Rimborso e/o compensazione degli importi dovuti a titolo di TARI, TARES o TARSU
Richiesta di rimborso o compensazione degli importi dovuti per per TARI, TARES o TARSU versati in eccesso o non dovuti
Potete richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento o dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Entro tale termine potrete presentare richiesta utilizzando il modulo scaricabile qui sotto.
Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati al tasso di interesse legale in vigore per le diverse annualità, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili o nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
Il servizio è rivolto ai contribuenti che hanno eseguito versamenti per TARI, TARES o TARSU in eccesso o non dovuti.
Potete fare la richiesta presentando il modulo (scaricabile qui sotto) compilato e sottoscritto insieme a tutta la documentazione necessaria.
La richiesta può essere presentata via PEC oppure di persona all'Ufficio protocollo.
Il Comune procederà alla verifica delle condizioni dichiarate e alla comunicazione dell’avvenuta compensazione o rimborso richiesti, in caso positivo, oppure al suo rifiuto.
Cosa si ottiene
Se il procedimento amministrativo si conclude positivamente ottenete il rimborso o la compensazione delle maggiori somme versate.
Tari - Tares - Tarsu
Via Armando Diaz, 73, 09012 Capoterra CA, Italia
Telefono:
0707239240
PEC:
comune.capoterra@legalmail.it
Email:
tributi@comune.capoterra.ca.it
- Modulo di richiesta compilato e sottoscritto
- La documentazione attestante i maggiori versamenti per i quali s’intende richiedere la compensazione o il rimborso
- Codice IBAN del c/c se si richiede l’accredito delle somme
Modulo Rimborso e o compensazione degli importi dovuti a titolo di TARI, TARES o TARSU
Non si procede al rimborso od alla compensazione della tassa qualora vi siano annualità pregresse insolute o soggette a recupero straordinario o coattivo.
Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento, ossia per importi inferiori a euro 12,00.
Il Comune provvederà al rimborso entro 120 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati.
Ultimo aggiornamento
18/09/2025, 07:56
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