Regolamento per la disciplina del potere sostitutivo nel conferimento di incarichi nulli

 

Regolamento comunale per la disciplina del potere sostitutivo degli organi comunali nel conferimento di incarichi nulli ai sensi del D.Lgs. 39/2013
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 24/09/2015


 

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ART. 1
OGGETTO E FINALITÀ
1.  Le  disposizioni  contenute  nel  presente  regolamento  disciplinano  le  procedure  interne  e individuano gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi di cui al D. Lgs 33/2013 nel periodo in cui, ai sensi dell’art. 18, comma 2, del D. Lgs. 39/2013, agli organi titolari viene interdetta la possibilità di conferimento.  
2. Nel caso in cui un organo del comune conferisca un incarico in violazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013 il medesimo affidamento è nullo e l’organo che vi ha dato causa è interdetto al conferimento dell’incarico per un periodo di tre mesi decorrenti dalla data di comunicazione della nullità.
ART. 2
INDIVIDUAZIONE SOGGETTO RILEVATORE
1.  La  funzione  di  contestazione  dell’esistenza  di  cause  di  inconferibilità  o  di  incompatibilità nell’assunzione di funzioni o incarichi nell'Ente, è attribuita al Responsabile della prevenzione della corruzione.
2.  Il  Responsabile  è  tenuto  a  segnalare  i  casi  di  possibile  violazione  delle  disposizioni  del D.lgs39/2013  all'Autorità  nazionale  anticorruzione,  all'Autorità  garante  della  concorrenza  e  del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.
ART.3
OBBLIGHI PRECEDENTI AL CONFERIMENTO DI INCARICHI
1.Tutti  i  conferimenti  di  incarichi  da  parte  degli  organi  del  Comune  presso  le  pubbliche amministrazioni e presso gli enti pubblici o privati in controllo pubblico, devono essere preceduti dalla dichiarazione di inesistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni normative, resa da parte dei soggetti a cui l’incarico sarà conferito. La dichiarazione deve essere resa ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, secondo gli schemi allegati al presente  regolamento,  e  deve  essere  pubblicata  sul  sito  istituzionale  dell’Ente,  nella  sezione Amministrazione Trasparente.  
Conformemente  a  quanto  stabilito  dall’ANAC  con  deliberazione  n.47\2013,  l’incompatibilità  è limitata alle cariche di presidente e amministratore delegato, pertanto ai fini dell’incompatibilità rileverà solamente l’ipotesi di deleghe gestionali dirette.  Il  d.l.  95\2012  prevede  in  generale  l’obbligatorietà  della  nomina  nei  consigli  di  amministrazione  di “dipendenti”  senza  specificarne  qualifica  o  funzione,  mentre  il  D.lgs.  39\2013,  con  riferimento  alle amministrazioni  centrali,  si  occupa  esclusivamente  di  dirigenti  –  salvo  il  caso  di  incarichi  di  funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione (secondo quanto previsto dalle lettere j9 e k) del comma 2 dell’art.1 del d.lgs. 3912013) – e, con riferimento agli enti locali, anche di incarichi dirigenziali affidati al personale non dirigente)
2. La dichiarazione di cui al presente articolo deve essere presentata anche nel corso dell’incarico, con  cadenza  annuale,  entro  il  31  gennaio.  La  presentazione  della  dichiarazione,  entro  i  termini prima indicati, è condizione per l'acquisizione e permanenza dell'efficacia dell'incarico.
ART. 4.
OBBLIGHI SUCCESSIVI AL CONFERIMENTO DI INCARICHI
I  provvedimenti  di  conferimento  di  incarichi  dirigenziali  e  di  responsabilità  amministrativa  di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, così come definiti dal D. Lgs. 39/2013, assunti dagli organi o dai dirigenti del Comune, debbono  essere  trasmessi  a  cura  del  soggetto  che  vi  ha  provveduto  entro  sette  giorni dall’adozione,  unitamente  alla  dichiarazione  di  cui  all'art.  3  del  presente  regolamento,  al Responsabile della prevenzione della corruzione.  
ART. 5
PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DELLE NULLITÀ
Il  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione,  nelle  possibili  ipotesi  di  violazione  delle disposizioni  inerenti  la  conferibilità  e  compatibilità  degli  incarichi  in  rappresentanza dell'ente  in amministrazioni pubbliche, enti pubblici e enti privati in controllo pubblico, contesta la circostanza sia  all'organo  conferente  sia  al  soggetto  incaricato,  assegnando  un  termine  non  inferiore  a  15 giorni per le deduzioni alle contestazioni, anche con eventuale richiesta di audizione. Entro i 15 giorni  successivi  al  termine  per  la  presentazione  delle  deduzioni  o  della  data  di  audizione,  il Responsabile accerta, con provvedimento espresso e motivato, l'eventuale nullità, e comunica la circostanza all’organo conferente e al soggetto incaricato e dà avvio, tramite gli uffici competenti, sia  alla  procedura  di  recupero,  di  cui  al  successivo  art.8,  delle  eventuali  somme  indebitamente percepite, sia alla procedura surrogatoria, di cui al successivo art.7.
ART. 6
ORGANO SURROGANTE
L’organo surrogante è così individuato:  
- La Giunta Municipale se l’affidamento nullo sia stato operato dal Sindaco;  
- il Consiglio Comunale, se l’affidamento nullo sia stato operato dalla Giunta Comunale; 
- il Sindaco se l’affidamento nullo sia stato operato dal Consiglio Comunale;  
- il Sostituto del Responsabile di Settore, previamente individuato ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari, se l’affidamento nullo sia stato operato dallo stesso.  
ART. 7
PROCEDURA SURROGATORIA
1. Entro dieci giorni dall’accertamento della nullità dell’incarico, il Responsabile della prevenzione della corruzione invita l’organo surrogante a valutare la necessità di affidare nuovamente l’incarico di cui è stata accertata la nullità.
2. Se l’organo surrogante valuta che sussista, per disposizione di legge o di regolamento, l’obbligo giuridico di procedere alla nomina, procede entro dieci giorni ad attivare la procedura di nomina.
3.  L’organo  che  procede  in  via  sostitutiva  comunica  le  decisioni  assunte  al  Responsabile  della prevenzione della corruzione e trasmette i relativi provvedimenti.  
4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione trasmette il provvedimento con cui accerta la nullità degli incarichi e i provvedimenti sostitutivi al Sindaco, ai Capigruppo consiliari, al Collegio dei Revisori dei Conti, all’Organo Interno di Valutazione (O.I.V), nonché alle autorità competenti di
cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento.
5. Nell'esercizio del potere sostitutivo è sancito l'obbligo di astensione in capo ai componenti degli organi  che  hanno  partecipato  attivamente  all'adozione  degli  atti  relativi  al  conferimento  di incarico di cui è stata accertata la nullità.  
6. L'interdizione degli organi titolari del potere di nomina decorre dal giorno successivo all'atto di accertamento  della  nullità  dello  stesso;  valgono  le  ipotesi  di  esenzione  di  responsabilità  dei componenti degli organi titolari del potere di nomina previsti dalla normativa vigente.
ART. 8
PROCEDURA DI RECUPERO1.  Entro  dieci  giorni  dall'accertamento  della  nullità,  il  Responsabile  della  prevenzione  della corruzione trasmette gli atti al Responsabile del Settore Affari Legali per il recupero delle somme eventualmente già erogate in forza dell’incarico conferito di cui sia stata accertata la nullità.  
2. Dell'avvenuto recupero delle somme di cui al comma 1, il Responsabile del Settore Affari Legali dà comunicazione al Responsabile della prevenzione  della corruzione, al Sindaco, ai Capigruppo Consiliari, al Collegio dei Revisori e all’Organo Interno di Valutazione.
ART. 9
OBBLIGHI DI TRASPARENZA
1. L'atto di accertamento della nullità del conferimento di incarico è pubblicato sul sito web del Comune, nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente”.
2.  Le  dichiarazioni  di  cui  all'art.  3  del  presente  regolamento,  sono  pubblicate  sul  sito  web istituzionale dell’ente in apposita sezione del link “Amministrazione trasparente”.
ART. 10
NORMA TRANSITORIA
1.  In  sede  di  prima  applicazione,  gli  organi  conferenti  comunicano  al  Responsabile  della prevenzione della corruzione, gli incarichi in essere entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione del presente regolamento.  
2. Per gli incarichi in essere, comunicati ai sensi del precedente comma, le dichiarazioni di cui al precedente articolo 3, sono trasmesse al Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 31  ottobre  2015  e,  ove  non  si  sia  provveduto,  successivamente  pubblicate  sul  sito  web istituzionale.

 

 

Modulo 1 - INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA – Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità.
Modulo 2 - ORGANI DI INDIRIZZO – Dichiarazione di insussistenza di cause inconferibilità ed incompatibilità
Modulo 3 - Segretario Generale – Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità
Modulo 4 - AMMINISTRATORI DI ENTI PUBBLICI E DI ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO – Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità

stemma   Comune di Capoterra

   Città metropolitana di Cagliari