INFORMATIVA IMU PER L’ANNO 2024
SI INFORMA CHE:
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) entro il 16 Dicembre il 2024 deve essere effettuato il versamento del SALDO dovuto per l’anno corrente
Per il calcolo dell’imposta si devono utilizzare le aliquote adottate con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 94 del 15/12/2023 (pubblicate nel portale del Dipartimento delle Finanze del MEF), confermative delle aliquote del 2023, di seguito riportate:
ALIQUOTE |
MISURA |
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) |
5 PER MILLE |
Aliquota unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito, riduzione base imponibile del 50 per cento a particolari condizioni (comma 247 L. 190/2019) |
10 PER MILLE |
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati |
ESENTI |
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D |
10 PER MILLE |
Terreni agricoli adibiti all’esercizio dell’attività in forma imprenditoriale |
AZZERAMENTO |
Fabbricati rurali strumentali del gruppo catastale D10 o con annotazione di ruralità |
AZZERAMENTO |
Aree fabbricabili e altri fabbricati |
10 PER MILLE |
- Di confermare nella misura di € 200,00 la detrazione per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
- Di confermare l’assimilazione all'abitazione principale per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
ABITAZIONE PRINCIPALE
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 13 ottobre 2022 per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, comma 741, lettera b) della Legge n. 160/2019, nella parte in cui richiedeva che nell’abitazione principale, oltre al possessore, dovessero avere la dimora abituale e la residenza anagrafica anche i componenti del suo nucleo familiare.
L’esenzione IMU per l’immobile, in cui il contribuente ha la residenza anagrafica e l’effettiva dimora abituale, spetta a prescindere dal luogo di residenza del coniuge.
CHI DEVE PAGARE
Sono soggetti passivi dell’imposta i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
È soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
In presenza di più soggetti passivi con riferimento allo stesso immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione di esenzioni o agevolazioni.
In caso di più immobili posseduti nello stesso Comune deve essere effettuato un unico versamento.
Se gli immobili, invece, si trovano in Comuni diversi, devono essere effettuati versamenti distinti per ciascun Comune.
ESENZIONI
Anche per l'anno 2024 non è dovuta l'imposta municipale propria relativamente:
- ai cd bene merce, ovvero ai sensi dell’art. 1, comma 751, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “… i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa produttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati …”. Resta dovuta la dichiarazione IMU ai sensi dell’art. 1, comma 769, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- all’occupazione abusiva immobili in caso di immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali si stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Per la fattispecie è prevista la dichiarazione da parte del soggetto passivo secondo modalità telematiche che saranno stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
Analoga comunicazione dovrà essere tramessa nel momento in cui cessa il diritto all’esenzione e l’immobile dovesse rientrare nella disponibilità del possessore. (articolo 1, comma759, lettera g-bis, Legge n. 160/2019 come modificato dalla Legge n. 197/2022).
RIDUZIONE IMU ESTERO
Dal 2023, e anche per l’anno 2024, la riduzione dell’imposta per i pensionati residenti all’estero maturata in convenzione internazionale con l’Italia è pari al 50% (Legge n. 178/2020, art. 1, comma 48).
I requisiti restano invariati, l’agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’IMU è versata in autoliquidazione da parte del contribuente, che calcola e versa quanto dovuto
- PRIMA RATA ENTRO IL 17 GIUGNO 2024 PARI AL 50% DELL’IMPOSTA ANNUA DOVUTA;
- SECONDA RATA ENTRO IL 16 DICEMBRE 2024 a SALDO DELL’IMPOSTA ANNUA DOVUTA.
N.B.: È consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 17 GIUGNO 2024
COME PAGARE
Il versamento dell’imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune (B675):
- mediante modello F24 (ordinario o semplificato) presso le banche o gli uffici postali.
CODICI TRIBUTO
3912: Abitazione principale (A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze;
3913: Fabbricati rurali ad uso strumentale;
3916: Aree fabbricabili – Quota Comune;
3918: Altri fabbricati (escluse categorie catastali D) – Quota Comune;
3925: Immobili categoria D – Quota Stato (aliquota fino al 7,6 per mille);
3930: Immobili categoria D – Quota Comune (aliquota eccedente il 7,6 per mille).
Sul sito internet del Comune è disponibile il software per il calcolo dell’IMU, comprensivo di stampa del modello F24:
Link al calcolo IMU anno 2024 messo a disposizione da sito esterno, si raccomanda di verificare l'esatta corrispondenza delle aliquote inserite nel sito: https://www.amministrazionicomunali.it/main/
Il Comune di Capoterra non risponde di eventuali errori o non inesattezze nei dati inseriti.
INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’Ufficio Tributi del Comune consultando il sito www.comune.capoterra.ca.it – Servizi Online – Tributi - IMU Imposta Municipale Unica.
E' possibile effettuare il calcolo dell' Imu e la stampa del modello F24 relativo tramite la procedura messa a disposizione dal Comune utilizzando i link sotto indicati:
1) Con accesso riservato agli iscritti al portale web del Comune di Capoterra:
Situazione Tributaria Personale IMU/ICI
i cittadini e le imprese già iscritti al portale dei servizi online possono calcolarsi l’IMU in modo più semplificato, in quanto la procedura consente l'accesso alla propria situazione tributaria; gli utenti già iscritti possono:
- effettuare il calcolo inserendo manualmente i dati degli immobili e stampare un fac-simile del modello F24 per il versamento;
- consultare le proprie denunce IMU/ICI e i dati catastali dei propri immobili;
- effettuare il calcolo IMU partendo dalla propria situazione tributaria, utilizzando i dati derivanti dalle denunce presentate al Comune, o i dati derivanti dalla situazione catastale e stampare un fac-simile del modello F24, comprendente i dati anagrafici del contribuente.
Una volta dentro la procedura, cliccando sulla voce ICI/IMU, si accede alla consultazione della situazione risultante dalle denunce presentate al Comune, e si può effettuare il calcolo IMU a partire da questa situazione; cliccando invece sulla voce CATASTO, si accede alla situazione risultante dai dati catastali in possesso al Comune, e si può effettuare il calcolo IMU a partire da questa situazione. In questo caso, occorre verificare i singoli fabbricati, indicando quale è eventualmente l'abitazione principale, e inserendo le detrazioni (se spettanti).
Videoguida al calcolo IMU per i contribuenti registrati al Portale dei servizi online (fonte: Arionline)
2) altri servizi di calcolo messi a disposizione da siti esterni (si raccomanda di verificare l'esatta corrispondenza delle aliquote inserite nei siti, il Comune di Capoterra non risponde di eventuali errori o non inesattezze nei dati inseriti):
Sito web amministrazionicomunali.it
Altre informazioni utili:
Aliquote IMU ANNO 2021 (DELIB. C.C. N. 24 DEL 31/03/2021)
Link alla deliberazione n.24 del 31/03/2021
- Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) 5 per mille;
- Aliquota unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito, riduzione base imponibile del 50 per cento a particolari condizioni (comma 247 L. 190/2019) 10 per mille;
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 1,0 per mille;
- Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D 10 per mille;
- Terreni agricoli adibiti all’esercizio dell’attività in forma imprenditoriale azzeramento Fabbricati rurali strumentali del gruppo catastale D10 o con annotazione di ruralità azzeramento Aree fabbricabili e altri fabbricati 10 per mille.
E' stabilita in € 200,00 la detrazione per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).
Aliquote IMU ANNO 2020 (DELIB. C.C. N. 43 DEL 14/05/2020)
- Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) 5 per mille;
- Aliquota unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito, riduzione base imponibile del 50 per cento a particolari condizioni (comma 247 L. 190/2019) 10 per mille;
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 1,0 per mille;
- Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D 10 per mille;
- Terreni agricoli adibiti all’esercizio dell’attività in forma imprenditoriale azzeramento Fabbricati rurali strumentali del gruppo catastale D10 o con annotazione di ruralità azzeramento Aree fabbricabili e altri fabbricati 10 per mille.
E' stabilita in € 200,00 la detrazione per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).
Aliquote IMU ANNO 2019 (DELIB. C.C. N. 44 DEL 18/03/2019)
- Aliquota di base: 0,86% per altri fabbricati e aree edificabili;
- Aliquota ridotta: 0,40% per abitazione principale e relative pertinenze;
Detrazione 200 euro per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificato nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze;
Aliquote IMU 2018:
• aliquota di base: 0,86% per altri fabbricati e aree edificabili;
• aliquota ridotta: 0,40% per abitazione principale e relative pertinenze;
detrazione 200 euro per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificato nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze
Aliquote IMU 2017:
• aliquota di base: 0,86% per altri fabbricati e aree edificabili;
• aliquota ridotta: 0,40% per abitazione principale e relative pertinenze;
detrazione 200 euro per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificato nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze
Aliquote IMU 2016:
• aliquota di base: 0,86% per altri fabbricati e aree edificabili;
• aliquota ridotta: 0,40% per abitazione principale e relative pertinenze;
detrazione 200 euro per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificato nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze
Aliquote IMU 2015:
• aliquota di base: 0,86% per altri fabbricati e aree edificabili;
• aliquota ridotta: 0,40% per abitazione principale e relative pertinenze;
detrazione 200 euro per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificato nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze
Aliquote IMU 2014:
• aliquota di base: 0,76 % per altri fabbricati e aree edificabili;
• aliquota ridotta: 0,40 % per abitazione principale e relative pertinenze;
detrazione 200 euro per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificato nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze
I.M.U. 2013: Avviso informativo
I.M.U. 2013: Aliquote e detrazione
Link all'Agenzia del Territorio per acquisire gratuitamente le visure catastali online
Circolare del Ministero delle Finanze n. 3/2012