Regolamento Comunale per l’erogazione di interventi di sostegno economico

 

Regolamento Comunale per l’erogazione di interventi di sostegno economico
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 18/01/2018


 

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Art. 1
Oggetto
Il presente Regolamento disciplina i criteri di accesso, le procedure e l’erogazione dei contributi economici  del Comune di Capoterra, secondo i principi di universalità, non discriminazione, uguaglianza e cittadinanza definite dalla Legge Regionale 23 Dicembre 2005 n. 23 recante “Sistema integrato dei servizi alla persona – Abrogazione della Legge Regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio assistenziali)”.
Tale Regolamento recepisce  il DPCM 159/2013 e s.m.i, “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”, quale strumento di calcolo atto a definire la situazione economica di coloro che chiedono di accedere a prestazioni economiche erogate dal Comune di Capoterra;
L’accesso ai contributi è determinato da una soglia ISEE definita dall’Ente, salvo i casi in cui una norma sovraordinata non ne specifichi l’entità.
Il presente regolamento verrà integrato e modificato a seguito di approvazione, da parte dell’Assessorato Regionale competente, del regolamento di attuazione della L.R. n. 23/2005.

Art. 2
Finalità
Con il presente Regolamento il Comune di Capoterra persegue l’obiettivo di consentire alle persone e ai nuclei familiari di far fronte ai bisogni fondamentali per facilitare un’esistenza libera e dignitosa e per favorire la loro permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale.
Gli interventi sono finalizzati a:
•    ridurre o eliminare le condizioni di bisogno economico e di disagio sociale, intervenute eccezionalmente o di lunga durata, che impediscono alle persone ed ai nuclei familiari il soddisfacimento di esigenze fondamentali;
•    alla integrazione dei redditi personali e familiari di quei cittadini momentaneamente sprovvisti di risorse economiche o insufficienti a garantire loro i mezzi materiali per far fronte alle esigenze vitali minime;
•    prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell’ambiente familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
•    ad evitare rischi di istituzionalizzazione.

Art. 3 – Contributi Economici

3.1) Destinatari dei servizi.
Gli interventi assistenziali di natura economica a carattere straordinario e continuativo sono destinati a tutti i cittadini residenti nel Comune di Capoterra, nei limiti e secondo le norme statali e regionali vigenti, senza distinzione di carattere giuridico, economico, sociale, ideologico e religioso.
Hanno diritto ad accedere al servizio, i residenti sul territorio comunale che siano:
•    cittadini italiani;
•    cittadini europei, in conformità a quanto disposto dai trattati comunitari;
•    cittadini extracomunitari  in regola con la normativa vigente;
•    apolidi e rifugiati , nel rispetto delle normative statali ed internazionali vigenti;
Inoltre possono usufruire del servizio di assistenza economica, in particolari situazioni di bisogno,  le persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio comunale e i senza fissa dimora che abitualmente vivono nel territorio comunale ai quali è data possibilità di  eleggere una propria residenza anagrafica convenzionale.
Ai fini del presente Regolamento, Il nucleo familiare di appartenenza, rilevante ai fini della valutazione della situazione economica del richiedente le prestazioni oggetto del presente Regolamento, viene individuato secondo i principi e i criteri stabiliti dalle leggi vigenti in materia di I.S.E.E.
3.2) Modalità di accesso.
     Per accedere agli interventi di assistenza economica, i soggetti aventi diritto ai sensi dell’art. 3.1 del presente regolamento, possono rivolgersi all’Ufficio di Servizio Sociale Comunale nei giorni e orari di apertura al pubblico per effettuare un primo colloquio, finalizzato all’accertamento dei requisiti essenziali per potervi accedere.
L’istanza dovrà essere inoltrata in forma scritta, su  apposita modulistica che verrà  predisposta dall’ufficio Servizi Sociali e corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa dal D.P.R. n. 445 del 20/12/2000 a cui dovrà essere allegata la copia della carta d’identità in corso di validità.  
In particolare è richiesto:
-    autocertificazione relativa alla composizione e alla residenza del nucleo familiare ;
-    l’ Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE  in corso di validità;
-    compatibilmente con la normativa vigente, ogni altro documento utile a comprovare quanto dichiarato nella domanda (preventivo spese straordinarie, preventivo spese sanitarie, certificazione sanitaria  ecc.) utile ai fini dell’accertamento del reale stato di disagio economico e del tenore di vita dell’intero nucleo familiare;
-    di comunicare ogni eventuale variazione della situazione economica e/o della composizione del nucleo familiare, presentando eventualmente ogni necessaria documentazione integrativa.
Il richiedente dovrà dichiarare, altresì:
1) di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, potrà disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese da confrontarsi con il Ministero delle Finanze e ogni  altro Ente utile per le verifiche di tali dichiarazioni ;
2) che i componenti del nucleo familiare dichiarato non abbiano parenti tenuti agli alimenti (art. 433 c.c. e s.m.i.) o che laddove questi, di fatto ,risultino a loro volta in condizioni tali da essere impossibilitati a provvedere al sostegno.
Qualora i soggetti di cui al punto 2, siano in condizioni economiche tali da non poter essere esonerati dalla corresponsione di un contributo e, nonostante ciò, si rifiutino di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione Comunale provvederà, comunque, all'erogazione della prestazione fatta salva l'azione di rivalsa per il recupero delle spese sostenute.
Il nucleo familiare potrà inoltrare un’ulteriore richiesta di contributo solo ed esclusivamente dopo un mese dal ricevimento di emissione di mandato di pagamento da parte del Comune di Capoterra, salvo casi eccezionali e urgenti valutati dal servizio sociale.
L’intervento economico potrà avvenire anche in concorso con l’erogazione di altre prestazioni e servizi socio-assistenziali.
Ai sensi e per gli effetti della legge sulla riservatezza (D.Lgs 196 del 2003 e ss.mm.ii) l’interessato dovrà dichiarare la sua disponibilità al trattamento dei dati personali.

Le domande ed i relativi allegati saranno raccolti dal Servizio Sociale in particolare dall’Assistente Sociale incaricata che curerà il completamento della pratica con una approfondita indagine sociale attraverso colloqui, documentazione e visite domiciliari e acquisendo ulteriori informazioni avvalendosi anche di altri uffici comunali e uffici esterni  nonchè di ulteriori figure professionali, al fine di predisporre una proposta di intervento.
L’assistente Sociale inoltre:
1)    è tenuta ad aprire per ciascun nucleo familiare richiedente una cartella personalizzata contenente oltre all’istanza di contributo, la documentazione necessaria la quale potrà essere visionata oltre che dalla medesima anche dai collaboratori tenuti al rispetto del segreto professionale;
2)    stila una relazione di intervento in cui si evince la situazione socio familiare e sanitaria,  le risorse relazionali della famiglia e della rete amicale, le spese eventuali relative al canone di locazione e/o il mutuo, l’ammontare della somma da erogare e la durata ecc….. e  predispone per ciascun nucleo familiare o persona un intervento personalizzato che prevede l’assunzione di specifici impegni concordati col Servizio Sociale, finalizzati a favorire l’uscita dalla condizione di disagio.
L’Amministrazione Comunale, nel caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, e/o   anche a campione, procederà a idonei controlli, in merito al reddito posseduto dal nucleo familiare,  anche per il tramite degli Enti preposti per competenza. I dati dichiarati potranno essere comunicati alla Guardia di Finanza e all’Autorità Giudiziaria.

Art. 4. Criteri per la definizione dello stato di  disagio.
Per la definizione dello stato di disagio economico si terrà conto dei seguenti elementi:
1)Situazione socio-economica  di tutti i componenti del nucleo familiare nonché dei parenti tenuti agli alimenti (art. 433 C.C. e seguenti).
Possono accedere alla concessione dei contributi economici,  i nuclei familiari  con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE  rilasciato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159e s.m.i.) in corso di validità pari o  inferiore a  €. 3.000,00 annui. E’ consentita, per particolari o complesse situazioni di bisogno e in riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare, valutato dal Servizio Sociale, una flessibilità dell’I.S.E.E. di accesso ai contributi sino a €. 6.000,00 annui.
Il Patrimonio Immobiliare ISEE, senza la casa di prima abitazione, deve essere inferiore o uguale a €. 20.000,00. Il Patrimonio Mobiliare ISEE deve essere inferiore o uguale a €. 3.000,00.
2) Oltre all’ISEE verranno presi  in considerazione  anche altri  determinati indicatori sociali economici come: Pensione d’invalidità, rendita INAIL , L.R.20/97, e ogni altro trattamento economico non indicato nell’ISEE.
3) riflessi economici derivanti dalla presenza di gravi malattie o altri stati di bisogno, opportunamente documentati;
4)relazione di intervento dell’Assistente Sociale incaricata e della eventuale documentazione presentata dal richiedente.

5) - Tipologia di intervento.
Le forme di intervento economico si articolano in :
1-    continuativo;
2-    straordinario;
3-    continuativo o straordinario per le spese sanitarie e/o farmacologiche;
4-    Contributo economico per Affidamento Familiare.

5.1 - Intervento continuativo.
E’ un intervento economico consistente in un contributo mensile, limitato al periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato che non può soddisfare autonomamente i bisogni fondamentali quali quelli relativi all’alimentazione, al vestiario, all’igiene ed alla vita di relazione ecc….
L’erogazione del contributo non potrà in ogni caso superare i 12 mesi, e potrà essere interrotta in qualsiasi momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano cambiate.
L’importo del sussidio economico continuativo non potrà essere superiore a €. 500,00 mensili.
5. 2 – Intervento straordinario.
E’ un intervento economico rivolto a persone o a nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare un’improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità del reddito e il mènage familiare quali :
1)     il venir meno di un congiunto per morte (spese funerarie),
2)     Periodo di detenzione;
3)     pagamento di bollette di luce e gas ecc.
4)    situazione di estremo disagio economico per il soddisfacimento di esigenze di vita ad esempio acquisto di beni alimentari ecc……
La spesa sostenuta per i punti 1,2,3,4 dovrà essere anche opportunamente documentata e l’importo massimo erogabile sarà di €. 980,00 annuali.
Per casi eccezionali valutati dal Servizio Sociali di cui al punto 1) l’importo massimo concedibile sarà pari al doppio della somma su indicata.


5. 3– Intervento continuativo o straordinario per spese sanitarie e/o farmacologiche.
Quando la richiesta di intervento è motivata da spese di natura sanitaria e/o nel caso di farmaci  non coperti dal SSN, quando questi non sono sostituibili da similari esenti, è possibile l’erogazione di contributi continuativi o straordinari  per spese sanitarie e/o farmacologiche.
Possono usufruire di tale intervento i nuclei familiari o i singoli per i quali sussistono i requisiti richiesti per i contributi economici di cui all’art.4  del presente Regolamento .
A tal fine è necessario allegare alla domanda il certificato del medico di base contenente i farmaci prescritti con allegato il relativo fabbisogno mensile certificato dalla farmacia ove vengono acquistati
e le spese sanitarie accertate documentate,  quali visite specialistiche non convenzionate dal SSN, fisioterapia ecc..  Le spese sostenute in conseguenza a tali erogazioni verranno, da parte degli utenti, opportunamente rendicontate con idonee pezze giustificative,  pena la rettifica del provvedimento e recupero delle somme.
La richiesta dell’intervento per spese sanitarie e/o farmacologiche comunque sarà valutata dal Servizio Sociale che esprimerà il parere in ordine all’erogazione del contributo dopo aver accertato sulla base del reddito-consumi, stato di famiglia e condizione socio-sanitaria, la situazione complessiva del richiedente.
L’importo del contributo straordinario non potrà superare la somma di 980,00 annuali .
L’importo del contributo continuativo  non potrà superare la somma di 350,00 mensili.

5.4 – Contributo economico per Affidamento Familiare                               
E’ un intervento volto a fornire alle famiglie affidatarie di minori residenti un adeguato supporto economico finalizzato al mantenimento della persona affidata.
La famiglia affidataria etero familiare che accoglie un minore, ha diritto a ricevere, salvo esplicita rinuncia, un contributo economico mensile, indipendentemente dalle condizioni economiche, per sostenere le spese di mantenimento.
Il contributo economico per gli affidamenti familiari residenziali etero familiari viene erogato mensilmente secondo i seguenti criteri:
•    l’importo economico viene stabilito, di anno in anno, in riferimento all’importo base massimo pari alla pensione minima INPS per i lavoratori dipendenti e autonomi, (esempio per l’anno 2017 l’importo è quantificato in €  501,89).
•    Qualora ricorrano esigenze particolari, l’Ufficio Servizi Sociali, può concedere un contributo straordinario il cui importo, verrà determinato in relazione alla gravità delle esigenze impreviste ed imprevedibili del minore, che siano tali da incidere gravemente sulla condizione economica dell'affidatario. Per i minori titolari di indennità o assegno di accompagnamento, in affidamento residenziale, le provvidenze vengono attribuite integralmente agli affidatari.
•    l’importo economico per ciascun minore in affidamento familiare viene erogato per quota intera;
•    per i minori in affidamento familiare con disabilità certificata il contributo economico viene integrato di €. 100,00 mensili;
•    il contributo economico erogato viene diminuito dell’importo pari agli assegni assistenziali, ai trattamenti previdenziali e/o altro reddito relativo al minore in affido, di cui l’affidatario detenga la disponibilità.
Per gli affidamenti intra familiari il contributo economico non viene erogato automaticamente, ma a seconda della capacità economica dei familiari affidatari, espressa dalla certificazione ISEE in corso di validità, così come riportato nella seguente tabella:

REDDITO ANNUO NUCLEO FAMILIARE
    AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Reddito inferiore ai 12.000 euro
    Intero importo pari al contributo previsto per
gli affidi etero familiari

Reddito compreso tra i 12.001,00 a 20.000,00
    Reddito compreso tra i 12.001,00 a 20.000,00
Importo decurtato del 30%

Reddito compreso tra
i 20.001,00 a 29.000,00
    Importo decurtato del 50%

Reddito superiore ai 29.001,00
    Nessun contributo


Il contributo economico per gli affidamenti diurni viene erogato mensilmente, secondo i seguenti parametri  a) affidamenti della durata di 15 ore settimanali €. 100,00 mensili;
b) affidamenti della durata di 25 ore settimanali €. 150,00 mensili;
c) affidamenti della durata di 40 ore settimanali €. 250,00 mensili.
Si specifica che nelle situazioni in cui la famiglia naturale risultasse in condizioni economiche tali da consentire di far fronte in tutto o in parte alle spese di mantenimento e di educazione del figlio, il Servizio
Sociale Professionale, valutatane l’opportunità, stabilisce l’entità e le modalità di corresponsione della compartecipazione al costo dell’intervento di affidamento.
N.B. il contributo economico di cui sopra potrà essere erogato anche successivamente al compimento della maggiore età , nei seguenti casi:
•    se in proseguo amministrativo ai sensi art. 29 R.D 1404/1934 così come modificato dalla Legge 25 luglio 1956 N. 888 e comunque non oltre il 21mo anno di età;
•     fino al conseguimento dei prerequisiti minimi di autonomia per accedere ai progetti di inclusione sociale di cui alla L.R. 4/2006 art. 17 e successive modifiche ed integrazioni e  comunque non oltre il 21mo anno di età.

 Art.6 - Procedure per la concessione o il diniego dei contributi economici.
        La pratica, istruita dall’Assistente sociale competente ,secondo le normative vigenti e il presente Regolamento, viene trasmessa al Responsabile del Settore per i relativi provvedimenti amministrativi di competenza, per ciascuna tipologia di servizio descritta nel presente regolamento. Il  termine massimo per la conclusione del procedimento di erogazione dei benefici economici è fissato in non oltre 90 gg. dalla data di presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
    Sono esclusi dalla prestazione economica (ad eccezione dell’art. 5.4 del presente regolamento) coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:
•  i nuclei familiari  con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente in corso di validità superiore a  €. 3.000,00 annui e con il Patrimonio Immobiliare ISEE, senza la casa di prima abitazione, superiore a €. 20.000,00 e altresì il Patrimonio Mobiliare ISEE  superiore a €. 3.000,00. E’ consentita, per particolari o complesse situazioni di bisogno e in riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare, valutato dal Servizio Sociale, una flessibilità dell’I.S.E.E. di accesso ai contributi sino a €. 6.000,00 annui;
• soggetti in età lavorativa che rifiutino senza valido motivo offerte di lavoro, salvo per  documentati impedimenti di forza maggiore;
• nel caso di  mancata presentazione a seguito della convocazione per iscritto da parte del Servizio Sociale per sostenere un colloquio, la richiesta verrà archiviata.
      • che avendo presentato domanda incompleta o irregolare, non provvedano a sanare le irregolarità entro i termini fissati dal servizio;
• esistenza di persone tenute agli alimenti (art. 433 c.c.) ed in grado di provvedere al sostentamento del    famigliare bisognoso. Qualora i parenti tenuti agli alimenti siano in situazioni tali da non poter sostenere economicamente il nucleo familiare o si rifiutino di adempiere agli obblighi di legge, l’Amministrazione Comunale provvederà all’erogazione della prestazione, fatta salva l’azione di rivalsa dell’intervento per il recupero del contributo concesso.  
Le domande di contributo economico, a prescindere dalla situazione economica dichiarata  nell’ Isee in corso di validità , non saranno accolte in presenza di accertato possesso di beni voluttuari, di lusso di ultima generazione  (cellulari , televisori, autoveicoli ecc….) o comunque non compatibili con lo stato di indigenza dichiarato.
Il ricorso alle prestazioni economiche del presente Regolamento,  hanno carattere di supporto e integrativo e non sostitutivo del reddito familiare e non possono essere intesi quale totale presa in carico delle situazioni svantaggiate da parte dell’Amministrazione Comunale.
Il  provvedimento di diniego in relazione alle domande pervenute ,ritenute non rispondenti ai criteri esplicitati negli articoli del presente regolamento ovvero di accoglimento della richiesta, verranno comunicati per iscritto all’interessato.

Art. 7 – Utilizzo dei dati personali.
Fatti salvi gli obblighi di legge, qualunque informazione raccolta dal Servizio Sociale nell’adempimento delle istruttorie è utilizzato esclusivamente per le funzioni e i fini di cui al presente regolamento, in conformità con la normativa sulla privacy (D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni) e con il Regolamento comunale in materia di trattamento dei dati e accesso agli atti.

Art. 8 – Azione di rivalsa per contributi indebiti.
I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci, sono tenuti a rimborsare  le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all’art. 496 del C. P. per le dichiarazioni false.
Per la eventuale restituzione coattiva l’Amministrazione si avvarrà della procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti Pubblici.

Art. 9 – Ricorso.
Resta ferma la possibilità da parte dei cittadini di ricorrere avverso il diniego, impugnando il relativo atto in base alle norme vigenti in materia.

Art. 10 – Finanziamento degli interventi.
Le prestazioni economiche sono erogate, secondo i criteri esposti nei precedenti articoli, nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio annuale comunale.

Art. 11 – Norme di rinvio
Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato dei servizi alla persona.

Art. 12 – Entrata in vigore
         Il presente regolamento entra in vigore dalla data della esecutività della deliberazione di    approvazione e da tale data sono abrogate tutte le disposizioni previste nei regolamenti Comunali precedenti con esso incompatibili.

stemma   Comune di Capoterra

   Città metropolitana di Cagliari