L'autotutela è l'istituto deflattivo del contenzioso che permette il riesame di un provvedimento di accertamento o di un’ingiunzione di pagamento in ambito tributario, anche se diventato definitivo; qualora l'atto sia viziato da errori.
Alcuni esempi di illegittimità del provvedimento di accertamento:
- Errore di persona
- Evidente errore logico o di calcolo
- Errore sul presupposto
- Doppia imposizione
- Mancata considerazione di pagamenti
- Sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati
- Errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'Ufficio
Il riesame dell'atto per la rettifica o l'annullamento del medesimo deve essere richiesto tramite presentazione di una richiesta da presentarsi entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.
L'annullamento dell'atto comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
L'annullamento dell'atto non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente.
Non è ammissibile l'utilizzo dell'autotutela nel caso si sia già pronunciato nel merito il giudice della Corte di giustizia tributaria, sul caso specifico.