Regolamento per la disciplina della videosorveglianza del territorio comunale
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 07/04/2017
ART 1 - Oggetto del regolamento
Il presente Regolamento disciplina l’attività di videosorveglianza effettuata dal Comune di Capoterra nell’ambito del territorio comunale, nonché i trattamenti delle immagini e dei dati che ne derivano, nel rispetto delle seguenti disposizioni normativa:
• Art. 615-bis del Codice Penale;
• Legge 20 maggio 1970, n. 300;
• D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
• D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e relative modifiche D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
• Legge 24 luglio 2008, n. 125, di conversione, con modifiche, del D. L. 23 maggio 2008, n. 92;
• D.M. Interno 5 agosto 2008;
• Legge. 23 aprile 2009, n. 38, di conversione, con modifiche del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11;
• Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materi di videosorveglianza 8 aprile 2010;
• Circolari del Ministero dell’Interno n° 558/A/421.2/70/456, del 08.02.2005, n°
558/A421.2/70/195860 del 06.08.2010 e n° 558/SICPART/421.2/70/224632 del 02.03.2012.
Il presente Regolamento potrà essere integrato e/o modificato con successivo provvedimento, in caso di variazione delle condizioni di applicazione o per intervenute modifiche normative.
ART 2 – Finalità e Definizioni
Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Capoterra, gestito ed impiegato dal Servizio di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
Per quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza.
Ai fini del presente Regolamento si intende:
a) per “banca dati”, qualsiasi complesso organizzato di dati personali, formatosi presso la sala di controllo della Polizia Locale e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell’area interessata;
b) per “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
c) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente o indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
d) per “titolare trattamento”, l’Ente Comune di Capoterra, nella persona del Sindaco, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati;
e) per “responsabile del trattamento”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
f) per “interessato” la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
g) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
h) per “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
i) per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
j) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.
k) per “incaricati”, persone fisiche autorizzate dal titolare o dal responsabile a compiere operazioni di trattamento;
l) per “immagine”, il dato trattabile con metodo analogico o digitale, costituito da una rappresentazione visiva di una persona, di un ambiente o di una cosa. L’immagine raffigurante o contenente qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, costituisce dato personale;
m) per “videosorveglianza”, l’attività di sorveglianza effettuata mediante il trattamento di immagini e di dati ad esse intrinsecamente correlati ( in seguito “immagini”), finalizzato alla tutela delle persone, dell’ambiente, delle attività e delle cose;
n) per “garante”, l’autorità istituita dalla Legge 31.1.1996 n. 675.
ART 3 – Ambito di Applicazione
Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l’impianto di videosorveglianza, attivato sul territorio del Comune di Capoterra e collegato alla sala controllo della Polizia Locale.
L’utilizzo dei sistemi della videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:
Liceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
• Proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;
• Finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
• Necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza.
ART 4 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell’impianto di videosorveglianza
Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione di un impianto di videosorveglianza i cui monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere sono posizionati presso la sala controllo della Polizia Locale.
Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Capoterra, sono finalizzate:
a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell’Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico;
a rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica e alla circolazione stradale, rilevando nelle situazioni di estremo pericolo per gli utenti della strada infrazioni al Codice della Strada derivanti dal comportamento di guida ,quali direzioni obbligatorie ,sensi unici, circolazione contromano ,divieti di sosta e occupazione di corsie riservate alla circolazione pedonale , consentendo in alcuni casi di estremo pericolo l’intervento degli operatori;
al controllo di determinate aree, compreso il monitoraggio di siti ad alto rischio ambientale; a garantire un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
ad attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive, e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell’area interessata.
Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull’attività lavorativa dei dipendenti dell’Amministrazione Comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.
L’attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l’angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno quindi stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.
La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente, soprattutto nell’ambito della sicurezza urbana, della prevenzione di attività di microcriminalità, della prevenzione di atti vandalici e del monitoraggio di siti particolari soggetti ad alto rischio ambientale (abbandoni, depositi incontrollato di rifiuti, ecc.). Con questi scopi si vogliono tutelare, inoltre, le fasce più deboli della popolazione e cioè i bambini, giovani e anziani, garantendo quindi un certo grado di sicurezza negli ambienti circostanti gli edifici comunali, le piazze, le scuole, i parchi, parcheggi, ecc. Inoltre si intende creare un monitoraggio degli snodi stradali più importanti che interessano la comunità locale al fine di prevenire i problemi inerenti i flussi veicolari, nonché della mobilità e della sicurezza stradale.
L’uso dei dati personali nell’ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.
ART 5 – Notificazione
I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito le disposizioni vigenti prevedono che non vanno comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio.
ART 6 – Responsabile
Il Responsabile della Polizia Locale in servizio è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 3°, lett. e). Lo stesso sarà designato con atto del Sindaco.
Il Responsabile, designa e nomina gli incaricati, con proprio atto scritto, in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell’ambito degli operatori della Polizia Locale di Capoterra e delle altre Forze di Polizia - abilitate alla consultazione del servizio stesso tramite password - come stabilito dal Comitato di Coordinamento Provinciale per l’Ordine e Sicurezza Pubblica per la provincia di Cagliari nella riunione del 22 maggio 2012.
Gli incaricati andranno nominati tra gli agenti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dati, agli stessi saranno affidati compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l’utilizzo dei sistemi previa istruzione sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
Il Responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui all’art. 1, 1° comma, e delle proprie istruzioni.
I compiti affidati al Responsabile e agli incaricati devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
ART 7 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
I dati personali oggetto di trattamento vengono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell’impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4°;
I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell’impianto di videosorveglianza, le quali saranno progressivamente installate nei punti che saranno di volta in volta individuati, secondo lo sviluppo del sistema, con deliberazioni della Giunta Comunale.
Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell’impianto attivato di cui al suddetto art. 3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso l’ufficio di Polizia Locale. L’impiego del sistema di videosorveglianza è necessario per ricostruire l’evento, quando la sala di controllo non è presidiata. Le telecamere hanno le caratteristiche descritte in apposita relazione rilasciata dalla ditta installatrice, conservate agli atti del Comune. Tali caratteristiche tecniche sono tali da consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.
Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni presso la sala di controllo ubicata presso il Comando di Polizia Locale di Capoterra, in presenza di peculiari esigenze tecniche o per la particolare rischiosità dell’attività svolta. Necessitando, alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure, legate ad un evento già accaduto o realmente incombente.
In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori digitali, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate, in tempo inferiore a quello citato.
La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati, o a indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.
L’accesso alle immagini ed ai dati personali strettamente necessari è ammesso per il Responsabile e agli incaricati del trattamento di cui all’art. 5. E’ vietato l’accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.
ART 8 – Informativa
Il Comune di Capoterra, in prossimità dei siti in cui sono posizionate le telecamere, si obbliga ad affiggere una adeguata segnaletica su cui è riportata la seguente dicitura:
“Comune di Capoterra. – Area videosorvegliata. La registrazione è effettuata dal Corpo di Polizia Locale per fini di prevenzione e sicurezza (art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali
– D.Lgs. n° 196/2003) “.
Tale supporto con l’informativa:
deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con le telecamere;
deve avere un formato ed un posizionamento chiaramente visibile;
può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
Il Comune di Capoterra si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l’avvio del trattamento dei dati personali, con la attivazione dell’impianto di videosorveglianza, l’eventuale incremento
dimensionale dell’impianto e la sua eventuale, successiva cessazione, per qualsiasi causa del trattamento medesimo, anche mediante l’affissione di appositi manifesti informativi, la rimozione dei cartelli e la pubblicazione all’albo pretorio.
ART 9 – Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati identificabili l’effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l’interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate.
La risposta da una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla Legge. A tal fine può essere opportuno che la verifica dell’identità del richiedente avvenga mediante esibizione o allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzi un’immagine riconoscente dell’interessato.
ART 10 – Sicurezza dei dati
I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Alcune misure, cosiddette minime, sono obbligatorie anche sul piano penale.
I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la sala videosorveglianza della Polizia Locale ubicata nel Palazzo civico del Comune di Capoterra. Alla sala possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedere alla sala altre persone se non accompagnate da coloro che sono autorizzati.
ART 11 – Cessazione del trattamento dei dati
In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il Comune effettuerà la notifica ai sensi della vigente normativa.
ART 12 – Modalità e limiti all’utilizzazione di dati personali
Le prescrizioni del presente Regolamento hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla
riservatezza, all’identità e alla protezione dei dati personali, con riguardo, per quanto qui interessa, anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto dei seguenti principi, di cui al provvedimento del Garante del 29 aprile 2004 e ribaditi nel provvedimento del 8 aprile 2010:
Principio di liceità
Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede per gli organi pubblici e privati.
La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.
Vanno richiamate al riguardo le norme vigenti dell’ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell’immagine e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela.
Appare inoltre evidente la necessità del rispetto delle norme del Codice Penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.
Principio di necessità
Poiché l’installazione di un sistema di videosorveglianza comporta in sostanza l’introduzione di un vincolo per il cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di un condizionamento, va applicato il principio di necessità e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze.
Ciascun sistema informativo e il relativo programma informatico vanno conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi. Il software va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati registrati.
Se non è osservato il principio di necessità riguardante le installazioni delle apparecchiature, l’attività di videosorveglianza non è lecita.
Principio di proporzionalità
Nel commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree di attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un’effettiva esigenza di deterrenza, come quando, ad esempio, le telecamere vengono installate solo per meri fini di apparenza e di prestigio.
Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti e inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi.
Non va adottata la scelta semplicemente meno costosa o meno complicata o di più rapida attuazione, che potrebbe non tener conto dell’impatto sui diritti degli altri cittadini o di chi abbia diversi legittimi interessi.
Non risulta di regola giustificata un’attività di videosorveglianza rivolta non al controllo di eventi, situazioni e avvenimenti, ma a fini promozionali - turistici o pubblicitari, attraverso webcam o camera-on-line che rendano identificabili i soggetti ripresi.
Anche l’installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione.
La videosorveglianza è, quindi, lecita solo se è rispettato il cosiddetto principio di proporzionalità. Sia nella scelta se e quali apparecchiature di ripresa installare, sia nelle varie fasi del trattamento.
Il principio di cui trattasi consente margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento ma non comporta scelte del tutto discrezionali e insindacabili.
Il titolare del trattamento, prima di installare un impianto di videosorveglianza, deve valutare, obiettivamente e con un approccio selettivo, se l’utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili.
Si evita così un’ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli altri interessati.
Come si è detto la proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento, per esempio quando si deve stabilire:
se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti;
se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate;
la dislocazione, l’angolo visuale, l’uso di zoom automatici e le tipologie – fisse o mobili – delle apparecchiature;
quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi;
la durata dell’eventuale conservazione, che, comunque, deve essere sempre temporanea.
In applicazione del predetto principio, va altresì delimitata rigorosamente:
anche presso luoghi pubblici o aperti al pubblico, quando sia legittimo ed effettivo interesse per particolari finalità, la ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici;
l’utilizzazione di specifiche soluzioni quali il collegamento ad appositi “ centri “ cui inviare segnali di allarme sonoro o visivo, oppure l’adozione di interventi automatici per effetto di meccanismi o sistemi automatizzati d’allarme (chiusura accessi, afflusso di personale di vigilanza, etc. ), tenendo anche conto che in caso di trattamenti volti a definire profili o personalità degli interessati la normativa in materia prevede ulteriori garanzie;
l’eventuale duplicazione delle immagini registrate;
la creazione di una banca dati quando, per le finalità perseguite, è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini, senza registrazione (esempio per il monitoraggio del traffico o per il controllo del flusso ad uno sportello pubblico).
Principio di finalità
Gli scopi perseguiti devo essere determinati, espliciti e legittimi (art.11, comma 1°, lett.b), del Codice). Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza. Si è invece constatato che taluni soggetti pubblici e privati si propongono abusivamente, quale scopo della videosorveglianza, finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati che invece competono solo ad organi giudiziari o di polizia giudiziaria oppure a forze armate o di polizia.
Sono invece diversi i casi in cui i sistemi di videosorveglianza sono in realtà introdotti come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all’interno o all’esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l’eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.
In ogni caso, possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e cartelli di avvertimento al pubblico (fatta salva l’eventuale attività di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o di polizia giudiziaria), e non finalità generiche o indeterminate, tanto più quando esse siano incompatibili con gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti. Le finalità così individuate devono essere correttamente riportate nell’informativa.
ART 13 – Istituti scolastici
Il sistema di videosorveglianza attivo presso istituti scolastici dovrà garantire il diritto dello studente alla riservatezza (art. 2, comma 2, DPR n° 249/1998), prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l’armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all’educazione.
In tale quadro, potrà risultare ammissibile l’utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l’edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti.
E’ vietato altresì, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all’interno della scuola.
Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l’angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l’edificio.
ART 14 – Il deposito dei rifiuti
In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l’utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.
Analogamente, l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti
modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13 legge 24 novembre 1981, n° 689).
ART 15 – Tutela
Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Codice e dalla normativa in materia.
ART 16 – Provvedimenti Attuativi
Compete alla Giunta Comunale l’assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell’elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.
ART 17 – Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.
ART 18 – Pubblicità del Regolamento
Copia del presente Regolamento, a norma dell’art.22 della legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Capoterra.
ART 19 – Disposizione generale
Copia del presente Regolamento dovrà essere depositato presso la Centrale Operativa della Polizia Locale di Capoterra a disposizione del Garante per la Protezione dei Dati Personali.
ART 20 – Modifiche Regolamenti
I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di revisione normativa in materia di trattamento dei dati personali e in materia di videosorveglianza da parte del Consiglio Comunale, ad eccezione dell’aggiornamento dei siti dove saranno installate le telecamere in caso di ampliamento del sistema di videosorveglianza. In tal caso l’aggiornamento dell’ALLEGATO “3” del presente Regolamento sarà determinato con delibera di Giunta Comunale.
ART 21 – Entrata in vigore
Il presente Regolamento, dopo l’esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all’Albo pretorio on line ed entra in vigore il giorno successivo all’ultima pubblicazione.