Approvato con Deliberazione della Consiglio Comunale N. 90 del 18.12.2015
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 22.12.2022
ART. 1 ISTITUZIONE E FINALITA’
Il presente regolamento disciplina l’istituzione e l’assegnazione delle borse di studio in favore degli studenti capaci e meritevoli appartenenti a famiglie che si trovano in disagiate condizioni economiche, al fine di favorire l’assolvimento dell’obbligo formativo e la prosecuzione degli studi di istruzione secondaria superiore e in osservanza delle direttive regionali, della L.R. 25 giugno 1984, n. 31 “Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle competenze delegate”, della L.R. n.3/2008 art. 4, comma 1, lett. I e della delibera della
G.R. n. 27/6 del 1/6/2011.
ART. 2 ENTITA’ DELLE BORSE DI STUDIO
La Giunta Comunale, con propria deliberazione, approva annualmente il bando di concorso e fissa l’entità delle borse di studio da assegnare, secondo il criterio di meritocrazia, compatibilmente con le risorse messe a disposizione nel Bilancio di previsione.
La borsa di studio consiste nell’attribuzione di una somma di denaro, da corrispondere in un’unica soluzione, in favore degli studenti che risulteranno utilmente inseriti nella graduatoria definitiva.
ART. 3 BANDO DI CONCORSO
Il bando di concorso per l’assegnazione delle borse di studio è indetto con atto del Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione. In esso saranno indicate le condizioni e le norme del concorso stesso nonché il termine della presentazione delle domande. Il bando è pubblicato all’albo pretorio online sul sito istituzionale del Comune per quaranta (40) giorni.
ART. 4 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Possono beneficiare delle borse di studio gli studenti meritevoli, residenti nel Comune di Capoterra, che frequentano nei corsi diurni le scuole pubbliche secondarie di I e II grado, comprese quelle paritarie, appartenenti a famiglie svantaggiate il cui indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) riferito ai redditi del nucleo familiare, relativo all’anno precedente alla richiesta, non sia superiore a all’importo stabilito annualmente dalla Giunta Comunale. A parità di merito sono privilegiati gli studenti le cui famiglie detengono un reddito ISEE inferiore.
* CRITERI ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SUPERIORE DI I GRADO:
Possono partecipare al concorso tutti gli studenti residenti nel Comune di Capoterra:
- che nell’anno scolastico precedente abbiano frequentato nei corsi diurni una qualsiasi classe della scuola superiore di I grado conseguendo una media minima finale di almeno 8 (otto) senza debiti formativi, nel calcolo della media sarà esclusa la materia di religione, le materie facoltative;
- che nell’anno scolastico di indizione del bando risultino nella condizione di studente frequentante nei corsi diurni una qualsiasi scuola pubblica statale comprese quelle paritarie;
* CRITERI RELATIVI AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE DI II GRADO O ARTISTICA STATALE
Possono partecipare al concorso tutti gli studenti residenti nel Comune di Capoterra:
- che nell’anno scolastico precedente abbiano frequentato nei corsi diurni una qualsiasi classe della scuola superiore di II grado o artistica statale conseguendo la media minima finale di almeno 8 (otto) senza debiti formativi (nel calcolo della media sarà esclusa la materia di religione, le materie facoltative) oppure che abbiano conseguito nel precedente anno di riferimento un voto di diploma non inferiore a 80/100;
- che nell’anno scolastico di indizione del bando risultino nella condizione di studente frequentante i corsi diurni di una qualsiasi scuola pubblica statale comprese quelle paritarie ad eccezione degli studenti diplomati.
Non sono ammessi al concorso:
- gli studenti che nell’anno scolastico di riferimento hanno frequentato scuole private non paritarie;
- gli studenti ripetenti e/o con debiti formativi.
- gli studenti iscritti ai corsi serali.
- gli studenti che avranno riportato la votazione in condotta inferiore al 9 (nove) o giudizio inferiore al corrispondente voto 9, secondo i parametri scolastici.
La borsa di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio già percepite nell'anno scolastico interessato ed erogati da altri Enti o Istituti; allo studente è data facoltà di opzione.
L'assegnazione della borsa di studio è compatibile con altre azioni di sostegno risultanti nel campo degli interventi previsti dalla L.R. 25.06.1984, n. 31 (esempio rimborso spese viaggio) ovvero contemplate da particolari norme sulla parità scolastica e diritto allo studio (borse di studio a sostegno delle famiglie per l’istruzione, art. 1 legge 62/2000 – fornitura gratuita e semigratuita libri di testo, art. 27 legge 448/98, ecc.).
ART. 5 CAUSE DI ESCLUSIONE
Sarà causa d’esclusione la presentazione dell’istanza oltre la data di scadenza prevista nel bando e il fruire di altre borse di studio istituite da altri Enti pubblici o privati di valore pari o superiore alle borse messe a concorso. Saranno escluse, inoltre, le domande incomplete per le quali non si è provveduto all’opportuna integrazione e regolarizzazione entro i termini stabiliti dall’Ufficio Pubblica Istruzione.
ART. 6 PRESENTAZIONE ISTANZE
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente mediante la procedura “Istanze on line” presente sul sito istituzionale www.comune.capoterra.ca.it, dallo studente maggiorenne o, in caso di minore, dal genitore o chi ne fa le veci, entro la data di scadenza che verrà fissata nell'apposito bando di concorso.
La domanda dovrà contenere:
a) In caso di studente maggiorenne il cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, telefono e indirizzo dello studente oppure in caso di studente minorenne il cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, telefono e indirizzo del genitore (o chi ne fa le veci) richiedente; b) l’istituto scolastico frequentato e classe;
c) la richiesta di partecipazione al concorso per l'assegnazione della borsa di studio;
d) dichiarazione (resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445):
- della regolare frequenza per l'anno scolastico in corso;
- dell’esito conseguito nell’anno scolastico precedente (a seconda della scuola o classe frequentata: giudizio complessivo o votazione nelle singole materie);
- che lo studente non ha ottenuto per l'anno scolastico di riferimento altre borse di studio non cumulabili con altri assegni o borse di studio erogati da altri Enti o Istituti oppure se ha presentato domanda per ottenerla e presso quale Ente;
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in carta semplice:
a) certificazione ISEE del nucleo familiare;
b) altra eventuale documentazione attestante situazioni particolari.
ART. 7 GRADUATORIA
L’Ufficio Pubblica Istruzione, sulla scorta della documentazione prodotta dai richiedenti ed esperiti gli accertamenti del caso, formulerà una graduatoria che tenga conto, delle condizioni economiche familiari, del merito scolastico e degli altri requisiti previsti dal presente regolamento. La graduatoria provvisoria e definitiva degli studenti beneficiari della borsa di studio sarà pubblicata all’albo pretorio online nel sito istituzionale con valore di notifica. Nel caso in cui i fondi stanziati non fossero sufficienti si procederà a rideterminare l’entità della singola borsa di studio.
ART. 8 RICORSI
I concorrenti, entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito istituzionale, possono presentare ricorso motivato all’Ufficio protocollo del comune.
ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la concessione delle borse di studio agli interessati è richiesto di fornire dati ed informazioni che rientrano nell’ambito di applicazione del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 e successivi decreti di modifica ed integrazioni. I dati verranno acquisiti ai fini della verifica dei requisiti richiesti per l’ottenimento del beneficio. Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e
trasmetterli.
ART. 10 CONTROLLI E SANZIONI
Il Comune di Capoterra effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (artt. 71 e 72 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa – DPR 445/2000). Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle sanzioni penali previste.
ART. 11 ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività dell’atto deliberativo che lo approva.
Dall’entrata in vigore del presente Regolamento è da intendersi altresì revocata ogni eventuale disposizione o deliberato che contrasti in materia con il presente Regolamento.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si farà riferimento e si intenderanno .applicabili le disposizioni di legge