Regolamento per la concessione di contributi a sostegno dell'attività sportiva
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29/05/2018
TITOLO I
CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ ORDINARIA E CONTRIBUTIVA
Oggetto
Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità cui l’Assessorato allo Sport del Comune di Capoterra deve attenersi, nel rispetto dell.art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle norme in materia di finanza pubblica, per la concessione di contributi per la promozione dello sport e per la valorizzazione del tempo libero.
Art. 1
FINALITA'
Il Comune riconosce la funzione sociale dello sport e ne promuove la pratica e la diffusione quale strumento di tutela psicofisica del cittadino e di crescita culturale e civile della società.
A tal fine l’Assessorato allo Sport:
- concede contributi annui a sostegno dell'attività delle società sportive a carattere dilettantistico operanti nel proprio territorio, al fine di sostenere e incentivare la pratica dello sport in tutte le sue espressioni, la formazione sportiva dei cittadini, in specie dei giovani (contributi ordinari);
- promuove la diffusione della pratica sportiva mediante interventi finanziari diretti a sostenere iniziative e manifestazioni di interesse locale (contributi straordinari);
Art. 2
ALBO COMUNALE DELLE SOCIETA' SPORTIVE
E' istituito, a norma dell'art. 10 della L.R. 17.05.1999, n. 17, l'Albo Comunale delle Società Sportive, la cui formazione è tenuta e demandata alla Commissione Comunale per lo Sport.
L'Albo contiene, per ciascun sodalizio operante in ambito Comunale, tutti gli elementi utili alla sua identificazione e classificazione.
Art. 3
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DELLE SOCIETA' SPORTIVE (CONTRIBUTI ORDINARI)
La concessione di contributi a sostegno dell'attività delle società sportive operanti nel territorio comunale è disciplinata dal presente regolamento.
Nel settore dello sport non trova applicazione il Regolamento Comunale per la Concessione di Sovvenzioni, Contributi, Sussidi ed Ausili Finanziari e per l'Attribuzione di Vantaggi Economici.
Art. 4
BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI
1- L’Amministrazione concede annualmente contributi a parziale copertura delle spese sostenute per l’attività sportiva svolta nella stagione precedente alle associazioni sportive dilettantistiche che inoltrino la domanda al Comune con le modalità e nei termini di cui agli articoli seguenti, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a. Che siano regolarmente iscritte da almeno un anno nell'Albo Comunale delle Società Sportive di cui all'art. 10 della L.R. 17.05.1999, n. 17.
b. Che siano regolarmente affiliate, nella stagione sportiva alla quale si riferisce il contributo, a Federazioni Sportive riconosciute dal CONI, Discipline Associate o Enti di Promozione Sportiva dallo stesso riconosciuti e regolarmente iscritte all’Albo Regionale delle Società Sportive.
c. Che abbiano sede e/o operino nel territorio Comunale da almeno un anno.
d. Che svolgano attività sportiva agonistica a livello dilettantistico, ossia in assenza di scopo di lucro che deve essere specificato oltre che nella ragione sociale anche nell’oggetto dello statuto o atto costitutivo.
e. Che svolgano attività sportiva di base (6 – 12 anni), di avvicinamento e di sviluppo della pratica sportiva non agonistica valorizzandone la componente ludica.
f. Che pratichino regolare attività sportiva durante l’anno attraverso la partecipazione a campionati o a manifestazioni ufficiali organizzate dalle federazioni e/o dagli enti di promozione sportiva;
g. Assenza di provvedimenti di decadenza e revoca della concessione di gestione di impianti sportivi comunali;
h. Assenza di provvedimenti di natura giudiziaria o fiscale riferiti agli ultimi cinque anni.
2- Saranno automaticamente escluse dalla selezione quei sodalizi che:
- dopo opportune verifiche, risulteranno aver presentato e sottoscritto dichiarazioni mendaci.
- in caso di mancata e immotivata presentazione dei documenti entro i termini previsti dal presente regolamento.
- le società sportive con numero di atleti residenti inferiore al 50% degli iscritti
- le società sportive con un numero totale di tesserati iscritti inferiore a 10 atleti.
Art. 5
DOMANDA DI CONTRIBUTO
Le domande di contributo, da redigersi secondo lo schema elaborato dal competente ufficio comunale, sono presentate dal legale rappresentante della società e devono contenere:
1- I dati identificativi del legale rappresentante (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale);
2- I dati identificativi della Società (denominazione, sede, codice fiscale);
3- Bilancio o rendiconto, espresso in termini di cassa, riferito all'anno sportivo precedente a quello della domanda, corredato delle relative pezze giustificative delle spese sostenute;
4- Elencazione certificata delle discipline sportive praticate dalla società;
5- Indicazione certificata della/e federazione/i o degli enti di promozione sportiva operanti in ambito regionale e/o provinciale cui la società è affiliata;
6- Numero degli iscritti, certificato dalla/e federazione/i tramite tessere o cartellini, nell'anno precedente a quello della domanda, distinti per età e residenza;
7- Relazione sull'attività svolta dalla società nell'anno precedente a quello della domanda;
8- Elencazione dei campionati o delle manifestazioni a carattere nazionale, regionale, provinciale e locale cui la società ha partecipato nell'anno precedente a quello della domanda;
9- Dichiarazione dell'istruttore qualificato, con allegata copia del documento che lo abilita a svolgere attività d’allenamento (o autocertificazione);
10- Attestazione indicante se il servizio offerto ai tesserati è a carattere gratuito, parzialmente gratuito o a pagamento.
Il termine per la presentazione delle domande di concessione dei contributi previsti dal presente regolamento viene determinato annualmente dall’Assessore Comunale competente in materia di Sport e le stesse devono essere presentate all’Ufficio Protocollo Comunale.
ART. 6
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI
La Commissione Comunale per lo Sport, nei limiti della somma complessiva stanziata annualmente dall'Amministrazione, formula la proposta di ripartizione dei contributi alle singole società sportive, prioritariamente destinando il 20% come forma di rimborso ad ogni singola società per i costi sostenuti per iscrizione a partecipazione a campionati, e la somma restante (80%) tenendo conto di una graduatoria allo scopo compilata sulla base dei seguenti criteri :
Numero degli atleti tesserati iscritti alla società
Tesserati residenti - Punti 2 per atleta
Tesserati non residenti - Punti 0,5 per atleta
Età degli atleti tesserati
Di età fino a 15 anni - Punti 4 per atleta
Di età tra i 16 e i 25 anni - Punti 2 per atleta
Di età oltre i 25 anni - Punti 0,5 per atleta
Numero delle discipline sportive praticate - Punti 10 per disciplina
Anni di attività della Società/Associazione
Più di 20 anni – punti 10
Più di 10 anni – punti 5
Più di 5 anni – punti 1
Attività agonistica praticata
A livello nazionale Punti 20 per campionato
A livello regionale Punti 10 per campionato
A livello provinciale Punti 5 per campionato
A livello amatoriale Punti 0,5 per campionato
Gratuità del servizio offerto
Totale -Punti 5
Parziale- Punti 3
A pagamento Punti- 0
Passaggio di categoria punti -5
Istruttori qualificati:
tecnico abilitato dalla federazione- Punti – 80
tecnico abilitato dalla federazione per persone con disabilità -Punti – 80
tecnico/maestro con diploma riconosciuto dal CONI e valido per legge – Punti- 80
tecnico abilitato dalla federazione con diploma ISEF / laurea in scienze motorie triennale -Punti 100
tecnico abilitato dalla federazione con laurea in scienze motorie magistrale - Punti – 120
Nei vari sport è da valutare la qualifica di massimo livello che ogni singolo tecnico ha acquisito attribuendo Punti 120
Rapportata a cento la somma dei punteggi di tutte le società sportive che hanno presentato domanda, il contributo a ciascuna di esse assegnato sarà determinato in percentuale al punteggio da ciascuna società, ottenuto secondo il seguente calcolo:
x = (100 : P) * p
c = (C : 100) * x
in cui si intende per:
c = contributo assegnato a ciascuna società.
P = totale dei punti ottenuti dall’insieme delle società;
p = punteggio complessivo ottenuto da ciascuna società;
x = percentuale di punteggio assegnata a ciascuna società;
C = totale contributi stanziati dall’Amministrazione;
TITOLO II
CONTRIBUTI PER SPECIFICHE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE
Art. 7
CONTRIBUTI DIRETTI A SOSTENERE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI INTERESSE LOCALE (CONTRIBUTI STRAORDINARI)
L'Amministrazione Comunale, allo scopo di favorire ed incrementare la pratica sportiva, può concedere contributi diretti a sostenere particolari iniziative e manifestazioni sportive a carattere gratuito di rilevante interesse a livello locale. Tali contributi non sono computati al fine della concessione dei contributi di cui agli artt.da 3 a 6 del presente Regolamento (contributi ordinari alle Società Sportive).
La richiesta di contributo deve essere fatta con apposita domanda, cui è allegato il programma e il calendario della manifestazione, nonché un prospetto delle spese previste.
Sono ammesse al contributo le spese relative:
1. all’organizzazione e allestimento della manifestazione (acquisto di materiale di consumo, spese postali, di trasporto, pulizie di custodie e tasse inerenti la manifestazione)
2. allo svolgimento della manifestazione (nolo di impianti ed attrezzature, spese di assistenza tecnica, pubblicità, spese di viaggio e ospitalità per i non residenti).
Non saranno ammesse a contributo le spese relative a:
1. rappresentanza e mera liberalità di qualunque genere (ricevimenti, omaggi ecc.)
2. non attinenti la manifestazione in oggetto o non compatibili con il tipo di programma presentato o con i tempi della manifestazione.
Art.8
La domanda intesa ad ottenere la concessione di contributo da parte del Comune per manifestazioni ed iniziative occasionali, deve pervenire all’ufficio di protocollo e deve essere presentata in carta semplice e su apposito modello in distribuzione presso l’ufficio sport , almeno 45 giorni prima della data prevista per lo svolgimento di esse.
Ad essa viene data risposta entro i successivi 30 giorni.
ART.9
È fatto divieto allo stesso soggetto di essere ammesso al contributo con le modalità di cui al presente articolo, per più di due volte nello stesso anno.
TITOLO III
AMMISSIONE AI CONTRIBUTI.
ISTRUTORIA E TERMINI
Art 10
La domanda di contributo è istruita dal responsabile e della competente unità organizzativa (commissione sport ), con la facoltà e gli obblighi propri del responsabile del procedimento.
A seguito delle domande degli interessati, verrà comunicato a cura del responsabile del settore, l’avvio del procedimento nei termini e con tutte le indicazione di legge.
Nella fase istruttoria verranno valutati i documenti pervenuti e si potrà procedere alla richiesta di integrazione di documenti eventualmente mancanti.
Inoltre , nel rispetto del regolamento comunale, nella fase istruttoria possono essere richiesti chiarimenti ed ulteriore documentazione in aggiunta a quella indicata nel presente regolamento.
ART. 11
L’ammontare del contributo viene di volta in volta stabilito e proposto dal competente Assessorato e deliberato dalla giunta comunale, tenuto conto dell’istruttoria dell’ufficio, delle disponibilità di bilancio , nonché della rilevanza e delle caratteristiche dell’iniziativa proposta.
L’accoglimento della richiesta, ovvero il diniego, saranno comunicati agli interessati tempestivamente, e comunque prima della data prevista per l’effettuazione dell’iniziativa.
ART:12
Per la liquidazione del contributo, vengono stabiliti i seguenti termini:
per attività ordinarie: la liquidazione del contributo sarà disposta nei successivi 60 giorni dalla Delibera e comunque non oltre il 31 dicembre.
Per iniziative e manifestazioni straordinarie: entro 60 giorni dalla conclusione dell’iniziativa.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
ART:13
1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Pretorio a seguito di esecutività dell’atto deliberativo di approvazione.
2. Il presente Regolamento, ai fini di una maggiore conoscenza delle norme ivi contenute, sarà reso noto a tutte gli Enti ed Associazioni interessate e pubblicato sul sito web del Comune.
2. Il presente atto sostituisce il Regolamento per la Concessione Contributi alle Società Sportive approvato con delibera di C.C. n°…………………………………………………………………….