Regolamento dei Passi Carrabili del Comune di Capoterra

 

Regolamento dei Passi Carrabili del Comune di Capoterra
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29/05/2018


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(Art. 22, 26 e 27 del codice della strada; Art. 46 del relativo regolamento di esecuzione)


Art. 1 Contenuto del Regolamento.
Il presente regolamento disciplina il rilascio dell’autorizzazione alla rilascio della concessione di passi carrabili e la gestione di quelli esistenti, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.


Art. 2 Definizione di passo carrabile.
Si intende per passo carrabile quel manufatto, costituito generalmente da listoni di pietra marmo o altri materiali o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o sulla strada, che consente l’accesso veicolare da una strada pubblica o privata ad uso pubblico su un’area privata.


Art. 3 Autorizzazione alla realizzazione.
Sulle strade di proprietà comunale, e nei tratti di strade provinciali, correnti all’interno dei centri abitati, senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere costruiti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelle esistenti.
I passi carrabili già autorizzati e/o esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle norme del presente regolamento.
L’autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizie ed urbanistiche e del Codice della strada e relativo Regolamento d’esecuzione.


Art. 4 Prescrizioni tecniche.
I passi carrabili devono essere realizzati osservando le condizioni che seguono, in conformità con i dettami indicati nell'art. 46 del Reg.to al CDS:
a) devono essere distanti dalle intersezioni almeno mt. 12 in maniera tale da essere visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada su cui sono collocati;
b) devono consentire l'accesso ad un'area o ad un edificio laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
c) qualora l'accesso alla proprietà privata sia destinato anche al traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
d) devono permettere una rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. Per codesta finalità, nel caso in cui non sia possibile arretrare gli accessi senza creare grave limitazione della godibilità della proprietà privata, devono essere previsti i sistemi di apertura automatizzata a distanza.


Art. 5 Ufficio comunale competente.
1. Competenti dell’istruttoria delle domande, limitatamente al periodo di regolarizzazione dei passi carrabili e accessi preesistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono l’Ufficio Polizia Locale e l’Ufficio Urbanistico Comunale;
2. Competente dell’istruttoria delle domande nel periodo successivo è l’Ufficio di Polizia Locale, il cui responsabile è incaricato al rilascio delle autorizzazioni;
3. Le domande dirette a conseguire l’autorizzazione per i passi carrabili da eseguirsi devono essere corredate dall’impegno del richiedente a sostenere le spese di cui all’art. 7 e complete della seguente documentazione tecnica e da un autocertificazione ai sensi dell’art. 445/2000:
a) Mappa-catastale (scala 1:2000);
b) Planimetria in scala adeguata, indicante anche:
- luce del passo carraio;
- distanza del passo carraio dalla più vicina intersezione;
- distanza del passo carraio dalla più vicina curva;
- eventuale esistenza di manufatti sul suolo pubblico (es. marciapiedi, tombinamento ecc.).
- eventuale esistenza dell'arretramento per consentire la sosta di un veicolo in attesa d'ingresso o del sistema di apertura automatizzata;
c) Elaborati grafici (piante,sezioni,prospetti) in scala adeguata,occorrenti a definire compiutamente l’intervento da realizzare;
d) Relazione tecnico-descrittiva dell’intervento.
e) Estremi della Concessione Edilizia.


Art. 6 Formalità del provvedimento di autorizzazione.
Nel territorio comunale non è consentita l'apposizione di cartelli di passo carrabile non autorizzati, riproduttivi dei simboli previsti dal vigente Codice della Strada.
Il provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento, predisposto dall'Ufficio di Polizia Locale, deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo, nonché la durata, che non potrà comunque superare gli anni 29.
L’autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l’Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcuno indennizzo.


Art. 7 Diritti e costi per il rilascio dell’autorizzazione.
I richiedenti del passo carrabile sono tenuti a sostenere soltanto le spese istruttorie, i diritti di segreteria e il rimborso spese per il rilascio del cartello, come da apposita delibera di Giunta Comunale.


Art. 8 Tributo dei passi carrabili.
Ai sensi della deliberazione del C.C. n°20 del 29/03/2018, il titolare del passo carrabile è esonerato dal relativo tributo TOSAP.


Art. 9 Concessioni a titolo gratuito.
Gli immobili della Pubblica Amministrazione, la stazione dei Carabinieri, le associazioni di volontariato che utilizzano automezzi per l'espletamento del loro servizio, la sede dell’Asl e la sede delle Poste Italiane non sono tenute a pagare il titolo.
In presenza di accessi pedonali di immobili prospicienti strade pubbliche, ove non è presente il marciapiede, nel disporre gli spazi da destinare a parcheggio, l'Ente provvederà a lasciare un "corridoio" che permetta l'agevole accesso ai succitati immobili, avente larghezza di ml 1.50 per gli esercizi commerciali e di ml 1.20 per le abitazioni, i magazzini e locali analoghi.


Art. 10 Riconoscimento del passo carrabile.
Ogni passo carrabile autorizzato deve essere individuato con l’apposito segnale previsto dalla vigente normativa.
Il segnale in questione è fornito dall’ufficio di Polizia Locale, al momento del rilascio dell’autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a rimborso-spese da determinarsi con atto della Giunta Comunale.


Art. 11 Passo carrabile di accesso a più proprietà.
Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, gli oneri sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari, salva ripartizione fra gli stessi in rapporto proporzionale all’utilità che dall’uso del passo riceve ciascuno di essi.


Art. 12 Obblighi del titolare dell'autorizzazione.
Il titolare dell'autorizzazione ha l’obbligo di:
1) Mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale e la sagoma limite del passo carrabile al fine di permettere agli utenti della strada di individuare la zona interessata dal divieto di sosta in modo chiaro ed inequivocabile.
2) Comunicare all’Ufficio Tecnico Comunale qualsiasi modificazione della struttura e/o dimensioni dell'accesso stesso, ovvero qualsiasi variazione della titolarità o della destinazione d'uso dell'immobile asservito dal passo carrabile.
3) Comunicare all’Ufficio della Polizia Locale qualsiasi danneggiamento, smarrimento o patito furto del cartello segnaletico. In tali ultime ipotesi dovrà anche essere esibita copia della denuncia presentata presso le Autorità competenti.
4) Restituire all’Ufficio della Polizia Locale il cartello segnaletico numerato di passo carrabile, in caso di cessazione dell'autorizzazione stessa, per rinuncia del medesimo titolare o su disposizione della Autorità competente.


Art. 13 Modalità e condizioni del servizio
Il segnale stradale di "passo carrabile" ha dimensioni e formato stabilite dall'art. 120 del Reg.to al CDS (figura II.78) e indica la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige con carattere permanente 00.00-24.00 il divieto di sosta a tutti i veicoli ai sensi dell'art. 158/II° lett. a).
L'autorizzazione di passo carrabile consente di fruire dell'intervento della Polizia Locale, compatibilmente con le esigenze tecniche e/o operative esistenti al momento della chiamata, qualora sia ovviamente necessario, mentre lo spazio di suolo pubblico prospiciente la luce del passo carrabile sia occupato da veicoli in sosta, solo su richiesta della Polizia Locale sarà contattata una ditta autorizzata per il servizio di rimozione forzata degli autoveicoli. I costi della rimozione forzata saranno a carico del trasgressore. In alternativa potrà essere richiesto l'intervento delle forze di polizia abilitate all'espletamento dei servizi di polizia stradale indicati nell'art. 12 del CDS.


Art. 14 Sanzioni.
Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisce reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento d’esecuzione, sono punite ai sensi dell’art. 7 del CDS con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, senza alcun
pregiudizio per l’eventuale risarcimento dei danni.
Nei casi più gravi l’Amministrazione Comunale, sempre a suo insindacabile giudizio, si riserva la piena facoltà di dichiarare d’ufficio la “decadenza” della concessione o di promuovere la “revoca”.


Art. 15 Entrata in vigore.
Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all’esecutività della delibera di Consiglio Comunale di approvazione.

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