Che cos’è
È un contributo economico a sostegno della maternità concesso dal Comune. L'importo dell'assegno di maternità varia di anno in anno ed è devoluto dall’INPS. L'assegno spetta per ogni bambino nato o minore adottato o in affidamento preadottivo, e non è cumulabile con l’assegno di maternità concesso dallo Stato (art. 49, comma 8, Legge 488/99).
A chi si rivolge
Possono richiedere l'assegno le cittadine italiane, comunitarie o extra-comunitarie in possesso di permesso della Comunità Europea per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), residenti a Capoterra che hanno partorito, adottato o ricevuto in affidamento preadottivo un bambino. Le cittadine extracomunitarie, in possesso dello status di rifugiate politiche, non necessitano del permesso della Comunità Europea per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) poiché equiparate, in questo caso, alle cittadine italiane.
L'assegno spetta alla donna che non ha diritto ad alcuna indennità di maternità ad altro titolo o non gode di altri trattamenti previdenziali di maternità a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale, oppure che ha un'indennità di maternità inferiore all'ammontare dell'assegno di maternità (in questo caso potrà essere richiesta al Comune la differenza tra quanto già percepito e l'ammontare complessivo dell'assegno di maternità).
Per avere diritto all'assegno occorre inoltre che il reddito del richiedente non superi un certo limite, ovvero il nucleo familiare abbia una situazione economica familiare ISE (Indicatore di Situazione Economica) che non superi determinati valori.
In alcune situazioni particolari (affidamento esclusivo al padre, decesso della madre, ecc.) l'assegno può essere richiesto anche dal padre, dall'affidatario o dall'adottante.
Dove rivolgersi per informazioni
SETTORE SERVIZI SOCIALI
via Cagliari 91
tel. 070 7239264 fax: 070 7239206
e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
orari e giorni di apertura al pubblico il lunedì dalle 11.00 alle 13.00
Come si fa e dove di presenta la domanda
Entro sei mesi dalla nascita del figlio - il termine è perentorio - occorre presentare presso un CAF convenzionato (Centro di assistenza fiscale - vedi sotto) la dichiarazione dei redditi o i CUD del richiedente e dei componenti del suo nucleo familiare, assieme ai relativi codici fiscali. Nel caso non venga presentata la dichiarazione dei redditi, occorrerà anche indicare eventuali rendite catastali, redditi da terreni, redditi mobiliari (monetari), partecipazioni azionarie, ecc. Dopo le necessarie verifiche da parte degli uffici competenti, il CAF provvederà a trasmettere la domanda all’INPS per l’erogazione dell’assegno.
Elenco dei CAF convenzionati col Comune di Capoterra per l’espletamento delle pratiche relative ai contributi di maternità e per il nucleo familiare numeroso a carico: vedi documento allegato.
Normativa
Legge 448/98 art. 66 e successive modifiche e integrazioni - D.L.gs. N. 151/01 art. 74