Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)

Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 14/05/2020

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 29/07/2021


 


 

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446 s.m., disciplina l’applicazione della tassa sui Rifiuti (TARI) cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147 destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel Comune di Capoterra;
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
ART. 2 PRESUPPOSTO
1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 9.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall’articolo 35 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
ART. 3
DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI
1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
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b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma;
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
ART. 4
SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI
1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall’articolo 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
d) i rifiuti radioattivi;
e) i materiali esplosivi in disuso;
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura,
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nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
g) i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
a) le acque di scarico;
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.
Art. 5
ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI
1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
e) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
f) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
g) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
h) balconi e terrazze scoperte;
i) cantine e soffitte, locali ad uso sgombero in genere, adibiti di fatto a tale uso, qualora non abitate o abitabili;
j) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione;
k) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
l) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
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m) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
Art. 6
ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI CONFERIMENTO
1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 5.
Art. 7 SOGGETTO ATTIVO
1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall’istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
ART. 8 SOGGETTI PASSIVI
1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 29, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell’ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di
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uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest’ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
ART. 9
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO
1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
Si intendono per:
a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;
d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.
ART. 10
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
1. Non sono soggetti all’applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
a) Locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani;
b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
c) aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.
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ART. 11
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE
1. La superficie tassabile ai fini TARI è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile dei locali misurata al filo interno del muro e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. La superficie delle aree assoggettabili a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
2. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all’art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 30/12/1993, n. 504.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a sei mq per colonnina di erogazione.
5. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 12.
ART. 12
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE
1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di all’art 24, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
a) le superfici adibite all’allevamento di animali;
b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, l’individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:
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categoria di attività
% di abbattimento della
superficie
Tipografie, stamperie, incisioni
50%
Studi fotografici comprensivi di aree di sviluppo e
stampa
50%
Officine meccaniche
50%
Autofficine per riparazione veicoli (auto, moto,
cicli, macchine agricole)
50%
Autofficine di elettrauto
50%
Tintorie – tinto-lavanderie
50%
Lavanderie
50%
Verniciature, galvanotecnici, fonderie
50%
Officine di carpenteria metallica
50%
Falegnamerie con verniciatura
50%
Gabinetti dentistici, laboratori odontotecnici, laboratori di analisi, studi radiologici
50%
Distributori di carburante
20%
Laboratori interni delle pasticcerie
20%
Macellerie e pescherie
50%
Toilette per animali
50%
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
b) comunicare entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
ART. 13
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO
1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e secondo le disposizioni dell’Autorità regolante in base alle norma.
3. Le tariffe TARI è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. Le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di
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riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall’art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
ART. 14
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall’art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
ART. 15
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
7. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.
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ART. 16 PIANO FINANZIARIO
1. La determinazione delle tariffa del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Settore Lavori Pubblici, Ambiente, Servizi Tecno Manutentivi e Protezione Civile ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, prima dell’approvazione del Bilancio di Previsione.
3. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall’Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.
ART. 17
ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO
1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività K di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
ART. 18
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
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ART. 19
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE
1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero, nel caso di studenti fuori sede e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata (es. Contratto d’affitto, iscrizione liste di carico presso altro Comune, titolare contratto Utenze elettriche, idriche).
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall’utente o, in mancanza, un numero forfettario di 3 occupanti, salvo prova contraria. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell’invito di pagamento e le eventuali variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
ART. 20
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
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3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.
ART. 21
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato B.
2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relativi all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
ART. 22 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
1. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell’anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 34.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d’uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell’ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 52.
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ART. 23
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.
ART. 24
RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 60%, per le utenze non servite dal servizio porta a porta e che dimostrino di conferire i rifiuti personalmente presso il centro di raccolta.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
ART. 25
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30 %;
b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 60 % nella parte fissa/nella parte variabile;
c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30 %.
d) seconde e terze abitazioni di cittadini residenti, oltre a quella principale: riduzione al 85 % sulla parte quota variabile, mantenendo come base imponibile il nucleo familiare iscritto in anagrafe e i metri quadri dell’abitazione cui la tassa è riferita;
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
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ART. 26
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare: Riduzione del 30%.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il terzo comma dell’articolo 25.
4. Ai complessi a carattere turistico-sociale, siti in ambito agricolo, ove viene esercitata l’attività agrituristica e di turismo rurale ai sensi delle leggi regionali n. 18 del 23/06/1998 e n. 1 del 19/01/2010, e riconducibili alle attività consentite dalle predette leggi, si applica la tariffa prevista per le utenze domestiche con 6 o più componenti.
5. Per un immobile censito al catasto come civile abitazione, dove il contribuente stesso risiede ed esercita congiuntamente l'attività di bed and breakfast che gestisce avvalendosi della normale organizzazione familiare per il servizio di alloggio e prima colazione, in quanto suscettibile di un utilizzo dei servizi maggiore rispetto a quelli di un’utenza domestica, si applicherà la tariffa prevista per le utenze domestiche con 6 o più componenti con riduzione del 30% (art. 25, comma 1, lett. a).
ART. 27
ALTRE AGEVOLAZIONI
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) nuclei familiari residenti, non proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell’abitazione in oggetto, per i quali il certificato I.S.E.E. attesti un reddito annuo non superiore ad € 4.500,00 comprensivo dei redditi esenti IRPEF ed in seguito ad istruttoria favorevole del Servizio Politiche Sociali: riduzione del 60 %;
2. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
3. Si applicano il secondo e il terzo comma dell’articolo 25.
4. In favore delle utenze domestiche e non domestiche il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale, potrà, in caso di emergenze sanitarie, calamità naturali, ed in tutti i casi in cui venga promulgato lo stato di emergenza da parte delle autorità competenti, deliberare apposite riduzioni e sconti tariffari utilizzando risorse della fiscalità generale.
ART. 28 CUMULO DI RIDUZIONI
1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni le stesse non sono cumulabili ma si applica quella più favorevole al contribuente.
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ART. 29 FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI
1. Il costo delle riduzioni, detassazioni previste dai precedenti articoli da 44 a 46 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.
ART. 30 TRIBUTO GIORNALIERO
1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 30 %. E’ facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall’entrata in vigore dell’imposta municipale secondaria di cui all’art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
ART. 31 TRIBUTO PROVINCIALE
1. E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana in base alle normative vigenti.
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ART. 32 RISCOSSIONE
1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all’indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate aventi cadenza bimestrale come segue: 1^ rata 16 GIUGNO - 2^ RATA 16 AGOSTO -3^ RATA 16 OTTOBRE - 4^ RATA 16 DICEMBRE, oppure RATA UNICA al 16 DICEMBRE dell’anno di competenza - le quali saranno riscosse secondo le modalità previste dall’art. 15 bis del D.L. n. 34/2019. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a Euro 12 (dodici/Euro). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Il Comune provvede al riversamento alla Città Metropolitana del tributo provinciale di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 68, con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli interessi di mora.
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ART. 33 DICHIARAZIONE TARI
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni successivi a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d’identità, o Posta Elettronica Certificata (PEC). La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax , o alla data di invio in caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata.
4. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 31 gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale ed, ove sia possibile, numero di cellulare e indirizzo email) dell'intestatario della scheda famiglia;
b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale ed, ove sia possibile, numero di cellulare e indirizzo email) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
c) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
d) l’ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell’interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
e) la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree;
f) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
Utenze non domestiche
a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede legale, n. di cellulare, indirizzo e-mail e PEC);
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b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
c) l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e dati catastali dei locali e delle aree;
d) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invio per posta elettronica certificata, la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 31 gennaio dell’anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 31 gennaio dell’anno successivo se più favorevole.
9. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU/TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l’applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell’ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
ART. 34
RIMBORSI E COMPENSAZIONE
1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del vigente tasso legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili, ai sensi del comma 165 dell’art. 1 della L. 296/06.
4. Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.
ART. 35
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
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a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Funzionario Responsabile del Tributo, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l’ente procede all’accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e Riscossioni.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all’ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
- delle concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente;
3. Ai fini dell’attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell’art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 647 della Legge n. 147/2013.
5. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d’ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della L. 296/2006 e successive disposizioni di cui alla L. 160/2019 in tema di accertamento esecutivo,
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comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
6. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
7. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.
ART. 36 SANZIONI ED INTERESSI
1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall’art. 13 del Decreto Legislativo 471/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo precedente comma 1 lettera a), entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. La sanzione, di cui ai precedenti commi, è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso alla Commissione Tributaria, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui ai D.Lgs n.471 e 472 del 18 dicembre 1997.
ART. 37 ACCERTAMENTO CON ADESIONE
1. Ai sensi dell’art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all’imposta unica comunale l’istituto dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal Decreto Legislativo 218/1997e regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal suddetto decreto.
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ART. 38 RISCOSSIONE COATTIVA
1. In caso di mancato integrale pagamento dell’avviso di cui al precedente articolo 35, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
ART. 39 CONTENZIOSO
1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l’applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l’istituto dell’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all’estensione e all’uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate secondo quanto previsto dal Regolamento Generale delle Entrate del Comune.
ART. 40 IMPORTI MINIMI
1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l’importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00, (Euro dodici/00) con riferimento ad ogni periodo d’imposta, esclusa l’ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
ART. 41
DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI
1. La concessione di dilazione di pagamento e ulteriori rateizzazioni è disciplinata dal vigente Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale.
ART. 42 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. I dati acquisiti al fine dell’applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del REG. UE 679/2016 (GRPD).
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ART. 43 NORMA DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
ART. 44
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI
1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020.
ART. 45
CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO
1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
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ALLEGATO A
TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA’ CON OMOGENEA POTENZIALITA’ DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI
Sostanze assimilate ai rifiuti urbani.
Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:
- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura, di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l’informatica.
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Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:
- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi;
Comune di Capoterra – Regolamento TARI Pag. 26
ALLEGATO B
CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE PER COMUNI CON PIÙ DI 5000 ABITANTI:
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticcerie
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

 

 

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