Cos'e'
La dichiarazione di morte riguarda i decessi avvenuti nel Comune di Capoterra.
Se il decesso è avvenuto in abitazione privata i familiari devono:
- chiamare il medico curante o la guardia medica per l’accertamento della causa di morte.
- avvisare l’Ufficio di Stato Civile del Comune che contatta il medico necroscopo per l’accertamento della morte e la compilazione del certificato da consegnare all’Ufficio di Stato Civile.
- Nel caso in cui i familiari si affidino ad una Agenzia di Onoranze Funebri, è la stessa agenzia che provvede alla denuncia di morte e alle relative certificazioni.
Se il decesso è avvenuto in Ospedale o Casa di Cura provvederà l’amministrazione ospedaliera a redigere i documenti per la denuncia di morte presso il Comune del decesso.
In caso di morte violenta, di morte improvvisa per strada od in luoghi pubblici, oppure in caso di morte di persone che vivono sole, deve essere avvertita l’Autorità Giudiziaria la quale, dopo gli accertamenti di legge, darà disposizioni per la rimozione della salma.

Modalità di richiesta
La denuncia di morte deve essere presentata da un parente o da un’Agenzia di Onoranze Funebri all’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso.

Scadenza
Entro 24 ore dal decesso.

Documentazione da presentare
- Modulo della denuncia di morte compilato in parte dal medico curante e in parte dal medico necroscopo.
- Scheda di morte compilata dal medico curante nella parte riguardante le cause del decesso.

Costi
Gratuito

Normativa
Dpr 3.11.2000 n. 396 artt.71 - 83 – DPR 10.09.1990 n. 285

Quando avviene una nascita e' obbligatorio fare la dichiarazione di nascita per l'iscrizione del nuovo nato nel registro comunale dello stato civile.

Chi fa la dichiarazione:
Possono fare la dichiarazione di nascita:

  • uno dei genitori,
  • persona con procura speciale di uno dei genitori,
  • un medico, ostetrica o qualsiasi persona che abbia assistito al parto.
  •  

 

Chi fa la dichiarazione deve sempre rispettare l'eventuale volonta' della madre di non essere nominata.



Dove:
La dichiarazione di nascita puo' essere fatta, alternativamente presso:

  • l'ospedale o la casa di cura dove e' avvenuta la nascita ed è ricevuta dal direttore sanitario o da persona da lui delegata,
  • il Comune nel cui territorio e' avvenuta la nascita,
  • il Comune di residenza dei genitori, se diverso da quello di nascita,
  • il Comune di residenza della madre, se diverso da quello di nascita, quando i genitori hanno residenze differenti,
  • il Comune di residenza del padre, se diverso da quello di nascita, quando i genitori hanno residenze differenti e sono d'accordo.

 


Come:

La dichiarazione deve essere fatta: oralmente, senza bisogno di testimoni entro il termine di tre giorni dalla nascita, se fatta presso un ospedale o casa di cura; dieci giorni dalla nascita, se fatta presso un Comune.

 

La celebrazione può avvenire in qualsiasi comune italiano. Nel caso di matrimonio religioso gli interessati provvederanno, trascorsi i termini di legge, al ritiro del nulla-osta alla celebrazione, da consegnare al Ministro di culto cattolico o di altro culto ammesso; nel caso di matrimonio civile, gli interessati trascorsi i termini di legge, ritireranno l' apposita comunicazione.

I requisiti comuni
1) Aver compiuto il 18° anno d'età per entrambi; tale età può essere abbassata a 16 anni con decreto del Tribunale dei Minori.
2) La sanità mentale; per cui l'interdetto per infermità di mente non può contrarre matrimonio.
3) La libertà di "status" cioè la mancanza di un vincolo derivante da un precedente matrimonio che abbia effetti civili.
4) L'inesistenza di rapporti di parentela o affinità , affiliazione o adozione tra gli sposi.
5) Il matrimonio è vietato tra chi è stato condannato per omicidio consumato o tentato ed il coniuge della persona offesa dal delitto stesso.
La donna deve attendere almeno 300 giorni dallo scioglimento o l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Non dovrà attendere tale termine se: - il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza di uno dei coniugi; - quando il matrimonio non è stato consumato.

Matrimonio tra cittadini stranieri
Se almeno uno degli sposi è residente a Capoterra, si deve procedere alle pubblicazioni con nulla osta del Consolato straniero in Italia per lo sposo non residente.

Matrimonio tra un cittadino italiano ed uno straniero
Qualora il matrimonio venga celebrato in Italia, il cittadino è tenuto a presentare un documento attestante che nulla osta al matrimonio, rilasciato dall'autorità competente del paese di origine in Italia.

Matrimonio civile
Il procedimento tratta i casi di iscrizione e trascrizione di matrimoni civili. La formazione dell'atto di matrimonio innesta fasi di annotazioni sui registri di nascita dei nubendi, varie comunicazioni e/o variazioni anagrafiche da inviare ai comuni di residenza degli sposi o ai Consolati ( in caso di cittadini non residenti a Capoterra o di cittadini stranieri). Inoltre gli atti sono di volta in volta aggiornati con gli eventi relativi agli sposi che pervengono da Notai, Tribunali.

Come
Il matrimonio civile si prenota in sede di pubblicazioni, presso l'Ufficio di Stato Civile, compatibilmente con le esigenze degli sposi e la disponibilità della sala. In caso di celebrazione in Comune diverso, occorre chiedere l'autorizzazione.

Matrimonio religioso
Il procedimento tratta le pubblicazioni di matrimonio al fine del rilascio del nulla osta per matrimoni religiosi da celebrare in Capoterra o fuori Capoterra. Il procedimento riguarda anche la trascrizione di matrimoni che pervengono dai ministri di culto o da altri Comuni o dai Consolati Italiani all'estero. La trascrizione genera annotazioni da apporre sull'atto di nascita dei nubendi e variazioni anagrafiche che coinvolgono Capoterra o i Comuni di residenza degli sposi. Inoltre gli atti sono di volta in volta aggiornati con gli eventi relativi agli sposi che pervengono da Notai, Tribunali etc.

Come
Gli interessati provvederanno, trascorsi i termini di legge, al ritiro del nulla-osta alla celebrazione, da consegnare al Ministro di culto cattolico o di altro culto ammesso.

Matrimonio: trascrizioni
a) trascrizioni matrimoni religiosi celebrati nel Comune di Capoterra: Vengono trascritti nei Registri di Stato civile entro 5 giorni dalla data della celebrazione (tempo a disposizione del Parroco per la consegna dell'atto). Il cittadino interessato può recarsi allo sportello dopo il termine suddetto per il rilascio dell'estratto o del certificato di matrimonio.
b) trascrizione matrimoni religiosi o civili celebrati in altri Comuni: Vengono trascritti nei Registri di Stato Civile non appena pervengono dal Comune in cui gli stessi sono stati celebrati. Il cittadino che necessita del relativo certificato o estratto di matrimonio può recarsi allo sportello per il rilascio dello stesso.
c) trascrizione matrimoni celebrati all'estero: La trascrizione viene fatta d'ufficio in quanto gli atti pervengono direttamente dal Consolato o dall'Ambasciata italiana presso lo Stato estero di celebrazione. In casi eccezionali il cittadino può anche richiedere la trascrizione dell'atto di matrimonio per motivi personali, sempre che l'atto in suo possesso abbia i requisiti previsti dall'Ordinamento dello Stato Civile.

Riferimenti normativi
Codice Civile; DPR 396/2000; Legge 127/97; Circolare Miacel n. 2/2001; Circolare Miacel n. 17/2001; Legge 847/29 e successive modificazioni ( rito cattolico); Legge n.1159/29 e Leggi particolari a seconda dei diversi culti acattolici.

La pubblicazione di matrimonio consiste nell'affissione in uno spazio apposito presso gli uffici comunali di Stato Civile comunale di un atto contenente le generalità dei futuri sposi.
Viene fatta a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile ed ha la funzione di rendere noto il proposito di contrarre nozze per mettere in grado gli interessati di fare le eventuali opposizioni.
E' inoltre il procedimento con il quale l'Ufficiale dello Stato Civile accerta l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.
La pubblicazione deve essere richiesta da entrambi gli sposi o da persona che ne ha avuto l'incarico munita di procura speciale, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno di essi ove verranno rese le dichiarazioni prescritte e firmato l'apposito verbale.
In base all'Ordinamento di Stato Civile, per le pubblicazioni non occorrono più i testimoni, ma solo la presenza dei futuri sposi.
La richiesta è necessaria anche in caso di matrimonio religioso valido agli effetti civili.
Accertata l'inesistenza degli impedimenti mediante l'acquisizione d'ufficio della documentazione necessaria presso i comuni di nascita e di residenza, l'Ufficiale dello Stato Civile provvede all'affissione chiedendone esecuzione anche al comune di residenza dell'altro sposo se diverso da Capoterra.
Le pubblicazioni devono rimanere esposte nei comuni di residenza per almeno otto giorni interi e consecutivi e, trascorsi i tre giorni successivi di deposito, senza che sia stata fatta alcuna opposizione, l'ufficiale dello Stato Civile può procedere alla celebrazione del matrimonio (rito civile) o rilasciare il nulla osta al Parroco o ad altro ministro di culto.

Il certificato di eseguite pubblicazioni o il nullaosta al matrimonio religioso valido agli effetti civili decade qualora il matrimonio non sia celebrato entro 180 giorni.

Riferimenti normativi: DPR396/2000, Codice Civile

Come
Occorre recarsi presso l'Ufficio di Stato Civile

a) Pubblicazioni matrimonio religioso
Documenti da produrre allo sportello:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione di attestazione stato civile (un mese prima della data stabilita)
- documento di assenso rilasciato dal Parroco della Chiesa di appartenenza (il giorno della pubblicazione)
- marca da bollo di Euro 14,62 (il giorno della pubblicazione)

b) Pubblicazioni di matrimonio civile
Documenti da produrre allo sportello:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestazione stato civile (un mese prima della data stabilita)
- marca da bollo di Euro 14,62 (il giorno della pubblicazione)

stemma   Comune di Capoterra

   Città metropolitana di Cagliari