Regolamento comunale per la disciplina del potere sostitutivo degli organi comunali nel conferimento di incarichi nulli ai sensi del D.Lgs. 39/2013
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 24/09/2015
ART. 1
OGGETTO E FINALITÀ
1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento disciplinano le procedure interne e individuano gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi di cui al D. Lgs 33/2013 nel periodo in cui, ai sensi dell’art. 18, comma 2, del D. Lgs. 39/2013, agli organi titolari viene interdetta la possibilità di conferimento.
2. Nel caso in cui un organo del comune conferisca un incarico in violazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013 il medesimo affidamento è nullo e l’organo che vi ha dato causa è interdetto al conferimento dell’incarico per un periodo di tre mesi decorrenti dalla data di comunicazione della nullità.
ART. 2
INDIVIDUAZIONE SOGGETTO RILEVATORE
1. La funzione di contestazione dell’esistenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità nell’assunzione di funzioni o incarichi nell'Ente, è attribuita al Responsabile della prevenzione della corruzione.
2. Il Responsabile è tenuto a segnalare i casi di possibile violazione delle disposizioni del D.lgs39/2013 all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.
ART.3
OBBLIGHI PRECEDENTI AL CONFERIMENTO DI INCARICHI
1.Tutti i conferimenti di incarichi da parte degli organi del Comune presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti pubblici o privati in controllo pubblico, devono essere preceduti dalla dichiarazione di inesistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni normative, resa da parte dei soggetti a cui l’incarico sarà conferito. La dichiarazione deve essere resa ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, secondo gli schemi allegati al presente regolamento, e deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.
Conformemente a quanto stabilito dall’ANAC con deliberazione n.47\2013, l’incompatibilità è limitata alle cariche di presidente e amministratore delegato, pertanto ai fini dell’incompatibilità rileverà solamente l’ipotesi di deleghe gestionali dirette. Il d.l. 95\2012 prevede in generale l’obbligatorietà della nomina nei consigli di amministrazione di “dipendenti” senza specificarne qualifica o funzione, mentre il D.lgs. 39\2013, con riferimento alle amministrazioni centrali, si occupa esclusivamente di dirigenti – salvo il caso di incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione (secondo quanto previsto dalle lettere j9 e k) del comma 2 dell’art.1 del d.lgs. 3912013) – e, con riferimento agli enti locali, anche di incarichi dirigenziali affidati al personale non dirigente)
2. La dichiarazione di cui al presente articolo deve essere presentata anche nel corso dell’incarico, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio. La presentazione della dichiarazione, entro i termini prima indicati, è condizione per l'acquisizione e permanenza dell'efficacia dell'incarico.
ART. 4.
OBBLIGHI SUCCESSIVI AL CONFERIMENTO DI INCARICHI
I provvedimenti di conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, così come definiti dal D. Lgs. 39/2013, assunti dagli organi o dai dirigenti del Comune, debbono essere trasmessi a cura del soggetto che vi ha provveduto entro sette giorni dall’adozione, unitamente alla dichiarazione di cui all'art. 3 del presente regolamento, al Responsabile della prevenzione della corruzione.
ART. 5
PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DELLE NULLITÀ
Il Responsabile della prevenzione della corruzione, nelle possibili ipotesi di violazione delle disposizioni inerenti la conferibilità e compatibilità degli incarichi in rappresentanza dell'ente in amministrazioni pubbliche, enti pubblici e enti privati in controllo pubblico, contesta la circostanza sia all'organo conferente sia al soggetto incaricato, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per le deduzioni alle contestazioni, anche con eventuale richiesta di audizione. Entro i 15 giorni successivi al termine per la presentazione delle deduzioni o della data di audizione, il Responsabile accerta, con provvedimento espresso e motivato, l'eventuale nullità, e comunica la circostanza all’organo conferente e al soggetto incaricato e dà avvio, tramite gli uffici competenti, sia alla procedura di recupero, di cui al successivo art.8, delle eventuali somme indebitamente percepite, sia alla procedura surrogatoria, di cui al successivo art.7.
ART. 6
ORGANO SURROGANTE
L’organo surrogante è così individuato:
- La Giunta Municipale se l’affidamento nullo sia stato operato dal Sindaco;
- il Consiglio Comunale, se l’affidamento nullo sia stato operato dalla Giunta Comunale;
- il Sindaco se l’affidamento nullo sia stato operato dal Consiglio Comunale;
- il Sostituto del Responsabile di Settore, previamente individuato ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari, se l’affidamento nullo sia stato operato dallo stesso.
ART. 7
PROCEDURA SURROGATORIA
1. Entro dieci giorni dall’accertamento della nullità dell’incarico, il Responsabile della prevenzione della corruzione invita l’organo surrogante a valutare la necessità di affidare nuovamente l’incarico di cui è stata accertata la nullità.
2. Se l’organo surrogante valuta che sussista, per disposizione di legge o di regolamento, l’obbligo giuridico di procedere alla nomina, procede entro dieci giorni ad attivare la procedura di nomina.
3. L’organo che procede in via sostitutiva comunica le decisioni assunte al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasmette i relativi provvedimenti.
4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione trasmette il provvedimento con cui accerta la nullità degli incarichi e i provvedimenti sostitutivi al Sindaco, ai Capigruppo consiliari, al Collegio dei Revisori dei Conti, all’Organo Interno di Valutazione (O.I.V), nonché alle autorità competenti di
cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento.
5. Nell'esercizio del potere sostitutivo è sancito l'obbligo di astensione in capo ai componenti degli organi che hanno partecipato attivamente all'adozione degli atti relativi al conferimento di incarico di cui è stata accertata la nullità.
6. L'interdizione degli organi titolari del potere di nomina decorre dal giorno successivo all'atto di accertamento della nullità dello stesso; valgono le ipotesi di esenzione di responsabilità dei componenti degli organi titolari del potere di nomina previsti dalla normativa vigente.
ART. 8
PROCEDURA DI RECUPERO1. Entro dieci giorni dall'accertamento della nullità, il Responsabile della prevenzione della corruzione trasmette gli atti al Responsabile del Settore Affari Legali per il recupero delle somme eventualmente già erogate in forza dell’incarico conferito di cui sia stata accertata la nullità.
2. Dell'avvenuto recupero delle somme di cui al comma 1, il Responsabile del Settore Affari Legali dà comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione, al Sindaco, ai Capigruppo Consiliari, al Collegio dei Revisori e all’Organo Interno di Valutazione.
ART. 9
OBBLIGHI DI TRASPARENZA
1. L'atto di accertamento della nullità del conferimento di incarico è pubblicato sul sito web del Comune, nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente”.
2. Le dichiarazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento, sono pubblicate sul sito web istituzionale dell’ente in apposita sezione del link “Amministrazione trasparente”.
ART. 10
NORMA TRANSITORIA
1. In sede di prima applicazione, gli organi conferenti comunicano al Responsabile della prevenzione della corruzione, gli incarichi in essere entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione del presente regolamento.
2. Per gli incarichi in essere, comunicati ai sensi del precedente comma, le dichiarazioni di cui al precedente articolo 3, sono trasmesse al Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 31 ottobre 2015 e, ove non si sia provveduto, successivamente pubblicate sul sito web istituzionale.
Modulo 1 - INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA – Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità.
Modulo 2 - ORGANI DI INDIRIZZO – Dichiarazione di insussistenza di cause inconferibilità ed incompatibilità
Modulo 3 - Segretario Generale – Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità
Modulo 4 - AMMINISTRATORI DI ENTI PUBBLICI E DI ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO – Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità