Regolamento della Consulta comunale degli Anziani di Capoterra
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 07/03/2016
ART. 1
Istituzione e sede
1. E’ istituita dal Comune di Capoterra con la deliberazione del Consiglio Comunale n.62 in data 04.09.2015 la Consulta degli Anziani.
2. La Consulta ha sede presso il palazzo Comunale .
ART. 2
Finalità
1. La Consulta Anziani è un organismo previsto dallo Statuto Comunale, è apartitica, opera senza fine di lucro, e ha lo scopo di farsi interprete e portavoce delle problematiche degli anziani.
2. La Consulta è lo strumento di collegamento diretto fra gli Anziani e gli organi di governo in conformità alle disposizioni dello statuto comunale;
3. La Consulta, in particolare si propone di:
• Contribuire alla diffusione di una cultura che valorizzi le persone anziane e consideri le stesse come “protagoniste”, agevoli lo sviluppo di interventi atti a garantire la loro autonomia e consenta loro di rimanere attivamente impegnati nel contesto sociale;
• realizzare un miglioramento nella qualità della comunicazione e nella reciproca informazione in ordine a problemi, servizi ed iniziative che investano la tutela dei diritti dei cittadini anziani (e, più in generale, gli interessi dell’intera collettività).
Per il conseguimento dei suoi fini la Consulta si rapporta con le altre istituzioni e gli altri Enti del territorio, di concerto con l’Amministrazione comunale.
ART.3
Funzioni
Alla Consulta sono attribuite le seguenti funzioni:
a) promuove iniziative di conoscenza (raccolta ed analisi sui dati dell’invecchiamento, osservazione dei problemi sociali, sanitari ed ambientali) della realtà del mondo degli anziani, avvalendosi anche di organismi e associazioni di volontariato impegnati nel settore;
b) di concerto con l’Amministrazione comunale promuove seminari, incontri, dibattiti e iniziative sui problemi inerenti la condizione degli anziani;
c) fornisce parere consultivo non vincolante, sugli atti di programmazione dell’amministrazione comunale a favore della terza età.
ART. 4
Composizione
Possono far parte della Consulta Anziani tutti i cittadini residenti nel Comune di Capoterra che abbiano compiuto 65 anni d'età, gli uomini e 60 le donne, facendo formale richiesta. I soci iscritti fanno parte dell’Assemblea.
ART. 5
Organi della Consulta
Sono organi della Consulta:
• L’Assemblea Generale degli iscritti
• Il Consiglio
• La Presidenza
ART. 6
L’Assemblea Generale
L’Assemblea Generale è il massimo Organo deliberante della Consulta.
E’ costituita dai cittadini residenti nel Comune di Capoterra, ammessi a far parte della consulta .
L’Assemblea Generale è composta da tutti gli iscritti in apposito registro depositato presso l’amministrazione Comunale.
La partecipazione alle attività della consulta è gratuita.
ART. 7
Lavori dell’Assemblea degli iscritti
1. La Consulta è convocata:
a) in via ordinaria almeno ogni 6 mesi;
b) in via straordinaria, quando il presidente lo ritiene necessario,
c) entro 15 giorni quando lo richiede un terzo dei suoi membri effettivi, con richiesta scritta al Presidente;
2. La Consulta è convocata con avviso scritto, da far pervenire a tutti i suoi componenti, almeno 5 giorni prima con l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e con l’elenco degli argomenti da trattare.
3. In caso di motivata urgenza la Consulta può essere convocata in qualsiasi momento, con avviso dato nelle forme più opportune, purché tutti i componenti ne siano informati.
4. Il Presidente della Consulta può invitare alle riunioni oltre agli iscritti, gli Amministratori e il personale del settore servizi sociali del Comune.
5. La Consulta non può validamente deliberare in prima convocazione se non intervenga almeno la metà più uno dei componenti della Consulta e le decisioni sono adottate a maggioranza di voti.
6. Nell’adunanza di seconda convocazione, fissata con almeno un’ora di distanza, le decisioni sono valide purché intervengano almeno un terzo dei componenti della Consulta.
7. I membri che risulteranno assenti senza giustificazione a più di tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti.
L’assemblea degli iscritti si riunisce per:
-definire le proposte da sottoporre all’Amministrazione Comunale;
-valutare lo stato di attuazionedei degli interventi di cui all’art.3;
-indire la convocazione dell’assemblea per la ricostituzione degli organi nell’ipotesi di dimissioni totalitarie.
ART. 8
Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione ordinaria e straordinaria della Consulta.
Esso è composto da 6 componenti (di cui tre di sesso femminile e tre di sesso maschile) eletti dall’Assemblea Generale ed è articolato nel seguente modo:
- Presidente: uno tra i 6 componenti il Direttivo, nominato dallo stesso nella prima riunione.
- Vice Presidente: uno tra i 6 componenti il Direttivo, nominato dallo stesso nella prima riunione.
- Segretario: uno tra i 6 componenti il Direttivo, nominato dallo stesso nella prima riunione.
- Cassiere: uno tra i 6 componenti il Direttivo, nominato dallo stesso nella prima riunione.
- N. 2 consiglieri: due dei 6 componenti il Direttivo, nominati dallo stesso nella prima riunione.
Il Consiglio Direttivo ha una durata triennale.
Spetta al Presidente convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e /o l’assemblea degli iscritti.
Il vice Presidente su delega del Presidente può convocare e dirigere le riunioni del Consiglio Direttivo e /o l’assemblea degli iscritti nel caso in cui il Presidente sia assente.
Il Segretario ha in consegna i registri dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’assemblea degli iscritti, custodisce i tabulati degli iscritti, riceve le domande d’iscrizione, cura la redazione e sottoscrive i verbali.
Il Cassiere ha il compito di tenere la contabilità di tutti i proventi della Consulta, trascrive in apposito registro vidimato dal Comune e garantisce il rispetto delle norme e della trasparenza degli atti. Presenta annualmente al Consiglio il bilancio predisposto dalla Presidenza per poi approvarlo in Assemblea.
Possono partecipare ai lavori dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto gli Amministratori e il personale del settore servizi sociali del Comune, per garantire reciproca informazione e coordinamento.
I componenti degli organi della Consulta esplicano le loro funzioni a titolo gratuito. Non sono previste indennità di carica e rimborsi.
ART. 9
Validità delle riunioni del Consiglio Direttivo
I componenti del Consiglio direttivo saranno convocati con lettera o telefonicamente almeno tre giorni prima della seduta. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Il Consiglio Direttivo esprime il proprio parere con i con il consenso della metà più uno dei votanti.
ART. 10
Decadenza
I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica fino al termine del mandato del Consiglio Comunale e comunque fino alla nomina dei successori e non possono essere nominati per più di
due mandati.
In caso di dimissioni dei componenti del Consiglio Direttivo, i dimissionari saranno surrogati dai primi non eletti.
In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo si procederà a nuove elezioni.
ART. 11
Modificazioni del Regolamento
Il regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione. La Consulta degli anziani può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi del regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti l'Assemblea. La modificazione deve essere approvata dal Consiglio Comunale.
ART. 12
Principi di educazione e di civile convivenza
Gli iscritti alla Consulta anziani, sono tenuti ad attenersi alle disposizioni del presente Statuto nel rispetto dei principi di educazione e della civile convivenza.
ART. 13
Disposizioni funzionali
Il Sindaco provvede all’assegnazione del personale e di quant’altro necessario allo svolgimento dei compiti di segreteria e di supporto tecnico-amministrativo della Consulta.
ART. 14
Norme finali
Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le norme vigenti.