Dal 9 maggio 2012 è entrata in vigore la nuova disciplina prevista dall’art. 5 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito in legge il 4. Aprile 2012 n. 35, che introduce il cambio di residenza in tempo reale.
I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche non più solo fisicamente allo sportello comunale, ma anche con le seguenti modalità:
- per raccomandata
- per fax
- per via telematica
La via telematica comprende varie possibilità in ordine alle modalità di presentazione:
- che la dichiarazione sia sottoscritta digitalmente;
- che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della CIE, della carta nazionale dei servizi o, in ogni caso con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente.
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono anche sottoscrivere il modulo.
La dichiarazione, per essere considerata ricevibile, deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti nell’apposito modulo. Fermo restando che la decorrenza giuridica del cambio di residenza decorre sempre, come già avviene ora, dalla data di presentazione della dichiarazione, entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni “documentate”.
Nel caso di iscrizione anagrafica con provenienza da altro Comune, entro gli ulteriori e successivi due giorni lavorativi, il Comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione ed entro 5 giorni alla verifica dei dati forniti dal dichiarante. Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni destinate a soggetti privati.
Il Comune, entro 45 giorni dalla dichiarazione procede all’accertamento dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione anagrafica (prima fra tutti l’effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990). In caso di accertamento negativo, e/o accertata mancanza dei requisiti, il procedimento verrà annullato e l’interessato sarà cancellato dall’anagrafe con effetto retroattivo e sarà denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
Tutte le comunicazioni e le dichiarazioni anagrafiche dovranno essere trasmesse ad uno dei seguenti indirizzi:
- Comune di Capoterra - Ufficio Anagrafe - Via Cagliari n. 91 - 09012 Capoterra (CA) (per invio con raccomandata)
- Numero di Fax 070 7239260 (per invio tramite fax)
- Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (per invio tramite e-mail semplice);
- Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.; (per invio tramite e-mail certificata)
- Ufficio Anagrafe aperto al pubblico da lunedì a venerdi mattina dalle ore 10 alle ore 13, martedi e giovedi pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30 (per dichiarazione diretta allo sportello)
Modulistica:
Dichiarazione di residenza
Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero
Dichiarazione di residenza - Allegato A : documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea.
Dichiarazione di residenza – Allegato B: documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea.