Regolamento per l’organizzazione dello sportello unico per le attivita' produttive

 

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 23/12/2014


 

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Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento dello sportello unico per le attivita' produttive, bed&breakfast e circoli privati

 

 


Art. 1 – ISTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE
Il presente regolamento, nell'ambito della più generale disciplina sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, definisce  i  criteri  organizzativi  ed  i  metodi  di  gestione  operativa  dello  Sportello  Unico  per  le  Attività Produttive (SUAP), previsto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, titolo II, capo IV, e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, come modificato ed integrato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440, dalla L.R. 3/2008 art.1 commi 16-32 e quanto disciplinato dall’art. 38 del D.L. n. 112/2008 convertito dalla L. n. 133/2008 e attuato dal D.P.R. n. 160/2010 e dalla Deliberazione Regionale n. 39/55 del 23.9.2011 “ Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive ”.
 Al servizio sono assegnate risorse umane, finanziarie e tecniche adeguate alle finalità che devono essere perseguite, secondo i programmi definiti dall'Amministrazione.
Il  presente  Regolamento  organizza  il  funzionamento  del  SUAP  anche  il  relazione  alle  attività  di Bed&Breakfast e dei circoli privati.  

Art. 2 – DEFINIZIONI
per Regione s’intende la Regione Autonoma della Sardegna.  
• per Coordinamento Regionale s’intende il Tavolo istituito con delibera della Giunta Regionale n.38/23 del 24.10.2003.  
• per SUAP s’intende lo Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (titolo II, capo IV) ed al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 come modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440;  
•  per  Accordo  per  l’attuazione  del  procedimento  unico  ai  sensi  del  d.p.r.  447/98  si  intende  l’accordo approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 27/2 dell’8 giugno 2004;  
•  per  responsabile  dell’ufficio  SUAP  s’intende  il  dirigente  responsabile  della  struttura  presso  la  quale  è istituito  lo  Sportello  Unico  per  le  Attività  Produttive  ovvero  di  altro  dirigente  della  stessa  struttura individuato ai sensi di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune.  
• per responsabile del procedimento Suap s’intende il responsabile unico del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del provvedimento finale.  
• per referente del Suap in altri uffici comunali si intende il dipendente individuato come responsabile delle fasi procedimentali di competenza di una Direzione ma ricomprese nello Sportello Unico per referente del Suap presso Amministrazioni terze si intende il dipendente da ciascuna individuato come responsabile dei procedimenti di loro competenza ricompresi nel Suap •  per  provvedimento  unico  s’intende  il  provvedimento  conclusivo  del  procedimento che rappresenta, a tutti gli effetti, titolo unico per la realizzazione dell’intervento richiesto dall’interessato ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (titolo II, capo IV) e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 come modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440;
 
Art. 3 – FINALITÀ
1.  Il  SUAP  è  competente  al  rilascio  del  provvedimento  unico  per  la  localizzazione,  realizzazione, ristrutturazione,  riconversione,  ampliamento,  cessazione,  riattivazione  di  impianti  produttivi destinati ad  attività  nel  settore  artigianale,  industriale,  commerciale,  turistico-ricettivo,  delle  attività  agricole, dei  pubblici  esercizi  e  dei  servizi  nonché  per  eseguire  opere  interne  ai  fabbricati    adibiti    ad    uso  d’impresa    quando    necessitano    di    provvedimenti    autorizzatori  provenienti    da    diversi    uffici  amministrativi.  Per  le  attività  commerciali  resta  salvo  quanto disposto dal D.Lgs 31 Marzo 1998, n° 114.
2.  Nella definizione di “attività economiche produttive di beni e servizi” rientrano in genere tutte le attività  che  configurano  la  realizzazione  di  un  bene  materiale  o  di  un  servizio  finalizzato  a, comprese  le  attività  commerciali,  di  somministrazione,  le  attività  economiche  svolte  in  forma artigianale o industriale, le attività agricole, le attività turistico ricettive e l’edilizia. Sebbene non siano  considerate  propriamente  attività  produttive,  l’attività  di  bed&breakfast  e  i  circoli  sono disciplinati dal presente regolamento. 3.  Il Suap, nei casi di  impianti a struttura semplice individuati secondo il disposto della delibera della Giunta Regionale n. 25/2  del 1 giugno 2005, è competente al rilascio delle autorizzazioni secondo il procedimento previsto dal D.P.R. n.447/98 art. 6 - comma 6.   
4.  Il Comune di Capoterra riconosce nel SUAP, in considerazione della rilevante portata economico sociale  del  servizio,  una  struttura  organizzativa  che  deve  essere  costantemente  innovata  con tecnologie  adeguate  e  sviluppata  per  il  perseguimento  di  una  maggiore  efficacia  ed  efficienza dell’azione  amministrativa,  secondo  principi  di  professionalità,  competenza,  responsabilità  e rispondenza alle esigenze dell’imprenditore.
5.  Lo Sportello Unico per le attività produttive persegue le finalità di   
•  Semplificare e migliorare le relazioni tra la Pubblica Amministrazione e le imprese;   
•  Ridurre i costi ed i tempi necessari agli investimenti delle imprese;  
•  Valorizzare il territorio e l’economia locale;
 
Art. 4 – MODALITÀ DI GESTIONE INFORMATICA DEL PROCEDIMENTO  
1. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività produttive di beni e  servizi  rientranti  nel  campo  di  applicazione  del  SUAP  nonché i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati  esclusivamente  in  modalità  telematica  attraverso  il  portale  regionale,  secondo  quanto disciplinato  nel  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  160  del  2010  e  nelle  Direttive  della Deliberazione Regionale n. 39/55 del 23.9.2011, ed esclusivamente  inseriti nel portale regionale del SUAP.
2. La presentazione con modalità diversa da quanto riportato al comma 1 determina inammissibilità delle istanze  nell'ambito  del  procedimento  ordinario  e  irricevibilità  delle  procedure  nell'ambito  del procedimento automatizzato, non comporta in ogni caso attivazione di alcun procedimento amministrativo e non producono alcun effetto giuridico.
 
Art. 5 - RESPONSABILE DELLA STRUTTURA E COMPITI
6.  Alla  direzione  del  SUAP  è  posto    il  Responsabile  del  Settore  che  potrà  delegare,  in  caso  di temporaneo  impedimento,  nei  tempi  e  nelle  modalità  di  legge,  un  incaricato  per  la sua sostituzione (comprese situazioni di incompatibilità o assenza).
7.  Il  Responsabile  del  SUAP  sovrintende  a  tutte  le  attività  necessarie  al  buon  funzionamento  del servizio ed in particolare:
-  emana l’atto conclusivo del procedimento ordinario nonché degli atti di interruzione e sospensione del procedimento, della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda nonché della comunicazione di esito negativo del procedimento;
-  adotta  tutti  i  provvedimenti,  anche  organizzativi,  concernenti  il  SUAP,  compresi  tutti  gli  atti  che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno;
-  cura la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi gli autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
-  nomina i responsabili del procedimento ai quali è affidata anche l’istruttoria amministrativa della pratica e la redazione degli atti di gestione amministrativa necessari; è responsabile della corretta gestione del procedimento e degli endoprocedimenti attivati fino alla conclusione, nel rispetto della tempistica di legge;   
-  Coordina l’attività dei responsabili dei procedimenti e vigila al fine di assicurare il buon andamento delle procedure di diretta competenza;
8.  Le  Amministrazioni  competenti  devono  eseguire  le  verifiche  sulle  autocertificazioni  e  sulle dichiarazioni  rese  dall’interessato  e  dai  suoi  tecnici  di  fiducia  e,  eventualmente,  adottare  i provvedimenti  di  cui  all’art.  1,  comma  28,  della  LR  3/2008.  Nel  caso  di  accertata  carenza  di conformità  rispetto  alle  norme  di  legge,  gli  uffici  comunali  e  le  Amministrazioni  pubbliche  cui
compete la verifica delle dichiarazioni autocertificative sono tenuti a procedere autonomamente all’emissione  dei  provvedimenti  interdittivi  o  prescrittivi  che  ritengono  necessari  in  applicazione delle  vigenti  disposizioni  di  legge,  trasmettendo  in  via  telematica  al  SUAP  ogni  atto  inerente  il procedimento stesso; il SUAP inoltra tali atti a tutti gli Enti Terzi coinvolti nel procedimento.
 
Art. 6 – COORDINAMENTO
1.  Il  SUAP  esercita  compiti  di  coordinamento,  limitatamente  alle  attività  disciplinate  dal  presente regolamento, nei confronti delle altre strutture del Comune coinvolte nel procedimento.
2.  Il Responsabile del SUAP emana apposite direttive onde assicurare uniformità di indirizzo, richiede prestazioni  di  attività  collaborativa  ai  responsabili  delle  altre  strutture,  nonché  dispone  la costituzione  di  gruppi  di  lavoro,  con  le  strutture  interessate,  per  l’esame  di  problematiche organizzative o procedurali di interesse comune.
3.  Tutte le strutture coinvolte nei procedimenti devono assicurare, in ogni caso, per gli adempimenti di rispettiva  competenza,  una  sollecita  attuazione  ed  il  pieno  rispetto  dei  termini  prescritti,  dando priorità  di  espletamento  alle  pratiche  relative  ad  insediamenti  produttivi  oggetto  del  presente Regolamento.
4.  Il Responsabile del SUAP ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti, detenuti dagli uffici e dalle Amministrazioni  coinvolti  nel  procedimento,  utili  per  l’esercizio  delle  proprie  funzioni. Analogamente  i  responsabili  delle  altre  strutture  comunali  o  di  altre  Pubbliche  Amministrazioni,  cointeressati ai procedimenti, hanno diritto di accesso agli atti e documenti del SUAP.

Art. 7 - ACCESSO ALL’ARCHIVIO INFORMATICO   
1.  E’  consentito,  a  chiunque  vi  abbia  interesse,  l’accesso  all’archivio  informatico  del  SUAP,  per l’acquisizione di informazioni. L'accesso agli atti è disciplinato dal "Regolamento per la disciplina del diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi  e  del  procedimento  amministrativo  e  dei  termini procedimentali", approvato dal Consiglio Comunale di Capoterra.
2.  L'accesso  all'archivio  informatico  deve  garantire  in  ogni  caso  il  rispetto  della  normativa  in materia  di  privacy,  oltre  che  di  quella  relativa  alle  limitazioni  al  diritto  di  accesso  ai  documenti amministrativi previsti dalla normativa vigente e dal regolamento comunale.
 
Art. 8 - PROCEDIMENTO
1.  Il  procedimento  è  disciplinato  dalla  L.R.  3/2008  e  ss.mm.ii.  e  dalle  direttive  regionali  di applicazione. Presso  il SUAP è attivato un front-office preposto a fornire i chiarimenti necessari alla corretta compilazione della modulistica, per servizi di natura informativa e di consulenza, per l’assistenza  e  l’orientamento  alle  imprese  sulle  procedure  autorizzatorie  e  sugli  adempimenti normativi richiesti. Tra le funzioni rientrano l’attività promozionale e/o di marketing territoriale, per  la  promozione  delle  conoscenza  su  opportunità,  agevolazioni,  finanziamenti  e  sostegni all’imprenditoria locale e per l’occupazione.
2.  Il procedimento unico ha inizio con la presentazione telematica da parte dell’imprenditore al SUAP della DUAAP (Dichiarazione Unica Autocertificativa  Attività Produttive), corredata nei casi previsti dalla normativa della certificazione di cui alla L. 266/2002 (DURC), e in regola con gli adempimenti connessi al pagamento di spese e/o diritti.
3.  Dalla  data  di  inserimento  nel  portale  regionale  decorre  il  termine  per  la  sua  conclusione. Giornalmente  gli  addetti  incaricati  verificano  le  nuove  pratiche  pervenute  sul  portale  regionale http://www.sardegnaimpresa.eu/it/.
4.  Entro  2  giorni  lavorativi  dalla  data  di  inserimento,  la  pratica,  se  correttamente  compilata,  è trasmessa  per  via  telematica  agli  Enti  Terzi  per  il  parere  di  competenza.  Il  SUAP  provvede all’acquisizione di tutti i pareri, nullaosta o atti di assenso comunque denominati, da parte degli ufficio e amministrazioni competenti anche mediante la conferenza dei servizi ai sensi dell’art.14 e seguenti della L. 241/1990.
5.  Le  integrazioni  documentali  devono  essere  richieste  dagli  Enti  terzi  entro  7  giorni  lavorativi  dal ricevimento della pratica.
6.  Il termine per la presentazione delle integrazioni documentali è fissati in 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’ente terzo o del SUAP, pena l’archiviazione della previo preavviso con assegnazione  di  un  ulteriore  termine  perentorio  di  10  giorni  per  la  presentazione  della documentazione richiesta.
7.  Nel caso in cui la tipologia di intervento lo richieda, l’interessato comunica prontamente al SUAP l’ultimazione dei lavori corredata dal certificato del direttore dei lavori che attesta la conformità dell’opera  al  progetto  presentato  e,  nei  casi  previsti,    il  certificato  di  collaudo  effettuato  da  un professionista abilitato.
8.  A fine lavori, in caso di opere edilizie, con separata DUAAP, deve essere presentata la pratica di agibilità secondo la specifica modulistica. Nell’ambito dei procedimenti Suap  tutte le dichiarazioni, le relazioni e gli elaborati tecnici devono essere firmati  digitalmente  a  pena  di  irricevibilità  dal  soggetto  tenuto  alla  sottoscrizione  degli  stessi;  la  firma digitale  del  soggetto  interessato  può  essere  sostituita  da  quella  di  altro  soggetto  incaricato  a  mezzo  di procura  speciale;  la  mancanza  della  procura  comporta  altresì  l’irricevibilità  della  pratica  SUAP.  Non  è  richiesta  la  sottoscrizione  digitale  sui  documenti  da  presentare  in  copia.  La  modulistica  regionale  e  i documenti devono essere obbligatoriamente inoltrati in formato pdf/A, e gli elaborati grafici di progetto nel formato dwf, mentre la pratica nel suo complesso non dovrà superare la dimensione massima di 50 MB.  Nel  caso  di  pratiche  eccedenti  la  dimensione  massima  consentita  dalle  infrastrutture  tecnologiche usate  dal  SUAP è possibile concordare con il SUAP metodi di trasmissione telematici alternativi, pur nel rispetto dell’art. 5 comma 5 del DPR 160/2010.
La  pratica  SUAP  è  trasmessa  agli  Enti  Terzi  attraverso  la  piattaforma  Suap  regionale.  Gli  Assessorati regionali  e  gli  altri  Enti  e  Agenzie  regionali  utilizzano  quale  strumento  di  gestione  della  pratica  la piattaforma  regionale.  In  caso  di  indisponibilità  di  una  casella  PEC  da  parte  degli Enti Terzi coinvolti nel procedimento unico, la trasmissione potrà avvenire mediante la posta elettronica ordinaria, purché vi sia certezza della correttezza degli indirizzi utilizzati; a tal fine, sono sempre validi gli indirizzi pubblicati sui siti istituzionali degli Enti. In caso di utilizzo della posta elettronica ordinaria, il SUAP provvede a inviare una notifica  di  trasmissione  anche  a  mezzo  fax.  Tale  indisponibilità  può  essere  segnalata  al  monitoraggio istituzionale di cui all’art. 11 del DPR 160/2010 e al Coordinamento Regionale SUAP di cui al successivo art. 21.
In nessun caso i termini stabiliti dalle presenti Direttive possono essere ritardati a causa della  inadeguata dotazione delle necessarie attrezzature informatiche da parte dei SUAP e degli Enti Terzi.
La  responsabilità  per  ogni  eventuale  ritardo  derivante  dal  mancato  utilizzo  delle  tecnologie  per  la trasmissione telematica dei documenti ricade interamente sull’Amministrazione inadempiente.

Art.9 – PREISTRUTTORIA
Salva  la  possibilità  di  avviare  in  ogni  momento  uno  dei  procedimenti  di  cui  ai  precedenti  articoli, l'interessato può chiedere alla struttura:  
a)  un  parere  preventivo,  cioè  una  pronuncia  sulla  conformità,  allo  stato  degli  atti  in  possesso  della struttura, dei progetti preliminari ai vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, con la normativa commerciale, igienico-sanitaria e la restante normativa inerente una delle attività di cui al presente regolamento. Lo Sportello, sentiti eventualmente gli uffici interni e quelli degli enti interessati, si pronuncia senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento amministrativo.
Il parere è rilasciato nel termine di 20 giorni per i procedimenti di minore complessità e comunque nel termine massimo di 90 giorni per gli altri procedimenti. L’interessato può, in qualunque momento e salvo il pagamento  dei  diritti  di  istruttoria  comunque  dovuti,  rinunciare  al  parere  preventivo  e  presentare  la domanda unica;   
b) l'indizione di una conferenza di servizi preistruttoria di cui all’art. 14 comma 1 della legge n. 241/90 e s.m.i., cioè un incontro preliminare con il Responsabile ed i referenti della struttura al fine di chiarire l'iter procedimentale  ottimale,  anche  in  relazione  ai risparmi  di  tempo,  denaro  e  risorse,  per la realizzazione dell'opera richiesta. La riunione, ove ritenuta necessaria, è convocata entro 30 giorni dalla richiesta.  
Della riunione è redatto apposito verbale che è trasmesso all'interessato.  
 
Art.10 – BED&BREAKFAST E CIRCOLI PRIVATI
Le  attività  di  Bed  &  Breakfast  sono  disciplinate  dall’art.6  della  L.R.  12  agosto  1998  n.27  e  dalla deliberazione della Giunta Regionale n.10/43 del 21-02-2013 recante “Linee Guida per l’esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione – Bed & Breakfast (B&B).
L’avvio dell’attività è soggetto alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) che viene compilata in regime di autocertificazione da presentare al Comune in formato cartaceo.
Le dichiarazioni false, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e delle pene previste dall’art.19 comma 6 della L. 241/1990 (reclusione da 1 a 3 anni) ove il fatto non costituisca più grave reato.
A tale dichiarazione vanno allegati in duplice copia :
-  planimetria dell’immobile con l’indicazione delle camere e dei bagni riservati agli ospiti;
-  certificato di abitabilità o dichiarazione sostitutiva di certificazione;  
-  dichiarazione di adeguamento alle vigenti normative di idoneità degli impianti;  
-  data di inizio dell’attività e periodo di disponibilità all’accoglienza;  
-  eventuali collaboratori domestici al servizio della famiglia.  
L'inizio dell'attività può avvenire subito dopo la presentazione al Comune della SCIA, a condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa degli allegati previsti.  
Nel  rispetto  delle  condizioni  e  dei  termini  previsti  dalla  legislazione  nazionale  e  regionale  vigente,  il Comune,  entro  60  giorni  dal  ricevimento  della  SCIA,  provvede  ad  effettuare  la  verifica  dei  requisiti dichiarati  nella  SCIA  presentata  e  la  sussistenza  dei  requisiti  e  delle  condizioni  di  cui  alla  presente deliberazione, ivi compresa la verifica in loco.  
In caso di esito negativo delle verifiche effettuate, il Comune adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti.
Il titolare ha l’obbligo di presentare, al Comune territorialmente competente, istanza di variazione in caso di qualunque modificazione relativa ai requisiti o alle dichiarazioni contenute nella SCIA o nelle precedenti comunicazioni  (es.  modificazione  dei  prezzi,  del  periodo  di  chiusura  obbligatorio,  delle  caratteristiche inerenti l’immobile, ecc.). L’istanza di variazione deve essere presentata al Comune competente entro 30 giorni dalla avvenuta variazione. La mancata comunicazione comporta l’applicazione delle sanzioni previste ai sensi di legge, in caso di variazioni sostanziali inerenti l’esercizio dell’attività quest’ultima potrà essere equiparata ad esercizio abusivo.  
In caso di cessazione dell’attività è necessaria la presentazione, al Comune territorialmente competente, di apposita  comunicazione  da  trasmettersi  entro  30  giorni  dalla  cessazione  dell’attività  a  cura  del  titolare dell’attività. L’omessa presentazione dell’istanza di cessazione nei termini previsti, comporta l’applicazione delle sanzioni previste ai sensi di legge.  
La sospensione temporanea dell’attività di Bed and Breakfast è consentita per comprovate esigenze, per un periodo non superiore a sei mesi, prolungabile di ulteriori sei mesi, dandone preventiva comunicazione al Comune.  
Per  quel  che  concerne  i  circoli  privati,  l’avvio,  la  gestione  e  la  cessazione  dell’attività  è  soggetto  alle medesime procedure del B&B, con la presentazione  della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) che viene compilata in regime di autocertificazione da presentare al Comune.
Alla SCIA di avvio dell’attività vanno allegati:
-  planimetria dell’immobile con l’indicazione della destinazione d’uso degli ambienti;
-  certificato di abitabilità o dichiarazione sostitutiva di certificazione;  
I circoli privati sono soggetti alle normativa in materia di somministrazione di alimenti e bevande.
 
Art. 11 - TARIFFE
I  servizi  resi  dallo  Sportello  unico  sono  soggetti  al  pagamento    di  diritti  di  segreteria  determinati  come
segue:
-  Pratiche senza profili edilizi e Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) : € 50,00
-  Parere preventivo per pratiche senza profili edilizi e Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA): € 50,00
-  Pratiche con profili edilizi: € 80,00
-  Parere preventivo per pratiche con profili edilizi: € 80,00
-  Pratiche  per  le  quali  è  attivata  una  conferenza  dei  servizi  ai  sensi  del’art.14  e  seguenti  della  L. 241/1990: € 150,00
-  Procedure di collaudo impianti produttivi: € 150,00
 
Art. 12 - SANZIONI  
La  falsità  di  eventuali  autocertificazioni,  prodotte  a  corredo  delle  istanze  dall'interessato  e/o  da  altri soggetti in sua vece, comporta responsabilità penali ed è causa ostativa al rilascio dell’autorizzazione finale, in base alle vigenti disposizioni normative.  
2. Lo Sportello Unico ha facoltà di esercitare controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte, senza aggravare il procedimento amministrativo.
 
Art. 13 - ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento viene pubblicato per quindici giorni all’Albo Pretorio del Comune ed entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione della sua approvazione.

stemma   Comune di Capoterra

   Città metropolitana di Cagliari