione in oggetto, per i quali il certificato I.S.E.E. attesti un reddito annuo non superiore ad € 4.500,00 comprensivo dei redditi esenti IRPEF ed in seguito ad istruttoria favorevole del Servizio Politiche Sociali: riduzione del 60 %;
2.    Le agevolazioni di cui ai comma precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
3.    Si applicano il secondo e il terzo comma dell’articolo 45.


ART. 48
CUMULO DI RIDUZIONI

1.    Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni le stesse non sono cumulabili ma si applica quella più favorevole al contribuente.


ART. 49
FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI

1.    Il costo delle riduzioni, detassazioni previste dai precedenti articoli da 44 a 46 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.


ART. 50
TRIBUTO GIORNALIERO

1.    Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2.    L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3.    La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4.    La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 30 %. E’ facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5.    Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6.    L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall’entrata in vigore dell’imposta municipale secondaria di cui all’art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7.    Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8.    L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.


ART. 51
TRIBUTO PROVINCIALE

1.    E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2.    Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.


ART. 52
RISCOSSIONE

1.    La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2.    Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all’indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3.    Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate aventi cadenza bimestrale come segue: 1^ rata 16 GIUGNO - 2^ RATA 16 AGOSTO -3^ RATA 16 OTTOBRE - 4^ RATA 16 DICEMBRE, oppure RATA UNICA al 16 DICEMBRE dell’anno di competenza - le quali saranno riscosse secondo le modalità previste dall’art. 15 bis del D.L. n. 34/2019. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4.    Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a Euro 12 (dodici/Euro). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5.    Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6.    Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 19 del           Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
7.    In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 68, con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli interessi di mora.

TITOLO 4 - DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)


ART. 53
PRESUPPOSTO E FINALITA’

1.    Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione  a  qualsiasi  titolo  di  fabbricati,  ivi  compresa  l’abitazione  principale,  e  di  aree edificabili, come definiti ai fini dell’imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2.    Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 61 del presente regolamento.


ART. 54
SOGGETTO ATTIVO

1.    Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.


ART. 55
SOGGETTI PASSIVI

1.    La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 53. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
2.    Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria a condizione che l’occupante non faccia parte dello stesso nucleo famigliare del possessore. In tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura, del 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall’occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante quota del tributo è dovuta dal titolare del diritto reale sull’immobile.

3.    Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l’individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.

4.    Nel caso in cui l’immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5.    Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronto di quest’ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6.    In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell’area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
7.    A ciascuno degli anni solari corrisponde un autonoma obbligazione tributaria.

ART. 56
IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1.    Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.
2.    Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest’ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un’oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.
3.    Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
4.    Il Comune considera ai fini della TASI equiparate all’abitazione principale le fattispecie di cui all’art. 15 del presente Regolamento.
5.    Per area edificabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall’organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. L’area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall’approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.
6.    Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all’imposta, purché sia dichiarato come ultimato.
7.    Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall’art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16:
    gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.


ART. 57
PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1.    Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.
2.    La cessazione dell’obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l’utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.


ART. 58
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1.    La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU).
2.    La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell’inagibilità o inabitabilità si rinvia all’articolo 12 del presente regolamento per l’applicazione dell’IMU.
3.    Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all’articolo 10 del D.Lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 2.

ART. 59
ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1.    Il comune, con deliberazione di consiglio, approva, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità ai servizi indivisibili ed ai costi individuati.
2.    L’aliquota di base, nonché l’aliquota massima, della TASI è stabilita dalla legge. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.
3.    L’aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite dell’aliquota di base previsto dalla legge.
4.    Il comune, con deliberazione di consiglio, provvede alla determinazione delle aliquote TASI, rispettando le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l’aliquota massima stabilita dalla legge e il vincolo di cui all’art. 1 comma 677 della legge n.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) come modificato dall’art. 1, comma 1 del D.L. 16 del 6 marzo 2014.
5.    I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all’approvazione del presente regolamento.


ART. 60
ESENZIONI

1.    Sono esenti dal tributo per i Servizi Indivisibili TASI, come stabilito dall’art. 1 comma 3 del Decreto legge 6 Marzo 2014 n. 16, gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2.    Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni:
b)    i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (stazioni, ponti, fabbricati destinati ad esigenze pubbliche, ecc.);
c)    i fabbricati con destinazione ad usi culturali;
d)    i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto;
e)    i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 de Trattato lateranense;
f)    i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
i)    gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali (ecclesiastici e non profit)  per attività non commerciali ( attività didattiche, ricreative, sportive, assistenziali, culturali e via dicendo) solo ove le predette attività siano svolte con modalità non commerciali (come per l’IMU). Qualora l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista, l’esenzione si applica solo sulla parte nella quale si svolge l’attività non commerciale, sempre che sia identificabile o con separata iscrizione in catasto o, ove ciò non sia possibile, si ha diritto al trattamento agevolato in proporzione all’uso non commerciale dell’immobile che deve risultare da apposita dichiarazione dell’ente interessato ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 novembre 2012, n. 200. Per avere diritto all’esenzione Tasi è altresì sufficiente che l’ente sia detentore dell’immobile (inquilino, comodatario ) in considerazione dell’assoggettamento in quota parte al pagamento dell’imposta nella misura deliberata dal Comune del 30%. In caso contrario, esse saranno assoggettate anche a TASI.


ART. 61
SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1.    Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:

DESCRIZIONE
Servizio d’Anagrafe
Servizio di Polizia locale
Servizi di manutenzione del verde
Servizi di illuminazione pubblica
Servizi cimiteriali
Servizi socio-assistenziali
Servizio di Viabilità
Servizio istruzione e manutenzione ordinaria Edifici Scolastici


Art. 62
VERSAMENTO DEL TRIBUTO

2.    Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.
3.    La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, approvato con D.M. del 23 Maggio 2014.
4.    Il pagamento del tributo avviene in due rate semestrali con scadenza nei mesi di Giugno e Dicembre. Le rate scadono il giorno 16 di ogni mese in autoliquidazione. La prima rata è calcolata sulla base dell’importo dovuto per il primo semestre, calcolato applicando le aliquote dei dodici mesi dell’anno precedente o, in mancanza, l’aliquota di base. La seconda rata è versata a saldo del tributo dovuto per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, impiegando le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale per l’anno di competenza. E’ comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.
5.    L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.


ART. 63
IMPORTI MINIMI

1.    Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad Euro 12 (Euro dodici/00).
TITOLO 5 - DISPOSIZIONI COMUNI


ART. 64
DICHIARAZIONE

1.    I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all’imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2.    Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dall'art. 19 del presente regolamento.
3.    Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l’applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
4.    Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme del seguente articolo.


ART. 65
DICHIARAZIONE TARI

1.    I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2.    Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3.    I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d’identità, o Posta Elettronica Certificata. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax , o alla data di invio in caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata.
4.    Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 31 gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.
5.    La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
a)    per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell’intestatario della scheda famiglia;
b)    per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l’utenza;
c)    Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
d)    l’ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell’interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
e)    la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree;
f)    la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
g)    la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

Utenze non domestiche
a)    i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede legale, PEC);
b)    i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
c)    l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e dati catastali dei locali e delle aree;
d)    la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
e)    la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3.    La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invio per posta elettronica certificata, la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
4.    La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 31 gennaio dell’anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o  la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
5.    Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 31 gennaio dell’anno successivo se più favorevole.
6.    In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU/TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l’applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell’ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.


ART. 66
RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1.    Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2.    Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3.    Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del vigente tasso legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili, ai sensi del comma 165 dell’art. 1 della L. 296/06.
4.    Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.


ART. 67
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1.    La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo IUC a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.


ART. 68
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1.    Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazione presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
a.    inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
b.    utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
c.    accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Funzionario Responsabile del Tributo, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l’ente procede all’accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
-    degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
-    del proprio personale dipendente;
-    di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
d.    utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
2.    Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all’ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
-    delle concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
-    delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
-    dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali ed aree;
-    dei provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
-    di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente;
3.    Ai fini dell’attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell’art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4.    Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d’ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L’avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d’imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
5.    Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
6.    Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.


ART. 69
SANZIONI ED INTERESSI

7.    In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall’art. 13 del Decreto Legislativo 471/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
8.    In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
9.    In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
10.    In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo precedente comma 1 lettera a), entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
11.    La sanzione, di cui ai precedenti commi, è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso alla Commissione Tributaria, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
12.    Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui ai D.Lgs n.471 e 472 del 18 dicembre 1997.


ART. 70
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1.    Ai sensi dell’art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all’imposta unica comunale l’istituto dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.


ART. 71
RISCOSSIONE COATTIVA

1.    In caso di mancato integrale pagamento dell’avviso di cui al precedente articolo 68, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2.    La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell’art. 1, comma 163, della L. 296/2006.


ART. 72.
CONTENZIOSO

1.    Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l’applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2.    Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l’istituto dell’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all’estensione e all’uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3.    Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4.    Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate secondo quanto previsto dal Regolamento Generale delle Entrate del Comune.


ART. 73
IMPORTI MINIMI

1.    Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l’importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00, (Euro dodici/00) con riferimento ad ogni periodo d’imposta, esclusa l’ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.


ART. 74
DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1.    La concessione di dilazione di pagamento e ulteriori rateizzazioni  è disciplinata dall’art. 21 del vigente Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31/03/2009.


ART. 75
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1.    I dati acquisiti al fine dell’applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.


ART. 76
CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1.    Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2.    I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.


ART. 77
NORMA DI RINVIO

1.    Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.


ART. 78
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1.    Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2.    Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell’art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l’applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all’art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l’applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell’attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
ALLEGATO A

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA’ CON OMOGENEA POTENZIALITA’ DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani.

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:
-    rifiuti di carta, cartone e similari;
-    rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
-    imballaggi primari;
-    imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
-    contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
-    sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
-    accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
-    frammenti e manufatti di vimini e sughero;
-    paglia e prodotti di paglia;
-    scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
-    fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
-    ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
-    feltri e tessuti non tessuti;
-    pelle e simil - pelle;
-    gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
-    resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
-    imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
-    moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
-    materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
-    frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
-    rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
-    manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
-    nastri abrasivi;
-    cavi e materiale elettrico in genere;
-    pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
-    scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
-    scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura, di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
-    residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
-    accessori per l’informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:
-    rifiuti delle cucine;
-    rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
-    vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
-    rifiuti ingombranti;
-    spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
-    indumenti e lenzuola monouso;
-    gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
-    pannolini pediatrici e i pannoloni,
-    contenitori e sacche delle urine;
-    rifiuti verdi;
ALLEGATO B

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE PER COMUNI CON PIÙ DI 5000 ABITANTI:

01.        Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02.        Cinematografi, teatri
03.        Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04.        Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05.        Stabilimenti balneari
06.        Autosaloni, esposizioni
07.        Alberghi con ristorante
08.        Alberghi senza ristorante
09.        Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10.        Ospedali
11.        Agenzie, studi professionali, uffici
12.        Banche e istituti di credito
13.        Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14.        Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15.        Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16.        Banchi di mercato beni durevoli
17.        Barbiere, estetista, parrucchiere
18.        Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19.        Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20.        Attività industriali con capannoni di produzione
21.        Attività artigianali di produzione beni specifici
22.        Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23.        Birrerie, hamburgerie, mense
24.        Bar, caffè, pasticcerie
25.        Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26.        Plurilicenze alimentari e miste
27.        Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28.        Ipermercati di generi misti
29.        Banchi di mercato generi alimentari
30.        Discoteche, night club

 

stemma   Comune di Capoterra

   Città metropolitana di Cagliari