Regolamento per la costituzione e la tenuta dell'albo comunale delle associazioni e del volontariato

 

Regolamento per la costituzione e la tenuta dell'albo comunale delle associazioni e del volontariato
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 08/05/2018


 

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TITOLO I - VALORIZZAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE

Art. 1 – Principi di carattere generale
Il Comune di Capoterra riconosce il ruolo dell’associazionismo e del volontariato sia come risorsa attiva del proprio territorio comunale, sia come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità locale; favorisce il pluralismo e l’autonomia delle associazioni e delle organizzazioni e ne sostiene le attività finalizzate a migliorare la qualità della vita dei cittadini.
A tal fine il Comune, nell’esercizio delle proprie competenze amministrative, detta norme per la valorizzazione dell’associazionismo del volontariato e di promozione sociale.
Con il presente Regolamento, il Comune stabilisce i principi e detta altresì i criteri e gli strumenti che favoriscono i rapporti tra il medesimo e le associazioni di volontariato, nella salvaguardia dell’autonomia delle associazioni ed organizzazioni rispettive.

Art. 2 – Finalità
È istituito nel Comune di Capoterra l’Albo delle Associazioni e del Volontariato, al fine di promuovere e coordinare l’attività dell’Associazionismo nell’ambito del territorio comunale.
L’Albo ed il Regolamento che ad esso si riferisce disciplinano le attività propositive e consultive delle libere associazioni senza fini di lucro, per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione delle scelte d’interesse pubblico e rafforzare i valori di convivenza civile e di solidarietà umana.
A tal fine le Associazioni possono così essere distinte:
1. Associazioni culturali, ricreative del tempo libero, di tutela dell’ambiente, della salute, dei diritti umani, e dei diritti degli animali.
2. Associazioni di volontariato costituite al fine solidaristico e verso terzi con l’esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti e comunque che fanno riferimento alla L. 11 agosto 1991, n. 266 e alla L. R. n. 39 del 13.9.1993;
3. Associazioni sportive dilettantistiche regolarmente iscritte all'Albo regionale delle associazioni/società sportive della Sardegna come previsto dall'articolo 9 della L.R. n. 17 del 17 maggio 1999;
Il presente regolamento determina:
1. I requisiti che le forme associative devono possedere per essere iscritte all’Albo comunale, ai sensi degli articoli 37 e 38 dello Statuto comunale;
2. I rapporti tra l’Amministrazione comunale e le Associazioni per quanto riguarda le attività propositive, di consultazione e di collaborazione;
L’osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per poter accedere all’iscrizione all’Albo comunale delle associazioni e del Volontariato.
L’iscrizione è requisito indispensabile, per fruire di benefici economici, per accedere ai servizi comunali e fruire del patrocinio del Comune.

TITOLO II - ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 3 – Struttura dell’Albo
L’Albo comunale delle Associazioni è articolato nei seguenti settori:
a) settore socio-assistenziale e sicurezza sociale;
b) settore attività sportive e ricreative del tempo libero;
c) settore sviluppo economico e turistico;
d) settore attività culturali ed educative;
e) settore tutela dei valori ambientali.
f) settore tutela degli animali;
I settori come sopra riportati possono essere modificati con deliberazione del Consiglio Comunale, in relazione all’evolversi dell’attività delle Associazioni e della legislazione nazionale e regionale.
Ogni associazione può essere iscritta in una sola sezione, in base alla prevalenza dell’attività svolta.

Art. 4 – Requisiti per l’iscrizione all’Albo
I requisiti minimi richiesti per poter ottenere l’iscrizione sono:
1. avere sede e/o operare nel territorio comunale;
2. costituzione dell’Associazione da almeno sei mesi, certificata mediante registrazione dell’atto di Costituzione e Statuto presso gli organismi a ciò preposti;
3. non avere scopo di lucro e non essere costituiti in forme giuridiche confacenti ad entità con finalità lucrative;
4. perseguire le finalità riconosciute dallo Statuto Comunale;
5. democraticità della struttura associativa, per quanto attiene la partecipazione degli aderenti alla vita dell’organismo e l’assunzione delle decisioni;
6. elettività e gratuità delle cariche associative;
7. gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
8. obbligo di formazione del bilancio annuale;
9. (per le Associazioni di volontariato) essere iscritte al Registro generale del Volontariato della Regione Autonoma della Sardegna di cui alla L. R. n. 39 del 13.9.1993;
10. (per le associazioni sportive dilettantistiche) essere regolarmente iscritte all'Albo regionale delle associazioni/società sportive della Sardegna come previsto dall'articolo 9 della L.R. n. 17 del 17 maggio 1999; e essere iscritte negli appositi registri del Coni provinciale, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 90 della L. 289/02 e successive modificazioni ed integrazioni.
Possono inoltre essere iscritte nell’Albo comunale associazioni a carattere nazionale e regionale che svolgono, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale.
Non possono essere iscritti: i partiti politici, le associazioni sindacali, professionali e di categoria, le associazioni che hanno come finalità la tutela economica diretta degli associati. Non è ammesso, inoltre, il riconoscimento di associazioni aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dallo Statuto.

Art. 5 – Modalità di iscrizione all’Albo
La richiesta di prima iscrizione, a firma del legale rappresentante dell'associazione, va inoltrata al Sindaco utilizzando l’apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali e nel sito internet istituzionale dell’Ente e dovrà pervenire all’ufficio Protocollo del Comune di Capoterra entro il 31 gennaio di ogni anno. Al fine di consentire, da parte dell’Ente, una più attenta e completa valutazione in merito alle caratteristiche dell’Associazione, alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
1. copia dello Statuto dal quale risulti la sede dell’Associazione e nel quali risultino i requisiti di cui all'’art. 4 del presente regolamento. Le rappresentanze locali di organizzazione ed associazioni costituite a livello nazionale/regionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello Statuto dell’associazione nazionale/regionale e copia dell’iscrizione/affiliazione alla stessa della rappresentanza locale;
2. copia dell’Atto costitutivo.

Art. 6 – Iscrizione all’Albo
La domanda di iscrizione è soggetta ad istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti minimi richiesti, così come indicati nell’articolo 4 del presente regolamento. Il Responsabile del Settore Amministrativo, con proprio provvedimento, determina per l’iscrizione dandone comunicazione al legale rappresentante.
Ove non venga riscontrata la sussistenza dei requisiti l’iscrizione, fatte salve le opportune richieste di integrazione di eventuale documentazione mancante, viene negata. In tal caso può venir ripresentata l’anno successivo, qualora l’Associazione nel frattempo abbia acquisito tutti i requisiti minimi richiesti per l’iscrizione all’Albo.
L’iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni e del volontariato decorre dalla data del provvedimento del Responsabile del Settore Amministrativo.

Art. 7 – Revisione e Aggiornamento dell’Albo
Ai fine di verificare il permanere dei requisiti necessari per l’iscrizione, è prevista una revisione annuale dell’Albo.
Ogni Associazione deve pertanto far pervenire, entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello della prima iscrizione, una dichiarazione sostitutiva redatta dal legale rappresentante dell’Associazione con la quale si attesti il permanere dei requisiti dichiarati in sede di richiesta di prima iscrizione, ovvero eventuali modifiche allegando la necessaria documentazione attestante quanto dichiarato;

Art. 8 – Cancellazione dall’Albo
La cancellazione dall’Albo avviene a seguito della perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione, oppure su richiesta del legale rappresentante dell’Associazione. In caso di accertata perdita dei requisiti il Responsabile del Settore Amministrativo con proprio provvedimento dispone la cancellazione dell’Associazione dal Registro, dandone opportuna comunicazione al legale rappresentante.

TITOLO III - FORME DI COLLABORAZIONE

Art. 9 - Attività propositiva e consultiva delle associazioni iscritte all’Albo
Le Associazioni iscritte all’Albo, al fine di sviluppare i rapporti con l'Amministrazione comunale e favorire la propria funzione propositiva e di consultazione possono presentare iniziative in ambito culturale, sportivo, di solidarietà sociale, di volontariato, ambientale e del tempo libero.
Tale funzione risulta utile per perseguire finalità di pubblico interesse con l'Amministrazione comunale per raggiungere scopi e decisioni comuni sulle attività da svolgere e sui servizi da erogare.
L'Amministrazione comunale può richiedere specifici pareri alle Associazioni iscritte all'Albo su materie di loro competenza proponendo incontri e consultazioni con le stesse, per un migliore e coordinato esercizio delle funzioni consultive e di iniziativa, al fine di giungere a comuni decisioni per l'interesse pubblico.

Art. 10 - Convenzioni
L’Amministrazione comunale nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente può stipulare convenzioni con le Associazioni iscritte all’Albo e in possesso della certificazioni nazionale e/o regionale ai sensi della L. 266/91 e della L.R 22/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della legge 383/2000. Nella scelta delle Associazioni con cui stipulare le suddette convenzioni, l’Amministrazione si attiene a criteri di priorità comprovanti l’attitudine e la capacità operativa dell’Associazione stessa in relazione al tipo di servizio da gestire e alle finalità da perseguire. A parità di requisiti, sarà data precedenza all’anno di costituzione dell’Associazione, tenuto conto della relativa anzianità.

Art. 11 - Incentivo al volontariato
Al fine di supportare la nascita di nuove associazioni di volontariato sul territorio il Comune può, nei limiti delle disponibilità finanziarie e strutturali, erogare forme di sostegno economico in favore dell’Associazione e/o messa a disposizione di locali e/o strutture, o altri beni mobili da disciplinare con atto di indirizzo di Giunta comunale in relazione alle richieste presentate dall’Associazione medesima.
In ogni caso tali forme di sostegno al volontariato dovranno essere valutate tenendo conto della rilevanza per il territorio comunale dell’Associazione e dovranno essere finalizzate alla promozione dell’attività del volontariato svolto in modo autonomo dall’Associazione stessa.
La concessione di contributi economici e di locali e strutture è subordinata alle disposizioni degli specifici regolamenti comunali di settore.

Art. 12 - Utilizzo di strutture comunali
Fatto salvo quanto disciplinato dal precedente articolo 10, l’iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni costituisce requisito indispensabile per poter richiedere l’utilizzo di strutture comunali, ai sensi dell’articolo 2 del vigente regolamento per l’utilizzo delle strutture di proprietà comunali. Sarà compito della Giunta comunale accordare tale beneficio, tenuto conto della rilevanza dell’attività svolta dall’Associazione che ne ha fatto richiesta.
Le Associazioni che già dispongono di strutture comunali concesse con atti di concessione antecedenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono provvedere alla regolarizzazione dell’iscrizione entro 60 gg. A pena di decadenza dai benefici concessi.

TITOLO IV - CONTRIBUTI ECONOMICI

Art. 13 - Concessione di finanziamenti e benefici economici
Per l’erogazione e le modalità di concessione di benefici economici a sostegno dell’attività ordinaria e per iniziative straordinarie, alle associazioni iscritte all’albo comunale, nonché per la concessione di patrocinio, si rimanda a quanto disciplinato dal vigente regolamento comunale.
Tutte le istanze di richiesta patrocinio, contributi e/o ausilio finanziario dovranno pervenire, utilizzando la modulistica predisposta allo scopo, esclusivamente mediante PEC all’indirizzo:………………

TITOLO V – PATROCINIO COMUNALE

Art. 14 – Patrocinio Comunale
1.    il presente titolo disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio da parte dell’amministrazione Comunale a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi.
2.    per “patrocinio” s’intende il sostegno con autorizzazione all’utilizzo del logo del comune e l’adesione in linea generale dell’Amministrazione ad una determinata iniziativa o manifestazione.
3.    il patrocinio dell’amministrazione Comunale è concesso con deliberazione della Giunta Comunale  per iniziative o manifestazioni che perseguitano le finalità indicate nell’art.1 del presente regolamento.

Art. 15 – Soggetti beneficiari
1.    Sono soggetti potenziali beneficiari del patrocinio Comunale gli stessi soggetti indicati all’art.3 del presente regolamento.
2.    L’Amministrazione Comunale può concedere eccezionalmente il proprio patrocinio anche per iniziative aventi profili commerciali e lucrativi previa verifica dei chiari vantaggi per l’amministrazione Comunale e per la comunità locale.
3.    Il patrocinio non può in ogni caso, essere concesso in relazione ad attività generali e per iniziative di carattere politico e sindacale e per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del comune.

Art. 16 - Limitazioni
1.    Il patrocinio in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative e non comporta nessuna valutazione in merito al rilascio delle autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste ai sensi di legge.
2.     Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un’iniziativa, quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell’evento possono risultare incidenti in modo negativo all’immagine dell’Amministrazione.

Art. 17 – Domanda e concessione del patrocinio.
1.    la domanda per la concessione del patrocinio, redatta in carta semplice, deve pervenire all’Amministrazione Comunale, almeno trenta giorni prima della data di inizio dell’evento, riservando comunque il Comune la facoltà di esaminare anche richieste non presentate entro tale termine.
2.    la domanda di patrocinio deve contenere i dati identificativi del soggetto richiedente eil programma e le finalità della manifestazione o iniziativa ed indicare i principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicazione dell’iniziativa.
3.    Il materiale pubblicitario relativo alla manifestazione o iniziativa patrocinata dovrà riportare lo stemma e l’indicazione “Comune di Capoterra” con specificati gli eventuali Assessorati coinvolti.
4.    L’atto di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l’utilizzo dello stemma del Comune, in relazione all’iniziativa patrocinata, e allo scopo, l’ente si riserva il diritto di verificare preventivamente i contenuti della bozza di stampa.
5.    Il patrocinio è sempre concesso senza onori finanziari a carico del Comune. Un’eventuale richiesta di sostegno economico, deve essere inoltrata separatamente - e nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento – da quella finalizzata ad ottenere il patrocinio

TITOLO VI  - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Tutela dei dati delle associazioni iscritte all’Albo
I dati relativi alle Associazioni iscritte all’Albo comunale verranno trattati in conformità a quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di trattamento dei dati personali e nel perseguimento delle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti. La comunicazione dei dati riguardanti le Associazioni iscritte all’Albo potranno essere fatte ad altri soggetti pubblici che ne facciano richiesta scritta, previa verifica dell’interesse pubblico rilevante che ne giustifica la richiesta. Gli stessi potranno altresì essere comunicati a soggetti privati che ne facciano richiesta scritta solo qualora l’interesse perseguito dal richiedente sia finalizzato alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni in favore delle Associazioni iscritte all’Albo. In tutti gli altri casi, i dati raccolti potranno essere comunicati solo in forma anonima e per il perseguimento di indagini statistiche o di ricerca sociale.

Art. 19 - Iscrizione all’Albo in sede di prima applicazione
In sede di prima applicazione del presente regolamento, si intendono iscritte all’Albo comunale delle Associazioni e del volontariato – salvo verifica del possesso dei requisiti minimi – tutte le associazioni che abbiano presentato istanza in tal senso nel corso dell’anno .

Art. 20 - Pubblicità dell’Albo delle Associazioni e del volontariato
L’Albo delle Associazioni e del volontariato è pubblicato in copia all’Albo pretorio del Comune e sul sito internet entro il 30 giugno di ogni anno, mentre l’originale viene conservato agli atti dal Responsabile ufficio sport turismo attività produttive.

Art. 21 - Entrata in vigore
Il presente Regolamento e il relativo Albo comunale delle Associazioni e del Volontariato entreranno in vigore dopo la pubblicazione per l’esecutività all’albo pretorio digitale, ai sensi dello Statuto Comunale.

stemma   Comune di Capoterra

   Città metropolitana di Cagliari